Bando di concorso 2800 tecnici per le regioni del Sud Italia PCDM / Formez - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di
duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III -
F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.27 del 6/4/2021
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Località:Nazionale
Codice atto:21E03734
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2800
Scadenza:21/4/2021
Tags:Amministrativi Tecnici

Pagina ufficiale
Forum di discussione

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della funzione pubblica

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in particolare
l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore
delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando
applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie
protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'organizzazione del
concorso indetto con il presente bando, si avvale anche
dell'Associazione Formez PA;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della
Commissione del 22 settembre 2014, recante modalita' di esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica, tra gli altri, i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;
Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020
del 3 marzo 2010, «Europa 2020, una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva», alla cui realizzazione
contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di
seguito «fondi SIE»);
Visto il Position Paper della Commissione europea sull'Italia del
9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la
qualita', l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione,
attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono,
rispettivamente di «Migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego e la
qualita' delle medesime» e di «Rafforzare la capacita' istituzionale
delle autorita' pubbliche e delle parti interessate e
un'Amministrazione pubblica efficiente»;
Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020
e, in particolare, la raccomandazione del Consiglio sul programma
nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilita' 2020 dell'Italia (2020/C
282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel 2020 e
nel 2021 finalizzati al miglioramento dell'efficienza del sistema
giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1,
commi da 179 a 183;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «a decorrere dal
1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione
degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione
europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, (...) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento
nazionale e le autorita' di gestione, gli organismi intermedi o i
soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore a
trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle
correlate professionalita', nel limite massimo di duemilaottocento
unita' ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il
triennio 2021-2023»;
Considerato che, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 dispone tra l'altro che gli oneri finanziari per la
copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma
operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020,
di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul
piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2
settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
nella parte in cui dispone che «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione
territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le
risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179,
individuandone i profili professionali e le categorie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
marzo 2021, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai sensi dell'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartiti tra
le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale
di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le
categorie;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso sul richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021
nella seduta del 25 marzo 2021 (repertorio atto n. 11/CU);
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 10, comma 4, secondo cui «Al reclutamento del
personale a tempo determinato previsto dall'art. 1, comma 179, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato mediante
procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo
comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli
e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle
successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a
risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento
puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano
gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' abrogato»;
Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle professionalita' correlate agli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, cosi' come previsto
dal richiamato comma 179 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 1, comma 181, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, anche in deroga alla disciplina regolamentare
in materia di concorsi degli enti interessati, in considerazione
della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita'
della stessa e della simultaneita' e della globalita' del percorso
avviato;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del
presente bando;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale
di Area III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie equiparate
nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione
2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi
intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
secondo i profili di seguito specificati:
A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza
in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e
interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione:
millequattrocentododici unita' di personale a tempo
determinato cosi' suddivise:
due unita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione;
cinque unita' presso l'Agenzia per la coesione
territoriale;
quattro unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive
del lavoro (ANPAL);
centoventidue unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
cinquantasei unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;
duecentouno unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria;
trecentotrenta unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania;
trentuno unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Molise;
duecentotredici unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia;
centosettantatre unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
duecentosettantacinque unita' nelle amministrazioni
rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla
programmazione e pianificazione degli interventi, nonche' alla
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il
supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi
soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi
gestionali piu' efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i
propri fornitori:
novecentodiciotto unita' di personale a tempo determinato
cosi' suddivise:
otto unita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione;
quattro unita' presso l'Agenzia per la coesione
territoriale;
tre unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
cinque unita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
ottantasei unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
quarantadue unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;
centodiciassette unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria;
duecentoventotto unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania;
ventisei unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Molise;
centosettantotto unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia;
centotre' unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
centodiciotto unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;
C. Funzionario esperto in progettazione e animazione
territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto
alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione
sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la
definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza:
centosettantasette unita' di personale a tempo determinato
cosi' suddivise:
una unita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione;
una unita' presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
quattro unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive
del lavoro (ANPAL);
quattro unita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
dodici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo;
sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata;
diciassette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Calabria;
trentatre' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Campania;
sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Molise;
trentasette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Puglia;
sedici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna;
trentotto nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia;
D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE)
con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento
delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonche' della
successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione,
verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti:
centosessantanove unita' di personale a tempo determinato
cosi' suddivise:
due unita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione;
tre unita' presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
due unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
quattro unita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
dodici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo;
sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata;
diciassette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Calabria;
trenta nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Campania;
sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Molise;
trentadue nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Puglia;
quindici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna;
trentotto nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia;
E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con
competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione
di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti
dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di
cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di
interoperabilita' per l'acquisizione e scambio di dati utili alle
amministrazioni:
centoventiquattro unita' di personale a tempo determinato
cosi' suddivise:
una unita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione;
due unita' presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
una unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
una unita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
undici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo;
sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata;
tredici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Calabria;
ventuno nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Campania;
sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Molise;
ventuno nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Puglia;
undici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna;
ventotto nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia.
Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno
degli ambiti regionali richiamati si rinvia all'allegato 1 pubblicato
sul sito del Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it e sul sito:
http://riqualificazione.formez.it
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato
avra' durata corrispondente ai programmi operativi complementari e
comunque non superiore a trentasei mesi.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli Ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione e al
momento dell'assunzione:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere una eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) essere in possesso almeno del seguente titolo di studio:
laurea;
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita' o
altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da
uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva.
2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche di coesione, sara' richiesto il possesso della cittadinanza
italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del
presente bando di concorso.

                               Art. 3 

Procedura concorsuale

1. Il concorso e' espletato in base alla procedura di seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) fase di valutazione dei titoli, secondo la disciplina
dell'art. 6, distinta per i codici concorso di cui al precedente art.
1, comma 1. La valutazione e' finalizzata all'ammissione alla prova
scritta di un numero di candidati per ciascuno dei codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, pari a tre volte il numero dei
relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva,
il voto conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto
riportato nella prova scritta di cui all'art. 7;
b) fase selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero
dei posti messi a concorso per singolo profilo oltre eventuali ex
aequo, come risultante all'esito della fase a).
2. La valutazione dei titoli di cui alla precedente lettera a)
avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova di cui
alla precedente lettera b) si svolgera' presso sedi decentrate che
verranno comunicate con le modalita' dell'art. 4 ed esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.
3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito in numero pari ai posti disponibili per ciascuno dei codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, tenuto conto delle
riserve dei posti, sono nominati vincitori e assegnati alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.

                               Art. 4 

Pubblicazione del bando, presentazione della domanda
e comunicazioni ai candidati. Termini e modalita'

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul sito del Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019» messo
a disposizione da Formez PA.
2. La domanda di ammissione al concorso puo' essere presentata
per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma
1. L'invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica,
attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID),
compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019»,
raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo
«https://ripam.cloud***RAQUO***, previa registrazione del candidato sullo
stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio
on-line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate
entro le ore 23,59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di
euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto
sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione
deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di
cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda
presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. Il
contributo di ammissione non e' rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla
valutazione di cui al successivo art. 6;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;
n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all'art. 1 del
presente bando, per cui si intende partecipare.
6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di
possedere i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso
non sono presi in considerazione.
7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilita' devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della
propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa deve
essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'apposito modulo
compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on
line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a
Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che
e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
10. Il Formez PA puo' effettuare controlli a campione sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il
cinque per cento dei posti di cui al presente bando di concorso,
mediante il sistema «Step-One 2019» e da' conto al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei
relativi esiti. Le amministrazioni di destinazione effettuano
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
assegnati. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto
delle dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla selezione ai sensi
dell'art. 13, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso
di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando
di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della
procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non
possono essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato,
almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
della stessa.

                               Art. 5 

Commissioni esaminatrici

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione
esaminatrice e' competente per le fasi del concorso di cui ai
successivi articoli 6 e 7. Alle commissioni esaminatrici possono
essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7 del
presente bando il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di
appositi comitati di vigilanza.

                               Art. 6 

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei
titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo
complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo
quattro punti) e altri titoli (massimo sei punti).
3. La valutazione dei titoli avverra' con l'assegnazione dei
seguenti punteggi:
a) titoli di studio fino a un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri:
a.1) punteggi attribuiti al voto di laurea:
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli
dichiarati per l'ammissione al concorso, verra' attribuito il
seguente punteggio ad un solo titolo a seconda della votazione
conseguita:
da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,01;
da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,02;
da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,03;
da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,04;
da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,05;
da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,06;
da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 0,07;
da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 0,08;
da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 0,10.
a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a
quello previsto come requisito per l'ammissione (art. 2, comma 1,
lettera c):
0,50 punti per il diploma di laurea, la laurea
specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea
triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione
ovvero per la laurea a ciclo unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale
dichiarata.
Per i criteri a.1) e a.2) il punteggio massimo attribuibile sara'
pari a 1 punto;
a.3) formazione post laurea (fino a un massimo di 3 punti):
0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;
1 punto per ogni master universitario di secondo livello;
1,5 punti per ogni diploma di specializzazione;
1,5 punti per ogni dottorato di ricerca.
b) Titoli professionali fino a un massimo di 6 punti, secondo i
seguenti criteri:
esperienza professionale maturata nella gestione e/o
nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi
europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia
comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di
lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche
amministrazioni o con enti privati.
Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono
riconosciuti i seguenti punteggi:
b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di
collaborazione e consulenza:
1 punto per ogni anno. Ai fini dell'attribuzione del
punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno 200 giornate
lavorative;
0,5 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate;
0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate;
0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.
Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi
anche piu' rapporti di lavoro.
b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali
e' richiesta la laurea, punti 1.
4. Formez PA trasmettera' alle commissioni esaminatrici gli
elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti
per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
5. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei
candidati stilati dalle commissioni esaminatrici per ciascun codice
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova
scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
6. Le commissioni esaminatrici stileranno la graduatoria di
merito per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, sulla base del punteggio complessivo conseguito dal candidato
nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

                               Art. 7 

Prova scritta

1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, consistera' in un test di quaranta
domande con risposta a scelta multipla da risolvere in sessanta
minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. La prova scritta, che si intendera' superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sara' volta a verificare la
conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie
informatiche e, con riferimento ai codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, delle seguenti materie:
A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE):
normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico e
valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e
relative norme tecniche;
tecnica delle costruzioni;
la pianificazione urbanistica del territorio;
sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;
la tutela e valorizzazione dei beni culturali;
legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e
urbanistica;
nozioni di estimo, catasto e topografia;
occupazione ed espropriazione per pubblica utilita';
elementi di programmazione comunitaria;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(Codice FG/COE):
regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali;
contabilita' pubblica, con particolare riferimento
all'ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti
locali;
elementi di diritto amministrativo, con particolare
riferimento al codice dei contratti pubblici;
programmazione comunitaria;
elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
C. Funzionario esperto in progettazione e animazione
territoriale (Codice FP/COE):
legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari;
competenze dell'ente locale in materia sociale,
socio-assistenziale e socio-sanitaria;
programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e
dei servizi sociali, socioassistenziali;
territorio e sviluppo di comunita' nel lavoro sociale;
metodologia del servizio sociale con particolare riferimento
alle problematiche relative al lavoro di rete e al lavoro di
comunita';
cambiamenti sociali e ruolo dei servizi alla luce delle nuove
misure di contrasto alla poverta' (decreto legislativo n. 142/2017);
elementi di diritto civile e di diritto di famiglia;
elementi di diritto amministrativo;
programmazione comunitaria;
politiche attive del lavoro e organizzazione dei Servizi per
l'impiego (SPI);
politiche dell'istruzione e della formazione;
D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice
FA/COE):
diritto amministrativo: con particolare riferimento alla
disciplina degli appalti pubblici, al procedimento amministrativo e
alla responsabilita' dei pubblici dipendenti;
anticorruzione;
diritto dell'Unione europea: gli istituti e le fonti;
organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
la contabilita' di stato e degli enti pubblici territoriali e
i principali documenti di finanza pubblica;
E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE):
progettazione e gestione dei sistemi informativi
automatizzati della pubblica amministrazione;
CAD - Codice amministrazione digitale;
elementi di diritto amministrativo, con particolare
riferimento alla protezione dei dati personali;
programmazione comunitaria;
conoscenza e capacita' di utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso;
conoscenza della normativa nazionale in materia di portali e
comunicazione web delle PA;
forme ed applicazioni della Business Intelligence nelle
organizzazioni pubbliche;
Sistemi informativi territoriali (SIT);
E-procurement nella pubblica amministrazione e ruolo della
Consip;
caratteristiche dell'e-learning e suo impiego in ambito P.A.;
firma elettronica e firma digitale;
sistema pubblico di connettivita' (SPC): regole e casi
principali di servizi condivisi;
Servizi Rete Internazionale della PA (S-RIPA): stato
dell'arte; esempi in caso di disaster recovery & continuita'
operativa;
Open Government e Open Data: concetti base, aspetti tecnici e
giuridici;
Open Data: realizzazioni nella PA centrale e locale.
A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,375 punti.
3. La prova scritta e' corretta in forma anonima.
4. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
della stessa.
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di
contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19,
con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la
ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della
compilazione on-line della domanda.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
8. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalle commissioni esaminatrici e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
9. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il
candidato puo' correggere le risposte gia' date.
10. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato,
utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato che sono
svolte con modalita' digitali.
11. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata
esclusione dal concorso.

                               Art. 8 

Preferenze e precedenze

1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far
pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 9 

Graduatoria finale di merito
e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria di merito per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, e' approvata dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, su
proposta della commissione esaminatrice. Contestualmente
all'approvazione della graduatoria di merito, il Dipartimento della
funzione pubblica dichiara vincitori del concorso i candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito tenuto conto
delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella
graduatoria finale di merito in posizione utile ai fini di cui al
successivo art. 10, sino ad esaurimento dei posti disponibili e
compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti.
3. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri www.funzionepubblica.gov.it e sul sistema «Step-One
2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it
4. L'avviso relativo alla avvenuta pubblicazione della
graduatoria finale di merito e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note le
modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 10.

                               Art. 10 

Scelta delle amministrazioni
e assunzione in servizio

1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, a cui e' data comunicazione dell'esito
del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione
scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di
graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 2 del presente bando.
2. La scelta di cui al comma e' manifestata attraverso le
modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri www.funzionepubblica.gov.it sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.

                               Art. 11 

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta e' consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile
sul sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso Coesione». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve
essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez
PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

                               Art. 12 

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla
gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al
Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del
presente bando e alle commissioni esaminatrici in ordine alle
procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento
della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del
trattamento e' Formez PA con sede legale e amministrativa in viale
Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo
Ripam.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 13 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. Il
presente bando potra' essere adeguato alla luce delle eventuali
disposizioni normative sopravvenute in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura,
dell'esigenza di uniformita' della stessa, della simultaneita' e
della globalita' dell'iter - la disciplina regolamentare in materia
di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando,
ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. In qualsiasi momento della procedura concorsuale il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre l'esclusione
dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o
incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito
alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
Roma, 2 aprile 2021

Il Capo del Dipartimento: Fiori

 

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