Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI BOLOGNA Concorsi pubbblici, per esami per l'ammissione ...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Concorsi pubbblici, per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XVI ciclo

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 19/12/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:00E11730
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme
sul dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di
ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1999
relativa all'approvazione del "Regolamento d'ateneo per l'attivazione
dei corsi di dottorato e relativi adempimenti", emanato con decreto
rettorale n. 591 del 26 agosto 1999;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 3 ottobre 2000
e 6 ottobre 2000, in merito all'attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca - XVI ciclo;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione in merito alle
nuove proposte di istituzione di corsi di dottorato anno accademico
2000/2001;
Quant'altro visto e considerato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 

Istituzione
 
E' emanato per l'anno accademico 2000/2001 il secondo bando di
concorso di dottorato di ricerca - XVI ciclo.
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Bologna pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di seguito elencati.

                               Art. 2.
 
Per ciascun corso di dottorato vengono indicati:
a) titolo;
b) sedi consorziate;
c) durata legale;
d) posti;
e) numero borse, con indicazione della fonte del finanziamento.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
Le borse di studio in parola vengono assegnate, fatto salvo il
buon fine della convenzione tra l'ateneo e l'ente esterno
interessato.
Saranno attivati i soli corsi di dottorato che, espletati i
relativi concorsi, abbiano prodotto un numero minimo di tre ammessi.
 
Elenco corsi di dottorato - XVI ciclo II bando di concorso anno
accademico 2000/2001
 
Settore: agraria.
Ecologia microbica:
consorziate: Viterbo "La Tuscia":
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: una Universita' di Bologna;
una Granarolo S.p.a.
Settori: giurisprudenza - economia.
Diritto ed economia - law and economics:
consorziate: Cattolica - Piacenza;
durata: 3 anni;
posti: 6;
borse: 3 Universita' di Bologna.
Settore: ingegneria.
Ingegneria energetica, nucleare e del controllo ambientale:
consorziate: Ferrara - Modena e Reggio Emilia - Parma -
Trieste;
durata: 3 anni;
posti: 6;
borse: due Universita' di Bologna;
una Universita' di Trieste.
Meccanica dei materiali:
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: due Universita' di Bologna.
Settore: lettere - lingue - scienze della formazione.
Filosofia analitica:
consorziate: Parma;
durata: 4 anni;
posti: 4;
borse: una Universita' di Bologna;
una finanziamento enti esterni.
Settore: medicina e chirurgia.
Biotecnologie mediche:
consorziate: Chieti "G. D'Annunzio";
durata: 4 anni;
posti: 4;
borse: due Universita' di Bologna.
Scienze dermatologiche:
consorziate: Milano statale;
durata: 3 anni;
posti: 3;
borse: due Universita' di Bologna.
Settore: medicina veterinaria.
Miglioramento qualitativo degli alimenti per l'uomo:
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: due Universita' di Bologna.
Clinica e terapia d'urgenza veterinaria:
consorziate: Teramo;
durata: 3 anni;
posti: 6;
borse: due Universita' di Bologna;
una Universita' di Teramo.
Endocrinologia degli animali domestici:
consorziate: Parma - Teramo - Udine;
durata: 3 anni;
posti: 6;
borse: due Universita' di Bologna;
una Universita' di Teramo.
Scienze zootecniche:
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: due Universita' di Bologna.
Settore: scienze matematiche, fisiche e naturali.
Biologia funzionale dei sistemi cellulari e molecolari:
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: due Universita' di Bologna.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca senza limiti di
eta' o cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di laurea
italiana o titolo accademico analogo conseguito all'estero,
riconosciuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche
italiane, ovvero, riconosciuto equipollente dal collegio dei docenti
interessato ad un titolo accademico italiano, ai soli fini
dell'ammissione al concorso. In tal caso il candidato dovra' allegare
alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a
consentire l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.

                               Art. 4.
Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un concorso
per esami consistente in una prova scritta e un colloquio, tendenti a
verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.

                               Art. 5.
Potranno partecipare agli esami di ammissione tutti coloro che
avranno conseguito il diploma di laurea entro il mese di dicembre
2000.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti a bando.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema che fa parte
integrante del presente bando, dovra' pervenire all'ufficio dottorato
di ricerca entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, secondo una delle modalita'
di seguito indicate:
a) consegna all'ufficio dottorato di ricerca, via delle Belle
Arti, 42, 40126 Bologna, nei seguenti orari:
lunedi', martedi', mercoledi', venerdi' dalle ore 9 alle ore
12; martedi' e giovedi', dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
b) spedizione al seguente indirizzo: "Al magnifico rettore, via
Zamboni, 33 - 40126 Bologna"; sulla busta dovra' essere precisato:
"Domanda partecipazione concorso dottorato di ricerca".
In tal caso fara' fede il timbro di ricevimento degli uffici
amministrativi competenti e non la data di spedizione della domanda.
I candidati sono tenuti al versamento del contributo di L. 20.000
da effettuarsi su bollettino di c/c postale, con la precisa
indicazione dei seguenti dati: c/c n. 734400 intestato
all'Universita' degli studi di Bologna - tasse studenti - servizio
cassa - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. Causale del versamento:
c.a.p. 0124, contributo prestazioni amministrative dottorato di
ricerca - cod. 83.00 - XVI ciclo, anno accademico 2000/2001.
Tipo pagamento: * (alla voce: Tipo pagamento e' indispensabile
apporre l'asterisco).
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione, a pena di esclusione dal concorso.
I moduli relativi alla domanda di partecipazione al concorso ed
alla eventuale richiesta di equipollenza, sono reperibili
all'indirizzo Internet:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott>

                               Art. 7.
 
Esami di ammissione
 
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio che si intendono superati se in ciascuno di essi il
candidato ottiene una valutazione non inferiore a 40/60 (quaranta
sessantesimi).
Il diario della prova scritta, con indicazione del mese giorno
ora e luogo di sostenimento sara' comunicato agli interessati tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici
giorni prima della data fissata dalla commissione giudicatrice.
Il diario della prova orale, in mancanza di espressa rinuncia al
preavviso di legge da parte dei candidati presenti alla prova
scritta, verra' comunicato con le modalita' ed il preavviso gia'
indicati per la prova precedente.
I diari delle prove saranno reperibili al sito Internet:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott> I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo
previa presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 8.
Le prove possono essere espletate, a scelta del candidato in una
lingua diversa dall'italiano, previa espressa e motivata
determinazione assunta dalla commissione giudicatrice, comunicata ai
candidati prima dell'inizio della prova.

                               Art. 9.
 
Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi
 
La commissione giudicatrice, nominata dal magnifico rettore,
sentito il collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere
integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento di
borse di studio.
Nel caso di dottorati istituiti in seguito ad accordi
internazionali, la commissione e' integrata secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
La commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta dedicata
alla prova orale, forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove, e trasmette tutti
gli atti del concorso all'ufficio dottorato di ricerca.
Le graduatorie generali di merito verranno rese pubbliche con:
1) affissione all'albo ufficiale dell'ateneo;
2) affissione all'albo dell'ufficio dottorato di ricerca;
3) pubblicazione al sito Internet dell'Universita' di Bologna:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott>

                              Art. 10.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
singolo corso di dottorato.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto,
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                              Art. 11.
Possono essere ammessi in soprannumero che non puo' superare il
100% dei posti ordinari:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con
l'ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di
Bologna).
La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato
e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere
compiuto presso Universita' del Paese con il quale e' stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un Paese della Unione europea, al dottorato cosi' conseguito, puo'
essere attribuita la qualifica di "dottorato europeo".

                              Art. 12.
 
Iscrizione
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, chiamati a ricoprire
i posti disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare
all'ufficio dottorato di ricerca, entro il termine perentorio di
dieci giorni, che decorrera' dal giorno successivo al ricevimento del
relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno;
b) fotocopia fronte-retro di un valido documento di identita';
c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 14;
d) tre foto tessera;
e) due marche da bollo vigenti.
Non saranno tenute in alcun conto le domande di iscrizione
pervenute o presentate oltre il termine stabilito.
Nella domanda di iscrizione il candidato dichiara:
1) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, laurea o dottorato per l'intera durata del
corso;
2) di non essere iscritto/a a Scuole di specializzazione o, in
caso affermativo di impegnarsi a sospendere o interrompere la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
3) di non aver fruito in precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
4) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' lavorative e/o di studio - non contemplate ai punti 1) e
2).
I moduli relativi all'iscrizione saranno reperibili all'indirizzo
Internet: http://www.unibo.it/infostud/continua/dott>

                              Art. 13.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati all'art. 12 o che avranno
rilasciato dichiarazioni mendaci, saranno considerati rinunciatari. I
posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

                              Art. 14.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I dottorandi, titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' degli studi di Bologna, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in L. 1.100.000
annue:
a) dottorandi non assegnatari di borse di studio;
b) dottorandi che fruiscano di borse di studio finanziate da
enti esterni.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento di L. 3.500 relativi
al premio di assicurazione ed alla indennita' rilascio libretto e
tesserino di L. 15.000.

                              Art. 15.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle
graduatorie generali di merito, formulate dalle commissioni
giudicatrici.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni i candidati possono scegliere di quale borsa fruire, in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
Le borse di studio vengono erogate con cadenza bimestrale
posticipata.
Le borse di studio di dottorato, non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per
soggiorni all'estero, di durata non inferiore al mese.
I soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera
durata del dottorato.
Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.

                              Art. 16.
La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, vista la
delibera del collegio dei docenti interessato.

                              Art. 17.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
di studio e di ricerca programmate annualmente dal collegio dei
docenti.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
a) maternita';
b) servizio militare ovvero servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
1) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
2) attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti;
3) assenze prolungate ed ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi
l'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.

                              Art. 18.
 
Compatibilita'
 
I dottorandi di ricerca possono svolgere limitata attivita'
didattica sussidiaria od integrativa dell'attivita' istituzionale,
previa presentazione di delibera favorevole del collegio dei docenti
e della struttura interessata.
Tale attivita' non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita'
di formazione alla ricerca e deve essere limitata al numero di ore
annualmente stabilito dal collegio dei docenti in sede di
programmazione dell'attivita' del dottorato stesso.
La collaborazione didattica in ambito universitario e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.

                              Art. 19.
I dottorandi di ricerca di area medica possono, a richiesta,
svolgere attivita' assistenziale sotto la guida di un tutor e godono
di copertura assicurativa contro i rischi professionali, secondo le
procedure stabilite dal senato accademico.

                              Art. 20.
Il dottorando puo' svolgere il tirocinio pratico, previa
dichiarazione di compatibilita' espressa dal collegio dei docenti.

                              Art. 21.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal magnifico
rettore, a conclusione del corso a chi ha conseguito risultati di
rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale
scritta, previo superamento di un esame finale che puo' essere
ripetuto una sola volta.

                              Art. 22.
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca e' nominata dal magnifico rettore, sentito il
collegio dei docenti, come da art. 14 del regolamento d'ateneo in
materia di dottorato di ricerca.

                              Art. 23.
 
Trattamento dei dati personali
 
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e successive integrazioni e modificazioni si impegna a
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento d'ateneo per l'istituzione dei corsi di dottorato e
relativi adempimenti emanato con decreto rettorale n. 591 del
26 agosto 1999.
Bologna, 30 novembre 2000
Il rettore

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!