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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di dieci borse di
studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 10/11/2006
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:06E07718
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/12/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               Ispettorato centrale repressione frodi
 
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari ed in particolare l'art 10 il quale istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con
modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per
il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed
autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in
particolare l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato
centrale repressione frodi e' organizzato in struttura
dipartimentale, articolata in due direzioni generali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 dicembre 2005, con il quale si e' provveduto alla
revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello
dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006/2008 che prevede appositi
stanziamenti per il CDR4 «Ispettorato centrale repressione frodi»;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione di una
selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di dieci borse di
studio per periti chimici diplomati;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita'
ricerca
 
E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di dieci borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i
laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi per il
completamento della loro formazione scientifica attraverso la
frequenza degli stessi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
- Laboratorio di Modena - due posti;
- Laboratorio di Conegliano Veneto - due posti;
- Laboratorio di Perugia - due posti;
- Laboratorio di Salerno - due posti;
- Laboratorio di Catania - due posti.
Ciascun borsista verra' affidato, nell'ambito della sede di
assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di tematiche attinenti
l'attivita' istituzionale dei laboratori dell'Ispettorato centrale
repressione frodi.

                               Art. 2.
 
Durata trattamento economico e normativo
 
La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere,
compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata per un
anno, con provvedimento del direttore generale competente, sentito il
parere del direttore del laboratorio ove Il borsista ha svolto
attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' dei tutor al quale il
borsista sia stato affidato. Resta salva la possibilita' di una
ulteriore proroga, sempre della durata di un anno, subordinatamente
alla disponibilita' di bilancio.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro
15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, e'
erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico
dell'Amministrazione l'imposta regionale per le Attivita' produttive
nonche' la polizza assicurativa per gli infortuni.
Per il primo anno di erogazione delle borse la copertura
finanziaria e' assicurata dai fondi iscritti al capitolo 2474 «Spese
per il conferimento di borse di studio a laureati e diplomati da
impiegare nei laboratori dell'ispettorato centrale repressione
frodi».

                               Art. 3.
 
Requisiti generali di ammissione
 
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 30;
2) diploma di perito industriale capotecnico - specializzazione
chimico o tecnologie alimentari -, o diploma di maturita'
professionale di tecnico delle industrie chimiche;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; non e'
altresi' consentito a coloro che gia' usufruiscono di borse di studio
conferite dall'ispettorato centrale repressione frodi optare per una
delle borse conferite con il presente bando, qualora la precedente
sia ancora in corso di fruizione;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine di presentazione
 
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione
frodi - Ufficio III/A, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e
non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda
dal sito Internet del Ministero (www. politicheagricole. it).
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. Non sara' altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i
titoli o i documenti gia' presentati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
procedura selettiva.

                               Art. 5.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) la sede di laboratorio per la quale concorre; e' possibile
presentare domanda per un'unica sede;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
e) il possesso dei titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
voto di diploma, e l'istituto dove e' stato conseguito;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
g) di avere assolto agli obblighi di leva (solo qualora
sussista tale obbligo);
h) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio
e ricerca presso laboratori di analisi;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
l) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da
tale responsabilita';
m) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 675/1996.
Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e
dell'indicazione della sede di laboratorio per la quale si concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.

                               Art. 6.
 
Documenti da allegare alla domanda
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta
libera, datato e firmato;
3) certificato di diploma di scuola media secondaria superiore
di cui all'art. 3 del presente bando, recante la votazione
conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o
analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati redatto in carta libera, datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa
di studio.

                               Art. 7.
 
Modalita' di selezione
 
La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
successive:
1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di
graduatorie distinte per ciascuna sede di laboratorio;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi dieci
classificatisi nella fase di selezione preliminare per ciascuna delle
sedi. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a
anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte
dalla commissione di cui al successivo art. 8 ed approvate con
decreto del direttore generale competente.
Successivamente all'approvazione, esse saranno pubblicate nel
Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata a/r per sostenere l'esame colloquio.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
 
La commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara' nominata con provvedimento del direttore generale
competente.
La commissione formulera' le graduatorie relative alla fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di laboratorio, sulla base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 10:
a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100 - punti 2;
b) abilitazione professionale post diploma - punti 1;
c) altri titoli attinenti attivita' di laboratorio - max punti
2,5;
d) pubblicazioni attinenti attivita' di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - max
punti 2;
e) idoneita' conseguita in concorsi indetti dall'ispettorato
centrale repressione frodi per profili di laboratorio - punti 2,5.

                               Art. 9.
 
Esame colloquio
 
I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
vertera' sulle seguenti materie:
- nozioni di chimica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
- nozioni di tecnologie alimentari;
- nozioni di analisi chimica strumentale;
- cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate
nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 12.

                              Art. 10.
 
Graduatorie finali
 
Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di laboratorio,
verranno redatte dalla commissione di valutazione, sommando, per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il
voto ottenuto nel colloquio In caso di ex-aequo, sara data priorita
al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di
approvazione.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate nei Bollettino
ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

                              Art. 11.
 
Trasparenza amministrativa
 
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 8.

                              Art. 12.
 
Adempimenti a carico dei vincitori
 
A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione,
della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita',
che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nei
corso della borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi.
In caso di rinuncia dei vincitore, ciascuna delle graduatorie
finali potra essere utilizzata per il conferimento della borsa di
studio ai candidati utilmente collocati nella medesima.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'
 
La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita
dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite dei tutor al quale e' stato affidato;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa, potranno essere giustificate
interruzioni nello svolgimento dell'attivita, purche' le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni venticinque nell'arco dell'intero anno, dei quali
massimo quindici giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa
di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono, per il periodo
della loro durata, l'erogazione degli emolumenti;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita'
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese quelle
relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio
della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima
garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro.

                              Art. 14.
 
Decadenza dalla borsa di studio
 
L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
provvedimento del direttore generale competente, su proposta motivata
del direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal
caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita',
la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente
collocato nella rispettiva graduatoria.

                              Art. 15.
 
Documentazione
 
L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata
dai candidati.

                              Art. 16.
 
Trattamento dati personali
 
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
della presente selezione e degli eventuali procedimenti per
l'attribuzione dell'assegno.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 3 novembre 2006
L'ispettore generale capo: Lo Piparo

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