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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.41 del 26/5/2000
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:000E4790
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/6/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge 2412/1997, n. 449;
Vista la legge su assegni di ricerca;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale del 20 luglio 1999, prot. 884,
relativa all'assegnazione, per l'esercizio finanziario 2000, dei
finanziamenti per le borse di studio relative alla frequenza dei
dottorati di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria emanato con decreto rettorale n. 1193
del 9 settembre 1999;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'ateneo,
relative al rinnovo e alle nuove istituzioni dei corsi di dottorato
di ricerca - XV ciclo - con sede amministrativa presso questa
universita';
Visto il decreto rettorale n. 1194 del 9 settembre 1999, con il
quale viene determinato il contributo per l'accesso e la frequenza ai
corsi di dottorato;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna in data
12 ottobre 1999, con cui viene espresso parere favorevole
all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, a seguito della
verifica dei requisiti di idoneita' delle suddette strutture, della
coerenza dei rispettivi corsi con la programmazione formativa, della
disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie
all'attivazione dei corsi stessi;
Vista la delibera del senato accademico del 15 ottobre 1999, con
cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
XV ciclo;
Visto che il consiglio di amministrazione, nella riunione del
26 ottobre 1999, ha rinviato alla commissione programmazione,
bilancio e affari istituzionali per ulteriori approfondimenti la
proposta di istituzione e rinnovo dei dottorati di ricerca per il XV
ciclo, prevedendo che se la commissione avesse approvato
all'unanimita' la suddetta proposta il rettore e' autorizzato ad
emanare proprio decreto;
Vista la delibera della commissione programmazione, bilancio e
affari istituzionali, riunione del 27 ottobre 1999, con la quale
viene determinato per ciascun corso di dottorato, XV ciclo, il numero
delle borse assegnate gravanti sul bilancio di previsione
dell'universita' per l'anno finanziario 2000;
Accertato che la copertura finanziaria di L. 1.756.043.000
(L. 756.043.000: quota disponibile sul bilancio preventivo 2000,
proveniente da trasferimenti MURST; L. 1.000.000.000: assestamento
bilancio 1999, che sara' riportato sul bilancio facendolo confluire
nell'avanzo di amministrazione 1999), sara' assicurata sull'apposito
capitolo del bilancio di previsione del 2000;
Visto il proprio decreto n. 1418 del 29 ottobre 1999, con il
quale sono stati istituiti, presso l'Universita' della Calabria, i
corsi di dottorato di ricerca per il XV ciclo ed e' stato determinato
il numero delle borse da assegnare a ciascun corso;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca - XV ciclo di
seguito riportato:
economia: scienza, tecnologia e societa';
sede amministrativa: Universita' degli studi della Calabria;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: problematiche attinenti a scienza, tecnologia
e societa' da sviluppare con una comparazione a livello
internazionale su uno dei seguenti temi:
tecnologia della comunicazione, organizzazione produttiva e
lavoro;
sviluppo locale;
organizzazione sociale per la prevenzione del disagio,
imprenditivita' femminile.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 5, per la presentazione delle domande di ammissione.
I posti assegnati potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del
presente bando. I posti aggiuntivi saranno in ogni caso assegnati
solo in presenza dell'atto di convenzione stipulato con l'ente
finanziatore. L'eventuale aumento delle borse di studio puo'
determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso,
per un numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.

                               Art. 2.
 

Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1) Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
2) I cittadini comunitari (non italiani) e quelli non
appartenenti all'unione europea in possesso di titolo che non sia
gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare
espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione del dottorato al quale intendono
concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in
materia per gli studenti stranieri.
3) Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2,
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4) Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea entro cinque giorni
dalla data fissata per la prova di ammissione.

                               Art. 3.
 

Titolari di assegni di ricerca
 
1) Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti
relativi non sono da ritenersi in sovrannumero rispetto a quelli
indicati nell'art. 1.
2) I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 

Dipendente pubblico
 
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e'
collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di
dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire del beneficio della borsa di studio. Il periodo di
aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.

                               Art. 5.
 

Domande di partecipazione
 
1) La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, corredata
da n. 3 etichette adesive con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' degli
studi della Calabria, via Pietro Bucci - edificio amministrazione -
87036 Arcavacata di Rende (Cosenza), redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, va spedita a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento.
2) Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
di trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale&d.;. Per il
rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Non saranno prese in
considerazione le domande che perverranno dopo il termine di scadenza
di cui sopra.
3) Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza (a macchina o in stampatello) sotto la personale
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
universita' straniera, nonche' la data e il numero del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata equipollente la stessa;
e) l'assegno di ricerca di cui sono titolari;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare il possesso della conoscenza della lingua
inglese;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza, del recapito o dell'indirizzo
della posta elettronica;
4) L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito e della posta elettronica
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 

Prove di ammissione ai corsi
 
1) L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e
in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza della lingua inglese.
2) Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3) Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli
studi della Calabria nei locali che verranno indicati con le
modalita' di cui ai commi successivi.
4) Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova.
5) La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta quindici giorni prima della data fissata per la
prova, o a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia scritta ai
termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta.
6) Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita'.

                               Art. 7.
 

Commissione giudicatrice
 
1) La commissione giudicatrice del concorso incaricata della
valutazione comparativa dei candidati, e' nominata dal rettore,
sentito il collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra
i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2) Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3) E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4) Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5) Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova, nonche' all'albo
ufficiale dell'universita'.
6) Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
 

Ammissione ai corsi
 
1) I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
2) In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
3) I cittadini stranieri, non appartenenti agli Stati aderenti
alla Comunita' europea, che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento dell'unita'
per eccesso.
4) I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
5) Saranno titolari delle borse di studio i candidati collocati
nelle graduatorie di merito in posizione utile e per un numero pari
alle borse finanziate dall'ateneo o dagli enti esterni.

                               Art. 9.
 

Iscrizione
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili
per ciascun dottorato, dovranno presentare o far pervenire alla
segreteria studenti dell'Unical entro il termine di quindici giorni
che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma, documento originale, di scuola secondaria superiore
ovvero, i comunitari e stranieri, diploma che ha consentito la loro
ammissione alla universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea
nelle universita' italiane;
d) certificato di laurea con relativa votazione;
e) dichiarazione (in carta libera) di una eventuale iscrizione
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e in caso
affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa di studio di cui al successivo art. 11 del presente bando
dovranno inoltre produrre, previa richiesta da parte
dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito
personale complessivo annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo art. 10.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello stato stesso.

                              Art. 10.
 

Borse di studio
 
1. Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili.
I rimanenti idonei, inclusi i beneficiari di assegno di ricerca e gli
extracomunitari, possono partecipare al corso di dottorato fino, al
numero dei posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
2. Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a quaranta milioni, verra'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una
borsa di studio il cui importo e' pari a L. 20.450.000 a lordo degli
oneri previdenziali e assistenziali anche a carico
dell'amministrazione a decorrere dal'1o gennaio dell'anno 2000.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruire una
seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione
comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.

                              Art. 11.
 

Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
3. Il dottorando che per motivi di lavoro o personali abbandona
il corso durante l'anno di frequenza decade dal dottorato e deve
restituire l'eventuale borsa di studio percepita fino a quel momento
nell'anno in corso.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.

                              Art. 12.
 

Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, determinati con decreto rettorale n. 1194
del 9 settembre 1999, dell'Unical, nella misura di L. 1.000.000 per
l'anno accademico 1999/2000. Il contributo di iscrizione per i
dottorandi che usufruiscono della borsa di studio e' fissato in
L. 50.000.

                              Art. 13.
 

Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 14.
 

Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero della ricerca
scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il rettore: Latorre

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