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ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi due posti di settimo livello professionale, profilo
collaboratore di amministrazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 3/9/2004
Ente:ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
Località:-
Codice atto:04E05382
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:4/10/2004
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 5 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
«Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, recante «Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli artt. 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, con proprio decreto n. GAB/DEC/136/2003 del
12 dicembre 2003, della delibera commissariale n. 16 del 4 dicembre
2003 di rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto, ai
sensi dell'art. 34, comma 1, della legge 289/2002;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004),
ed in particolare le relative disposizioni di cui all'art. 3 commi
53, 54 e 55 e future eventuali modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione;
Accertata la disponibilita' di due posti nel profilo
professionale di collaboratore di amministrazione - settimo livello
dell'ICRAM;
Dato atto che per l'avvio delle procedute concorsuali di cui al
presente bando sono state ottemperate le disposizioni contenute
nell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 2/123/2004 del 26 luglio 2004;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di settimo livello
professionale, profilo di collaboratore di amministrazione
dell'ICRAM;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi due posti di settimo livello professionale,
profilo di collaboratore di amministrazione, secondo le specifiche di
cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando.
2. L'assunzione oggetto del presente bando e' subordinata
all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
richiamato dall'art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(finanziaria 2004) e future eventuali modificazioni.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) godimento dei diritti politici;
c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
d) possesso del diploma come indicato nell'allegato A che forma
parte integrante e sostanziale del presente bando;
e) possesso dei requisiti richiesti nell'allegato A che forma
parte integrante e sostanziale del presente bando;
f) Il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti
all'art. 4, comma 3, lettere f), g) j), k);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
dell'art. 2 del presente bando;
e) che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, o che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dall'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del presidente della Repubblica
10 gennaio 1997, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche' di essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
f) che siano gia' dipendenti dell'ICRAM con contratto a tempo
indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito
dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
presidente dell'ICRAM puo' disporre in qualunque momento l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso il Presidente dell'ICRAM dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara'
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non
veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, in lingua italiana, secondo lo schema indicato
nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente
bando, devono essere inoltrate direttamente all'ICRAM, via di
Casalotti n. 300, 00166 Roma, esclusivamente tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Sulla busta contenente la domanda dovra'
essere apposta la dicitura: «Riferimento bando n. 10/2004». Si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine su indicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non si terra' conto, comunque, delle domande che perverranno in data
successiva all'inizio dei lavori della commissione giudicatrice,
anche se inoltrate in tempo utile.
2. Coloro che intendono concorrere a piu' posti di cui
all'allegato A sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare
distinte domande di partecipazione, ciascuna corredata da tutte le
documentazioni richieste dal presente bando.
3. Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare
sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) l'area per la quale si intende concorrere;
e) la propria cittadinanza;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera d) ed il requisito richiesto dal
medesimo articolo e comma, lettera e);
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l) l'eventuale posizione di dipendente dell'ICRAM con contratto
a tempo indeterminato con l'indicazione del profilo professionale,
del livello di inquadramento e sede di lavoro;
m) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza posseduti,
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 693/1996, da far eventualmente valere a parita'
di valutazione. L'espressa menzione di tali titoli nella domanda e'
condizione per la loro valutazione;
n) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
o) l'esatto e completo indirizzo dove si desidera che vengano
inviate le comunicazioni inerenti il concorso;
p) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici dello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi.
4. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum datato e firmato nel quale il candidato
indichera' distintamente: gli studi compiuti; i servizi prestati; le
funzioni svolte; gli incarichi ricoperti; ogni altra attivita'
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile ai fini della
valutazione.
b) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, devono
essere presentati in originale, o in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 secondo lo schema
di cui all'allegato C che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita'
in corso di validita' del candidato sottoscrittore. E' possibile
altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva
della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto
o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da
rendersi secondo lo schema dell'allegato C. Le dichiarazioni sopra
indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione,
affinche' la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i
titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea
(art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I
cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'ICRAM
potra' procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;
c) elenco dettagliato di tutti i documenti e titoli di cui alla
precedente lettera b), datato e firmato;
6. Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, se
diversa dall'inglese o dal francese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, che deve essere certificata conforme
al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
7. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni gia' presentati all'ICRAM o ad altre amministrazioni
ne' documentazione allegata ad altre procedure concorsuali. Non e'
consentito altresi' produrre documenti diversi da quelli cartacei.
8. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata all'ICRAM dal candidato. Comunque l'ICRAM non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
9. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova concorsuale.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
l. Il presidente dell'ICRAM entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, in armonia con quanto
disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nomina una commissione giudicatrice per
ciascuna area scientifico-tematica di cui all'allegato A. Ogni
commissione e' costituita da un presidente, due membri effettivi e
due supplenti, oltre al segretario. I nominativi dei componenti le
commissioni sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet
dell'ICRAM: www.icram.org. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra
automaticamente un supplente. Ove l'indisponibilita' riguardi il
presidente ne assume la funzione il primo tra i membri effettivi
secondo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo
di 30 punti, attribuito complessivamente ai titoli valutati.
2. La valutazione dei titoli verra' effettuata sulla base dei
seguenti criteri di massima:
a) congruenza dell'iter formativo e dell'attivita' svolta in
precedenza dal candidato con l'attivita' prevista per il posto a
concorso;
b) continuita' temporale dell'attivita' svolta.
3. Saranno ammessi agli esami i candidati che avranno riportato
nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a punti
21/30.

                               Art. 7.
 
E s a m i
 
1. Gli esami, ai quali i candidati dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di riconoscimento, si articolano in:
a) una prova scritta, diretta ad accertare il possesso, da
parte del candidato, delle competenze previste negli articoli 1 e 2
del bando di concorso;
b) un colloquio che consiste nella discussione, in lingua
italiana, su aspetti dell'ambito indicato nell'allegato A, nonche'
sul curriculum del candidato. Il colloquio e' diretto anche ad
accertare il possesso dei requisiti richiesti.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la
prova scritta e di 30 punti per il colloquio.
3. Il giorno ed il luogo della prova scritta sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata, con almeno quindici giorni
di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta
prova.
4. Per lo svolgimento della prova scritta non puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione tramite lettera raccomandata del punteggio riportato
nella valutazione dei titoli, nella prova scritta nonche' della data,
ora e sede di svolgimento del colloquio, con almeno venti giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta
prova.
7. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30.
8. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata, data dalla somma
dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole
prove d'esame.
La graduatoria di merito, stilata in base al piu' elevato
punteggio finale, deve essere sottoscritta dal presidente e dal
segretario della commissione, e affissa nel medesimo giorno all'albo
della sede d'esame.
9. L'ICRAM non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute
dai candidati per la partecipazione al concorso.
10. In relazione al numero di domande pervenute,
l'Amministrazione si riserva di attivare una prova di pre-selezione.
La prova di pre-selezione vertera' su quesiti di cultura generale e
sugli argomenti previsti per la prova scritta.

                               Art. 8.
 
Titoli di precedenza e preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano
far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
gia' dichiarati nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM,
entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il suddetto colloquio, i
documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno
attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. Qualora un candidato sia risultato utilmente collocato in
graduatoria per piu' gruppi di posti di cui all'allegato A e' tenuto
a comunicare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, l'opzione per il posto scelto entro dieci
giorni dal ricevimento del relativo invito da parte
dell'Amministrazione.
3. Possono beneficiare della riserva coloro che appartengono alle
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre:
a) attestato rilasciato da apposita commissione medica della
A.S.L. del luogo di residenza di cui all'art. 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
b) attestato di iscrizione al collocamento obbligatorio di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciato dagli uffici competenti.
4. A parita' di merito hanno la preferenza le categorie di cui
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18 della legge 9 maggio 1994, n. 487,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio
con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza
attestante il lodevole servizio prestato;
c) dalla minore eta'.
6. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda
dei casi.
7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra, non potra' beneficiare dei medesimi.
8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Ai documenti, di cui al presente articolo, redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
10. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
 
Nomina dei vincitori
 
1. Il presidente dell'ICRAM, con propria delibera, tenuti
presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di
cui al precedente art. 8, approva le graduatorie di merito del
concorso e nomina i relativi vincitori.
2. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito
Internet dell'ICRAM e di tale pubblicazione sara' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nel profilo professionale di collaboratore di
amministrazione, settimo livello, previo superamento di un periodo di
prova della durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata
nel caso in cui il vincitore provenga da altro profilo dell'ICRAM.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al settimo livello professionale del profilo di
collaboratore di amministrazione, previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 171/1991 e dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto istituzioni e enti di ricerca e
sperimentazione vigente, oltre che gli assegni spettanti ai sensi
delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
7. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.
8. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti
 
1. Non prima di quattro mesi e non oltre dodici mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 9, comma 2, i candidati possono chiedere
all'ICRAM la restituzione dei documenti presentati. La restituzione
e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo
eventuale contenzioso in atto.
Trascorso il suddetto termine, l'ICRAM non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. I vincitori devono presentare entro il primo mese di servizio,
a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, posizione nei
confronti degli obblighi militari, assenza di condanne penali passate
in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la
sussistenza o meno di eventuali condanne penali riportate e/o
procedimenti penali pendenti (indicando, in caso positivo, gli
estremi delle relative sentenze);
c) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo,
rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un
medico militare;
d) dichiarazione sostituiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per l'ICRAM;
e) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'ICRAM.

                              Art. 13.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet dell'ICRAM www.icram.org.>

                              Art. 14.
 
Disposizioni finali
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Il presidente: Quilici

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