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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centottantanove posti di professionista medico di prima fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.78 del 1/10/2021
Ente:ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Località:Nazionale
Codice atto:21E11067
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:189
Scadenza:1/11/2021
Tags:Dirigenti medici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto, su base nazionale, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a centottantanove posti di professionista medico di
prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS.
2. La procedura di reclutamento si svolgera' secondo le
previsioni di cui al vigente «Regolamento delle procedure di
reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a
tempo indeterminato» - adottato con determinazione presidenziale n.
162 del 7 novembre 2017, in coerenza, ai sensi dell'art. 70, comma
13, del decreto legislativo n. 165/2001, con i principi fissati dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 - e di
cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
3. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Alla procedura selettiva di reclutamento di cui al presente
bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, sono in possesso dei
requisiti sotto-indicati:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso
universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati. I
diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili
purche' riconosciuti equivalenti al diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito in Italia; a tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di
esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in possesso
del provvedimento di equivalenza sara' ammesso alla procedura
concorsuale con riserva, purche' sia stata attivata la procedura di
cui alla normativa vigente, fermo restando che l'equivalenza del
titolo di studio dovra' essere presentata prima della stipula del
contratto di lavoro;
b) diploma di specializzazione in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni. I diplomi conseguiti all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equivalenti al diploma di specializzazione
in medicina legale o disciplina equipollente o affine conseguito in
Italia; a tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente
titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equivalenza sara' ammesso alla procedura concorsuale con riserva,
purche' sia stata attivata la procedura di cui alla normativa
vigente, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio dovra'
essere presentata prima della stipula del contratto di lavoro;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine professionale dei medici
chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
d) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
e) non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' di essere
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa
in materia;
f) non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in
giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
laddove previsti per legge;
h) godimento dei diritti politici e civili;
i) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce.
2. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la
facolta' di procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante
PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione -
all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti
di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di
sentenze penali di condanna ancorche' non passate in giudicato.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda
Termine e modalita'


1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di
SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) oppure CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identita' elettronica),
compilando l'apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione
disponibile all'indirizzo internet www.inps.it
2. L'invio on line della domanda debitamente compilata deve
essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del
trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In
caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si
intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira' una prima ricevuta - sottoscrizione dichiarazioni -
attestante il recepimento da parte dell'Istituto dei dati inseriti.
Tale ricevuta dovra' essere stampata e firmata - quale sottoscrizione
di tutte le informazioni riportate sulla domanda stessa - nonche'
scansita unitamente alla copia fotostatica del documento di identita'
indicato nella domanda e il tutto ricaricato per l'inoltro
telematico.
4. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e la compilazione, a pena di
inammissibilita', dei campi obbligatori della predetta domanda, sono
certificate e comprovate da apposita ricevuta elettronica rilasciata
al termine della procedura di invio che il candidato dovra' salvare,
stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione
alle prove, unitamente al documento di identita' in corso di
validita'. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione
delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso
al modulo telematico della domanda, ne' l'invio della stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni, nella domanda on line dovra' comunicare quanto previsto
dagli articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992.
L'interessato dovra' inviare - a mezzo PEC all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al presente concorso, copia di documentazione
attestante il riconoscimento dello stato di handicap a norma
dell'art. 3 della legge n. 104/1992 corredata, ove non desumibile
dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che
specifichi la natura dell'handicap ai fini della valutazione della
richiesta di ausili o di eventuali tempi aggiuntivi. La mancata
dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio, entro il
predetto termine, della documentazione attestante lo stato di
handicap, escludono il candidato dal beneficio, fatte salve le
posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato
amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data
di svolgimento delle prove di esame. Il candidato ha, comunque,
l'obbligo di comunicare - a mezzo PEC all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali
variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda. Ai fini
dell'attribuzione della sede di destinazione, il candidato che
rientri nei requisiti previsti dall'art. 21 della legge n. 104/1992
dovra' presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le
medesime modalita' di cui al presente comma, il verbale attestante il
prescritto riconoscimento di invalidita'.
7. Il candidato ha l'obbligo di comunicare - a mezzo PEC
all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive
eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.
9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) l'indirizzo di residenza;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
intende ricevere ogni comunicazione inerente al concorso
(obbligatorio);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di appartenere a
una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di godere dei diritti civili e politici specificando il
comune nelle cui liste elettorali si e' iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di essere in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando, indicando
presso quale universita' o istituto e' stato conseguito, la data di
conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo
conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente
titolo di studio italiano, in base alla vigente normativa, ovvero
l'attivazione della procedura tesa ad ottenere l'equivalenza;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente bando, indicando
presso quale Universita' o Istituto e' stato conseguito, la data di
conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo
conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente
titolo di studio italiano, in base alla vigente normativa, ovvero
l'attivazione della procedura tesa ad ottenere l'equivalenza;
j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' di essere
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa
in materia;
k) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver
riportato condanne penali, ancorche' non passate in giudicato, anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, specificandone la tipologia, o
avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
l) l'albo dell'Ordine professionale dei medici chirurghi cui si
e' iscritti e la data di iscrizione;
m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
laddove previsti per legge;
n) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con
indicazione della legge che prevede tale diritto, nonche' il possesso
di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva
ovvero, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno
diritto alla preferenza all'assunzione;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003;
p) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di
tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle
senza riserva alcuna.
10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la
presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
11. Nella domanda di partecipazione al concorso deve inoltre
essere dichiarato, compilando il modulo di cui al primo comma del
presente articolo, l'eventuale possesso dei seguenti titoli, ai fini
della valutazione di cui al successivo art. 7:
a) i titoli accademici e di studio posseduti tra ulteriore
specializzazione, dottorato di ricerca, master di primo e secondo
livello, corsi di perfezionamento, tutti in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni (indicando presso quale universita', scuola o istituto
e' stato conseguito il titolo e la data di conseguimento);
b) titoli di servizio in attivita' medico-legali, svolte per
effetto di contratti di lavoro dipendente o anche autonomo in
convenzione stipulati con strutture pubbliche, compreso l'INPS
(indicando la struttura e i singoli periodi di servizio).
12. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
civile e penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto
stesso, emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 4 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per
l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo
indeterminato», adottato con determinazione presidenziale n. 162 del
7 novembre 2017.
2. La Commissione e' integrata da membri aggiunti per la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze
informatiche. Per ciascun componente nominato e' previsto un
componente supplente.
3. Un terzo dei posti di componente della Commissione e'
riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un
funzionario dell'istituto appartenente all'area C.
4. La Commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in
sottocommissioni ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.
5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.

                               Art. 5 


Prova scritta


1. La prova scritta consistera' nella soluzione di una serie di
quesiti a risposta multipla su argomenti di clinica e patologia
medica o chirurgica, di legislazione sanitaria e sociale, di
deontologia professionale, di medicina legale generale e delle
assicurazioni sociali, con particolare riferimento agli ambiti
previdenziali e assistenziali. Lo svolgimento della prova scritta
avverra' mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica
che l'istituto mettera' a disposizione dei candidati, secondo la
previsione di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; la
correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verra' effettuata
con modalita' automatica.
2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano la prova scritta
i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi».
4. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta
sono pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito
internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,
bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 94 del 26 novembre 2021, almeno quindici giorni prima
della data di inizio. L'Istituto si riserva la possibilita' di
svolgere la prova scritta presso sedi decentrate e, ove necessario,
prevedendone la non contestualita', assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o
si ritiri dalla prova scritta, qualunque ne sia la causa, e' escluso
dal concorso.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, si renda necessario, dopo la pubblicazione del
calendario della prova scritta, rinviarne lo svolgimento, la notizia
del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», e sul sito internet dell'INPS,
all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi».
6. Durante la prova scritta non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in
relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati
non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet,
computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
8. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni e'
escluso dal concorso.

                               Art. 6 


Prova orale


1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che
riportano il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.
2. La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova
scritta, nonche' inglese e informatica, e consistera' anche
nell'effettuazione dell'esame di un caso clinico e nella discussione
dello stesso.
3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale
sono pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati tramite Pec,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. L'Inps si
riserva la possibilita' di svolgere la prova orale in modalita' di
videoconferenza, in relazione al numero dei partecipanti e alla
situazione pandemica del Paese. Il candidato che non si presenta nel
giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo e' escluso
dal concorso.
4. La valutazione finale e' espressa in trentesimi. Superano la
prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice pubblichera' nel locale della sede d'esame -
o sul sito istituzionale nel caso di modalita' in videoconferenza -
l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova stessa,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, con
l'indicazione della votazione riportata da ciascun candidato
esaminato.

                               Art. 7 


Valutazione dei titoli


1. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice ha a
disposizione un massimo di venti punti, come di seguito indicato:
a) titoli accademici e di studio, come di seguito indicato:
3 punti per specializzazione in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, ulteriore rispetto a quella indicata quale requisito di
ammissione;
3 punti per dottorato di ricerca in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;
2 punti per master di secondo livello in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;
1 punto per master di primo livello in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;
0,50 punti per corso di perfezionamento di durata almeno
annuale in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai
sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) votazione riportata per la laurea in medicina e chirurgia di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), come di seguito indicato:
3,5 punti per laurea con votazione finale pari a 110 e lode;
3 punti per laurea con votazione finale pari a 110;
2,5 punti per laurea con votazione finale pari da 105 109;
2 punto per laurea con votazione finale pari da 100 a 104;
1,5 punti per laurea con votazione finale pari a 99 o
inferiore;
c) 0,50 punti per la votazione con lode riportata nella
specializzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
d) titoli di servizio in attivita' medico-legali, svolte per
effetto di contratti di lavoro dipendente o anche autonomo in
convenzione stipulati con strutture pubbliche, compreso l'INPS - max
8 punti - come di seguito indicato:
0,50 punti per ogni anno solare o frazione di anno,
intendendosi, per frazione di anno, almeno sei mesi.

                               Art. 8 


Graduatorie finali


1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma del punteggio
della prova scritta, dei titoli, previa verifica della inerenza degli
stessi, e del voto riportato nella prova orale fino ad un totale
massimo di 80.
2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione
centrale risorse umane, della veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione della documentazione presentata da
parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori.
3. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino
nella stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'.
5. La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono
sottoposte al consiglio di amministrazione dell'istituto per la
relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale
dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per
eventuali impugnative.
6. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla
data di approvazione.
7. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a
qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria, entro i termini di validita' della stessa.

                               Art. 9 


Assunzione in servizio


1. L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
prescritti all'art. 2 del presente bando.
2. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio
nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di
permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 10 


Stipula del contratto individuale di lavoro


1. I candidati vincitori del concorso stipulano il contratto
individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualita' di
professionista medico di prima fascia funzionale secondo quanto
previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sara'
considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

                               Art. 11 


Periodo di prova


1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi
di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di
lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il professionista medico si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.

                               Art. 12 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'INPS
Direzione centrale risorse umane per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati, manualmente e con modalita' informatica,
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'istituto,
che assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le menzionate finalita', anche nel
caso di eventuale comunicazione a terzi.
4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che
forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in
qualita' di responsabili designati. Il loro elenco completo ed
aggiornato e' disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it
5. E' facolta' dei candidati esercitare i diritti previsti
dall'art. 15 del regolamento U.E. n. 2016/679 e successivi
provvedimenti attuativi.
6. Responsabile del trattamento dei dati e' il direttore centrale
della Direzione centrale risorse umane, via Ciro il Grande n. 21 -
00144 Roma.

                               Art. 13 


Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni


1. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle
domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi
procedimenti previsti dal presente bando e' la Direzione centrale
risorse umane, via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma. Con apposito
provvedimento sara' nominato il responsabile del procedimento che
sara' reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS,
all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi», entro la data di pubblicazione
del bando.

                               Art. 14 


Norme di salvaguardia


1. avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso o ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e,
inoltre, sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it

 

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