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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quattordici Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei
Carabinieri riservato ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale
(2017-2020).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 30/12/2016
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:16E07005
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/1/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 1,
lettera a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata
nei 18 mesi precedenti subordinatamente a una «motivata
determinazione ministeriale»;
Vista la lettera n. 131/1-1 IS del 2 novembre 2016 con cui il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il
reclutamento di 14 allievi marescialli in possesso dell'attestato di
bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla
frequenza del 7° corso triennale per allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri, evidenziando la necessita' di
praticare tale scelta organizzatoria per soddisfare compiutamente il
fabbisogno di personale bilingue occorrente all'espletamento dei
propri compiti d'istituto nell'ambito della Provincia autonoma di
Bolzano;
Vista la nota M_D SSMD0170321 del 28 novembre 2016 con cui lo
Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta»
all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 7° corso
triennale di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri in possesso del suddetto attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare
applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 14 allievi marescialli in
possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 7° corso triennale per allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati
in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 7° corso triennale (2017-2020).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
al 7° corso triennale (2017-2020) di 546 allievi marescialli del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto n.
635545 del 31 ottobre 2016.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
«www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo art. 8;
3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai
limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo
ispettori;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il
consenso dei genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se
minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti
per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano
applicazione;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri;
5) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il
candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al
concorso, consegnando idonea documentazione all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 8;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 8, nonche' al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi
articoli 9 e 11.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente comma 3, fatta eccezione per l'eta', devono essere
mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione al concorso


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - seguendo le istruzioni per
la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata
al candidato;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato
titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato
titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale
(intestato al candidato);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it - area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro
provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. I candidati minorenni, all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura
descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di
posta elettronica certificata, oppure tramite carta di tipo conforme
agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta
nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica
qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la potesta'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresi',
consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere,
di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata standard, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica/carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e'
preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica
certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito
indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente
imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la
quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola marescialli e brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato B. Il candidato dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, o dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovra' fornire tutte
le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
n) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate
nell'allegato C, dove non figura la lingua tedesca, nella quale
intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta
ricevuta dovra' essere esibita dal candidato all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3.
8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria del possesso dell'attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, dei
titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione
probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prova scritta di cui all'art. 10.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.

                               Art. 4 


Istruttoria delle domande dei candidati militari


1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno per i candidati ammessi alla prova scritta di cui
all'art. 10:
a) segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8);
b) trasmettere al suddetto Centro:
copia della documentazione matricolare e caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell'Arma dei carabinieri, incluso il periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di
allievo.
La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento dovra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa
di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un mar. A. s. UPS o luogotenente, segretario senza diritto
al voto.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 10, comma 6,
sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risultera' superiore a 1000 (mille)
unita', per ogni gruppo di almeno 500 candidati potra' essere
nominata, con provvedimento del Direttore generale del personale
militare o di autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera
fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnati alla
commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi
il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano in
ruolo svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale,
in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore
attitudinale», membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prove di efficienza fisica;
b) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
c) prova scritta;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale;
f) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 


Documenti da produrre


1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti
sanitari, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti
documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non
anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse
indicazioni:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2017 ovvero dovra' essere
valido fino al 1° gennaio 2018. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti sanitari;
c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all'allegato F. In caso di mancata presentazione del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori;
g) per i candidati di sesso femminile:
referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine, eseguito in data non anteriore a cinque giorni calendariali
antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 9, comma 10;
ecografia pelvica con relativo referto;
h) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
i) per i candidati ancora minorenni, all'atto della
presentazione agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui
all'allegato G al bando, sottoscritta da chi esercita la potesta'
genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.

                               Art. 8 


Prove di efficienza fisica


1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo
indicativamente a partire dalla prima decade di febbraio 2017,
saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati
nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento
volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
candidato minorenne.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al
seguito).
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed
eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
allegato H, fino ad un massimo di 5 punti, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.

                               Art. 9 


Accertamenti sanitari


1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per
la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale
del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le
modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non
siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti sanitari,
della documentazione sanitaria di cui all'art. 7, comma 1, lettere
c), d), e), f) e, per le sole candidate, del referto di ecografia
pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le
modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3. La mancata esibizione
della documentazione sanitaria di cui all'art. 7, comma 1, lettere
c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia
pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso
dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal
concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara'
effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato G, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato G sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potesta'
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami
radiologici.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata
in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale.
5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
candidato l'esito della visita medica, sottoponendo il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 4, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e
disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella
ginnica (pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 7, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del
punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto
ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in
dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile
con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 15. Dette candidate, per esigenze organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 15. I medesimi, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea
tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione.

                               Art. 10 


Prova scritta


1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 9, dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della prova sono
indicati nell'allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avra' luogo a partire dal 21 febbraio 2017, con
inizio dalle 9,30. La sede e le modalita' di svolgimento della stessa
saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 10 febbraio
2017, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it
nonche
' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V
reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa,
Direzione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con
il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono
06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato
giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel
giorno previsti, dalle 8,30 alle 9,30, portando al seguito un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della struttura ove verra'
effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana e tedesca messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
6. I candidati che ne hanno fatto espressa richiesta all'atto
delle presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in
lingua tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574.
7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di
cui all'art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L'esito della prova scritta, il calendario, la sede e le
modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli
accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui ai successivi
articoli 11 e 12, saranno resi disponibili, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire
dal 31 marzo 2017, nel sito web www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono
0680982935.

                               Art. 11 


Accertamenti attitudinali


1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al
precedente art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti
attitudinali, indicativamente, a partire dal 10 aprile 2017.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3.
3. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte
fasi:
a) una istruttoria, nella quale la commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d) potra' avvalersi anche del
contributo tecnico-specialistico fornito da personale di supporto,
volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini
della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro
successiva valutazione;
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di
valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando, valutati i referti
istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al
possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti
responsabilita'.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
«idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare
l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel
pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'Amministrazione.

                               Art. 12 


Prova orale


1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati
con le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 8. La prova
avra' luogo indicativamente a partire dal 12 aprile 2017 e vertera'
sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato D del
presente decreto. La sede, il calendario di convocazioni e le
modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire dal 30 marzo 2017, nel sito web www.carabinieri.it e presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono
0680982935.
2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.

                               Art. 13 


Prova facoltativa di lingua straniera


1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova
orale di cui al precedente art. 12, consistera' in una prova scritta
ed orale in non piu' di una lingua scelta tra quelle indicate
nell'allegato C. La prova si svolgera', salvo diverse comunicazioni,
a partire dal 7 giugno 2017, con le modalita' di cui all'allegato D,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di
lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 31 maggio 2017, nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonche' presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta di lingua, potra' prendere visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del
questionario somministratogli, della griglia di correzione e del
proprio modulo risposta test.

                               Art. 14 


Spese di viaggio. Licenza


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento,
sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 15 


Graduatoria di merito


1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale
di merito.
2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi
attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di
merito secondo i criteri riportati nell'allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno
idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver
corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
e dichiarati nella domanda stessa.
5. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto, ai fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli di vittime
del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sara' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve
fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione
di esperire con immediatezza i previsti controlli. La relativa
documentazione probatoria potra' essere consegnata, quale termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 8.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore generale per
il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale
ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Tale comunicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del 7° corso triennale allievi marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.

                               Art. 16 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4 del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle Amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati
vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti. L'Amministrazione puo' escludere in ogni momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.

                               Art. 17 


Ammissione al corso


1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a
carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di allievo.
3. I frequentatori del 7° corso triennale allievi marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di
laurea previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e
brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita',
pena l'esclusione dal corso.

                               Art. 18 


Presentazione al corso


1. Il 7° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2017 presso
la Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri di
Firenze e si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente
art. 9, siano ancora in possesso della prescritta idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 15, con altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
se non presentato in sede di prove di efficienza fisica e
accertamenti sanitari, analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica; coloro
i quali risulteranno affetti da deficit di G6PD dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
rinvenibile negli allegati al bando;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno
esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del
corso (scheda o libretto sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di
presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza la
visita medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla
frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le
modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara' pubblicato a
partire dal 17 luglio 2017 nel sito web www.carabinieri.it, nonche'
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935.
6. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del Comando della
citata Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori dovranno
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto
presso alcuna universita'.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola
entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in
anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno
dalla data fissata.
9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

                               Art. 19 


Nomina a maresciallo


1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati marescialli.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che,
giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o
aventi competenza regionali.

                               Art. 20 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1ª divisione reclutamento
ufficiali-sottufficiali e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.

                               Art. 21 


Accesso atti amministrativi


Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
ai seguenti indirizzi:
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di
approvazione della graduatoria finale di merito da parte della
Direzione generale per il personale militare;
persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione
della graduatoria finale di merito, anticipandola anche all'indirizzo
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2016

Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta

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