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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico quinquennale di
dirigente medico di struttura complessa per l'unita' operativa di
diagnostica per immagini e radiologia clinica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 1/8/2000
Ente:ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Località:Ancona  (AN)
Codice atto:000E7020
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/8/2000
Tags:Dirigenti medici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    E'  indetto  avviso  pubblico,  per  il conferimento del seguente
incarico presso la sede I.N.R.C.A. di Ancona:
dirigente medico di struttura complessa per l'unita' operativa
di diagnostica per immagini e radiologia clinica (disciplina
equiparata a radiodiagnostica).
Ai sensi delle norme regolamentari di questo Istituto possono
partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati membri della Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993 e
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
174/1994;
b) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione, prima di
procedere alla nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso;
c) iscrizione all'albo professionale ove esistente;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente;
e) curriculum ai sensi dell'art. 67 in cui sia documentata una
specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 66;
f) attestato di formazione manageriale: fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico e' attribuito
senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere c),
d), e), f) e la verifica dell'espletamento dell'incarico e'
effettuato dall'apposita Commissione nominata dall'Organo di Governo
per l'accesso al secondo livello dirigenziale di cui all'atto n. 822
del 29 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Specifica attivita' professionale: si prescinde da tale requisito
fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
 
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
 
1. La commissione accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, di ricerca,
organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attivita' professionali, di ricerca, di studio
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sano allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all'attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del
curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La
commissione al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum stabilisca sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.
7. Ai fini dei presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero e'
valutata in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
 
Anzianita' di servizio.
 
1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici
sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. E'
valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio di cui al settimo comma del decreto-legge 23 dicembre 1978
n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979
n. 54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole
discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998.
3. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in
medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed
aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in
considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato
prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni
inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A
partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle
specializzazioni e' quella indicata nei predetti elenchi. Fermo
restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
specializzazioni il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
4. Nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.
 
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche.
 
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi
come previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 cosi' come recepito dall'art. 69 del
regolamento dell'Ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.
 
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari.
 
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, sono
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.
2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del
Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.
 
Servizio prestato all'estero.
 
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini degli Stati della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e'
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti dovranno far
pervenire domanda in carta semplice all'Amministrazione Centrale
I.N.R.C.A. - Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona - entro e non
oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso si intende prorogato al giorno non festivo immediatamente
successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la loro
personale responsabilita':
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione relativa alla procedura stessa. A tale
scopo, il candidato dovra' comunicare ogni eventuale successiva
variazione del domicilio indicato nella domanda di partecipazione
all'avviso;
8) la incondizionata accettazione delle norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'Ente;
9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e) e f);
10) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge n. 675/1996.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e di carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere
firmata dal concorrente.
Ai sensi della legge n. 127/1997, non e' richiesta
l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare per quanto riguarda la possibilita' di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) titoli di studio, professionali, ecc. pubblicazioni
posseduti e certificato di iscrizione all'Ordine dei medici,
rilasciato in data non anteriore a sei mesi qualora non
autocertificati);
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente in relazione al corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
c) ricevuta originale del versamento, con specificazione della
causale, di L. 20.000, non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul
c/c postale n. 18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca delle
Marche - Ancona - Tesoriere dell'ente;
d) curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione
probante con specifico riferimento alla attivita' assistenziale
nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni
siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i
servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato ovvero
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui alla legge
n. 15/1968.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio.
Ai candidati ammessi sara' comunicato, almeno 15 giorni prima, la
data e la sede del colloquio, prima del quale dovranno esibire un
documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dall'Organo di governo dell'Istituto sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati dall'apposita Commissione.
L'incarico ha la durata di cinque anni con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
Il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa
implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Il concorrente al quale verra' conferito l'incarico sara'
invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai
sensi dell'art. 14 del vigente CCNL per l'Area della dirigenza medica
e veterinaria, subordinatamente alla presentazione entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione fatta dall'Ente dei documenti nella stessa
indicati.
Il trattamento economico accessorio (incarico di posizione,
retribuzione di risultato, ecc.) sara' determinato tenendo conto dei
particolari compiti di coordinamento attribuiti al vincitore.
L'amministrazione dell'Ente si riserva la facolta', a suo
insindacabile giudizio, di revocare, riaprire i termini o modificare
in qualsiasi momento il presente bando, nonche' di non far luogo ad
alcuna nomina.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile. Il presente bando tiene integralmente conto delle
disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative. A tal fine e' a disposizione dei
candidati la necessaria modulistica con l'indicazione dei modi e dei
casi di autocertificazione.
Per quanto non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio al Regolamento Generale dell'Ente, ai decreti legislativi
n. 502/1992, n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997,
cosi' come recepito dall'Ente con atto n. 822 del 29 giugno 1998 alla
circolare del Ministero della sanita' n. 1221 del 10 maggio 1996, al
decreto legislativo n. 229/1999, nonche' al C.C.N.L. vigente per la
dirigenza medica.
Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all'ufficio gestione risorse umane dell'amministrazione centrale
I.N.R.C.A. sito in Ancona - via Santa Margherita n. 5 -
tel. 071/8001).

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