Bando di concorso 100 laureati in giurisprudenza Corte dei Conti - Mininterno.net
 
 
 

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CORTE DEI CONTI

Reclutamento di cento tirocinanti laureati di giurisprudenza per lo
svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica, per le
sezioni giurisdizionali, le sezioni di controllo e le Procure
generali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.98 del 10/12/2021
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:21E13905
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:100
Scadenza:9/2/2022
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, dell'allegato 2 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e dell'art. 73, decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, sulla base delle risorse disponibili, e' indetta
la procedura per la selezione di cento tirocinanti da immettere
presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la
Procura generale, nonche' presso le Sezioni giurisdizionali, le
Sezioni di controllo e le Procure regionali della Corte dei conti, a
supporto dell'attivita' del Magistrato e dell'ufficio per il
processo, come deliberato con decreto presidenziale n. 230/DECP/2021
del 6 novembre 2021.

Art. 1

Oggetto

1. E' indetta una procedura per la selezione di cento laureati in
giurisprudenza, ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione
teorico-pratica (tirocinio) presso le Sezioni giurisdizionali, le
Sezioni di controllo e la Procura generale, nonche' presso le Sezioni
giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 25-bis, decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e dell'art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante
del presente bando.
2. Sulla base delle risorse disponibili, il numero di borse di
studio attribuibili e' pari a 100, che saranno successivamente
ripartite tra la sede centrale e le sedi regionali.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di
un corso di durata almeno quadriennale;
b) avere riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile,
diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale,
diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di
laurea non inferiore a 105/110;
c) non avere ancora compiuto i trenta anni di eta';
d) non avere avuto, in precedenza, accesso a un periodo di
formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi
presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali
ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli
Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali
di sorveglianza e i tribunali per i minorenni;
e) possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4,
comma 2, lettera a) e lettera b), decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116 (gia' previsti dall'art. 42-ter, comma 2, lettera g, r.d. 30
gennaio 1941, n. 12), ossia non avere riportato condanne per delitti
non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertarne
il perdurante possesso da parte di ciascun tirocinante.
3. E' onere del candidato comunicare, a pena di decadenza,
eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del primo
comma, lettera e), del presente articolo.

                               Art. 3 

Criteri di preferenza ove non sia possibile ammettere tutti i
richiedenti

1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i
richiedenti muniti dei requisiti di cui all'art. 2, saranno
applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:
media piu' elevata negli esami indicati all'art. 2, lettera b);
punteggio di laurea piu' elevato;
minore eta' anagrafica.
2. A parita' dei requisiti previsti dal primo comma, sara'
attribuita preferenza a coloro che abbiano frequentato corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

1. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve essere
presentata entro e non oltre le ore 17.00 del sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie concorsi
«Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve essere
presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID). Per la presentazione della
domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, devono
registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata.
3. Gli aspiranti tirocinanti possono presentare la propria
istanza di partecipazione a tale procedura selettiva per piu' sedi,
indicando l'ordine di preferenza. Delle preferenze si terra' conto
secondo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio.

                               Art. 5 

Graduatoria di accesso al periodo di formazione

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui
all'art. 4, verra' redatta la graduatoria degli ammessi al periodo di
formazione, secondo i criteri di cui all'art. 3.
2. La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet della Corte
dei conti (https://www.corteconti.it), nella sezione «Amministrazione
trasparente», «Bandi tirocini», ove verra' resa nota anche la data di
inizio del tirocinio.
3. Ai vincitori sara' data comunicazione dell'ammissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella
domanda.
4. L'eventuale rinuncia dovra' essere comunicata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
tirocini.extracurriculari@corteconticert.it entro dieci giorni dalla
comunicazione di ammissione di cui al precedente comma.
5. I soggetti ammessi che non si presenteranno, senza
giustificati motivi, alla data di inizio del periodo di formazione di
cui al comma 2, saranno dichiarati decaduti e saranno sostituiti,
mediante scorrimento della graduatoria e secondo l'ordine della
stessa, con altri candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2.

                               Art. 6 

Commissione

1. Con decreto del segretario generale della Corte dei conti,
sara' nominata un'apposita Commissione che avra' il compito di
verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, l'ammissibilita' e la tempestivita' delle domande presentate e
di applicare la valutazione dei titoli di preferenza di cui all'art.
3 del bando, ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti.
2. La Commissione avra' il compito di redigere la graduatoria di
cui all'art. 5 del presente bando.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
Commissione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 7 

Durata e decorrenza del periodo di formazione

1. Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di
diciotto mesi, con decorrenza che verra' successivamente comunicata.
I tirocinanti dovranno svolgere attivita' presso gli uffici di
assegnazione per un minimo di ottanta ore mensili, che dovranno
essere attestate dal Magistrato formatore.
2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia del
20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 8 

Modalita' di svolgimento del periodo di formazione

1. I soggetti ammessi al periodo di formazione saranno affidati
ad un Magistrato formatore che abbia espresso la propria
disponibilita' ovvero, qualora sia necessario assicurare la
continuita' della formazione, a un Magistrato designato dal Vertice
dell'ufficio.
2. I soggetti di cui al precedente comma assisteranno e
coadiuveranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'.
3. Ai soggetti di cui al primo comma verranno fornite le
dotazioni strumentali necessarie per svolgere le attivita' loro
assegnate. I medesimi soggetti, in relazione ai compiti loro
assegnati, potranno essere autorizzati ad accedere ai sistemi
informatici della Corte dei conti, nonche' alle relative banche dati
e riceveranno l'assistenza tecnica necessaria.
4. L'attivita' dei soggetti ammessi al periodo di formazione si
svolgera' sotto la guida e il controllo del Magistrato formatore cui
saranno assegnati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza
riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante
il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su
quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla
deposizione testimoniale.
5. I soggetti ammessi al periodo di formazione potranno avere
accesso alle attivita' formative organizzate dalla Scuola di Alta
formazione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano.
6. Il periodo di formazione di cui al presente bando potra'
essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il
dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di
avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita'
compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il
tirocinante si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo
svolgimento delle surrichiamate attivita'.
7. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla
professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi
al Magistrato formatore.
8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione risultino
iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per
le professioni legali, l'attivita' di formazione presso la Corte dei
conti sara' condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di riferimento e con il Consiglio nazionale forense,
nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni legali,
secondo le modalita' individuate dal Vertice dell'ufficio.
9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai
fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo,
anche non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere
accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali
versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi
compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'Avvocato
presso il quale svolgono contestualmente il tirocinio per la pratica
forense.
10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge,
ne' potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi
successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti
dinanzi al Magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi
incarico professionale.
11. I soggetti di cui al comma 9 sono obbligati a comunicare
immediatamente al Magistrato formatore eventuali incompatibilita' o
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto ai
compiti svolti nell'ambito del tirocinio.

                               Art. 9 

Esclusione di compensi e obblighi previdenziali e assicurativi a
carico della Corte dei conti

1. Lo svolgimento del periodo di formazione di cui al presente
bando non da' diritto ad alcun compenso (salva l'assegnazione delle
borse di studio di cui all'art. 13 del presente bando) e non
determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo, ne' di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della
Corte dei conti.

                               Art. 10 

Copertura assicurativa

1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente
bando dovranno provvedere personalmente alla copertura assicurativa
sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento
del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del
tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone e cose,
mediante la stipula di due distinte polizze.

                               Art. 11 

Interruzione del periodo di formazione

1. Il periodo di formazione potra' essere interrotto in ogni
momento dal Vertice dell'ufficio, anche su proposta del Magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno
del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per
l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della
funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio
dell'ufficio e dell'ordine giudiziario.

                               Art. 12 

Esito ed effetti del periodo di formazione

1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato formatore
redigera' una relazione sul relativo esito e la trasmettera' al
Vertice dell'ufficio, il quale provvedera' all'attestazione.
2. L'esito positivo attestato ai sensi del comma precedente,
produce gli effetti di cui ai commi dall'11-bis al 20 dell'art. 73,
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

                               Art. 13 

Borse di studio

1. Ai soggetti ammessi al periodo di formazione saranno
attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi.
2. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro
quattrocento mensili.
3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al
periodo di stage effettivamente svolto, su base mensile.
4. Le borse di studio, previste ai sensi dell'art. 25-bis, comma
3, all. n. 2, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 a valere sul
bilancio autonomo della Corte dei conti, verranno imputate al cap.
4100, P.G. 01, del bilancio di assestamento 2021 ed ai corrispondenti
capitoli per gli esercizi 2022 e 2023.

                               Art. 14 

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) 2016/679, in base a quanto previsto dal decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come modificato dal
decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e' la Corte dei conti.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public Services S.r.l.,
sulla base dell'atto di designazione del 16 febbraio 2021 (prot.
Corte dei conti PRES. PRES. 0000484 del 16 febbraio 2021).
3. La presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della
gestione della procedura di selezione, nel rispetto del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale
sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura selettiva e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate
dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali l'Amministrazione puo' venire a
conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla
legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
10. Il Titolare del trattamento indica i seguenti contatti al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), via Antonio
Baiamonti n. 25, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal Regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura selettiva, il
dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati e'
l'indirizzo di posta elettronica certificata
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
13. Tale dato di contatto concerne le sole problematiche inerenti
il trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.
Roma, 1° dicembre 2021

Il Segretario generale: Massi

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