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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di
ricercatore universitario, riservati al personale in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 1, comma 10 della legge n. 4/1999.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.41 del 24/5/2002
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:02E03964
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/6/2002
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
"sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna";
Visto iI decreto rettorale n. 4314 del 1 ottobre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12 ottobre 2001;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di ricercatore universitario, riservati al personale
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della legge
n. 4/1999:
 
Facolta' di medicina e chirurgia MED/15 - Malattie del sangue
 
Michele Baccarani, professore ordinario, Universita' di
Bologna, via S. Vitale, 59 - 40125 Bologna;
Giuliana Alimena, professore associato, Universita' "La
Sapienza" di Roma, via Regina Elena Pol. Umberto I - 00185 Roma;
Maurizio Miglino, ricercatore, Universita' di Genova, via de'
Toni, 2 - 16132 Genova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: non indicato.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Istituto
di ematologia e oncologia medica "L. e A. Seragnoli" c/o Policlinico
Sant'Orsola, via Massarenti 9 - 40138 Bologna.
 
Facolta' di scienze della formazione SPS/07 - Sociologia generale
 
Piergiorgio Corbetta, professore ordinario, Universita' di
Bologna, via Zamboni, 34 - 40126 Bologna;
Celestino Colucci, professore associato, Universita' di Pavia,
via S. Felice, 5 - 27100 Pavia;
Pierangelo Peri, ricercatore, Universita' di Trento, via G.
Verdi, 26 - 38100 Trento.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/228847.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di scienze dell'educazione, via Zamboni n. 34 - 40126
Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 4314 del 1 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2001), consultabile nel
seguente sito WEB: www.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il
candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e
che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
Dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche ai componenti la commissione presso il proprio ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel
caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di
pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
Dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura.
Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo
sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori
scientifici anche se personalmente conosciuti.
Le commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione
pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate
nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di
quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bologna, 30 aprile 2002
Il rettore

 

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