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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di
2ª in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della
Commissione Nazionale per le societa' e la borsa da destinare alla
sede di Roma con profilo di financial economist. (cod. «146/10»).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 26/10/2010
Ente:COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:0E008072
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:25/11/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
Art. 1


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
posti di funzionario di seconda in prova nella carriera direttiva del
personale di ruolo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, da destinare alla sede di Roma, con profilo di financial
economist.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione e l'assunzione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n.
174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di laurea specialistica/magistrale (LS o LM) ovvero
diploma di laurea «vecchio ordinamento» (DL), di durata almeno
quadriennale.
Il diploma di laurea estero sara' considerato utile purche'
riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a
tal fine alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato,
a pena di esclusione, il provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione
utilizzata per l'attribuzione del voto.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande;
d) documentabile esperienza lavorativa non inferiore a cinque
anni maturata, dopo il conseguimento del diploma di laurea, nel campo
della ricerca economico-finanziaria presso Universita' italiane o
estere, Enti di ricerca, Organizzazioni internazionali,
Amministrazioni pubbliche, Uffici studi di imprese private. Per il
raggiungimento del requisito temporale dei cinque anni potranno
essere cumulati periodi di esperienza di durata non inferiore a sei
mesi interi ciascuno; le frazioni di mese non inferiori a quindici
giorni saranno considerate mese intero.
Ai fini del raggiungimento del requisito temporale dei cinque
anni potranno essere altresi' cumulate, ad un'esperienza lavorativa
minima di due anni come prima indicata, le durate di master o di
corsi di specializzazione/perfezionamento in materia di economia e/o
finanza di cui alla lettera c) del successivo art. 5, comma 10, nel
limite complessivo di tre anni, nonche' di dottorati di ricerca/PhD
in materia di economia e/o finanza, di cui alla lettera d) del
successivo art. 5, comma 10, nel limite complessivo di tre anni;
e) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
godimento dei diritti politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
buona conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli
indicati alle precedenti lettera a), b) ed e) devono essere posseduti
anche alla data dell'assunzione.
4. Non possono accedere all'impiego presso la CONSOB:
coloro che abbiano riportato condanne penali passate in
giudicato o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione
della pena su richiesta per reati conseguenti a comportamenti
ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto;
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,
ovvero coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti della pubblica amministrazione.

                               Art. 3 


Domande di ammissione - Termine
per la presentazione delle domande


1. La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata
utilizzando l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente
bando (Allegato n. 1). L'eventuale redazione della domanda in carta
libera dovra' essere effettuata riportando - con scrittura
dattilografica o a stampatello - l'intero contenuto del predetto
modulo.
2. Il bando di concorso, corredato del citato modulo di domanda,
e' acquisibile anche dal sito Internet www.consob.it
3. Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, DIVISIONE
RISORSE, Ufficio Gestione e Formazione Risorse, via G.B. Martini n. 3
- 00198 Roma, e possono essere presentate all'«accettazione
corrispondenza» della sede di Roma, via C. Monteverdi n. 19, ovvero
della sede di Milano, via Broletto n. 7, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a
data apposto dagli uffici della CONSOB.
4. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di
ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al comma precedente. Ai fini della
determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere
apposto il numero di riferimento del concorso «146/10».
5. Le domande possono anche essere trasmesse per fax - sempre
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
esclusivamente al numero: 06/8417707. Al fine della verifica del
rispetto del termine perentorio fanno fede la data e l'ora di
ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della
ricezione del fax dall'apparecchiatura collegata al numero sopra
indicato. Poiche' il sistema si fonda su reti di trasmissione e
strumenti che possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici,
la CONSOB non assume alcuna responsabilita' nel caso di domande
trasmesse con tale mezzo non pervenute, ovvero non pervenute
tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili.
6. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione
ovvero per la trasmissione delle domande via fax, ove cada in giorno
festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo.
7. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve
dichiarare i titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art.
5, comma 10, sotto pena di decadenza della valutazione dei titoli
stessi.
8. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve
altresi' dichiarare gli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per la
CONSOB ovvero indicati nel Regolamento del personale della CONSOB,
adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002
resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 dicembre 2002 e da ultimo modificato con delibera n. 16782 del
2 febbraio 2009 resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2009.
9. Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego, dei
titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5, comma 10,
nonche' degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza. Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione al
concorso hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti
elencati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta',
ai sensi del citato art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, se trattasi di stati, qualita' personali e
fatti a diretta conoscenza del sottoscrittore, non espressamente
elencati nello stesso art. 46.
10. La firma in calce alla domanda deve essere autografa; ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata - a pena di
esclusione dal concorso - copia fotostatica di uno dei documenti di
identita' o di riconoscimento in corso di validita' previsti
dall'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
11. L'omissione della copia fotostatica del documento di
identita' implica l'invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorieta' e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o
titoli attestati dal candidato con la sottoscrizione di tali
dichiarazioni.
12. Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 5, comma 10,
devono essere inviate, unitamente alla domanda, in un unico plico.
Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va
presentata esternamente al plico contenente le pubblicazioni. I
lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli
utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei
singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato
per la parte che lo riguarda. Le pubblicazioni possono essere
presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata autentica mediante dichiarazione sostituiva ai sensi degli
articoli 19 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 [per la dichiarazione sostitutiva, v. allegato 1 al
modulo di domanda allegato al presente bando]. Per le pubblicazioni
deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Le
pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e se
diversa da quelle appresso indicate, anche tradotte in una delle
seguenti lingue: italiano, inglese.
13. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione al
concorso e all'impiego e dei titoli indicati al successivo art. 5,
comma 10, non si tiene conto delle indicazioni contenute nei
curricula vitae eventualmente allegati alla domanda di ammissione al
concorso, ne' di eventuali integrazioni della domanda presentate,
spedite ovvero trasmesse oltre il termine perentorio di cui al
precedente comma 3.
14. Anche prima della conclusione del concorso la CONSOB ha
facolta' di effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, circa il
possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego, dei
titoli indicati al successivo art. 5, comma 10, nonche' degli
eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza.
15. A tal fine, entro il termine indicato nella apposita
richiesta che verra' inviata da parte della CONSOB, i candidati
dovranno presentare o spedire la relativa certificazione in
originale, ovvero fornire i dati relativi ai soggetti presso i quali
effettuare i suddetti controlli.
16. I documenti comprovanti il possesso dei citati requisiti per
l'ammissione al concorso e all'impiego e dei titoli indicati al
successivo art. 5, comma 10, devono attestare che questi erano
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
17. La CONSOB procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da'
seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
piu' requisiti di ammissione al concorso.
18. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i
candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge, devono specificare nella domanda di ammissione al concorso la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento
delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap
posseduto. A tal fine i candidati devono allegare alla domanda idonea
certificazione relativa al suddetto handicap, rilasciata dalla
struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere
stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. Sulla base di tale documentazione la CONSOB accerta la
sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte della
commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi e/o ausili.
Qualora la CONSOB riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procede all'annullamento delle prove
dallo stesso sostenute.
19. Dalla domanda deve risultare il recapito cui la CONSOB puo'
indirizzare le comunicazioni relative al concorso.
20. In caso di presentazione di istanze o certificati in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
21. La CONSOB non assume alcuna responsabilita', in caso di
spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle
domande di ammissione al concorso, per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento, ne' per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che hanno presentato,
spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso:
a) oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3;
b) priva della sottoscrizione autografa;
c) priva della copia fotostatica del documento di identita';
d) incompleta o illeggibile in parti essenziali;
e) tramite telex o telegramma;
f) tramite fax ad un numero di fax che, anche se appartenente
alla CONSOB, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma
5;
g) priva del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza
dei titoli di studio conseguiti all'estero.
3. Sono altresi' esclusi dal concorso i candidati che abbiano
presentato domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i
requisiti di ammissione al concorso.
4. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente della
CONSOB con provvedimento motivato.
5. La CONSOB comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.

                               Art. 5 


Svolgimento del concorso


1. Il concorso e' articolato in due prove scritte, nella
valutazione dei titoli e in una prova orale, finalizzata anche
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Le prove del
concorso si svolgeranno a Roma ovvero in comune limitrofo.
2. La commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento. La commissione, al fine
del contenimento dei costi, potra' effettuare riunioni utilizzando le
procedure di audio conferenza o audio videoconferenza.
3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso disposta ai sensi del precedente art. 4 sono ammessi a
sostenere le prove d'esame con la piu' ampia riserva di accertamento
del possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2 per
l'ammissione al concorso e per l'assunzione.
4. La data e la sede di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con
almeno quindici giorni di anticipo.
5. Le prove scritte riguarderanno le materie indicate
nell'Allegato n. 2 al presente bando.
6. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione
non inferiore a 21/30.
7. Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, e'
comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento e con almeno
venti giorni di anticipo, l'ammissione alla prova orale.
8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 10, i
criteri per l'attribuzione del relativo punteggio.
9. La commissione esaminatrice, prima della correzione delle
prove scritte, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai
candidati nella domanda di ammissione al concorso, secondo i criteri
di cui al precedente comma 8; il risultato della valutazione dei
titoli e' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova
orale.
10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in
punti 10; i titoli che saranno valutati dalla commissione
esaminatrice sono i seguenti:
a) durata dell'esperienza lavorativa, come definita dal
precedente art. 2, lettera d), ulteriore rispetto a quella di cinque
anni prescritta per l'ammissione al concorso (fino a punti 2); a tal
fine saranno valutati periodi di esperienza di durata non inferiore a
sei mesi interi ciascuno; le frazioni di mese non inferiori a
quindici giorni saranno considerate mese intero;
b) pubblicazioni scientifiche in materia di economia dei
mercati e degli intermediari finanziari e/o finanza (fino a punti 3);
a tal fine, i candidati, oltre a produrre le pubblicazioni nelle
modalita' descritte nel precedente art. 3, comma 12, dovranno
presentare un elenco delle pubblicazioni prodotte, utilizzando
l'apposito modulo allegato alla domanda di ammissione. Le
pubblicazioni che non siano state prodotte in originale ovvero in
copia conforme all'originale, ovvero ancora che non siano state
dichiarate conformi all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, non saranno
valutate.
c) master o corsi di specializzazione/perfezionamento in
materia di economia e/o finanza, conseguiti presso Universita'
italiane o estere (in quest'ultimo caso dovra' trattarsi del diploma
di master of science), di durata non inferiore a nove mesi, purche'
abbiano comportato il superamento di esami (fino a punti 2); non
saranno valutati i master o corsi di perfezionamento gia' computati
per il raggiungimento del requisito temporale dell'esperienza
lavorativa prescritta dalla lettera d) del precedente art. 2;
d) dottorati di ricerca/PhD in materia di economia e/o finanza,
conseguiti presso Universita' italiane o estere, di durata non
inferiore a tre anni, che abbiano comportato il superamento di esami
(fino a punti 3); non saranno valutati i dottorati/PhD gia' computati
per il raggiungimento del requisito temporale dell'esperienza
lavorativa prescritta dalla lettera d) del precedente art. 2.
11. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alle precedenti
lettera c) e d), i candidati dovranno allegare alla domanda di
ammissione al concorso copia dei programmi dei master, dei corsi di
specializzazione/perfezionamento e dei dottorati di ricerca/PhD,
contenenti la durata complessiva degli stessi, l'elenco delle materie
trattate, gli esami sostenuti e le votazioni conseguite, oppure
produrre un'autocertificazione, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
trascrivendo le informazioni sopra indicate nell'apposito modulo
allegato alla domanda di ammissione. I titoli privi della suddetta
documentazione, ovvero della sopra indicata autocertificazione, anche
se dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno valutati.
12. La prova orale, finalizzata all'accertamento delle cognizioni
e dei requisiti tecnico-professionali necessari all'espletamento
delle funzioni proprie della qualifica da conferire ed alla
conoscenza della lingua inglese e' articolata secondo quanto indicato
nell'allegato n. 2 al presente bando.
13. La prova orale si intende superata se il candidato riporta
una votazione non inferiore a 21/30, un ulteriore punteggio (fino a
punti 3) e' attribuito in relazione al livello di conoscenza della
lingua inglese.
14. Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i
candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di
identita' o di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) porto d'armi,
ovvero dei documenti di riconoscimento equipollenti ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
15. I candidati dovranno produrre, prima dell'accesso in aula per
sostenere le prove, fotocopia in carta semplice di uno dei documenti
di identificazione indicati al precedente comma 14.
16. Durante lo svolgimento delle prove scritte non e' consentito
comunicare con altri candidati, ne' utilizzare carta, appunti e
pubblicazioni di ogni specie, ovvero testi normativi annotati o
commentati con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, nonche'
telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da
calcolo.
17. Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle
impartite in aula, e' escluso dalle prove ad insindacabile
valutazione della commissione esaminatrice.
18. Le informazioni relative al concorso potranno essere
acquisite:
presso la Divisione Risorse - Ufficio Gestione e Formazione
Risorse (tel.: 06/84771 dal lunedi' al venerdi', dalle ore 15.30 alle
ore 16.30), per quanto riguarda le informazioni generali concernenti
l'ammissione al concorso;
nel sito Internet www.consob.it, per quanto riguarda le
successive fasi (date e sedi delle prove scritte e della prova
orale).
19. Ai sensi della delibera n. 12697 del 2 agosto 2000
«Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di
conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti della CONSOB», la procedura di concorso si concludera'
entro trecentosessantacinque giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.
20. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la sig.ra Manuela Dore, assegnata
all'Ufficio Gestione e Formazione Risorse, coordinato nell'ambito
della DIVISIONE RISORSE della CONSOB. Eventuali sostituzioni del
responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito
Internet www.consob.it.
21. La CONSOB non assume alcuna responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla
CONSOB stessa.
22. La CONSOB non assume, inoltre, alcuna responsabilita' per il
caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o
non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato
nella domanda di ammissione al concorso, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

                               Art. 6 


Graduatoria finale


1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi
conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla
somma:
della media dei voti riportati nelle prove scritte;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
del voto riportato nella prova orale;
del punteggio riportato relativamente alla conoscenza della
lingua inglese.
2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa forma la
graduatoria finale in base alla graduatoria di merito ed agli
eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti da
disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero indicati nel
Regolamento del personale della CONSOB.
3. Fermo restando quanto precede, qualora due o piu' candidati
risultino in graduatoria nella medesima posizione, e' preferito il
candidato piu' giovane di eta'.
4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la
graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del concorso e
di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonche' dei
titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5, comma 10,
e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e,
conseguentemente, dichiara vincitore del concorso il primo
classificato in detta graduatoria.
5. In caso di rinuncia di uno o di entrambi i vincitori, la
CONSOB si riserva la facolta' di assegnare ad altri candidati idonei
i posti resisi disponibili, seguendo l'ordine della relativa
graduatoria finale. A tal fine la graduatoria resta valida per un
anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo
comma.
6. La graduatoria del concorso e' comunicata ai candidati
risultati vincitori ed ai candidati idonei e pubblicata nel
Bollettino della CONSOB; di tale pubblicazione e' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 7 


Documenti per l'ammissione all'impiego


1. Con apposita comunicazione i candidati dichiarati vincitori
del concorso - qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di
sottoscrizione delle domande di ammissione al concorso, contenenti le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di
ammissione al concorso e all'impiego - sono invitati, sotto pena di
decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alla CONSOB, entro il termine stabilito in
detta comunicazione, idonea documentazione comprovante il possesso
dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a modificazione. Per
ciascuno degli stati, fatti o qualita' posseduti e' di seguito
indicato, salvo eccezione, il tipo di documentazione ammessa, in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e
successive modificazioni, i cui prestampati sono inviati agli
interessati unitamente alla comunicazione predetta:
a) cittadinanza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso - dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) godimento dei diritti politici alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso (per i cittadini di Stato membro dell'Unione Europea diverso
dall'Italia deve essere attestato il godimento dei diritti politici
anche in tale Stato) - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
c) misure di sicurezza subite o procedimenti in corso per la
loro applicazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego ovvero - per gli invalidi di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 - idoneita' al servizio (comprovante altresi' che la
natura e il grado dell'invalidita' o mutilazione posseduta non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro) - non attestabile con autocertificazione e quindi
documentabile con certificato in bollo rilasciato dall'Azienda
Sanitaria Locale, o da un medico militare per i militari (per i
cittadini di altro Stato membro dell'Unione duropea diverso
dall'Italia, il certificato deve essere rilasciato da autorita'
sanitaria corrispondente).
2. Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione
delle domande di ammissione al concorso, i candidati dovranno
altresi' produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 relativa all'assenza o meno di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di
carichi pendenti.
3. L'Amministrazione procedera' d'ufficio, ai sensi dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a verificare
presso gli organi competenti la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive relative all'assenza o meno di condanne penali, di
sentenze di applicazione della pena su richiesta o di carichi
pendenti.
4. Qualora non siano trascorsi sei mesi dalla data di
sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, contenente le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei citati requisiti
di ammissione al concorso e all'impiego, i candidati dichiarati
vincitori del concorso dovranno produrre la sola certificazione
indicata alla lettera d).
5. E' facolta' della CONSOB sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
6. I documenti attestanti stati, fatti e qualita' personali
soggetti a modificazione debbono essere di data non anteriore a sei
mesi dal ricevimento della comunicazione di invito a produrli.
7. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti
a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, a
pena di decadenza, la sola certificazione di cui alla precedente
lettera d), nonche' copia integrale dello stato matricolare.
8. I candidati che siano gia' dipendenti della CONSOB sono
esonerati dalla presentazione di tutti i documenti sopra elencati,
ove gia' contenuti nel proprio fascicolo personale.
9. I documenti prodotti devono essere in regola con le norme sul
bollo.
10. I documenti presentati alla CONSOB oltre il termine stabilito
dal comma 1 del presente articolo non sono presi in considerazione e
comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova. La data di
presentazione dei documenti e' stabilita dal timbro apposto dagli
uffici della CONSOB. Si considerano prodotti in tempo utile i
documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo. Ai fini
della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a
data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere
apposto il numero di riferimento del concorso «146/10».
11. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

                               Art. 8 


Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio


1. Possono accedere all'impiego presso la CONSOB i candidati che:
siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
2. I vincitori del concorso sono nominati funzionario di 2a in
prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della CONSOB,
per la durata di sei mesi e con diritto al trattamento economico
della qualifica, e assegnati alla sede di Roma.
3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in alcun
modo condizionata.
4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli
interessati devono presentarsi, entro il termine indicato, presso la
sede di Roma. Eventuali proroghe di detto termine, che non possono
essere superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni normative
vincolanti per la CONSOB), possono essere concesse solo per
giustificati, documentati motivi.
5. I candidati che hanno conseguito la nomina e non assumono
servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono
dichiarati decaduti dalla nomina, come previsto dalle vigenti
disposizioni del Regolamento del personale della CONSOB.
6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa.
7. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo'
essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il
giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del
rapporto di impiego, con diritto all'indennita' prevista dall'art.
16, comma 3, della I parte del Regolamento del personale della
CONSOB.

                               Art. 9 


Informativa sul trattamento
dei dati personali dei candidati


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e
conservati presso la CONSOB, DIVISIONE RISORSE, Ufficio Gestione e
Formazione Risorse, e sono trattati anche in forma automatizzata ai
soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con logiche pienamente
rispondenti alle predette finalita'.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini dell'esame
dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego; in caso di
rifiuto a fornire i dati richiesti la CONSOB procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
3. Per il trattamento, da parte della CONSOB, dei dati conferiti
non e' richiesto il consenso degli interessati.
4. I dati personali potranno essere comunicati alle
Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei
quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo
svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell'eventuale rapporto
d'impiego.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999, nonche' per l'accertamento del requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego, previsto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle vigenti
norme del Regolamento del personale della CONSOB.
6. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne
penali o di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
l'applicazione di misure di sicurezza, l'esistenza in corso di
procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di
sicurezza sono trattati, per le finalita' previste dall'art. 112,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003, allo scopo
di accertare il possesso del requisito della compatibilita' dei
comportamenti tenuti dai candidati con le funzioni da espletare
nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme del
Regolamento del personale della CONSOB.
7. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7
del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare,
integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano.
8. Titolare del trattamento e' la CONSOB, Commissione nazionale
per le societa' e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei
cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

                               Art. 10 


Norme richiamate


1. Il presente bando di concorso tiene conto del decreto
legislativo n. 198/2006, che garantisce pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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