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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di
quattro borse di studio per laureati in chimica, in scienze e
tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 11/9/2007
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:07E06043
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/10/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari
 

IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 concernente misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con
modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per
il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in
particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato
centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del
Ministro delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico
proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un
autonomo centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito,
con modificazioni, nella legge n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in
particolare l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato
centrale repressione frodi e' organizzato in struttura
dipartimentale, articolata in due direzioni generali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 dicembre 2005, con il quale si e' provveduto alla
revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello
dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007/2009 che prevede appositi
stanziamenti per il CDR 4 « Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di una
selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse
di studio per laureati in chimica e in scienze e tecnologie
alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali
appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze e tecnologie agroalimentari;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Numero delle borse di studio e sede di svolgimento dell'attivita'
ricerca
 
E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di quattro borse di studio per laureati in chimica e scienze e
tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari,da destinarsi
presso il laboratorio centrale di Roma dell'Ispettorato centrale per
il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, per il
completamento della loro formazione scientifica.
Ciascun borsista verra' affidato ad un tutor e gli verra'
assegnato uno specifico tema di ricerca su tematiche attinenti
l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari.

                               Art. 2.
 
Durata trattamento economico e normativo
 
La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere,
compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata per un
anno, con provvedimento del direttore generale competente, sentito il
parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto
attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il
borsista sia stato affidato. Resta salva la possibilita' di una
ulteriore proroga, sempre della durata di un anno, subordinatamente
alla disponibilita' di bilancio.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro
18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, e'
erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico
dell'amministrazione l'imposta regionale per le attivita' produttive
nonche' la polizza assicurativa per gli infortuni.
Per il primo anno di erogazione delle borse la copertura
finanziaria e' assicurata dai fondi iscritti al capitolo 2460 PG 18 «
Spese per il conferimento di borse di studio a laureati e diplomati
da impiegare nei laboratori dell'ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari».

                               Art. 3.
 
Requisiti generali di ammissione
 
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 30;
2) diploma di laurea in chimica o in scienze e tecnologie
alimentari ovvero laurea specialistica o magistrale appartenente ad
una delle seguenti classi: 62/S, classe delle lauree specialistiche
in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze e tecnologie agroalimentari, conseguita con votazione non
inferiore a 100/110;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; non e'
altresi' consentito a coloro che gia' usufruiscono di borse di studio
conferite dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'
dei prodotti agroalimentari optare per una delle borse conferite con
il presente bando, qualora la precedente sia ancora in corso di
fruizione;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine di presentazione
 
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari - Ufficio III/A - via Quintino Sella n. 42 - 00187
Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
E 'possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda
dal sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione.Non sara' altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i
titoli o i documenti gia' presentati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
procedura selettiva.

                               Art. 5.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
f) di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
di sesso maschile);
g) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento
dell'attivita' di studio e ricerca di cui al presente bando;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
i) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'amministrazione da
tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto
della sottoscrizione del contratto;
l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e dei requisiti sopra richiesti,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.

                               Art. 6.
 
Documenti da allegare alla domanda
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta
libera, datato e firmato);
3) certificato di diploma di laurea di cui all'art. 3 del
presente bando recante la votazione conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o
analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati, redatto in carta libera,datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi
l'amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa
di studio.

                               Art. 7.
 
Modalita' di selezione
 
La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
successive:
1) selezione preliminare, per titoli;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 24
classificati nella fase di selezione preliminare. In caso di
ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu'
giovane.
La graduatoria relativa alla fase preliminare sara' redatta dalla
commissione di cui al successivo art. 8 e approvata con decreto del
direttore generale competente.
Successivamente all'approvazione, essa sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata a/r per sostenere l'esame colloquio.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
 
La commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara' nominata con provvedimento del direttore generale
competente.
La commissione formulera' la graduatoria relativa alla fase
preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso
dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali
verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di
punti 12:
 
=====================================================================
a) voto di laurea: da 105 a 110 | punti 2
=====================================================================
110 e lode | punti 3
---------------------------------------------------------------------
b) diploma di specializzazione post lauream, master|
dottorati di ricerca |max punti 3
---------------------------------------------------------------------
c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di |
laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze|
di uso agrario o forestale |max punti 2
---------------------------------------------------------------------
d) curriculum scientifico professionale, |
riguardante attivita' svolte, escluse le pubblicazioni |
gia' indicate al punto c) |max punti 3
---------------------------------------------------------------------
e) abilitazione alla professione di chimico o |
tecnologo alimentare | punti 1

                               Art. 9.
 
Esame colloquio
 
I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
vertera' sulle materie:
- chimica analitica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
- chimica agraria,
- tecnologie alimentari;
- analisi chimica strumentale;
- principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica
bromatologica e di prodotti per uso agrario;
- lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e
francese.
Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova
pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi
quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.

                              Art. 10.
 
Graduatoria finale
 
La graduatoria finale verra' redatta dalla commissione di
valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella
fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio.
In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a
anagraficamente piu' giovane.
La suddetta graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

                              Art. 11.
 
Trasparenza amministrativa
 
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere b), c) e d) dell'art. 8.

                              Art. 12.
 
Adempimenti a carico dei vincitori
 
A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione,
della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita',
che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel
corso della borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi
In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra'
essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai
candidati utilmente collocati.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'
 
La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita
dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata,
l'erogazione degli emolumenti ;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita'
dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari, ivi comprese quelle relative all'orario di
lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al
fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

                              Art. 14.
 
Decadenza dalla borsa di studio
 
L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
provvedimento del direttore generale competente, su proposta motivata
del direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal
caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita',
la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.

                              Art. 15.
 
Documentazione
 
L'amministrazione non restituira' la documentazione presentata
dai candidati.

                              Art. 16.
 
Trattamento dati personali
 
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
della presente selezione e degli eventuali procedimenti per
l'attribuzione dell'assegno.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Roma, 5 settembre 2007
Il direttore generale: Tomasello

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