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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Designazione di sedi unificate di esami di concorso a cattedre nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria per classi relative a
discipline di particolare specializzazione, con numero limitato di
candidati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 4/4/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E3116
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Del personale e degli affari generali e amministrativi
 
Visto il decreto direttoriale 1o aprile 1999 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 29 del 13 aprile 1999), con il quale e' stato indetto il concorso
a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte;
Visto in particolare, l'art. 4, comma 2, 1o capoverso del
sopracitato decreto 1o aprile 1999;
Visto il diario di esami (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 99 del 14 dicembre 1999) nel quale sono state
contrassegnati con asterisco quei concorsi per i quali e' previsto un
numero limitato di partecipanti;
Ritenuto opportuno disporre, successivamente all'effettuazione
delle prove scritte previste nel predetto diario di esami,
l'espletamento delle restanti prove in sede interregionale
relativamente alle classi di concorso 34/A, 58/A e 72/A;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Sedi unificate
 
1. Le procedure concorsuali, riguardanti le prove d'esame
successive a quelle previste nel diario di cui alle premesse,
relativamente alle classi di concorso 34/A, 58/A e 72/A sono
unificate in sede interregionale, secondo le indicazioni di cui
all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2.
 
Organizzazione
 
1. L'organizzazione dello svolgimento dei concorsi di cui
all'art. 1 e' affidata all'ufficio scolastico nella cui competenza
territoriale e' ubicata la nuova sede di esame, indicata nel predetto
allegato A.
2. Gli uffici scolastici cui viene meno la competenza, avranno
cura di trasmettere copia delle domande dei candidati all'ufficio
scolastico della nuova sede di esame.
3. Successivamente allo svolgimento delle prove di cui al citato
diario di esame, ogni sovrintendente scolastico ovvero provveditore
agli studi competente avra' cura di trasmettere gli elaborati delle
prove giornalmente effettuate in distinti plichi sigillati
all'ufficio scolastico a cui e' stata assegnata la competenza della
procedura
4. Contestualmente all'invio degli elaborati, gli uffici
interessati comunicheranno ai candidati, con lettera raccomandata con
r/r, il mutamento della sede d'esame e informeranno gli stessi sul
tipo di prodotto software che sara' disponibile presso la commissione
della sede unificata ai fini della loro partecipazione alla "prova
facoltativa" che si svolge in sede di prova orale.

                               Art. 3.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. La commissione giudicatrice, nominata dall'ufficio scolastico
divenuto competente, curera' lo svolgimento del concorso anche per i
candidati provenienti dalle altre regioni.

                               Art. 4.
 
Attivita' delle commissioni giudicatrici
 
1. La commissione giudicatrice compila, per la classe di concorso
e per ciascuna delle regioni per le quali i candidati hanno prodotto
domanda di partecipazione, distinte graduatorie di merito, nonche'
distinti elenchi degli abilitati e distinti elenchi dei candidati
che, gia' in possesso di abilitazione, abbiano partecipato al
concorso, al solo fine di avvalersi del miglior punteggio
eventualmente conseguito nelle prove di esame.
2. Le graduatorie di merito e gli elenchi, di cui al precedente
comma, sono approvati dall'ufficio scolastico che cura
l'organizzazione del concorso, svolto a livello interregionale
secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del bando di concorso 1o
aprile 1999, citato in premessa.
3. Le graduatorie di merito e gli elenchi sono quindi inviati,
insieme ai relativi atti, agli uffici originariamente competenti per
territorio previsti dal bando.
4. Le attivita' di contenzioso sono di competenza dell'ufficio
che cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al
momento della trasmissione dei plichi siano gia' state poste in
essere dall'ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al
concorso.
 
Art. 5,
 

Norme di rinvio
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio
alle disposizioni contenute o richiamante nei bandi di concorso di
cui alle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 31 marzo 2000
Il direttore generale: Paradisi

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