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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pubblica selezione a sette borse di studio per laureati per ricerche
nel campo delle scienze agrarie da usufruirsi presso istituzioni
scientifiche estere. (Bando n. 203.06.53).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 16/6/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E5502
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRIGENTE
del Dipartimento del personale
 
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
Vista la delibera del consiglio direttivo in data 14 ottobre
1999;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a sette borse di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo delle scienze agrarie da usufruirsi presso
istituzioni scientifiche estere.
La durata della borsa sara' determinata dalla commissione
giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche
proposto dal candidato; essa non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi e superiore a dodici mesi e non e' rinnovabile.
L'ammontare di ogni borsa e' stabilito dal CNR e comprende, oltre
ad una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di
residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per
l'intera sua durata, che deve intendersi concesso a copertura sia
delle spese di soggiorno che di qualunque altra eventuale spesa
inerente all'utilizzazione della borsa stessa.
L'importo dell'assegno mensile e' determinato tenendo conto dei
seguenti criteri:
A) ai vincitori del concorso che mantengano stipendi o assegni
sono corrisposte L. 1.800.000 mensili lorde;
B) ai vincitori del concorso che non mantengano stipendi o
assegni sono corrisposte L. 2.200.000 mensili lorde.
Sia sulla somma forfettaria per le spese di viaggio che
sull'assegno mensile sono effettuate le prescritte ritenute alla
fonte, trattandosi, nell'uno come nell'altro caso, di redditi
soggetti ad IRPEF.
Il borsista e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in
cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la
fruizione della borsa.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza
assegni.
La borsa e' invece cumulabile con assegni di ricerca concessi da
istituzioni nazionali o straniere, diverse dal CNR, qualora la
medesima sia utile ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari
degli assegni.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o Istituti superiori stranieri, dichiarata equivalente da una
universita' o Istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
b) non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. E'
escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta';
c) siano residenti in Italia (per i cittadini non italiani dei
Paesi della Unione europea).
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate.
I contrattisti a termine ex art. 36, della legge n. 70/1975 ed ex
art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991
possono usufruire della borsa solo se, al momento della fruizione,
abbiano terminato l'incarico derivante dai contratti di cui sopra.

                               Art. 4.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando,
deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione,
al Consiglio nazionale delle ricerche, dipartimento del personale,
reparto II concorsi e borse di studio, entro e non oltre il
quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano all'ufficio accettazione del
CNR, durante l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea, in carta semplice, nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione, come da fac-simile allegato B).
2) tesi di laurea;
3) certificato di residenza, se trattasi di cittadini non
italiani dei Paesi dell'Unione europea.
4) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile delle ricerche, rilasciata su carta intestata
dell'istituzione scientifica prescelta presso la quale il candidato
intende svolgere la ricerca; tale dichiarazione non puo' essere
formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente essere
trasmessa via fax.
5) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando che trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e
il nome di eventuali collaboratori.
6) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa.
7) curriculum vitae et studiorum.
8) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 6, 7, 8 e l'elenco dei lavori devono
essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 del
presente articolo.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del presente bando.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti consegnati o
spediti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente
articolo, ne' delle domande che, alla scadenza di tale termine,
risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e' infine
consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e
documenti gia' presentati anche se trattasi di sostituire
dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori
stampati.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
presidente del CNR.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati
che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione
dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto
dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate, con
sottoscrizione in ogni pagina del Presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore e, comunque, non oltre i dodici
mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Qualora la minor durata di talune delle borse assegnate renda
disponibile somme sufficienti a consentire l'assegnazione di altre
borse, si puo' procedere all'assegnazione di esse ai successivi
classificati nella graduatoria, in aggiunta al numero previsto
dall'art.1.

                               Art. 7.
Il CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della
selezione restituendogli, nel contempo, parte della documentazione
presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione di:
1. certificato di laurea;
2. dichiarazione di accettazione del responsabile delle
ricerche;
3. programma di ricerca (una copia);
4. curriculum vitae et studiorum (una copia);
5. elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia);
6. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della stessa.
Coloro che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in
programma entro detto termine decadranno dalla borsa.
La data di decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a
quella della lettera di comunicazione di vincita.
Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data in cui
l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'istituzione
prescelta, gli studi e le ricerche in programma.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata, non la prosegua senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del CNR dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.
Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate di
accertamento sullo stato delle ricerche in corso.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate anticipate.
Il numero delle rate, l'importo e le modalita' di pagamento di
ciascuna di esse sono stabiliti dal CNR all'atto dell'assegnazione
della borsa.
Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza per
rinuncia o per non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del
presente bando sono tenuti a restituire l'importo della borsa
anticipato e non maturato.
La restituzione dell'importo verra' richiesta dal CNR.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle
ricerche compiute.
La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del
direttore delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo
complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e
ricerche anzidetti.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche - dipartimento del personale -
reparto II concorsi e borse di studio - Piazzale A. Moro n. 7,
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto
reparto.
Il dirigente: Micolitti

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