Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ...
 
 
 

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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 76
Allievi al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP)
per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata
della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del
Genio Navale e dei ruoli normale e speciale del Corpo delle
Capitanerie di Porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 29/4/2014
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:14E01911
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/5/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE


di concerto con


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'
determinanti l'inidoneita' al servizio militare e il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014);
Vista le legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016;
Ravvisata la necessita' di reclutare tramite concorso, per titoli
ed esami, complessivi 76 (settantasei) allievi ufficiali in ferma
prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a direttore generale della Direzione
generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Felicio
Angrisano a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 14° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma
prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale del
Corpo del genio navale e ausiliario del ruolo normale e del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti
di seguito indicati:
a) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale:
1) 6 (sei) posti per il Corpo del genio navale con riserva di 1
(uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei
figli di militari deceduti in servizio;
2) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
con riserva di 12 (dodici) posti a favore dei diplomati presso le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
con riserva di 9 (nove) posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio.
In ciascuno dei suddetti concorsi, i posti riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei
ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo del genio navale e del
Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa.
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della Difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it e
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 


Requisiti


1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il 17° anno di eta' e non hanno superato il
giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a m
1,65 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile;
non inferiore a m 1,61 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti di
sesso femminile;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore;
f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
h) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura e
ingegneria edile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24
(ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (ingegneria della sicurezza),
LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48
(pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale). I
concorrenti dovranno inoltre essere in possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio della relativa professione;
2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura e
ingegneria edile-architettura), LM-6 (biologia), LMG/01
(giurisprudenza), LM-18 (informatica), LM-23 (ingegneria civile),
LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (ingegneria delle
telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31 (ingegneria
gestionale), LM-32 (ingegneria informatica), LM-33 (ingegneria
meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria per
l'ambiente e il territorio), LM-48 (pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche), LM-60 (scienze
della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione), LM-74
(scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione);
3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale per l'ammissione
ai corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresi' ritenuti titoli di studio validi le lauree
magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal
fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un ufficio scolastico regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina
militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina a
ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 14 e 15
sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a ufficiale in ferma prefissata.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line difesa, ovvero attraverso il sito
internet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal
concorrente - se minorenne deve essere intestata o utilizzata da un
componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e
gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta
ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di
tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia
per immagini (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata per
soltanto uno dei ruoli e dei corpi di cui al precedente art. 1, comma
1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al
quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni
sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art.
12, il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana «DA INVIARE TELEMATICAMENTE», non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il
portale.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equipollenza
del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la
partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della
stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, l'amministrazione si riserva
di posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari a
quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara'
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi e
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo
quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che
ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno
feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita'
religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro
dell'interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di
svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano
richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un
giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre
festivita' religiose riconosciute dalla legge.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale. Della presenza
di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che
garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it/concorsi.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica (PE) all'indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
4. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile
da parte dei candidati.

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso e spese di viaggio


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prove di efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
2. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto e alloggio per la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in
servizio del Corpo delle capitanerie di porto, presidente;
b) due ufficiali superiori di cui uno del Corpo del genio navale
e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
del settore.

                               Art. 8 


Prova scritta


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta che avra' luogo
presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro,
sito in via della Marina n. 1 - 67127 Ancona, indicativamente nella
prima meta' del mese di giugno 2014. I giorni e l'ora di convocazione
saranno resi noti ai concorrenti, indicativamente a partire dal 15
maggio 2014, mediante avviso inserito nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara'
inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno
un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della
stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui
all'art. 4, comma 4 del presente decreto; dovranno inoltre avere al
seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in
corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,
nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. I concorrenti
assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal
concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal
precedente art. 1, comma 6.
3. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla. I quesiti
saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare vari
tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio
della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti durata, modalita'
di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova, che
verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina militare di
Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 13.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla
sola prova scritta distinte per Corpo e per ruolo, al solo scopo di
individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente
decreto, nei limiti numerici appresso indicati:
per il Corpo del genio navale: 25 concorrenti;
per il ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto: 160
concorrenti;
per il ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: 120
concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 9 del
presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale
avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
7. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero
all'Accademia navale - ufficio concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco
dei non ammessi ai successivi accertamenti sara', altresi',
pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.

                               Art. 9 


Accertamenti psico-fisici


1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 5, verranno effettuati
presso il centro di selezione della Marina militare, via della Marina
n. 1 - 67127 Ancona, indicativamente nella seconda decade del mese di
settembre 2014, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di
cui al precedente art. 8, comma 6. I concorrenti che non si
presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. I concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo comma
2.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il centro di
selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non
anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non
anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psicofisici;
f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina
dello sport;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore ai cinque giorni lavorativi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
dovranno, inoltre, produrre:
1) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
2) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato deidrogenasi (G6PDH) eseguito con
metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN.
Tali documenti dovranno essere portati al seguito al momento
dell'inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente
comma 2, a eccezione di quelli di cui alle lettere a) e h),
comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso. Al termine degli accertamenti
psico-fisici verranno restituite solo le immagini radiografiche.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
10) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello
riportato nell'allegato D che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non superiore
a m 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m 1,61
e non superiore a m 1,95, per i concorrenti di sesso femminile (art.
587, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90);
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' verificata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali in ferma prefissata della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
a) Saranno giudicati idonei i concorrenti:
1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale
con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva
tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e
integrazioni.
b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 14;
3) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
ferma prefissata della Marina militare.
9. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. La commissione comunichera' al concorrente l'esito degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.

                               Art. 10 


Accertamento attitudinale


1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Tale
valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
«Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla
direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina
militare», entrambe emanate dal comando scuole della Marina militare
e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si
articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise
negli specifici indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia
e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire
ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di
guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni e aspettative all'assunzione di
ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi
preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine
dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il
concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale
inferiore o uguale a 38/90.
3. La commissione comunichera' a ciascun concorrente l'esito
dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina
militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 11 


Prove di efficienza fisica


1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di metri 1000.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti
nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di
precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante
l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della commissione, e' definitivo. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 12 


Titoli di merito


1. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove
di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.
2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai
concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 8/100 come di
seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 2/100, cosi'
ripartiti:
1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e
lode: 2/100;
2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
1/100;
3) per laurea: 0,75/100;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2/100 cosi' ripartiti:
1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2/100;
2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1/100;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di 3/100, cosi'
ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
ufficiale di complemento: 1/100;
2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina
militare: 0,50/100;
3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza
armata o Corpo armato dello Stato: 0,25/100;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non
nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15/100;
5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10/100;
d) altri titoli: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti:
1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2/100;
2) per ogni dottorato di ricerca: 2/100;
3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione:
1/100;
4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: 0,25/100;
5) per ciascun corso in informatica concluso con esame finale:
0,15/100;
6) per il possesso della patente nautica: 0,15/100;
7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami
o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi
ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello
Stato: 0,25/100;
8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di
elicottero: 2/100;
9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella
domanda): 0,25/100. Per quelle prodotte in collaborazione la
valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia
possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2/100.
I punti di cui alla lettera d), numeri 1), 2), 3) e 4), sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8) e
9), sono attribuibili per tutti i posti a concorso.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del
presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3,
comunque entro la scadenza della presentazione delle domande. E'
onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2, ai
fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nell'art. 4, comma 3 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.

                               Art. 13 


Graduatorie di merito


1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera'
alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 14° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del genio navale;
b) per l'ammissione al 14° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) per l'ammissione al 14° corso AUFP, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
a) il punteggio riportato nella prova scritta;
b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 12.
2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presento
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza,
sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare con distinti decreti
interdirigenziali e pubblicate nel giornale ufficiale della Difesa.
Inoltre esse saranno pubblicate, a puro titolo informativo, nel
portale e nel sito www.persomil.difesa.it.
Il comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
Direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza del corso i vincitori del concorso.
Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi, il comando dell'Accademia navale avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 1
del presente decreto.
4. I posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, eventualmente non ricoperti per insufficienza
di concorrenti idonei, potranno essere portati in aumento a quelli
disponibili per il ruolo speciale e viceversa.
5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno per il ruolo
normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel foglio d'ordini
della Marina.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste, indicativamente da ottobre 2014, alla Direzione generale
per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

                               Art. 14 


Svolgimento del corso


1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso, della durata
di circa dodici settimane, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi per assumere servizio
presso l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al comando dell'Accademia navale - ufficio
concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno (fax n. 0586/238222),
il comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione che in
nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima
settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera
h). Se militari in servizio, dovranno indossare l'uniforme.
4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale
del Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. Essi dovranno
contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita' di
allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia
navale.
5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' militari
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare.
Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima decade di
corso, fornira' alle competenti divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia'
militari e di quelli richiamati dal congedo.
Gli allievi gia' militari, se non conseguono la nomina a
ufficiale in ferma prefissata rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
6. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della guardia forestale, nel Corpo della polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero in
altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza
partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel
servizio permanente.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione.

                               Art. 15 


Nomina a ufficiale in ferma prefissata


1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del genio navale;
b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia navale.
3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
4. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso
l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno
stabilite dal comando delle scuole della Marina.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore della Marina e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

                               Art. 16 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal comando dell'Accademia navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.

                               Art. 17 


Esclusioni


1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi
dal comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

                               Art. 18 


Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata


1. Per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore, i
guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale del
Corpo delle capitanerie di porto sono valutati dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il
reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.

                               Art. 19 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli
enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il comandante dell'Accademia navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2014

L'Amm. Isp. Ca. (CP): Felicio Angrisano
Il Gen. C.A.: Francesco Tarricone

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