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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di sette borse di
studio per collaborare allo svolgimento di progetti di ricerca
finalizzati, finanziati dal Ministero della sanita'.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 20/6/2000
Ente:ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Località:-
Codice atto:000E5081
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 concernente
il riordinamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in
attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 268;
Considerato il decreto del 30 dicembre 1995 con cui e' stato
approvato il regolamento per il conferimento delle borse di studio da
fruirsi presso l'ISPESL, che trova applicazione, nel presente bando,
per le parti compatibili con la specialita' del rapporto derivante da
un finanziamento del Ministero della sanita';
Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche e integrazioni che prevede finanziamenti
nell'ambito della politica di ricerca e sviluppo del Ministero della
sanita';
Vista la nota del Ministero della sanita' "Programma per la
ricerca finalizzata 1998" del 22 giugno 1998 n. 100/SCPS/4/7759 che
prevede un finanziamento strumentale agli obiettivi esplicitati nel
piano sanitario nazionale 1998-2000;
Vista la direttiva n. 100/SCPS/4.3008/Spec del 20 novembre 1998
con cui il Ministero della sanita' ha trasmesso, ai vari enti
interessati, nonche' all'ISPESL, l'elenco dei progetti ammessi al
finanziamento che, per quanto concerne l'ISPESL medesimo sono tre:
approfondimenti in tema di prevenzione dei rischi occupazionali
negli operatori sanitari, L. 800.000.000;
studi in vivo e in vitro dei possibili effetti sanitari a lungo
termine della esposizione a campi magnetici ed elettromagnetici in
bassa, media e alta frequenza, L. 550.000.000;
minorita' socio-economica dei bambini e loro vulnerabilita' ai
fattori inquinanti, L. 380.000.000;
per un totale complessivo di L 1.730.000.000 e di durata non
superiore ai due anni;
Considerato che del totale del finanziamento di L. 800.000.000
per il progetto "Approfondimenti in tema di prevenzione dei rischi
occupazionali negli operatori sanitari", presentato dal dipartimento
di medicina del lavoro - area Monteporzio Catone e del finanziamento
di L. 380.000.000 e di L. 550.000.000 rispettivamente per i progetti
"Minorita' socio-economica dei bambini e loro vulnerabilita' ai
fattori inquinanti" e "Studi in vivo e in vitro dei possibili effetti
sanitari a lungo termine della esposizione a campi magnetici ed
elettromagnetici in bassa, media e alta frequenza", presentati dal
Dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale ne saranno
utilizzati L. 253.000.000 per l'assegnazione di borse di studio al
fine di collaborare allo svolgimento di tali progetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257
del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e il decreto del Presidente
della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche,
concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, che
trovano applicazione, nel presente bando, per le parti compatibili
con la natura giuridica delle borse di studio da fruire presso
l'ISPESL;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione
di sette borse di studio, di cui rispettivamente le prime cinque per
collaborare allo svolgimento del progetto di ricerca:
approfondimenti in tema di prevenzione dei rischi occupazionali
negli operatori sanitari; una per collaborare al progetto di ricerca:
"Minorita' socio-economica dei bambini e loro vulnerabilita' ai
fattori inquinanti", ed infine una per collaborare al progetto di
ricerca: "Studi in vivo e in vitro dei possibili effetti sanitari a
lungo termine della esposizione a campi magnetici ed elettromagnetici
in bassa, media e alta frequenza", ripartite come segue:
 
VEDERE TESTO DELL'ARTICOLO ALLE PAGG. 16 - 17 DELLA G.U.
 
Dette borse, dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro - nelle sedi sopra
indicate, a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' borsistica.

                               Art. 2.
Le borse di studio hanno per scopo la collaborazione allo
svolgimento delle ricerche, pertanto, il godimento delle stesse non
configura un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzate al
solo raggiungimento del risultato.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse,
ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura, concessi da Enti
pubblici o privati. Esse non possono essere cumulate neppure con
stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di
impiego pubblico o privato. A nessun titolo possono essere
attriubuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed
eventuali premi previsti dal bando, compensi che facciano carico a
contributi o assegnazioni dell'ISPESL.

                               Art. 3.
Per la partecipazione al pubblico concorso per l'assegnazione di
borse di studio per collaborare allo svolgimento dei progetti di
ricerca finalizzati, finanziati dal Ministero della sanita' e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza del Paese di appartenenza del partecipante;
b) diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria
conseguito presso una universita' o presso istituto di istruzione
secondaria della Repubblica italiana o di un Paese della Unione
europea cosi' come indicati all'art. 1 in relazione al singolo
settore di ricerca;
c) idoneita' fisica allo svolgimento della borsa di studio;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune ovvero
i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del direttore dell'istituto, l'esclusione del candidato dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, secondo lo schema allegato A, dovra' essere inoltrata, a
pena di esclusione, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata a.r., all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - Dipartimento relazioni esterne - via
Urbana, 167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte dal candidato ne' quelle spedite dopo il termine
predetto.
E' consentito concorrere per un solo settore di ricerca fra
quelli indicati nel precedente art. 1.
Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda piu' settori
verra' preso in considerazione solo quello indicato per primo nella
domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volonta'
di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' quanto segue:
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza
d) la cittadinanza del Paese di appartenenza;
e) il possesso del titolo di studio;
g) il settore di ricerca, fra quelli indicati nell'art. 1 del
presente bando, per il quale intende concorrere;
h) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al
quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
i) esprimere il proprio assenso all'utilizzo dei dati personali
forniti per le finalita' inerenti la gestione del concorso in base a
quanto disposto dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 675.

                               Art. 5.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato attestante il possesso del diploma di laurea o
del diploma di istruzione secondaria di cui all'art. 1 del presente
bando, con l'indicazione del voto riportato nonche' della data di
conferimento del titolo stesso;
b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o
in copia autenticata ai sensi di legge oppure in semplici fotocopie
firmate dal candidato. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione solo se accompagnati da una dichiarazione dell'editore
accettante la pubblicazione);
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il settore
di ricerca oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.
E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco su carta
semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve
essere firmato dal candidato.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con a.r., saranno presi in considerazione solo se spediti entro il
termine utile per la presentazione delle domande.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso ed allegati alla domanda stessa, pena l'esclusione della
loro valutabilita', in copia conforme all'originale o in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di
certificazioni firmata dal dichiarante e attestante la loro
conformita' all'originale. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere
trasmessa unitamente alla fotocopia del documento di identita' (vedi
allegato B).

                               Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con le modalita' di cui al terzo
comma del precedente art. 3:
1) I candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine
perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;
2) coloro che abbiano allegato alla domanda il diploma di
laurea o di istruzione secondaria richiesto per l'ammissione al
concorso in fotocopia non corredata dalla dichiarazione sostitutiva;
4) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni
precisate nel precedente art. 4.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 7.
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti provvedera' apposita
commissione nominata dal direttore dell'istituto e presieduta dal
responsabile scientifico del progetto.

                               Art. 8.
Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra', per ciascun candidato di complessivi 10 punti cosi'
ripartiti:
Cat. I votazione di laurea: fino a punti 7,00 attribuiti secondo
il seguente prospetto:
fino a 94/110, punti 4,00;
da 95/110 a 99/110, punti 5,00;
dal 100/110 a 104/110, punti 6,00;
da 105/110 a 108/110, punti 6,5;
da 109/110 al 110/110 e lode, punti 7,00.
Votazione diploma: fino a punti 7,00 attribuiti secondo il
seguente prospetto:
da 36 a 41/60, punti 5;
da 42 a 47/60, punti 6;
da 48 a 55/60, punti 6,5;
da 56 a 60/60, punti 7.
Cat. II pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00;
Cat. III attivita' svolte con particolare riferimento a quelle
attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa ed eventuali
altri titoli: fino a punti 2,00;
La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi.
Sono compresi nella graduatoria secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, solo coloro che abbiano conseguito una
valutazione non inferiore ai 7/10 del totale dei punti di cui la
Commissione dispone.
Al termine dei suoi lavori, la Commissione formulera' la
graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.
La graduatoria dei vincitori comprende, nell'ordine, i primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza sara'
determinata:
dalla minore eta' del candidato.

                               Art. 9.
I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie
dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con
a.r., al Dipartimento relazioni esterne - via Urbana, 167 - 00184
Roma, entro il termine perentorio che verra' indicato nel relativo, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
1) certificato dei carichi pendenti;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell'ASL o dall'ufficiale sanitario o dal medico
condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' oggetto della borsa di
studio;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, unitamente alla fotocopia di
un documento di identita', attestante:
data e luogo di nascita;
cittadinanza del Paese di appartenenza;
godimento dei diritti politici.
I documenti relativi ai punti 1) e 2) dovranno essere rilasciati
in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del
relativo invito;
L'Istituto si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' ed autenticita' di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato. In caso di falsa dichiarazione sono
applicabili le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.

                              Art. 10.
Con decreto del direttore dell'Istituto saranno approvate le
graduatorie di merito, dichiarati i vincitori ed assegnate le borse
di studio.
Dalla data del decreto di assegnazione decorrera' il termine per
le eventuali impugnative.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi
presso il Dipartimento relazioni esterne - via Urbana, 167 - 00184
Roma, a pena di decadenza, il giorno di inizio attivita' come
indicato all'art. 1, ovvero entro il termine perentorio di venti
giorni che decorre dalla ricezione della apposita comunicazione
raccomandata a.r.
Il pagamento, in ratei mensili posticipati, decorrera' dal giorno
in cui i vincitori del concorso inizieranno la frequenza nei termini
stabiliti dal precedente comma; la prima rata sara' erogata solo dopo
che il responsabile scientifico avra' accertato e comunicato che il
titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede
stabilita.

                              Art. 11.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili nei
casi previsti dal successivo art. 15 e per rinuncia o decadenza dei
vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria.

                              Art. 12.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio,
senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL
agli studi inerenti alle ricerche in programma.

                              Art. 13.
Puo' essere dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
direttore dell'ISPESL, su proposta del responsabile scientifico:
a) l'assegnatario che, dopo aver iniziato a collaborare per
l'attivita' di ricerca in programma, non la prosegua, senza
giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera
durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute
mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente
attitudine alla ricerca;
b) l'assegnatario che non ottemperi agli obblighi previsti dal
successivo art. 14 e dal divieto di cumulo di cui all'art. 2 del
presente bando.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.

                              Art. 14.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso
Dipartimento relazioni esterne, via Urbana, 167 - 00184 Roma;
2) di frequentare l'unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) osservare le norme interne dell'istituto, rimanendo ferma la
possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l'attivita'
del borsista per quanto riguarda orari e giornate lavorative;

                              Art. 15.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' esere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato nel precedente art. 1.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, dovranno sospendere l'attivita' di
borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale
dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della
citata legge.

                              Art. 16.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Lo Stato si assumera' l'onere della relativa spesa.
 
Art. 17.
 
L'inizio dell'attivita' dei borsisti vincitori e' subordinata
all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun
progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle
Amministrazioni competenti.
L'amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e
riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente
bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunuta', dandone tempestiva comunicazione agli
interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare
diritti o pretese di sorta.

                              Art. 18.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La spesa complessiva di L. 253.000.000 gravera' sull'art. 952
denominato "Finanziamento attivita' di ricerca finalizzata (decreto
legislativo n. 502/1992, art. 12, comma 29), dello stato di
previsione della spesa anno 2000, c.a.p. 3000.
Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale di
bilancio presso l'ISPESL e ISS per il controllo di competenza.
Roma, 13 marzo 2000
Il direttore dell'istituto: Moccaldi

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