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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di una borsa di studio di
durata biennale di L. 15.000.000 annue per lo svolgimento, presso le
strutture dell'Universita' degli studi di Udine, di attivita' di
ricerca post-dottorato per l'anno accademico 1999/2000 per l'area
scientifico-disciplinare delle scienze economiche e statistiche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 16/6/2000
Ente:UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Località:-
Codice atto:000E5530
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/7/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante "Norme in materia
di borse di studio universitarie";
Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990 firmato dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
controfirmato dal Ministro del tesoro, con cui e' stata determinata
la misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del reddito
personale complessivo per poterne usufruire;
Visto il regolamento d'ateneo per l'assegnazione delle borse di
studio di cui alla legge n. 398/1989 emanato con decreto rettorale
n. 1126 del 20 ottobre 1990;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori di ruolo";
Vista la delibera del Senato accademico del 10 novembre 1999, con
la quale si e' deciso tra le altre cose di destinare una borsa di
studio di durata biennale per attivita' di ricerca post-dottorato e
di assegnare la borsa di studio secondo il principio della rotazione
delle aree disciplinari;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
29 novembre 1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto per l'anno accademico 1999/2000 un concorso, per
titoli, per l'attribuzione di una borsa di studio di durata biennale
di L. 15.000.000 annue per lo svolgimento, presso le strutture
dell'Universita' degli studi di Udine, di attivita' di ricerca
post-dottorato.

                               Art. 2.
La borsa e' riferita all'area disciplinare delle scienze
economiche e statistiche, i cui settori disciplinari sono elencati
nell'allegato 1 al presente bando.

                               Art. 3.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) possesso del diploma di laurea conseguito presso una
universita' italiana (ovvero di un titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente alle lauree italiane in base
ad accordi internazionali oppure con le modalita' di cui all'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592);
2) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca
conseguito in Italia o all'estero; in questo ultimo caso e'
necessario che il candidato abbia previamente ottenuto il
riconoscimento del titolo ai sensi dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero possesso
dei requisiti per l'ottenimento del titolo di dottore di ricerca (si
veda il punto c) del successivo art. 4);
3) godimento di un reddito personale complessivo lordo non
superiore a L. 15.000.000 con riferimento al periodo di godimento
della borsa.
A pena di esclusione dal concorso, il candidato deve inoltre
presentare il programma di ricerca che intende svolgere presso
l'ateneo udinese nell'ambito di uno (o anche piu' di uno) dei settori
disciplinari ricompresi nell'area delle scienze economiche e
statistiche di cui al precedente art. 2, corredato da una
dichiarazione resa dal competente docente dell'Universita' di Udine.
In tale dichiarazione il docente si impegna ad accogliere nella
struttura scientifica di appartenenza l'aspirante borsista
nell'ipotesi in cui sia nominato vincitore della borsa ed inoltre si
impegna a controllarne l'attivita' di ricerca ed a coordinarla con le
altre in corso di svolgimento nell'ambito della struttura medesima.

                               Art. 4.
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice, corredata della documentazione richiesta, dovra' essere
indirizzata, in plico unico, al magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Udine - ripartizione ricerca, sezione ricerca pubblica
- via Palladio, 8 - 33100 Udine, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile se:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante;
consegnate all'ufficio protocollo dell'ateneo, via Palladio
n. 8, entro il termine indicato.
Nella domanda il candidato dovra' necessariamente indicare l'area
disciplinare della borsa per la quale concorre ed il settore
disciplinare nel cui ambito e' possibile collocare l'attivita' di
ricerca post-dottorato che intende svolgere presso le strutture
dell'ateneo. Il candidato dovra' inoltre dichiarare, con chiarezza e
precisione (possibilmente a macchina o a stampatello) sotto la
propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico);
2) di prevedere di fruire, in riferimento al periodo di
godimento della borsa, di un reddito personale complessivo lordo non
superiore a L. 15.000.000;
3) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
del conseguimento, dell'Universita' che lo ha rilasciato e della
votazione ottenuta, ovvero titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto equipollente dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita';
4) il titolo di dottore di ricerca posseduto, con l'indicazione
della data del conseguimento e di ogni altra notizia utile al fine di
valutare l'affinita' esistente tra il curriculum degli studi seguiti
e il programma di ricerca di cui all'art. 3 del presente bando; per
coloro i quali non abbiano ancora ottenuto il titolo di dottore di
ricerca sara' sufficiente la dichiarazione di essere in debito del
solo esame finale da sostenersi entro tre mesi dalla data di scadenza
del termine utile per presentare la domanda di ammissione al presente
concorso e la dichiarazione dell'impegno a non iniziare l'attivita'
legata alla borsa prima del conseguimento del titolo;
5) di non usufruire contemporaneamente di altra borsa di studio
concessa per attivita' di ricerca post-dottorato, per la frequenza di
corsi di perfezionamento o di specializzazione in Italia, per la
frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, per la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro titolo conferita
(con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei borsisti);
6) di non avere gia' usufruito in precedenza di altre borse di
studio concesse per lo svolgimento di attivita' di ricerca
post-dottorato presso altri atenei;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla
domanda di ammissione.
Ai sensi della legge n. 127/1997, non e' richiesta l'autentica
della firma in calce alla domanda.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
a) programma della ricerca post-dottorato che intendono
svolgere nelle strutture dell'ateneo;
b) dichiarazione resa da uno dei docenti dell'Universita' di
Udine responsabili della ricerca nelle aree e settori indicati dal
candidato sulla domanda di ammissione; il contenuto di tale
dichiarazione deve essere conforme a quanto stabilito nell'ultimo
comma dell'art. 3 del presente bando;
c) copia del titolo originale di dottore di ricerca, ovvero
copia dell'attestato provvisorio rilasciato in luogo del titolo
originale. Coloro i quali non abbiano ancora ottenuto il titolo di
dottore di ricerca dovranno presentare un certificato rilasciato
dall'universita' sede amministrativa del dottorato comprovante il
regolare svolgimento del corso, copia della domanda di partecipazione
all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, oltre all'indicazione della sede e della data dell'esame
stesso, che dovra' inderogabilmente avvenire entro tre mesi dalla
data di scadenza del termine utile per presentare la domanda di
ammissione al presente concorso, in analogia con quanto previsto per
fattispecie analoghe dalla Commissione europea;
d) copia della dissertazione scritta presentata all'esame
finale di dottorato;
e) autocertificazione attestante il possesso del diploma di
laurea con l'indicazione della data del conseguimento,
dell'Universita' che lo ha rilasciato, della votazione ottenuta in
sede di esame di laurea;
f) eventuali altri titoli che si ritengono utili a comprovare
la propria qualificazione in relazione al tema di attivita' di
ricerca;
g) elenco in carta libera delle pubblicazioni e dei titoli
presentati in allegato alla domanda;
h) le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in unica
copia; per i lavori stampati in Italia deve essere allegata
l'autocertificazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti
dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660,
relativo alla consegna obbligatoria degli stampati e delle
pubblicazioni.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
le dichiarazioni sopraindicate e alle quali non e' allegata la
prescritta documentazione. I titoli accademici e professionali
possono essere autocertificati secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, mentre per le
pubblicazioni, i candidati possono avvalersi della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la
conformita' all'originale corredato della fotocopia di un documento
di identita' valido.
Gli interessati dovranno redigere le domande secondo il
fac-simile allegato 2, al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e
indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui
intende partecipare; il nome ed il cognome del candidato dovranno,
inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati in occasione di altri concorsi.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Il concorso e' per titoli.
Per la valutazione dei titoli e' costituita, per ciascuno dei
settori disciplinari di cui all'art. 2 del presente bando ovvero
anche per ciascun insieme di due o piu' settori della stessa area,
una apposita commissione composta di tre membri, di cui uno con
qualifica di professore ordinario incaricato di presiederla, ed altri
due con qualifica di professore ordinario o straordinario od
associato o ricercatore confermato, estratti a sorte su una rosa di
nominativi designati dai presidi delle facolta' interessate.

                               Art. 6.
Ciascuna commissione dispone di un numero complessivo di 100
punti attribuibili al candidato come segue:
a) grado di correlazione esistente tra il programma di ricerca
presentato dal candidato e le esigenze dell'attivita' di ricerca
svolte nelle strutture dell'ateneo: fino a 40 punti;
b) affinita' esistente tra il curriculum degli studi seguiti
per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ed il programma
di cui al punto a) del presente articolo (la valutazione
dell'affinita' e' effettuata essenzialmente sulla base della
dissertazione presentata all'esame finale di dottorato): fino a 15
punti;
c) voto di laurea: fino a 5 punti;
d) pubblicazioni ed altri eventuali titoli (fra di essi assume
rilievo l'eventuale attivita' di ricerca svolta in precedenza presso
le strutture dell'ateneo): fino a 40 punti;
Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite
graduatorie sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.

                               Art. 7.
Al candidato risultato vincitore verra' data comunicazione
scritta dell'assegnazione della borsa di studio; egli dovra'
presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data
della predetta comunicazione:
1) dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non
percepira' nell'anno di godimento della borsa redditi per un
ammontare superiore a L. 15.000.000. Il superamento di tale limite di
reddito comporta l'immediata decadenza dal diritto di fruire della
borsa con contestuale obbligo di restituzione delle quote percepite;
2) dichiarazione in cui il candidato si impegna a produrre a
richiesta dell'Universita' la certificazione relativa al reddito
percepito ovvero autocertificazione dello stesso. L'amministrazione
universitaria si riserva il diritto di verificare direttamente presso
i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette la veridicita'
delle autocertificazioni.

                               Art. 8.
L'attivita' di ricerca di post-dottorato non potra' essere
iniziata prima dell'emanazione del provvedimento rettorale con il
quale viene conferita la borsa. Nel caso in cui il candidato
risultato vincitore non abbia ancora conseguito il titolo di dottore
di ricerca, l'inizio dell'attivita' di ricerca post-dottorato sara'
posticipata fino al conseguimento del titolo stesso che dovra'
inderogabilmente avvenire entro tre mesi dalla data di scadenza del
termine utile per presentare la domanda di ammissione al presente
concorso, in analogia con quanto previsto per fattispecie analoghe
dalla Commissione europea.
La borsa di studio ha durata massima di due anni. Alla scadenza
del primo anno di studio, le commissioni giudicatrici del concorso,
salvo le necessarie modifiche alla loro composizione, sono
ricostituite al fine di confermare o meno l'assegnazione della borsa
per il secondo anno attraverso la valutazione di una
particolareggiata relazione sull'attivita' di ricerca svolta, sui
risultati conseguiti e sul residuo programma di ricerca. La relazione
deve essere accompagnata da una dichiarazione, resa dal docente
responsabile del settore scientifico nel quale il borsista e' stato
collocato, sull'attivita' di ricerca svolta dal borsista stesso nel
corso del primo anno.
Per poter usufruire della borsa di studio anche nel secondo anno
l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito di cui al
precedente art. 3, punto 3), con riferimento al periodo di godimento
della borsa. Il venir meno di tale requisito comporta la decadenza
dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di
darne tempestiva comunicazione all'Universita' degli studi di Udine,
incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, in caso di mancato adempimento.
I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e
sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro,
essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui
al presente bando e' data la possibilita' di chiedere il collocamento
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e'
utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e previdenza.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa sara' effettuato in rate mensili.
Ai fini della erogazione della borsa di studio nel secondo anno,
sempre che l'assegnazione della stessa sia stata confermata secondo
quanto previsto dal precedente art. 8, il borsista e' tenuto a
presentare autocertificazione dalla quale risulti che egli non ha
percepito, nel periodo di godimento della borsa, redditi per un
ammontare superiore a L. 15.000.000. L'amministrazione si riserva in
ogni caso di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte
dirette un elenco dei vincitori delle borse di studio affinche' gli
uffici stessi procedano agli opportuni accertamenti sulla effettiva
consistenza del reddito personale degli interessati.

                              Art. 10.
Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel
periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Coloro che si trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad
esibire:
ove debbano dimostrare di dover soddisfare obblighi militari,
un certificato delle autorita' militari nel quale dovra' essere
indicata anche la data in cui avra' termine il servizio militare;
ove debbano dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste
dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1204, un certificato medico nel
quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria
ai sensi della citata legge.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di Udine:
trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

                              Art. 11.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella legge
30 novembre 1989, n. 398, nel regolamento approvato con decreto
rettorale 20 ottobre 1990, n. 1126, nonche' alle disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
Ai sensi della legge n. 241/1990 il funzionario responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' la dott.ssa
Manuela Croatto, funzionario amministrativo, capo della ripartizione
ricerca, Universita' degli studi di Udine, amministrazione centrale,
via Palladio n. 8, 33100 Udine, telefono 0432/556370-1, fax
0432/556299.
Il rettore: Strassoldo

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