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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato internazionale di
ricerca in fisica della gravitazione ed astrofisica

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 19/12/2003
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:03E07194
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/1/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli artt. 22 e 41 dello statuto dell'Universita' degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n.
4649 e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242,
modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre
2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, e con
decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di
istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei
requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi
formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di
accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per
l'accesso e la frequenza;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 giugno 1997, n. 116;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n.
171;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n.
10;
Vista la delibera, con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Visto il decreto rettorale 30 dicembre 2002, n. 5950, con il
quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel
decreto ministeriale 30 aprile 1999, n 224, il regolamento di ateneo
in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto direttoriale 10 giugno 2003, prot. n.
3864/Ric./2003 con il quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la
programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio
per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca, ha
approvato la graduatoria generale dei corsi di dottorato di ricerca
ammessi a cofinanziamento nell'ambito del P.O.N. 2000/2006 attraverso
i fondi comunitari del FSE, e delle borse di studio aggiuntive
assegnate;
Considerato che e' stato ammesso a cofinanziamento nell'ambito
del P.O.N. 2000/2006, attraverso i fondi comunitari del FSE, il corso
di dottorato internazionale di ricerca in fisica della gravitazione
ed astrofisica (coordinatore: prof. Gaetano Scarpetta);
Rilevato che al predetto corso di dottorato internazionale di
ricerca sono state assegnate tre borse di studio finanziate
attraverso i fondi comunitari del FSE;
Vista la nota ministeriale prot. n 4417 del 27 giugno 2003,
assunta a protocollo generale del 2 luglio 2003 con numero
progressivo 0034591, con la quale il M.I.U.R. ha fornito indicazioni
per l'assegnazione delle predette borse di studio aggiuntive;
Rilevato che, con la predetta nota, il M.I.U.R. si e' impegnato a
attribuire le borse di studio aggiuntive «esclusivamente allo
specifico dottorato che ne risulta assegnatario, prioritariamente per
la copertura dei posti attivati senza borsa del terzo ciclo, nuova
serie (XVII ciclo) e, a seguire, in caso di disponibilita' residue di
borse aggiuntive, anche con riferimento al quarto ciclo, nuova serie
(XVIII ciclo), rispettando l'ordine delle rispettive graduatorie»;
Rilevato che, con la predetta nota, il Ministero ha altresi'
disposto che le «eventuali borse in esubero, potranno essere
assegnate agli idonei non vincitori dei posti messi a bando nel terzo
ciclo nuova serie (XVII ciclo) e, quindi, nel quarto ciclo, nuova
serie (XVIII ciclo), procedendo allo scorrimento delle relative
graduatorie e rispettando l'ordine delle stesse. Resta inteso che gli
idonei potranno iniziare a frequentare il dottorato operando, di
fatto, lo slittamento della data di inizio e di conclusione delle
attivita', rispetto al ciclo cui afferiscono»;
Verificato che le borse di studio assegnate al corso di dottorato
internazionale di ricerca in fisica della gravitazione ed astrofisica
non sono utilizzabili nell'unico ciclo attivato, per mancanza di
dottorandi vincitori di posto senza borsa e di idonei non vincitori
dei posti messi a bando;
Vista la delibera con la quale il consiglio del dipartimento di
fisica «E.R. Caianiello», nella seduta del 22 maggio 2003, ha
proposto l'istituzione della quinto ciclo, nuova serie (XIX ciclo)
del corso di dottorato internazionale di ricerca in fisica della
gravitazione ed astrofisica;
Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del 16 settembre 2003, ha istituito il quinto ciclo nuova serie (XIX
ciclo) del corso di dottorato internazionale di ricerca in fisica
della gravitazione ed astrofisica ed ha attribuito allo stesso le
borse di studio assegnate dal M.I.U.R. e non utilizzabili nell'unico
ciclo attivato, subordinatamente all'approvazione da parte dei
competenti uffici del Ministero della proposta di utilizzazione delle
borse di studio assegnate;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 18 settembre 2003, ha istituito il quinto ciclo
nuova serie (XIX ciclo) del corso di dottorato internazionale di
ricerca in fisica della gravitazione ed astrofisica ed ha attribuito
allo stesso le borse di studio assegnate dal M.I.U.R. e non
utilizzabili nell'unico ciclo attivato, subordinatamente
all'approvazione da parte dei competenti uffici del Ministero della
proposta di utilizzazione delle borse di studio assegnate;
Acquisita la nota M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione,
il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed
il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio IV, prot.
n. 8488 in data 6 novembre 2003, con la quale e' stato autorizzato
l'utilizzo delle borse di studio assegnate dal M.I.U.R. e non
utilizzate nell'unico ciclo attivato, per il quinto ciclo, nuova
serie (XIX ciclo) del corso di dottorato internazionale di ricerca in
fisica della gravitazione ed astrofisica;
Visti gli accordi bilaterali di cooperazione internazionale
sottoscritti tra l'Universita' degli studi di Salerno e,
rispettivamente, l'Universita' di Berlino, l'Universita' di Potsdam,
l'Universita' di Portsmouth e l'Universita' di Zurigo, per
l'istituzione di un corso di dottorato internazionale di ricerca in
«fisica della gravitazione ed astrofisica», che conduca al
conseguimento del titolo di dottorato di ricerca (PhD) riconosciuto
in Italia ed in uno dei Paesi partecipanti;
Attesa la necessita' di procedere all'emanazione del bando di
concorso;
Decreta:
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il quinto ciclo, nuova serie (XIX ciclo) del corso
di dottorato internazionale di ricerca in fisica della gravitazione
ed astrofisica, di durata triennale, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Salerno, organizzato in comune con
l'Universita' di Berlino, con l'Universita' di Potsdam, con
l'Universita' di Portsmouth e con l'Universita' di Zurigo, in
conformita' con gli accordi bilaterali di cooperazione
interuniversitaria sottoscritti.
E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti con borsa
di studio, per l'ammissione al summenzionato corso di dottorato di
ricerca.
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

                               Art. 2.
 
Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
 
Al concorso per l'ammissione possono partecipare, senza
limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso
del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o del diploma di laurea
specialistica in fisica, conseguito con votazione non inferiore a
106/110, o del diploma di «Bachelor of Science with a major in
Physics» o titolo equipollente, conseguito all'estero con una
votazione media non inferiore a 9/10.
I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
L'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero sara'
determinata dal collegio dei docenti.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla
richiesta di equipollenza.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione delle domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice avvalendosi
della modulistica predisposta dall'amministrazione universitaria e
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: www.unisa.
it/Organizzazione/Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laurea/index.asp
devono
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Salerno - Ripartizione I «Didattica e ricerca», via Ponte
don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse devono essere consegnate
personalmente ovvero trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande di
ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di
diritto al primo giorno feriale utile.
In caso di consegna a mano, le domande devono essere presentate
personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli
uffici competenti della predetta ripartizione. La consegna deve
essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore
12.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 4.
 
Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
nella domanda
 
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si richiedono:
a) il possesso della cittadinanza (italiana o straniera);
b) l'elettorato attivo;
c) il non aver riportato condanne penali e/o il non avere
procedimenti penali in corso;
d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, in conformita' a quanto disposto
dal precedente art. 2.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione
e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato, dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito e dell'elenco degli
insegnamenti con relativo voto d'esame;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
j) le lingue straniere conosciute;
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, almeno
una lettera di presentazione di un docente universitario.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della
variazione del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o
da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda per la
partecipazione al concorso non e' soggetta ad autenticazione.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il
termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso,
con provvedimento motivato del rettore.

                               Art. 5.
 
Prova d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in un colloquio che si
svolgera' in lingua inglese.
La prova d'esame e' intesa ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza della
lingua inglese.
Il colloquio e' fissato per il giorno 30 gennaio 2004, con inizio
alle ore 10, presso il Dipartimento di fisica «E.R. Caianiello»
dell'Universita' degli studi di Salerno.
La comunicazione della data e della sede della prova concorsuale
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere la prova d'esame i candidati devono esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione e'
nominata con decreto del rettore, su proposta del collegio dei
docenti, ed e' composta da tre membri scelti tra professori e
ricercatori delle Universita' di Berlino, di Potsdam, di Portsmouth,
di Salerno e di Zurigo.
La commissione giudicatrice dispone, per la valutazione di
ciascun candidato, di sessanta punti.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
La commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletata la prova del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso di dottorato di ricerca
 
I candidati saranno ammessi al corso di dottorato internazionale
di ricerca secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di
merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

                               Art. 8.
 
Iscrizione ai corsi di dottorato
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare personalmente o far pervenire
all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti
documenti:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4\times 4,5),
firmate a tergo;
3) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario, pari ad Euro 62,00, da effettuarsi sul
conto corrente postale n. 21965181, intestato alla regione Campania -
Servizio tesoreria - 80100 Napoli, con l'indicazione del seguente
codice tariffa: 0804;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti:
a) il non essere iscritto/a e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
b) il non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, l'impegno a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
c) l'impegno, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa
comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le
predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di
studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore ad
Euro 10.561,54.
Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i redditi di
origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di
leva o del servizio civile sostitutivo.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad
Euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, nella misura del 50%, subordinatamente alla
sussistenza della relativa copertura finanziaria.
La richiesta di incremento dell'importo delle borse deve essere
trasmessa al rettore dal coordinatore del corso.
Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

                              Art. 10.
 
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso universita' e/o istituti di ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 9 comma 5.
Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che dimostrino di dover ancora ottemperare agli obblighi di
leva militare ovvero al servizio civile sostitutivo civile;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di tutela delle lavoratrici
madri;
c) che si assentino per malattia grave e prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 11.
 
Copertura assicurativa
 
L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi,
per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato
di ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
La difesa della tesi di dottorato e' sostenuta presso
l'universita' estera cui afferisce il secondo supervisore assegnato
al dottorando dal collegio dei docenti, innanzi ad una commissione
giudicatrice integrata dal supervisore afferente all'Universita'
degli studi di Salerno.
Il giudizio della commissione giudicatrice e' trasmesso al
rettore dell'Universita' degli studi di Salerno.
In caso di giudizio positivo, il candidato riceve il diploma di
«Dottore di ricerca» sia dall'Universita' degli studi di Salerno, sia
dall'universita' presso cui ha difeso la tesi.

                              Art. 13.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo e
consultabili nel sito Internet dell'ateneo alla voce:
www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laurea/inde
x.asp
>

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, l'Universita' degli
studi di Salerno si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati. In particolare, tutti i dati
personali forniti dagli stessi saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso ed
all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo.
I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli artt. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il dott.
Giovanni Salzano, - Ufficio formazione post-laurea dell'Universita'
degli studi di Salerno, via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano
(Salerno) - Telefono 089/966242, fax 089/966405, e-mail:
gsalzano@unisa.it

                              Art. 15.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224
e nel regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.
()isciano, 2 dicembre 2003
Il rettore: Pasquino

 

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