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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 16/11/2004
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:04E07491
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/12/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997 e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Vista la nota M.I.U.R. prot. 2844 del 14 dicembre 2001;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 57;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale
n. 1934 del 1° luglio 2004;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo,
relative al rinnovo e alle nuove istituzioni dei corsi di dottorato
di ricerca XX ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita'
della Calabria;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 30 aprile
2004;
Vista la delibera del Senato accademico del 25 maggio 2004, con
la quale viene conferito al COCOP mandato di definire le
problematiche connesse ai corsi di dottorato di ricerca e di
precedere, attraverso una apposita commissione indicata dallo stesso
organo, alla ripartizione delle borse di studio per i corsi di
dottorato di ricerca per il XX ciclo, sulla base dei criteri proposti
dal medesimo comitato nell'adunanza del 21 maggio 2004;
Visto il verbale della commissione, in data 13 luglio 2004, con
il quale si e' provveduto alla ripartizione delle borse di studio
finanziate dall'Universita' per i corsi di dottorato di ricerca XX
ciclo, aventi sede amministrativa presso l'Unical;
Vista l'approvazione della ripartizione delle borse per i singoli
corsi di dottorato da parte del COCOP, adunanza del 27 luglio 2004;
Vista la nota rettorale prot. n. 19182 dell'11 giugno 2004;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna, adunanza del
28 giugno 2004, con la quale viene espresso parere favorevole circa
l'esistenza dei requisiti di idoneita' per il rinnovo e il
funzionamento del dottorato in «Tecnologie e pianificazione
ambientale» e per l'attivazione e il funzionamento dei dottorati
«Matematica per le decisioni economiche e finanziarie» (nuova
istituzione) e «Economia aziendale» (derivante dalla fusione dei
dottorati in economia e gestione delle amministrazioni pubbliche e
scienze bancarie e finanziarie), entrambi per il XX ciclo;
Visto il verbale della commissione, in data 13 luglio 2004, con
il quale si e' provveduto alla ripartizione delle borse di studio
finanziate dall'Universita' per il corsi di dottorato di ricerca XX
ciclo, aventi sede amministrativa presso l'Unical;
Vista l'approvazione della ripartizione delle borse per i singoli
corsi di dottorato da parte del COCOP, adunanza del 27 luglio 2004;
Considerato che al dottorato di ricerca in «Tecnologie e
pianificazione ambientale» e' stata attribuita una sola borsa di
studio di dottorato;
Visto che il prof. Alfonso Nastro, coordinatore del corso di
dottorato in «Tecnologie e pianificazione ambientale», con nota del
19 ottobre 2004, prot. n. 31782, ha fatto conoscere che, in aggiunta
alla borsa di studio attribuita dall'Ateneo, risultano disponibile
ulteriori due borse di studio, delle quali una finanziata dalla ditta
«Vecchio prodotti in ceramica» di Vecchio Giuseppe e C. s.n.c. avente
sede in Vibo Valentia, per lo «Studio della possibilita' di
produzione di prodotti in ceramica a partire da scarti industriali e
materie prime calabresi» e l'altra finanziata dal Dipartimento di
pianificazione territoriale, giusta delibera del 13 ottobre 2004,
attraverso l'utilizzo dei fondi del Laboratorio Pilota SCMAI ;
Considerato che il corso di dottorato in «Tecnologie e
pianificazione ambientale» XX ciclo, dispone complessivamente di tre
borse di studio di durata triennale e che, pertanto, rispetta i
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di dottorato;
Visto il verbale della commissione, in data 13 luglio 2004, con
il quale si e' provveduto alla ripartizione delle borse di studio
finanziate dall'Universita' per il corsi di dottorato di ricerca XX
ciclo, aventi sede amministrativa presso l'Unical;
Vista l'approvazione della ripartizione delle borse per i singoli
corsi di dottorato da parte del COCOP, adunanza del 27 luglio 2004;
Considerato che ai dottorati di ricerca in «Matematica per le
decisioni economiche e finanziarie» ed «Economia aziendale» e' stata
attribuita una sola borsa di studio di dottorato cadauno;
Visto che il consiglio del Dipartimento di scienze aziendali,
adunanza del 20 ottobre 2004, si e' favorevolmente espresso in merito
alla richiesta di accorpamento delle due richieste di istituzione dei
dottorati in Matematica per le decisioni economiche e finanziarie» ed
«Economia aziendale» nell'unica iniziativa relativa all'istituzione
del dottorato in «Scienze aziendali» avente sede amministrativa
presso il Dipartimento di scienze aziendali, indicando altresi' il
prof. Ivar Massabo' quale coordinatore del corso per il primo anno;
Considerato che, a seguito dell'accorpamento di cui sopra, il
corso di dottorato di nuova istituzione in «Scienze aziendali» XX
ciclo dispone di due borse di studio di durata triennale e che,
pertanto, rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa
vigente in materia di dottorato;
Viste le comunicazioni pervenute dagli enti esterni per il
finanziamento di posti aggiunti in corsi di dottorato di ricerca;
Viste le comunicazioni dei coordinatori dei corsi di dottorato;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata
nell'ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio
2005;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito presso l'Universita' della Calabria il XX ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca in «Tecnologie e pianificazione
ambientale» e «Scienze aziendali». Sono indetti, pertanto, pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di seguito elencati.
Per ciascun dottorato sono indicati i posti complessivi messi a
concorso, il numero delle borse di studio, la durata, il giorno,
l'ora e la sede di svolgimento delle prove e le eventuali sedi
consorziate. Le borse di studio degli enti esterni, indicate nel
presente bando, saranno disponibili solo dopo la conclusione degli
accordi in atto con gli enti interessati, con l'approvazione e la
sottoscrizione delle relative convenzioni.
 
Tecnologie e pianificazione ambientale.
 
Sede amministrativa: Universita' della Calabria.
Dipartimento di pianificazione territoriale
Posti: 6.
Borse di studio d'Ateneo: 1.
Borsa ditta «Vecchio prodotti in ceramica»: 1.
Borsa Dipartimento pianif. territoriale: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
materiali;
restauro;
urbanistica e pianificazione ambientale;
pianificazione dei sistemi di trasporto.
La borsa finanziata dalla ditta Vecchio prodotti in ceramica
avra' come curriculum lo studio della possibilita' di produzione di
prodotti in ceramica a partire da scarti industriali e materie prime
calabresi.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea vecchio
ordinamento o specialistica.
Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 21 dicembre 2004 alle ore 9 presso il
Dipartimento di pianificazione territoriale - Universita' della
Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale: 22 dicembre 2004 alle ore 9 presso Dipartimento di
pianificazione territoriale - Universita' della Calabria Arcavacata
di Rende (Cosenza).
 
Scienze aziendali.
 
Sede amministrativa: Universita' della Calabria.
Dipartimento di scienze aziendali.
Posti: 4.
Borse di studio d'ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
economia aziendale;
intermediari finanziari;
economia e gestione delle imprese, con particolare riguardo
agli aspetti quantitativi.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea in
economia (discipline economiche o aziendali o statistiche),
ingegneria gestionale, matematica.
Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: giorno 21 dicembre 2004 alle ore 9, presso
l'aula seminari Dipartimento di scienze aziendali, cubo 3C, I piano -
Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
prova orale: giorno 22 dicembre 2004 alle ore 9 presso l'aula
seminari Dipartimento di scienze aziendali, cubo 3C, I piano -
Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 5, il numero delle borse di studio potra' essere
aumentato a seguito di appositi finanziamenti che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un
numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono i docenti
che mettono a disposizione propri fondi.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza, coloro che siano in possesso di laurea conseguita ai
sensi del vecchio ordinamento, oppure di laurea specialistica ovvero
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di
partecipazione al concorso fare espressa richiesta al collegio dei
docenti di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato quale intendono
concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire tale dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane del paese di provenienza, secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di svolgimento della
prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con
riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena decadenza,
autocertificazione del conseguito diploma di laurea, almeno cinque
giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.
5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di dottore
di ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso
di dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno
per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i
termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione
all'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente bando. In
caso di ammissione ai corsi, i posti relativi sono da annoverarsi in
soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo'
porsi in aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

                               Art. 5.
 
Procedure di presentazione delle domande
 
I candidati dovranno provvedere a:
compilare in ogni parte la domanda per via elettronica sul
modulo reperibile sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati;> qualora il dottorato preveda una suddivisione di borse per
campi di ricerca i candidati dovranno indicare il campo prescelto;
compilare per via elettronica i moduli:
a) modello SCAFIS;
b) modello per l'autocertificazione del reddito;
dopo aver compilato elettronicamente i moduli di cui sopra, il
candidato dovra' provvedere all'invio telematico, stampare gli
stessi, firmarli e consegnarli a mano o spedirli in plico, con la
dicitura «Dottorato di ricerca», direttamente all'Ufficio protocollo
generale dell'Universita' della Calabria - via Pietro Bucci, edificio
amministrazione - piano terra - 87036 Arcavacata di Rende (CS).
Il candidato che, pur avendo compilato e inviato elettronicamente
la domanda, non provveda direttamente alla consegna o all'invio per
raccomandata A/R della stessa, debitamente firmata, nei tempi
stabiliti, sara' automaticamente escluso dalla partecipazione.
Le domande dovranno pervenire, anche se inviate per posta,
all'Ufficio protocollo generale dell'Universita' della Calabria entro
e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda
di partecipazione e dei moduli allegati sara' automaticamente chiusa
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Non sono ammesse domande non compilate secondo quanto sopra
indicato.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione ai corsi
 
1. L'esame di ammissione al corso, di norma, consiste in una
prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
per ciascun corso di dottorato all'art. 1 del presente bando, hanno
valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati sono
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicata. L'assenza del candidato sara' considerata
come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione, ai
fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita' o qualunque altro valido documento di
riconoscimento.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Per ciascun corso di dottorato di ricerca e' nominata dal
rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della
valutazione comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti
tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte
graduatorie.
8. In presenza di piu' tipologie di borse (Unical ed altri enti),
queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla commissione
esaminatrice: tale assegnazione deve essere riportata nel verbale
finale della commissione.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente
entro 5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia dei
dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga.
2. Nel caso di partecipazione a piu' corsi e di utile
collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca. I titolari di assegno di ricerca sono
ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di
cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
5. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso
sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
6. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori
sono d'ufficio iscritti al corso. Gli studenti vincitori sia di borsa
di studio che senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento
della tassa di iscrizione.
I vincitori dovranno presentare all'Ufficio dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, consultabile
sull'apposito sito internet dell'Area ricerca scientifica ufficio
dottorato, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
c) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
d) copia del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio di Euro 85,21, c/c n. 13790878 intestato a Universita'
della Calabria, Centro Residenziale C.da Arcavacata - 87036 Rende
(CS)
e) tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 8,34 -
C/C n. 260893 intestato a Universita' della Calabria esattoria tasse
universitarie, C.da Arcavacata - 87036 Rende (CS).
I bollettini di cui ai punti d) ed e) devono essere ritirati
presso l'Ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' della
Calabria.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'articolo 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita,
ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di
studio il cui importo annuale e' pari a Euro 10.561,54 assoggettabile
al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali e
ventiquattro mesi per i corsi quadriennali).
Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi di durata inferiore al semestre e' necessario solo il
consenso del coordinatore.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
5. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al
proseguimento della borsa di studio e chiedere al collegio dei
docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita'
formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo
superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

                              Art. 12.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Gli studenti vincitori di posti coperti o non da borsa di studio
sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della tassa
regionale per il diritto allo studio e della tassa di assicurazione
contro gli infortuni.

                              Art. 13.
 
Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 14.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale.
Arcavacata di Rende, 5 novembre 2004
Il rettore: Latorre

 

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