Bando di concorso 70 funzionari informatici ed elettronici Ministero Sviluppo Economico - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
complessive settanta unita' di personale non dirigenziale, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione
retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A,
parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.59 del 31/7/2020
Ente:COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Località:Nazionale
Codice atto:20E08640
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:70
Scadenza:10/2/2021
Tags:Tecnici

Pagina ufficiale
Forum di discussione

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LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 35, comma 5, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l'altro, disciplina la
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
««Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 74, comma 7-ter,
secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove
possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di semplificazione e
svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali della Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad
ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di
specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del
Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18, comma 1,
che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei
rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Atteso che con nota prot. n. 27624 del 22 luglio 2020 la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione di quanto
risulta dal prospetto informativo 2019, manifesta l'intendimento di
riservare n. 1 posto nell'ambito della procedura selettiva di cui al
presente bando per la copertura della quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Atteso che con nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020, il
Ministero dello sviluppo economico attesta la copertura delle quote
d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle
predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli
idonei;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma
9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5
febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento delle persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e condizione
di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
concernente l'assunzione di personale per le esigenze di
funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN) e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la nota n. 40817 del 22 novembre 2019 con cui il Ministero
dello sviluppo economico delega alla Commissione Interministeriale
RIPAM l'espletamento della presente procedura concorsuale;
Vista la nota prot. n. 5135 del 3 febbraio 2020 con cui la
Presidenza del Consiglio dei ministri delega alla Commissione
Interministeriale RIPAM l'espletamento della presente procedura
concorsuale;
Vista la nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020 con la quale il
Ministero dello sviluppo economico rappresenta di volersi avvalere
della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui
all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n.
56;
Vista la comunicazione del 28 luglio 2020 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri chiede di avvalersi della
deroga di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n.
56;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso;
Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all'art. 34-bis
del citato decreto legislativo 165/2001;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali;

Delibera:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive settanta unita' di personale non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di Area
III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero
dello sviluppo economico e dieci di categoria A, parametro
retributivo F1, da inquadrare dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri nei profili di seguito specificati:
a) profilo funzionario informatico/specialista di settore
scientifico tecnologico (Codice CU/INFO) per complessive
quarantacinque unita', di cui trentacinque da inquadrare con il
profilo di funzionario informatico nell'Area III - F1 dei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai
sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare con
il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico nella
categoria A - parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in possesso di competenze specifiche in
materia di:
tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi (Java,
C++, Python, PHP, Javascript);
basi di dati (SQL e NO-SQL);
sistemi operativi (Windows, Linux, Android, IOS);
crittografia applicata (tecniche crittografiche, meccanismi a
chiave);
tecniche di analisi forense;
reti locali: protocolli e protezione;
protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc.);
aspetti connessi alla cyber security: tecniche di attacco e
mitigazione;
sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo
industriale (es. Scada);
sicurezza in ambito cloud;
metodologie e strumenti di vulnerability assessment e
penetration testing a livello di componenti e sistemi ICT;
conoscenza della normativa in materia di sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali;
conoscenza della lingua inglese;
b) profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET) per complessive
quindici unita' con competenze in ambito elettronico, da inquadrare
nell'Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico,
in possesso di competenze specifiche in materia di:
conoscenza di base nel campo delle tecnologie elettroniche;
analisi di circuiti integrati digitali e/o analogici sia dal
punto di vista funzionale e sia topografico;
architettura dei processori;
strumentazione elettronica di test e tecniche di misura;
conoscenza di base sulla microscopia elettronica;
conoscenza della normativa in materia di sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali;
conoscenza della lingua inglese.
c) profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE) per complessive
n. 10 (dieci) unita' con competenze in ambito di telecomunicazioni,
da inquadrare nell'Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, in possesso di competenze specifiche in materia
di:
reti di telecomunicazioni e protocolli (UMTS/LTE/5G);
principali standard di comunicazioni radio (GSM, UMTS, LTE);
reti radiomobili di nuova generazione: Cloud RAN, Small Cell,
NFV (Network Function Virtualization), SDN (Software Defined
Network), Heterogeneous Networks (Het Net), Mobile Edge Computing;
linguaggi di programmazione ad alto livello ai fini del
controllo e configurazione dell'infrastruttura di rete. Protocolli
per sistemi di commutazione a pacchetto (OSPF, BGP, MPLS, Open Flow);
fondamenti di linguaggi di programmazione ad oggetti (C++,
Java, Python, Javascript);
architetture logiche end-to-end per le reti 4G e 5G;
specifiche 3GPP per la RAN 4G e 5G;
architetture di rete Core (PC/EPC) e RAN (3G: nodeB, RNC; 4G:
enodeB);
interazioni RAN e Core Network;
tecniche cloud e SDN/NFV;
reti locali, protocolli e protezione;
protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc);
aspetti connessi alla cybersecurity: tecniche di attacco e
mitigazione;
sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo
industriale (es. Scada);
sicurezza in ambito Cloud;
conoscenza della normativa in materia di sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali;
conoscenza della lingua inglese.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione delle graduatorie finali di merito di cui al
successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei
posti relativi a ciascun profilo.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani;
b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea
magistrale.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione
europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura
di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica http://www.funzionepubblica.gov.it/
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
h) essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
i) per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del
presente bando.

                               Art. 3 


Procedura concorsuale


1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili
professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la
Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei
candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al
concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a
concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva
di cui alla precedente lettera a;
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato
la prova di cui alla precedente lettera b.
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono
presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di
strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita';
d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La
commissione esaminatrice, per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria finale di merito
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale
e nella valutazione dei titoli.
3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, in numero pari ai posti disponibili, validata ai sensi
dell'art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei
posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori ed assegnati alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato
secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente bando.

                               Art. 4 


Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni
ai candidati.
Termini e modalita'


1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/ ,
sul sistema «Step-One 2019» e sui siti web istituzionali delle
amministrazioni interessate.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico
sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet
all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto
termine.
3. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette, improrogabilmente, piu' l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, deve
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente
articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di
partecipazione per piu' codici concorsuali di cui all'art. 1, comma
1, del presente bando il versamento della quota di partecipazione
deve essere effettuato per ciascun codice.
5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
6. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
dovranno riportare:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h. di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
k. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalita' indicate nell'art. 2 del bando;
l. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai
sensi del successivo art. 9;
m. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando;
n. l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui
all'art. 1 del presente bando;
o. l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai
sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p. le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle
mansioni del profilo per cui concorre;
q. le competenze informatiche possedute;
r. la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando la
normativa vigente in materia;
s. la motivazione alla candidatura.
7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali non sono presi in considerazione.
8. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del
proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica
all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni
dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente
all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende
automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che
e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario resta insindacabile e inoppugnabile.
10. Il Formez PA effettua controlli a campione sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di
cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One
2019» e da' conto alla Commissione Ripam degli esiti. Qualora il
controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato e' escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 15, comma 4,
del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di
partecipazione al concorso.
12. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal
candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previo completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione,
gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni
della procedura di registrazione o di candidatura del sistema
«Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine
di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione
delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo
termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle
sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata
attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di
svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema
«Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione
del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento delle stesse.

                               Art. 5 


Commissioni esaminatrici e sottocommissioni


1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Ciascuna commissione esaminatrice e'
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8
e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle
commissioni esaminatrici possono essere sono aggregati membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e
delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a
partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di
candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.

                               Art. 6 


Prova preselettiva


1. La prova preselettiva, comune ai codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, consiste in un test, da risolvere in 60
(sessanta) minuti, composto da 60 quesiti (sessanta) di cui n. 30
(trenta) quesiti a risposta multipla attitudinali per la verifica
della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matmatico e
critico-verbale e n. 30 (trenta) diretti a verificare la conoscenza
delle seguenti materie:
linguaggi di programmazione di alto e di basso livello,
architetture dei calcolatori, sistemi operativi, progettazione del
software, algoritmi e strutture dati, reti di calcolatori, basi di
dati;
analisi di circuiti elettronici analogici e/o digitali,
conoscenza di dispositivi elettronici fondamentali (e.g. diodi, MOS,
BJT);
architetture e protocolli delle reti di TLC mobili e fisse in
area geografica; architetture e protocolli di reti in area locale;
elementi costituenti una rete di TLC;
normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One
2019», almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola
con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel
giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». I
candidati devono presentarsi con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al
momento della compilazione on line della domanda, dal sistema
informatico.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
9. La prova preselettiva e' superata, per ciascuno dei codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, da un numero
di candidati pari a 10 (dieci) volte il numero dei posti messi a
concorso per ciascuno dei predetti codici. Tale numero potra' essere
superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto
utile in ordine di graduatoria.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova avviene
con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando
strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle
prove e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema
«Step-One 2019».
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
12. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri
dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o
allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra di
loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone
l'immediata esclusione dal concorso.

                               Art. 7 


Prova scritta


1. La fase selettiva scritta, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, e' gestita con procedura analoga a
quella della prova preselettiva e consiste nella risoluzione di
cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue:
a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie:
profilo funzionario informatico/specialista di settore
scientifico tecnologico (Codice CU/INFO):
- programmazione C++
- problem solving in linguaggio a scelta tra C/C++, Python
o Java
- Crack me
- analisi traffico in rete
- codice crittografico
- attacco via buffer overflow
- settaggio regole firewall via iptables, creazione docker
file, creazione avvio servizio system dump di un database sql;
profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET):
- analisi e sintesi di circuiti elettronici;
- analisi e sintesi di layout di celle elementari;
- tecnologie elettroniche
- sistemi elettronici di misura
profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE):
- architetture di reti fisse e mobili.
- analisi di protocolli di comunicazione in reti fisse e
mobili.
- aspetti di traffico in reti di TLC.
- analisi di protocolli applicativi.
- aspetti di network security.
b) una parte composta da dieci quesiti volta a verificare la
conoscenza della lingua inglese di livello B1 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,6 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
2. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo
massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una
votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il
relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema
«Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova,
nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica sono resi disponibili sul sistema «Step-One
2019», almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento,
il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al
momento della compilazione on line della domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il
candidato puo' correggere le risposte gia' date.
9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato,
utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali. Al termine delle operazioni,
viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari,
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone
l'immediata esclusione dal concorso.

                               Art. 8 


Prova orale


1. L'avviso di convocazione per la prova orale contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del
precedente 7, comma 2, e il diario recante l'indicazione della sede,
del giorno e dell'ora in cui si svolge, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando e' pubblicato sul sito
sistema sul sistema «StepOne-2019» almeno dieci giorni prima del suo
svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in una discussione
della prova scritta di cui al precedente art. 7 volta ad accertare la
preparazione e la capacita' professionale dei candidati, nonche' in
un colloquio interdisciplinare sulle materie previste per la prova
scritta del relativo codice concorso. Nel corso della prova selettiva
orale si procede, inoltre, all'accertamento:
della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e
la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che
accerti il livello di competenze linguistiche di livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
delle competenze digitali volte a favorire processi di
innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della
pubblica amministrazione.
3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in
merito allo svolgimento della prova.
5. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 4 comporta
l'esclusione dal concorso.
6. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo
di 30 (trenta) punti, e la stessa si intende superata se viene
raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
7. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai
candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei
titoli, di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.

                               Art. 9 


Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito


1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove
concorsuali non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in
lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in
italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se
riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero
competente.
4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria
di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di 10
punti. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi
autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:
1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al
voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per il titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica o magistrale che sia il
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo
unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia'
dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per
l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione;
1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B2
della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente
certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017.
5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la
commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di cui
all'art. 1, comma 1, la graduatoria finale di merito, sulla base del
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova
scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai
titoli.
6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.

                               Art. 10 


Preferenze e precedenze


1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it , le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato
deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1,
lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 11 


Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e
comunicazione dell'esito del concorso


1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' validata dalla Commissione RIPAM e
comunicata alle amministrazioni interessate.
2. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sistema
«Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it , e sui
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
3. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla
pubblicazione della predetta graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
4. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 12 


Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio


1. I candidati vincitori, a cui e' data comunicazione dell'esito
del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione
che, con riferimento al codice concorso CU/INFO, sono scelte sulla
base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo
restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2. La sede di
lavoro per tutti i posti messi a concorso e' Roma. I candidati
vincitori trasmettono il proprio curriculum vitae.
2. Per il codice concorso CU/INFO i candidati devono, a pena di
decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione
esclusivamente attraverso le modalita' che saranno indicate con
successivo avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul
sistema «Step-One 2019».
3. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei
candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla
vigente normativa in materia.

                               Art. 13 


Accesso agli atti


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/
2. Ai candidati che sostengono la prova scritta e' consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile
sul sistema «StepOne-2019», accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti Concorso RIPAM/MISE-PCM». La ricevuta dell'avvenuto versamento
deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di
Formez PA preposto all'Area obiettivo RIPAM.

                               Art. 14 


Trattamento dei dati personali


1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e
possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alle commissioni
esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonche' per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma. Il responsabile
del trattamento e' il dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati
del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione
individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei
dati personali.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 15 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della
necessita' dell'uniformita' della stessa, della simultaneita' e della
globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina
regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 1 del presente bando si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria
o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso.
Roma, 22 luglio 2020

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Siniscalchi


p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi


p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'


 

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