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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentasette posti di orchestrale, presso la banda musicale della
Marina militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 30/8/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E06765
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:37
Scadenza:30/9/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "ordinamento
della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 concernente "testo
unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico del
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 1 luglio 1938, n. 1368, concernente
modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della "Regia Marina" e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
Sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, cosi' come
integrato dall'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, concernente il riordino della banda musicale della Marina
militare;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995, concernente, le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed il
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196 concernente
"Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova scheda delle vaccinazioni per il personale
militare dell'amministrazione della Difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998,
n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, le "Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza";
Tenuto conto del parere espresso dal Gabinetto del Ministro della
difesa con il foglio n. 1/8482/14-1-6/99 cons. del 12 febbraio 1999,
in ordine all'interpretazione dei citati decreti legislativi
27 febbraio 1991, n. 78 e 12 maggio 1995, n. 196 relativamente al
reclutamento degli orchestrali nelle bande musicali delle forze
armate;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente il regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della
direzione generale della Sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle infermita' che sono causa di non idoneita' del
servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il foglio n. UGP/30933/I/4/2 del 15 aprile 2002 con il
quale lo Stato Maggiore della Marina militare Ufficio generale del
personale - I Reparto formazione - ha rappresentato per l'anno 2002
l'esigenza di porre a concorso, in relazione alle vacanze organiche,
n. 37 posti di orchestrale della banda della Marina militare;
Visto il messaggio n. 116/2/1852/4400 in data 20 maggio 2002 con
il quale lo Stato Maggiore della difesa I reparto personale - ufficio
reclutamento, stato e avanzamento, autorizza a bandire concorsi per
l'anno 2002;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei
sottonotati trentasette posti di orchestrale presso la banda musicale
della Marina militare, il cui organico strumentale e' riportato nella
tabella in allegato 1:
a) sei posti di primo maresciallo, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (1a parte "A"):
1o oboe;
1a tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa);
1o flicorno sopranino in mib;
1o flicorno soprano in sib;
1o flicorno tenore in sib;
1o flicorno baritono basso in sib;
b) cinque posti di capo di 1a classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (1a parte "B"):
1o saxofono tenore in sib;
1a tromba in fa;
1o trombone tenore;
2o flicorno sopranino in mib;
1o flicorno contrabasso in sib;
c) sei posti di capo di 1a classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (2a parte "A"):
2o oboe;
2o saxofono contralto in mib;
1o saxofono baritono in mib;
1o trombone basso;
1o flicorno soprano in sib raddoppio;
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti
a percussione);
d) sei posti di capo di 1a classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (2a parte "B"):
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
1o saxofono basso in sib;
1o contrabasso ad ancia;
2o corno (fa-sib);
2o flicorno baritono - basso in sib;
2o flicorno contrabasso in sib;
e) tre posti di capo di 2a classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3a parte "A"):
2o saxofono soprano in sib;
3o saxofono contralto in mib;
2o saxofono tenore in sib;
f) undici posti di capo di 2a classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3a parte "B"):
3o oboe (con l'obbligo del corno inglese);
2o saxofono basso in sib (con l'obbligo del saxofono
contrabasso);
5o corno (fa-sib);
3a tromba in sib;
3a tromba in fa (con l'obbligo della tromba in sib);
2o flicorno soprano in sib raddoppio;
3o flicorno tenore in sib (con l'obbligo del trombone
tenore);
3o flicorno baritono-basso in sib (con l'obbligo del trombone
tenore e flicorno tenore);
3o flicorno contrabasso in sib;
2o tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti
a percussione);
2o piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a
percussione).
Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso sia maschile
sia femminile.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1.Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica che:
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato
il quarantesimo. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari
delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
godano dei diritti civili e politici;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione all'universita'. Per i
candidati in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di
studio quadriennali e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo;
abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine,
come da tabella in allegato 2;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n 53;
non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998 n 230;
siano in possesso di idonei requisiti fisici di cui alle
direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della direzione generale
della sanita' militare, e che abbiano una statura non inferiore a m.
1,65 e non superiore a m. 1,95 e un perimetro toracico non inferiore
a m. 0,85 e non siano riformati o rivedibili in sede di visita medica
di leva;
b) i cittadini italiani di sesso femminile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica che:
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato
il quarantatreesimo. Tale limite e' elevato fino al
quarantacinquesimo anno di eta' per le concorrenti delle Forze armate
o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
godano dei diritti civili e politici;
non siano incorse in condanne per delitti non colposi;
non siano state espulse dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituite da pubblici uffici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione all'universita'. Per le
candidate in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di
studio quadriennali e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo;
abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine,
come da tabella in allegato 2;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n 53;
siano in possesso di idonei requisiti fisici e che abbiano
una statura non inferiore, a metri 1,61 e non superiore a m. 1,95 e
un perimetro toracico non inferiore a m. 0,70;
c) i militari che siano in servizio nella Marina militare alla
data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, di cui
al successivo art. 3, che:
abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine,
come da tabella in allegato 2;
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato
il quarantacinquesimo. Per gli orchestrali della banda musicale della
Marina militare che concorrono per una parte superiore a quella di
appartenenza, si prescinde dall'anzianita';
siano in possesso di idonei requisiti fisici, compatibili con
la nomina a maresciallo della Marina militare;
siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n 53;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi.
2. I requisiti di cui al precedente punto 1 lettere a), b) e c)
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui al
successivo art. 3 e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino
alla nomina a 1o maresciallo o maresciallo nella banda musicale della
Marina militare.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
esclusivamente su copia del modello conforme al fac-simile in
allegato 3.
Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda, dopo aver preso visione delle disposizioni
indicate nel presente bando. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della
difesa - direzione generale per il personale militare, I reparto, 2a
divisione reclutamento sottufficiali, 2a sezione - via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma.
Tale modello deve essere spedito, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, al Ministero della difesa, Direzione generale
per il personale militare, I reparto, 2a divisione reclutamento
sottufficiali, 2a sezione "Concorso a trentasette posti di
orchestrale presso la banda musicale della Marina militare" casella
postale n. 354 - 00187 Roma centro. A tale fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. I militari in servizio nelle
Forze armate potranno presentarlo entro lo stesso termine al comando
del reparto di appartenenza che lo fara' pervenire direttamente al
suindicato indirizzo, entro cinque giorni dalla data di scadenza del
bando, a mezzo corriere.
2. I militari in servizio nella Marina militare dovranno
presentare la domanda di partecipazione al concorso di cui al punto 1
tramite il comando o ente di appartenenza il quale la trasmettera'
unitamente ad una dichiarazione di effettivo servizio del militare,
alla direzione generale per il personale militare, I reparto, 2a
divisione, 2a sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro
cinque giorni dalla data di scadenza del bando. Solo per i militari
della Marina militare in servizio permanente dovra' altresi' essere
allegata una dichiarazione medica di cui al successivo art. 10.
3. Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione
al concorso spedite oltre i termini suindicati.
4. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso qualora non si provveda alla
regolarizzazione, entro un breve tassativo termine fissato dalla
direzione generale per il personale militare, I reparto, 2a divisione
reclutamento sottufficiali, 2a sezione.
5. I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare
- I reparto, 2a divisione, reclutamento sottufficiali, 2a sezione,
via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, ogni variazione dell'indirizzo
in cui intendono ricevere comunicazioni. Pertanto l'amministrazione
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito,
da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali, da altre cause non imputabili
a propria inadempienza o da eventi di forza maggiore.
6. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti,
tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti. I candidati che risultino, ad una verifica anche
postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti sono esclusi
dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria
o dichiarati decaduti dalla nomina, qualora la perdita del requisito
sia riferibile a data precedente alla nomina, con provvedimento
motivato del direttore generale o di autorita' da lui delegata.
I candidati di sesso femminile, qualora si trovino nella
posizione concorsuale prevista al successivo articolo 7, punto 3,
saranno escluse dal concorso.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice, che sara' nominata con successivo
decreto, sara' composta;
da un ammiraglio della Marina militare, presidente;
dal maestro direttore della banda della Marina militare, membro;
da un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale
o maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
da un funzionario civile del Ministero della Difesa appartenente
all'Area "C1" o "C2", segretario.

                               Art. 6.
 
Prova preliminare
 
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione fosse
rilevante, la commissione di cui al precedente art. 5 potra'
sottoporre gli aspiranti ad una prova preliminare, il cui superamento
e' condizione indispensabile per la prosecuzione del concorso.
2. Dell'eventuale effettuazione di tale prova sara' data
comunicazione a ciascun concorrente mediante lettera raccomandata.

                               Art. 7.
 
Accertamento sanitario
 
1. I candidati saranno convocati presso il centro di selezione
della Marina militare di Ancona, a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, per essere sottoposti all'accertamento sanitario da parte
di una commissione medica, appositamente nominata con successivo
decreto ministeriale, al fine di accertare il possesso dell'idoneita'
fisica al servizio permanente nel ruolo musicisti della Marina
militare.
Detta commissione potra' avvalersi di personale medico e
paramedico specializzato.
2. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. Prima di eseguire la
visita medica generale i candidati saranno sottoposti ai seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
esame radiologico del torace in due proiezioni, (nel caso in
cui tale accertamento non sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso organi sanitari militari o strutture sanitarie
pubbliche, sempreche' i candidati consegnino all'atto della
convocazione le lastre radiografiche con i relativi referti);
cardiologico;
odontostomatologico;
ortopedico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi completa delle urine.
Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento
ginecologico con eventuale esecuzione di ecografia pelvica.
3. Le concorrenti di sesso femminile all'atto della presentazione
presso il centro di selezione della Marina militare dovranno esibire
le lastre radiologiche con i relativi referti di esame radiografico
al torace in due proiezioni. Se non sottoposte a tale esame
strumentale, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovranno produrre un test di gravidanza che
escluda la sussistenza di detto stato effettuato in data non
anteriore a cinque giorni da quella di presentazione. In assenza del
predetto referto, le concorrenti dovranno essere sottoposte, al fine
sopraindicato, al test di gravidanza. In caso di positivita' del test
di gravidanza la commissione medica non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti nei confronti delle concorrenti
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; persistendo il
suddetto stato entro i venti giorni antecedenti all'approvazione
della graduatoria finale di merito le candidate saranno escluse dal
concorso.
4. La commissione medica dovra' altresi' accertare il possesso
dei seguenti requisiti fisici:
statura non inferiore a m. 1,65 per i concorrenti di sesso
maschile e m. 1,61 per le concorrenti di sesso femminile e comunque
non superiore a m. 1,95 per ambo i sessi;
perimetro toracico rispettivamente a m. 0,85 per i concorrenti
di sesso maschile e m. 0,70 per le concorrenti di sesso femminile;
acutezza visiva corretta non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'ansiometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento dello stato
refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con
l'autorefrattometro, o in ciclopegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale limitare in camera silente. Puo' essere tollerata una perdita
uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e
l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 db
pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neuresensoriali isolati sulle frequenze da 6000/8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti; purche' non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione, i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
5. La commissione medica seduta stante comunichera' l'esito della
visita medica che conterra' uno dei seguenti giudizi: idoneo/non
idoneo con l'indicazione della causa di non idoneita' quale musicista
del ruolo marescialli della Marina militare.
6. Ad ulteriori accertamenti sanitari a cura di una apposita
commissione medica di 2a istanza nominata con successivo decreto
ministeriale potranno essere sottoposti i candidati giudicati non
idonei che faranno pervenire al Ministero della difesa, direzione
generale per il personale militare, I reparto, 2a divisione, 2a
sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data della visita medica,
specifica istanza di riesame del giudizio sanitario corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il
giudizio di non idoneita' gia' riportato al termine della visita
medica si intendera' confermato.
In caso di accoglimento delle citate istanze i candidati
riceveranno formale comunicazione da parte della direzione generale
per il personale militare per essere sottoposti ad un riesame del
giudizio sanitario precedentemente emesso, il giudizio espresso in
sede di riesame sara' comunicato seduta stante ai candidati.
I concorrenti giudicati non idonei e quelli che non si sono
presentati non saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-attitudinali.

                               Art. 8.
 
Accertamento psico-attitudinale
 
1. I concorrenti giudicati idonei a visita medica saranno
sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneita' al
servizio quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare,
da parte di una commissione appositamente nominata con decreto
ministeriale.
2. I suddetti accertamenti psico-attitudinali terranno conto dei
seguenti requisiti:
maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione dell'ambiente;
stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione di processi mentali avuto riguardo
alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
comportamento sociale inteso come integrazione socio-ambientale
con riguardo al senso di responsabilita', alla capacita' di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, alla
adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro, alla capacita' di
affermazione nel gruppo per dignita', iniziativa;
capacita' di adattamento intesa come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
di ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in
modo efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente
militare specifico.
3. Il giudizio espresso in tale sede e' definitivo.
4. I concorrenti giudicati non idonei all'accertamento
psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.

                               Art. 9.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti
a sostenere le prove concorsuali di cui ai precedenti articoli 7 e 8
ed al successivo articolo 11, senza valido e documentato motivo
notificato entro e non oltre lo stesso giorno di convocazione al
Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare,
I reparto - 2a divisione reclutamento sottufficiali, 2a sezione via
XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, sara' considerato rinunciatario al
concorso senza ulteriore avviso.

                              Art. 10.
 
Accertamento sanitario e psico-attitudinale per il personale in
servizio permanente della Marina militare
 
Per il personale in servizio permanente nella Marina militare si
prescinde dagli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8
previo rilascio di apposita attestazione a cura del servizio
sanitario del comando/ente di appartenenza, che certifichi il
possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali compatibili con
l'immissione nel ruolo dei Marescialli musicisti della banda musicale
della Marina militare.
La predetta attestazione dovra' essere compilata dal servizio
sanitario competente secondo l'apposita scheda di cui all'allegato 6.

                              Art. 11.
 
Esami ed esperimenti pratici
 
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui ai
precedenti articoli 7 e 8 e il personale in servizio permanente nella
Marina militare di cui al precedente art. 10 saranno convocati per
sostenere gli esami di concorso e gli esperimenti pratici di seguito
indicati:
a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli
che concorrono per gli strumenti a percussione:
esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del
concorrente, tra quelli indicati all'allegato 4 al presente decreto;
lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica,
scelti dalla commissione;
nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
b) per i concorrenti delle prime e seconde parti:
direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono la banda;
c) per i concorrenti delle prime parti:
armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;
d) per i concorrenti dei strumenti a percussione a qualsiasi
parti essi aspirino:
un esperimento di lettura musicale,
dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti
per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione d'insieme
della banda;
dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli
altri strumenti a percussione.
I candidati dovranno eseguire le prove concorsuali utilizzando
esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando,
dei quali dovranno essere personalmente forniti.
2. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punto di
merito da uno a venti per ciascuna prova e suddividera' la somma
algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute.
E' giudicato idoneo il concorrente che raggiunga un punto non
inferiore a 14, se partecipa per uno strumento delle prime e delle
seconde parti, e non inferiore a 12, se partecipa per uno strumento
delle terze parti.
3. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non
raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.

                              Art. 12.
 
Titoli di merito
 
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono indicati
nell'allegato 5 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvede ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per l'assegnazione dei
punteggi ai titoli di merito di cui al comma precedente.
3. Saranno considerati validi esclusivamente i titoli che,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, siano dichiarati nella domanda e
qualora non allegati vengano presentati o fatti pervenire al
Ministero della difesa - direzione generale per il personale
militare, I reparto - 2a divisione, 2a sezione, via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, in copia, entro il termine di quindici giorni dal
completamento delle prove di cui al precedente art. 11.

                              Art. 13.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui all'art. 5 formera' distinte graduatorie
finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente
art. 1 dei candidati idonei, sulla base della somma algebrica del
punteggio finale riportato negli esami ed esperimenti pratici di cui
al precedente art. 11 e di quello dei titoli di cui al precedente
art. 12.
2. A parita' di punteggio complessivo, e' data preferenza
assoluta al candidato appartenente alla Marina militare, al candidato
piu' elevato in grado, al candidato piu' anziano nello stesso grado,
al candidato che ha riportato il punteggio piu' elevato nella
valutazione dei titoli ed in caso di ulteriore parita' al candidato
piu' giovane in eta'.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui
delegata e saranno pubblicate nel giornale ufficiale del Ministero
della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 14.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire
la carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento
rilasciato da una amministrazione dello Stato, purche' in corso di
validita' e munito di fotografia recente, come previsto dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 15.
 
Documentazione da produrre
 
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale del
concorso, riceveranno apposita comunicazione a seguito della quale
dovranno far pervenire, entro il termine fissato nella comunicazione,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare, I Reparto, 2a Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187
Roma, la seguente documentazione, pena l'esclusione dal concorso:
a) uno dei seguenti documenti (per i soli candidati che non si
trovino nella posizione di arruolati all'atto del concorso):
copia del foglio di congedo illimitato, per i concorrenti che
abbiano prestato servizio militare;
copia del foglio di congedo illimitato provvisorio o
certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune, per i
concorrenti che abbiano solo concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) diploma dello strumento per il quale concorrono o strumento
affine.
2. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi, art. 16, legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. In luogo dei documenti indicati ai punti b), c), d), e),
potra' essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

                              Art. 16.
 
Nomina ad orchestrale
 
1. Al termine del concorso gli aspiranti dichiarati vincitori del
concorso ad orchestrale sono nominati 1o maresciallo, maresciallo di
1a classe o maresciallo di 2a classe della Marina militare, a seconda
che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle
prime, delle seconde e delle terze parti della banda. Eventuali
vincitori in servizio nella Marina militare con il grado di 1o
maresciallo o maresciallo di 1a classe mantengono grado ed
anzianita'.
2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un
corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale
presso Mariscuola Taranto. Si prescinde dal corso per gli
appartenenti al ruolo marescialli della Marina militare.

                              Art. 17.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
1. Per i viaggi effettuati in funzione dello svolgimento delle
prove e degli accertamenti concorsuali, i candidati in servizio nelle
Forze armate saranno posti nella posizione amministrativa prevista
dalla normativa vigente.
2. Per gli altri candidati le spese da e per le sedi delle
prove/accertamenti previste dal presente decreto saranno a carico dei
candidati e non verranno rimborsate dall'amministrazione.
3. I candidati potranno usufruire di vitto e alloggio a carico
dell'amministrazione limitatamente al periodo necessario per gli
accertamenti fisio-psico attitudinali che si svolgeranno presso il
centro di selezione della Marina militare di Ancona.
4. I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'amministrazione
non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle prove
stesse e quindi esclusi dal concorso. In tal caso, non verra' inviata
alcuna comunicazione agli interessati.
5. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
6. Per informazioni inerenti all'esito delle prove stabilite nel
presente bando di concorso potra' essere contattato l'ufficio
relazioni con il pubblico, ai numeri 0647353444 e 0647353445.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termine non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 2a divisione reclutamento sottufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2002
Il Ten. gen.: Simeone

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