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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indizione della prima e della seconda sessione degli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista e di esperto contabile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 22/2/2008
Ente:MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:08E01349
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, relativa al tirocinio
professionale per i dottori commercialisti;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, con il quale
e' stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio
per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore commercialista;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, con il
quale e' stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme
sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di dottore commercialista;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa alla modifica
dei requisiti per l'iscrizione all'albo e all'elevazione del periodo
di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, con il quale
e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 sulla «Delega al Governo
per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sulla
costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 14 novembre 2007;
Ordina:
Art. 1.
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2008 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

                               Art. 2.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 30 maggio 2008 e alla
seconda sessione non oltre il 31 ottobre 2008 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 31 ottobre 2008 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) per l'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S (scienze
dell'economia) o nella classe 84/S (scienze economiche e aziendali),
ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Per coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere
gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai
previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71,
comma 4, del decreto legislativo n. 139/2005;
per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto
contabile:
diploma di laurea nella classe 17 (scienze dell'economia e
della gestione aziendale) o nella classe 28 (scienze economiche).
Per coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere
gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai
previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71,
comma 5, del decreto legislativo n. 139/2005;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
Sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va
allegata alla documentazione di cui sopra;
c) certificato di compimento del tirocinio.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' del
certificato attestante il compimento del tirocinio previsto dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.*

                               Art. 4.
I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
la sede di Trento.

                               Art. 5.
Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 26 giugno
2008 e per la seconda sessione il giorno 27 novembre 2007. Gli esami
per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi
per la prima sessione il giorno 3 luglio 2008 e per la seconda
sessione il giorno 4 dicembre 2008.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Roma, 11 febbraio 2008
Il Ministro: Mussi

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