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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, a sei posti di magistrato militare,
riservato ai magistrati ordinari in servizio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.36 del 7/5/2019
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:19E05017
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:6/7/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
«Ordinamento giudiziario» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato», ed in particolare l'art. 145 relativo alle disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 20,
recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche, in quanto
compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73 e 74 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 3, relativo
alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», ed in particolare l'art. 16, che
prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle
persone con disabilita';
Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102,
concernente «Regolamento recante norme per la determinazione del
limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante
«Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche'
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2008, concernente la
rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari
militari alla data del 1° luglio 2008;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed, in
particolare, gli articoli dal 52 al 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Regolamento in materia di ordinamento militare, a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e
successive modifiche;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 1, comma
15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art.
19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n.
98, ed in particolare l'art. 42, relativo alle disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in
particolare l'art. 3, commi 1 e 3;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2017, concernente il
ruolo di anzianita' dei magistrati militari, con riferimento alla
data del 1° gennaio 2017;
Vista la delibera n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha deliberato di bandire il
concorso per la copertura di nove posti di magistrato militare,
consistente, in una prima fase, in un concorso per titoli riservato
ai magistrati ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni (con
elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
della difesa 6 marzo 2000, n. 102) ed, in una seconda fase, meramente
eventuale nel perdurare di vacanze organiche, in un successivo
concorso per esami, riservato ai laureati in giurisprudenza, secondo
quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1,
lettere h), i), l) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera n. 6366 plenum 21 marzo 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare, ai sensi dell'art. 73, comma
1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha individuato le
modalita' della domanda di ammissione, il termine per la sua
presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di
valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice,
nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e di
nomina dei vincitori;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2018, concernente il ruolo
di anzianita' dei magistrati militari, con riferimento alla data del
1° gennaio 2018;
Vista la delibera n. 6516 plenum 26 settembre 2018, con la quale
il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la
necessita' di ridurre di una unita' il numero dei posti oggetto del
bando di concorso di cui alla sopracitata delibera n. 6366 del 21
marzo 2018, a seguito della riammissione nella magistratura militare,
ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato
ordinario;
Vista la delibera n. 6538 plenum 26 settembre 2018, con la quale
il Consiglio della magistratura militare ha deliberato, rivedendo lo
schema di bando di concorso allegato alla delibera del medesimo
Consiglio n. 6366 del 21 marzo 2018, di eliminare al comma 2
dell'art. 1 la frase «in servizio, nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato il periodo di tirocinio conseguendo
almeno la valutazione positiva di idoneita' di cui all'art. 22 del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»;
Vista la delibera n. 6687 plenum 27 febbraio 2019, con la quale
il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la
necessita' di ridurre a sette il numero dei posti oggetto del bando
di concorso, per titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui
alle sopracitate delibere del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16
gennaio 2018, n. 6366 plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26
settembre 2018 e n. 6516 plenum 26 settembre 2018, a seguito della
riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art. 211
dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario;
Vista la delibera n. 6704 plenum 21 marzo 2019, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessita'
di ridurre a sei il numero dei posti oggetto del bando di concorso,
per titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate
delibere del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n.
6366 plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516
plenum 26 settembre 2018, n. 6687 plenum 27 febbraio 2019 a seguito
della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art.
211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario;

Decreta:


Art. 1


E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato
militare del ruolo della magistratura militare.

                               Art. 2 


Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in
servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che non abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva l'elevazione del
predetto limite ai sensi del decreto 6 marzo 2000, n. 102. Il limite
massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni.

                               Art. 3 


1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del
presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con
firma autografa accompagnata da copia del documento di identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta
mediante la firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata
presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identita'
in formato pdf) deve essere trasmessa a mezzo di propria casella di
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) del Ministero della difesa:
persociv@postacert.difesa.it
3. La casella di posta elettronica certificata del Ministero
della difesa non e' abilitata alla ricezione di posta elettronica
ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la domanda di
partecipazione ed i relativi allegati utilizzando esclusivamente un
indirizzo personale di posta elettronica certificata.
4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve
trasmettere i documenti di cui all'art. 4 ed eventualmente quelli
elencati nell'allegato B, che forma parte integrante del presente
bando, ove sono elencati, in modo tassativo, i titoli e i punteggi
per ciascun titolo.
5. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme
contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal
candidato nella domanda di partecipazione. La commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
6. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali
disguidi telematici.
8. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel
presente decreto sono resi disponibili on-line per il download in
apposita sezione dei siti internet indicati nel successivo art. 14.

                               Art. 4 


1. Nella domanda di ammissione, accompagnata da copia del
documento di identita', il candidato deve dichiarare e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza
italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse
liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni; 8) eventuale data di
conseguimento della valutazione di idoneita' al conferimento delle
funzioni a seguito del periodo di tirocinio; 9) eventuali ulteriori
positive valutazioni di professionalita' conseguite e la data del
loro conseguimento; 10) di non essere stato dichiarato decaduto o
dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. Nella domanda di partecipazione, il candidato portatore di
disabilita' deve specificarne la tipologia.

                               Art. 5 


1. Ai fini della valutazione dei titoli, alla domanda devono
essere allegati, in formato file pdf e sottoscritti: 1) un curriculum
vitae, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami
superati, dei titoli conseguiti e che si producono, degli incarichi
ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata; 2) il certificato rilasciato dalla
competente universita' attestante la votazione riportata nell'esame
finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine
di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3)
copia dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione della
giustizia ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4)
tutti i documenti comprovanti i titoli utili. I documenti di cui ai
predetti numeri da 1 a 4, devono essere allegati alla medesima e-mail
di posta elettronica certificata contenente la domanda di
partecipazione al concorso. L'amministrazione non assume alcuna
responsabilita' in merito ad erronee interpretazioni dei dati
estratti dai predetti files, laddove il candidato dovesse, in
qualsiasi modo, non indicarne in modo chiaro i rispettivi contenuti.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui
all'allegato B, che forma parte integrante del presente bando.

                               Art. 6 


1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda come fissato all'art. 2, comma 1.
2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla valutazione dei
titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti
per la partecipazione. L'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto
motivato del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare.
3. Costituiscono titolo utile al punteggio i titoli
tassativamente elencati nell'allegato B.

                               Art. 7 


1. La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo
decreto del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e
sara' composta da un magistrato militare in quiescenza, scelto fra
coloro che abbiano conseguito in attivita' la VII valutazione di
professionalita' o classe equiparata, con funzioni di presidente
della commissione; da un professore universitario ordinario in
materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione.
2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in
attivita', scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina,
fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base al ruolo
di anzianita' della magistratura militare. Per ciascuno di questi
ultimi due componenti, saranno nominati altrettanti commissari
supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi,
destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza o
impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le funzioni
giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da parte del
Consiglio della magistratura militare, sentito il Capo dell'ufficio,
la concessione di un parziale esonero dall'attivita' giurisdizionale
a favore del componente che ne faccia richiesta, per il periodo di
svolgimento del concorso. I componenti, effettivi o supplenti, non
possono essere individuati fra magistrati che prestano servizio
presso lo stesso ufficio giudiziario militare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del
ruolo del personale civile della Difesa.

                               Art. 8 


1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della
valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e
il calendario delle sedute.
2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la commissione
esaminatrice procede all'esame dei titoli di merito indicati
nell'allegato B, secondo i criteri di valutazione ivi indicati.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi, sono validamente
effettuate alla presenza di almeno tre componenti della commissione.
Deve essere sempre presente almeno il presidente e/o il vice
presidente.
4. Possono assistere alle sedute della commissione, in numero
massimo di tre persone, i candidati fra quelli estratti a sorte
nell'ambito di coloro che ne abbiano fatta espressa richiesta
all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima
seduta di commissione, aperta a tutti coloro che abbiano effettuato
la predetta richiesta.
5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto e'
costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei
titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.

                               Art. 9 


La data della prima seduta e la sede, come indicati nel decreto
di cui all'art. 6, verranno resi noti mediante pubblicazione del
medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale del
Ministero della difesa all'indirizzo www.difesa.it

                               Art. 10 


I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare al Ministero della difesa, viale dell'Universita' n. 4 -
00185 Roma o spedire a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di
decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione,
redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza
italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di essere
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, n. 7; 4) di non aver
riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali.

                               Art. 11 


Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la
commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro della difesa, prima
della dichiarazione di cui al successivo art. 12, puo' richiedere, a
campione, ogni utile documentazione probante dei predetti titoli ai
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato richiesto,
ha l'onere di produrre detta documentazione nei termini richiesti
dalla commissione, pena l'esclusione dal concorso, ai sensi dell'art.
5, comma 2.

                               Art. 12 


1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di
preferenza stabilito nell'allegato B.
3. La graduatoria finale di merito, ivi compresi i criteri
preferenziali di cui al precedente comma, recante i nominativi dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa o suo delegato.

                               Art. 13 


1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della difesa e trattati esclusivamente per le finalita'
di gestione della procedura concorsuale, ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679.
2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente
ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del
candidato, in relazione alla formazione della graduatoria, della
nomina e della successiva presa di possesso delle funzioni. Gli
interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.
3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di rispettiva competenza, nel responsabile della Direzione
generale personale civile; nel segretario piu' anziano di ruolo della
commissione esaminatrice; nel magistrato segretario del Consiglio
della magistratura militare.

                               Art. 14 


1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate
nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito
istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo
http://www.difesa.it - sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale
civile - Persociv.
2. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno
pubblicate anche nel portale della giustizia militare, all'indirizzo
https://portalegiustiziamilitare.difesa.it

                               Art. 15 


1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

                               Art. 16 


1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2019

Il Ministro: Trenta

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