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ISTITUTO UNIVERSITARIO "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 7/4/2000
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:000E3225
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:8/5/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994,
e successive modificazioni, concernente la determinazione dei settori
scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il vigente statuto dell'Istituto;
Vista la pianta organica dell'Istituto approvata dal Senato
accademico nella seduta del 29 aprile 1999 e dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 30 aprile 1999;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390;
Visto il "Regolamento delle procedure per la copertura dei posti
mediante trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Mobilita' degli stessi nell'ambito della medesima sede universitaria,
nonche' di recepimento delle norme di cui al regolamento ministeriale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998"
dell'lstituto, emanato con decreto rettorale n. 149 dell'11 maggio
1999;
Vista la delibera in data 16 ottobre 1999 con la quale il
Comitato tecnico ordinatore della facolta' di giurisprudenza chiede
che venga indetta procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, per il settore
scientifico-disciplinare n. N08X, diritto costituzionale, di cui alla
pianta organica della medesima facolta', per il quale viene definita
la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto;
Vista la delibera in data 22 dicembre 1999 con la quale il
Consiglio di amministrazione ha deliberato, su proposta del senato
accademico in data 24 novembre 1999, la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo per il settore
scientifico-disciplinare summenzionato di cui alla pianta organica
della facolta' di giurisprudenza;
Vista la disponibilita' di bilancio del corrente esercizio
finanziario;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Procedure di valutazione comparativa
 
E' indetta le procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per le esigenze
della facolta' di giurisprudenza, per il settore
scientifico-disciplinare come di seguito specificato:
 
Settore scientifico-disciplinare N08X - Diritto costituzionale
 
Conoscenza di una delle lingue comunitarie.
La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto:
"Federalismo e regionalismo; Transizione costituzionale e forma
di governo; Corte costituzionale e sistema delle fonti del diritto".
Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche
da presentare.

                               Art. 2.
 
Determinazione dei settori scientifico-disciplinari
 
Il settore scientifico-disciplinare sopracitato e' cosi'
determinato:
 
N08X - Diritto costituzionale
 
Diritto costituzionale;
Diritto costituzionale regionale;
Diritto parlamentare;
Diritto processuale costituzionale;
Giustizia costituzionale.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
E' fatto divieto ai professori ordinari, ai professori associati
ed ai ricercatori universitari afferenti al suindicato settore
scientifico-disciplinari di partecipare, in qualita' di candidati,
alla valutazione comparativa bandita per lo stesso settore
scientifico-disciplinare.
A pena di esclusione, ogni candidato non potra' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative superiore a
cinque, bandite dalle varie sedi universitarie, nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta.
Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna
della domanda all'ufficio competente. Nella istanza di partecipazione
il candidato e' tenuto a dichiarare di aver rispettato tale obbligo.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione - Termini e modalita'
 
Coloro che intendono partecipare alla valutazione comparativa di
cui al presente bando sono tenuti a farne domanda, in carta libera,
al rettore dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, con le
modalita' appresso specificate.
Il candidato e' tenuto a compilare il modulo della domanda,
secondo lo schema di cui al presente bando ed avendo cura di
specificare il codice identificativo, che debitamente firmato ed
unitamente alla documentazione appresso indicata, potra', in
alternativa:
a) consegnare a mano a questo Istituto universitario - via Suor
Orsola n. 10 - 80135 Napoli, a pena di esclusione, entro le ore 12
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) oppure spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al rettore di questo Istituto, all'indirizzo sopracitato,
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione. A
tal fine non si prendera' in considerazione il timbro a data
dell'ufficio postale accettante, ma solo l'effettiva e materiale
ricezione del plico, entro la data di scadenza, cosi' come
certificato dall'avviso di ricevimento.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
Il candidato che intende partecipare a valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, dovra' presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore, facendo menzione, in
ciascuna di esse, delle altre valutazioni comparative alle quali ha
chiesto di essere ammesso.
Sul plico deve essere riportata la dicitura "Valutazione
comparativa a un posto di ricercatore universitario" e devono essere
indicati chiaramente la sigla ed il titolo del settore
scientifico-disciplinare al quale l'interessato intende partecipare,
nonche' cognome, nome ed indirizzo del candidato.
I titoli e le pubblicazioni inviati successivamente, che non
risulteranno pervenuti o consegnati entro il termine previsto per la
presentazione delle domande, non potranno essere presi in
considerazione.
La domanda va redatta esclusivamente in lingua italiana, con le
modalita' previste dal presente articolo. Essa deve contenere, a pena
di esclusione, le indicazioni necessarie ad individuare in modo
univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare al quale
il candidato intende partecipare.
Nella domanda, tutti i candidati italiani e stranieri (intendendo
per tali i cittadini di uno degli Stati membri della Comunita'
europea oppure quelli extracomunitari, dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome;
b) la data e luogo di nascita;
c) il codice di identificazione personale - codice fiscale -
(gli stranieri, ove ne siano in possesso);
d) la cittadinanza posseduta;
e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando, nel caso, gli estremi delle relative
sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) di non essere professore ordinario, associato o ricercatore
universitario inquadrato nello stesso settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa;
g) di aver rispettato l'obbligo previsto dal 4o comma
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, relativamente al numero massimo di valutazioni
comparative alle quali, nel periodo previsto, ha prodotto istanza di
partecipazione;
Il candidato italiano dovra', inoltre, dichiarare nella domanda:
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127; primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) la qualifica attualmente ricoperta;
j) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisando il
comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
k) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti j) e k)
comportera' l'esclusione dal concorso.
Il candidato straniero dovra', inoltre, dichiarare nella domanda:
g) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le dichiarazioni di cui alle lettere sopraindicate vanno
rilasciate ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed
art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 e, pertanto, per i candidati di cittadinanza italiana e dei
Paesi della Comunita' europea, esse sostituiscono, ad ogni effetto,
le relative corrispondenti certificazioni.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della presente valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata
all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno
specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice di identificazione personale - codice
fiscale - ove posseduto;
2) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
didattica e scientifica;
3) documenti e titoli che ritengono utili ai fini della
valutazione. Possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, pubblicazioni scientifiche, in originale o copia
conforme all'originale, nel numero massimo eventualmente indicato
all'art. 1 del presente bando, tra quelle piu' significative, a
scelta del candidato. La conformita' all'originale potra' risultare
da dichiarazione del candidato secondo le modalita' di cui al punto
3).
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono
risultare adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali
obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla
domanda che attesti l'avvenuto deposito oppure da autocertificazione
del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15;
4) elenco delle pubblicazioni, completo di tutta la produzione
scientifica, in duplice copia;
5) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli
presentati in allegato alla domanda.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
Relativamente ai candidati stranieri i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua di origine.
Non e' consentito far riferimento a documenti e pubblicazioni
presentati presso questa amministrazione o a documenti allegati a
domanda di partecipazione ad altri concorsi od a valutazioni
comparative.

                               Art. 5.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla presente valutazione
comparativa. L'esclusione, per difetto dei requisiti e' disposta con
decreto motivato del rettore.

                               Art. 6.
 
Responsabile del procedimento
 
Il responsabile del procedimento e' il responsabile del servizio
della segreteria della direzione amministrativa.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390.
Esse sono nominate con decreto del rettore e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano al responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del
presente bando, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede
del Rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
e) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
Le prove d'esame si svolgeranno nella sede dell'Istituto. Il
diario della prima prova scritta e della seconda prova con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime
avranno luogo sara' notificato agli interessati, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Del diario del prove e' dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso
ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Le relazioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali,
sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese
pubbliche anche per via telematica.

                               Art. 9.
 
Ricusazione dei commissari
 
Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della
commissione giudicatrice decorre il termine dei trenta giorni
previsto dall'art. 9 della legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                              Art. 10.
 
Accertamento della regolarita' degli atti Nomine in ruolo
 
Il rettore accerta con proprio decreto, secondo le modalita' di
cui al 3o comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la regolarita' formale degli
atti, dandone comunicazione ai candidati.
Il vincitore della valutazione comparativa e' nominato con
successivo decreto rettorale per la facolta' e per il settore
scientificodisciplinare messo a concorso.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
Al fine dell'emanazione del decreto rettorale di nomina a
ricercatore universitario, i vincitori oltre a dover regolarizzare in
bollo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 la domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa ed eventuali documenti,
saranno invitati dagli uffici amministrativi competenti, a presentare
la sottoelencata documentazione, entro il termine che
l'amministrazione provvedera' ad indicare:
A) per i candidati italiani e per quelli della Comunita' europea:
1) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla
data della richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o
ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da
difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento
del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica.
Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorita' dello
Stato afferente alla Comunita' europea di cui lo straniero e'
cittadino, deve essere conforme alle vigenti disposizioni nello Stato
stesso e deve, altresi', essere legalizzato dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
2) dichiarazione attestante se ricopre o meno impieghi alle
dipendenze dello Stato italiano, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958,
n. 311).
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato italiano presentera', oltre alla citata opzione, idonea
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con
l'indicazione dell'autorita' da cui dipende e presso la quale
trovansi in servizio, con l'indicazione della retribuzione goduta.
L'amministrazione ricevente richiedera' direttamente a quella di
appartenenza conferma della corrispondenza di quanto dichiarato
dall'interessato.
B) per i candidati stranieri non appartenenti alla Comunita' europea:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in
Italia oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano e il
certificato attestante i carichi pendenti;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o
equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione
ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire
sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data della richiesta.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero extra-comunitario e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,
altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati stranieri di cui alla presente lettera B), residenti
in Italia, possono utilizzare, con riferimento alle richieste di cui
ai punti 1), 2) e 4), le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare fatti, stati e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 12.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati potranno richiedere - entro tre mesi
dall'espletamento del concorso, con domanda da inoltrare al rettore
dell'Istituto - la restituzione, con spese a loro carico, dei
documenti e delle pubblicazioni inviate in relazione al presente
bando di valutazione comparativa.
Decorso tale termine l'Istituto disporra' del materiale secondo
le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Napoli, 5 gennaio 2000
Il rettore: De Sanctis

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