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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di due borse di studio - Fondi di Ateneo, E.F. 2000

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 1/12/2000
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:00E11229
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989 n. 398 che detta disposizioni in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990, con cui e'
stata determinata, tra l'altro, la misura minima delle borse di
studio;
Vista la delibera n. 12 del 17 marzo 2000 del senato accademico
con la quale e' stato proposto al consiglio di amministrazione di
ripartire in parti uguali tra le facolta' non mediche il fondo di
ateneo E.F. 2000 finalizzato all'attivazione di borse di studio
post-laurea, pari a L. 680.146.575;
Vista la delibera n. 17 del 20 marzo 2000 del consiglio di
amministrazione con la quale e' stata approvata la ripartizione
proposta dal senato accademico nella delibera di cui sopra;
Vista la delibera n. 11 del 16 maggio 2000 del consiglio di
facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo con la quale si e'
provveduto a ripartire il budget assegnato tra le tipologie di borse
di studio in parola;
Visto il nuovo "Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di borse
di studio per attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi a
attivita' di perfezionamento all'estero e per scuole di
specializzazione di tipologia non CEE, di cui alla legge n. 398 del
30 novembre 1989, emanato con decreto rettorale n. 3698 del 9 ottobre
2000, in esecuzione delle delibere n. 5 del senato accademico e n. 11
del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 26 settembre
2000 e del 28 settembre 2000;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 3, del sopracitato
regolamento che testualmente recita: "il rettore, tenuto conto delle
delibere adottate dai rispettivi consigli di facolta', provvede ad
emanare con decreto rettorale il/i relativo/i bando/i di concorso".
Sentito il direttore amministrativo.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione concorso pubblico
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di due borse di studio - Fondi di ateneo,
E.F. 2000 - di durata biennale e dell'importo di L. 19.290.949 (euro
9962,94) annui ciascuna, per lo svolgimento di attivita' di ricerca
postdottorato, per i settori scientifico-disciplinari L25A, L25B,
L25C, L25D, L04X, L03A, L03B, presso le strutture della facolta' di
lettere e filosofia della Seconda universita' degli studi di Napoli.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono partecipare al presente concorso pubblico coloro che,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, siano in possesso, a pena di
esclusione, del titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia o
all'estero; in quest'ultimo caso e' necessario che il candidato abbia
previamente ottenuto il riconoscimento del titolo, ai sensi
dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
Ai fini dell'ammissione al concorso, il candidato deve, altresi',
presentare, a pena d'esclusione, una relazione-programma sulla
ricerca che intende effettuare presso una struttura della Seconda
universita' degli studi di Napoli riportante il parere favorevole del
tutor sotto la cui guida il candidato intende svolgere la ricerca.
Tutti i requisiti prescritti di cui ai precedenti commi devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte in carta
libera, ed in conformita' allo schema esemplificativo, di cui
all'allegato 1, debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno,
a pena di esclusione, dovranno essere indirizzate al rettore della
Seconda universita' degli studi di Napoli ed inviate esclusivamente a
mezzo raccomandata a.r. all'ufficio protocollo di questo Ateneo, sito
in Piana Luigi Miraglia, palazzo Bideri, 80138 Napoli, entro il
termine perentorio di trenta giorni - a pena di esclusione -
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione deve essere
chiaramente riportata la dicitura: "Concorso pubblico finalizzato al
conferimento di borse di studio per la svolgimento di attivita' di
ricerca post-dottorato."
Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, per le domande di
ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata a.r., fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine
venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del
concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico). I candidati stranieri dovranno
indicare anche un recapito italiano a l'indicazione della propria
ambasciata in Italia eletta quale proprio domicilio;
2) il numero di borse di studio ed il/i relativo/i settore/i
scientifico-disciplinare/i per le quali si intende concorrere;
3) la propria cittadinanza;
4) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
del conseguimento, dell'universita' che lo ha rilasciato, nonche'
della votazione ottenuta in sede di esame di laurea;
5) il titolo di dottore di ricerca posseduto, con l'indicazione
della data del conseguimento e dell'universita' che lo ha rilasciato;
6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla
domanda di ammissione.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per
poter sostenere le prove concorsuali.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
a) relazione-programma sulla ricerca che si intende svolgere
nelle strutture dell'ateneo riportante il parere favorevole di un
tutor appartenente alla medesima universita' sotto la cui guida sara'
svolta la ricerca;
b) copia autenticata del titolo originale di dottore di
ricerca, ovvero certificato attestante il superamento dell'esame
finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione allegato
2);
Il candidato dovra' inoltre produrre un elenco in carta libera
delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda.
Unicamente ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. La conformita' dei
titoli potra' essere resa con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' ex art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 resa secondo l'allegato 3).
Il nome e il cognome del candidato dovranno essere apposti su
ciascuno dei lavori presentati.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
I colloqui si terranno il giorno 6 marzo 2001, ore 10,30, presso
la sede della facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo sita
in via Giovanni Paolo I - Centro Civico C1 Nord, 81055 Santa Maria
Capua Vetere (Caserta).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto i concorrenti ai quali non sara' stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati muniti di
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 5.
 
Valutazione titoli
 
Il concorso si espleta attraverso la valutazione di titoli e
l'effettuazione di un colloquio volto a valutare la preparazione del
candidato e la validita' e l'interesse della linea di ricerca
prescelta.
Ai concorrenti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) colloquio fino a 50/100 punti;
2) tesi di dottorato di ricerca fino a 20/100 punti:
3) pubblicazioni fino a 25/100 punti;
4) altri titoli ritenuti idonei dalla commissione fino a 5/100
punti.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovra' precedere
il colloquio.
Saranno ritenuti idonei all'assegnazione delle borse di studio i
candidati che abbiano riportato al colloquio almeno 25/100 punti.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale,
su designazione dei consigli di facolta'. Esse sono composte in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del "Regolamento di Ateneo
per l'assegnazione di borse di studio per attivita' di ricerca
postdottorato, per corsi o attivita' di perfezionamento all'estero e
per scuole di specializzazione di tipologia non CEE", emanato con
decreto rettorale n. 3698 del 9 ottobre 2000.
La commissione giudicatrice e' tenuta ad affiggere il risultato
della valutazione dei titoli all'albo della sede concorsuale prima
dello svolgimento del relativo colloquio.
Alla fine della seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice redige l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi nella prova
medesima. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione giudicatrice, e' affisso nello stesso giorno
all'albo della sede presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice
formula la graduatoria generale di merito in base alla somma dei voti
riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del
colloquio.

                               Art. 7.
 
Approvazione della graduatoria
 
Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria
generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
Le borse resesi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima
che gli stessi abbiano iniziato l'attivita' di ricerca, saranno
attribuite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

                               Art. 8.
 
Adempimenti per i vincitori
 
I vincitori del concorso dovranno presentare o inviare alla
Seconda universita' degli studi di Napoli - Ufficio Affari Generali -
Viale Beneduce n. 10, 81100 Caserta, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo
invito, le seguenti autocertificazioni:
1) dichiarazione sostituiva di certificazione - resa ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e/o art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 - relativa alle proprie
generalita' e cittadinanza;
2) istanza tesa all'accettazione della borsa di studio
contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 15/1968 integrato dall'art. 2 - comma 11 -
della legge n. 191/1998 e dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 403/1998, in ordine ai seguenti punti:
a) di non aver gia' usufruito, in precedenza, di alcuna borsa
di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato;
b) di non usufruire di altra borsa di studio concessa per il
perfezionamento all'estero, per la frequenza di corsi di
perfezionamento o specializzazione in Italia, per la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro titolo conferite
(con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di
formazione o di ricerca);
c) di non essere pubblico dipendente o, in caso affermativo,
di richiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni a decorrere dalla data di inizio dell'attivita'
e per tutta la sua durata.
In caso di mancata presentazione delle autocertificazioni di cui
sopra entro il termine sopra indicato, i vincitori saranno dichiarati
automaticamente decaduti.

                               Art. 9.
 
Pagamento borsa di studio
 
Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in rate mensili
posticipate alla frequenza. In caso di non regolare svolgimento della
ricerca, il tutor e' tenuto a comunicano tempestivamente all'Ufficio
Affari Generali della Seconda Universita' degli studi di Napoli. A
partire dal momento della comunicazione, il pagamento della borsa di
studio e' sospeso o revocato, con recupero delle somme in precedenza
versate.
La conferma della borsa di studio per il secondo anno,
formalizzata con decreto rettorale, e' subordinata alla presentazione
di una relazione del borsista sull'attivita' svolta nel corso del
primo anno ed accompagnata dal giudizio favorevole del tutor sotto la
cui guida essa viene svolta.

                              Art. 10.
 
Obblighi e diritti dei borsisti
 
Ai borsisti e' fatto divieto di impegnarsi in attivita'
didattiche. I titolari di borse di studio per attivita' di ricerca di
post-dottorato possono partecipare, previa autorizzazione del tutor,
a progetti di ricerca svolti anche all'estero presso enti di ricerca
e/o universita', coerenti con il programma di cui all'art. 2 del
presente bando.
Le borse di studio sono individuali e indivisibili e non possono
essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei borsisti. E' altresi inibita la
contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati.
Chi ha usufruito di una borsa di studio per lo svolgimento di
attivita' di ricerca post-dottorato, non puo' usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriera, giuridiche ed economiche, ne'
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per lo
svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato e' estesa la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984. Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fine della progressione
in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.

                              Art. 11.
 
Differimento inizio attivita' e sospensione
 
Eventuali differimenti della data di inizio dello svolgimento
dell'attivita' di ricerca o sospensione del periodo di godimento
delle borse di studio verranno consentiti ai vincitori che dimostrino
di dover soddisfare, previa esibizione di apposita documentazione,
obblighi militari, di trovarsi nelle condizioni previste per le
lavoratrici madri o per gravi motivi di salute.
I periodi di sospensione per gravidanza, servizio militare e
malattia comportano la sospensione dell'erogazione della borsa di
studio e dovranno essere recuperati.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, - della legge 31 dicembre 1996
n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati e quelli che saranno raccolti in futuro durante
l'attivita' di ricerca di post-dottorato, saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al fine di
provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto
stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali della
Seconda Universita' degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

                              Art. 13.
 
Norma generale
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
"Regolamento di ateneo per l'assegnazione di borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o attivita' di
perfezionamento all'estero e per scuole di specializzazione di
tipologia non CEE", di cui alla legge n. 398/1989 emanato con decreto
rettorale n. 3698 del 9 ottobre 2000 nonche' alla legislazione
vigente in materia.
Caserta, 21 novembre 2000
Il rettore: Grella

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