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UNIVERSITA' DI PISA

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative
a posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 17/4/2007
Ente:UNIVERSITA' DI PISA
Località:Pisa  (PI)
Codice atto:07E02327
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

(Decreto rettorale n. 5179)
 
IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle
Universita' le competenze ad espletare le procedure per il
reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori
ed in particolare l'art. 7;
Visti i bandi delle procedure di valutazione comparativa;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta', in
applicazione della previsione di cui all'art. 3 del decreto
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a
designare i «membri interni» quali componenti delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il parere della commissione tecnico-consultiva, trasmesso
con nota n. 1610 del 26 maggio 2000, relativo alla nomina, all'esito
dello scrutinio di voto, dei commissari eletti e designati che non
debbano esercitare alcuna opzione, anche in presenza di commissioni
incomplete;
Visti il decreto rettorale n. 1291 del 29 gennaio 2007 con il
quale sono state indette le procedure elettorali per le elezioni
delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori
universitari (III tornata 2006) e le procedure elettorali delle
elezioni suppletive per l'integrazione delle commissioni delle
tornate precedenti;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a:
 
----> Vedere immagini da pag. 41 a pag. 46 <----

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 dei bandi di valutazione comparativa, i
candidati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, sono tenuti ad inviare al magnifico rettore
dell'Universita' di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 44 - Pisa tutti i
titoli contenuti nell'elenco di cui all'art. 4, lettera b), degli
stessi bandi e, tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco,
quelle che i candidati ritengono piu' significative ed utili ai fini
della valutazione comparativa.
Sui plichi contenenti i titoli e le pubblicazioni devono essere
indicati chiaramente: il codice del bando, la sigla ed il nome del
settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si
intende concorrere, il numero dei posti, nonche' nome, cognome e
recapito scelto ai fini delle valutazioni comparative.
Ai sensi dell'art. 7 degli stessi bandi i componenti designati
dalle facolta', entro lo stesso termine di cui al comma 1, sono
tenuti ad effettuare la prima convocazione della commissione
giudicatrice che si terra' comunque decorso il termine di trenta
giorni di cui sopra nel corso della quale provvedono a:
1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei
candidati.

                               Art. 3.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei
candidati e' considerato esplicita e definitiva manifestazione della
volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa.

                               Art. 4.
Ai sensi del comma 16, dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.

                               Art. 5.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - e reso disponibile sul sito web
di Ateneo.
Pisa, 30 marzo 2007
Il rettore: Pasquali

 

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