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ISTITUTO DI RICERCHE SULLE ATTIVITA' TERZIARIE DI NAPOLI

Pubblica selezione a due borse di studio per laureati per ricerche
nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le
scienze economiche, sociologiche e statistiche da usufruirsi presso
l'Istituto di ricerche sulle attivita' terziarie (IRAT) Napoli -
nell'ambito del progetto "I.P.S.S.E.D. Internationalization Project
for Small Size Enterprise Development" (n. 2434 del 5 maggio 1997 -
p. code 802/A2/Reg.) promotore ed attuatore IRAT-C.N.R. nell'ambito
dell'iniziativa ADAPT II fase-asse 2. (Bando n. 126.89.BS.3).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.21 del 14/3/2000
Ente:ISTITUTO DI RICERCHE SULLE ATTIVITA' TERZIARIE DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:000E2426
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Vista la delibera n. 225 del consiglio di presidenza del
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "Direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
Vista la pubblicazione del presente bando gia' avvenuta nel
bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche anno
XXXIV n. 3 del 26 marzo 1999 con bando n. 228.10.1 e considerato che
a seguito del suo espletamento non e' risultato - tra tutti i
partecipanti allo stesso bando - alcun vincitore e/o idoneo;
Vista la riunione del consiglio scientifico dell'IRAT del
28 gennaio 2000 che, all'unanimita', ha ribadito la necessita' di
assumere risorse umane che svolgano attivita' di ricerca presso
l'IRAT sulla tematica di cui al bando in oggetto;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio a due borse di studio per laureati, per studi
e ricerche nel campo delle scienze economiche, sociologiche e
statistiche da usufruirsi presso l'Istituto di ricerche sulle
attivita' terziarie del C.N.R., via M. Schipa, 115, 80122 - Napoli,
nell'ambito della seguente tematica: "Processi di
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (p.m.i.)
meridionali e sistema dei servizi di supporto".
Titolo di studio richiesto: laurea in economia aziendale,
economia e commercio, economia dei trasporti, scienze
economico-marittime, economia del commercio internazionale e dei
mercati valutari.
Requisiti richiesti: titoli valutabili nel campo delle discipline
afferenti al Comitato per le scienze economiche, sociologiche, e
statistiche e nel campo della tematica specifica.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
la durata di dodici mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
La borsa di studio non puo' essere cumulata neppure con lo
stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto
di impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo
art. 3, ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi o assegnazioni del C.N.R.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per l'attivita'
concernente la borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di
missione pari a quello spettante ai dipendenti del C.N.R., VII
livello, eclusivamente a carico dei fondi dell'Organo C.N.R. presso
il quale viene fruita la borsa.
Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 41, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, presso
l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R.
per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso una universita' o
istituto superiore italiani o abbiano una laurea conseguita presso
universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da
una universita' o istituto superiore italiani o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I
cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo
di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola,
che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Istituto di ricerche sulle attivita' terziarie,
via M. Schipa, 115 - 80122 Napoli, entro e non oltre il quarantesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Per le domande presentate a mano direttamente all'Istituto di
ricerche sulle attivita' terziarie del C.N.R. durante il normale
orario di lavoro sara' rilasciata ricevuta.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) il certificato di laurea, in carta semplice, dell'aspirante,
nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di
profitto, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo
(ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione);
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
direttore dell'Istituto di ricerche sulle attivita' terziarie -
Napoli, presso il quale il candidato svolgera' la ricerca (vedasi
fac-simile allegato al bando). Tale dichiarazione non deve essere
formulata tramite telegramma o telex;
4) l'elenco particolareggiato di tutti i lavori presentati, nel
quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di
pubblicazione o dattiloscritto, ed il nome di eventuali
collaboratori;
5) il programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) il curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di' cui ai punti 5), 6), 7) e l'elenco dei lavori
presentati datati e sottoscritti dal candidato, devono essere
presentati in duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui a punti 1), 2), 3), 5), del
presente articolo.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
direttore dell'Organo C.N.R.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione, redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone. Le operazioni compiute dalla
commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina
dal presidente, dai componenti e dal segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio della
attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per
incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo'
essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base
alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
Il direttore competente provvede a comunicare a ciascun
concorrente l'esito della selezione restituendogli nel contempo,
parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad
eccezione della seguente documentazione:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca;
4) elenco dei titoli presentati;
5) elenco delle pubblicazioni e dei lavori presentati;
6) curriculum vitae et studiorum.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' sia in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente
da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del
recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere
comunque debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
direttore competente del C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore competente una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto di
ricerche sulle attivita' terziarie.
Napoli, 3 marzo 2000
Il direttore: Vito

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