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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di
personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto
comune e di sostegno, per le scuole con lingua d'insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2019
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:18E13193
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/2/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRIGENTE TITOLARE
dell'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 17 ottobre 2018 che disciplina il percorso
concorsuale straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento
di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno riservato ai soggetti in possesso di requisiti
ivi prescritti, nonche' la normativa ivi citata nelle premesse, che
si intende integralmente richiamata;
Visti gli allegati al succitato decreto A, B e C concernenti
rispettivamente i programmi concorsuali, le griglie di valutazione
della prova orale e la tabella di ripartizione del punteggio dei
titoli valutabili;
Visto in particolare l'art. 18 del succitato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale si
dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire tali
concorsi straordinari per la scuola dell'infanzia e primaria con
lingua di insegnamento slovena (rectius per la scuola dell'infanzia e
primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia) per posto comune
e di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38;
Visto il decreto del direttore generale per il personale
scolastico del 7 novembre 2018 che, ai sensi dell'art. 4, comma
1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies,
1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, indice un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti
comuni e posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria, nonche' la normativa ivi citata nelle premesse, che si
intende integralmente richiamata;
Visto in particolare l'art. 14 del sopraccitato decreto del
direttore generale per il personale scolastico, con il quale si
dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi
straordinari per la scuola dell'infanzia e primaria con lingua di
insegnamento slovena (rectius per la scuola dell'infanzia e primaria
con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia) per posto comune e di
sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38;
Visto l'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamento
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7
febbraio 2017, n. 53, con il quale l'Ufficio per l'istruzione in
lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia e' stato investito delle funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli
rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia;
f) dirigente preposto all'USR: il dirigente titolare dell'USR
per il Friuli-Venezia Giulia;
g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall'art. 1, comma
601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 17 ottobre
2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018.

                               Art. 2 

Concorso straordinario

1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b),
e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies,
1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un concorso straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del
personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia, riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3. Sia il concorso che le relative
graduatorie sono organizzate su base regionale.

                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge,
sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto
i candidati in possesso dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole con
lingua d'insegnamento slovena conseguito presso i corsi di laurea in
scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso
le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena
ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia
Giulia almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente
sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su
posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e'
valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,
n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali con lingua d'insegnamento slovena o analogo titolo di
abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno
scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti
titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici
(2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali con
lingua d'insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due annualita' di
servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o
primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di
sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e
primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a)
e b), e' richiesto il possesso dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa
vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il
titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero,
abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento
alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero all'Ufficio
speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma
1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la
presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura
concorsuale.
3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale
per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di
specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale.
5. Ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e
scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua,
come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e dall'art. 6 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 ottobre 2015, n.
809.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di
presentazione

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per
una o piu' delle procedure concorsuali per le quali possiedono i
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato concorre
per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica
istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intende
partecipare.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente sul modello pubblicato sull'apposito spazio
informativo (Natečaj) presente nella home page del sito internet
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
(www.scuola.fvg.it), dall'utenza personale di posta elettronica
certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it
L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso scuole
slovene_2018_infanzia_primaria. Le istanze presentate con modalita'
diverse non saranno prese in considerazione.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
4. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68; il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell'art. 1,
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 7,
comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui
si concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia
sostegno/primaria sostegno). Il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13
2410 00 Causale: «regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome
e cognome - codice fiscale del candidato - scuole slovene» e
dichiarato al momento della presentazione della domanda.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle
funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da
altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il
contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di
documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it
j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le
quali si intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di
specializzazione per il sostegno di cui all'art. 3 del presente
bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con
l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno
scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto
riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero e riconosciuto, devono essere, altresi', indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ovvero dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero ma
in attesa di riconoscimento dal Ministero occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione ovvero dall'Ufficio speciale per l'istruzione
in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38; entro la data termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva;
dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che hanno conseguito il relativo
titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018;
l) di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni
scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali con lingua
d'insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue
sloveno-italiano, almeno due annualita', anche non continuative, di
servizio specifico, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o
primaria, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo
determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124;
m) per la sola scuola dell'infanzia la lingua comunitaria
prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo,
oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale di cui all'art.
6 del presente bando; per le procedure concorsuali relative alla
scuola primaria, la lingua comunitaria e' esclusivamente la lingua
inglese;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli
allegata al decreto ministeriale (allegato C);
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento
generale per la protezione dei dati (GDPR) e al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) dichiarazione sull'eventuale diritto alla riserve previste
dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di
posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono
produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per
l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla
data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in
cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
r) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in
caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria
diversa abilita'. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da
inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in
formato elettronico mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo dell'USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di
svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente.
Dell'accordo raggiunto l'USR - Ufficio speciale per l'istruzione in
lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per
la partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi
posto richiesti.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
8. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 

Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti del
dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di
cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, secondo
le modalita' di cui al decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto
delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo
decreto ministeriale.

                               Art. 6 

Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale

1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di
natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei
titoli.
2. La prova orale, in attuazione dell'art. 425, comma 5, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolge in lingua
slovena e ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di
un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di
utilizzo pratico delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e
accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi
4 e 5.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti
relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, ha per oggetto il
programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto
ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione
alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e
curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
4. La prova orale per la scuola dell'infanzia valuta, altresi',
l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento
dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale
per la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e
la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i
criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della
competenza didattica.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma
generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale,
valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli
allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di
apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per
garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita',
anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola
dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue
comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La
prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta
l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza
didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui
all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di
valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza
didattica.

                               Art. 7 

Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione
della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato
dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno
venti giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di
posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di
valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera
alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato A
del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art.
6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello
dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia
su cui svolgere la prova ventiquattro ore prima dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse
dai successivi sorteggi.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.

                               Art. 8 

Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei
titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari,
rispettivamente, a 30 e a 70 punti.
2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla
commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie
nazionali di valutazione di cui all'allegato B del decreto
ministeriale. Ai sensi della tabella di cui all'allegato C del
decreto ministeriale, la commissione assegna ai titoli culturali e
professionali un punteggio massimo di 70 punti.

                               Art. 9 

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto
indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha
sostenuto la prova orale presenta al dirigente dell'Ufficio speciale
per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR - Ufficio speciale per
l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38. Qualora dal controllo emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni
non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di
legge.

                               Art. 10 

Graduatorie di merito straordinarie regionali

1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova
orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di
merito straordinaria regionale.
2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui
all'art. 6.
3. Le graduatorie, approvate con decreto del dirigente
dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro il 30
luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e
sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul
sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
all'art. 4, comma 1-quater , lettera b) del decreto-legge, ai fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
specifico.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito
straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del
predetto concorso, nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle
graduatorie ad esaurimento.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla
graduatoria relativa.
9. Ai sensi dell'art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128,
i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo
servizio nelle province di titolarita'.

                               Art. 11 

Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 12 

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 13 

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tale scopo dall'amministrazione e' finalizzato unicamente
all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con l'ausilio di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' facoltativo e, tuttavia,
riveste i caratteri della indispensabilita' in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679
(GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, di chiedere la portabilita' dei dati nonche' di opporsi al
loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste
all'USR, che esercita le funzioni del titolare del trattamento.

                               Art. 14 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Trieste, 7 dicembre 2018

p. il dirigente titolare: Giacomini

 

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