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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Secondo bando di concorso per l'immissione di ventisei allievi
Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per l'accesso al Centro
sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di atleti, per l'anno
2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 8/7/2005
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:05E03721
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/8/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1955,
n. 395 e successive modificazioni.
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39.
Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151.
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191.
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare.
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici.
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574.
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400.
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n. 217.
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni.
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni.
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni.
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332.
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191.
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230.
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate.
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78.
Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000, della
Direzione generale della Sanita' militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
modificate in data 10 aprile 2003, in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114.
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni.
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali.
Visto la legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 83, concernente il regolamento per il reclutamento e il
trasferimento ad altri ruoli del personale del Gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri.
 
Determina:
 
Art. 1.
Posti a concorso
1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2005
di ventisei carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per
l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di
atleti nelle discipline di seguito indicate:
a) atletica leggera:
un atleta di sesso maschile nella specialita' del «getto del
peso»;
un atleta di sesso maschile nella specialita' del
«decathlon»;
un atleta di sesso femminile nel settore «ostacoli».
b) karate:
un atleta di sesso maschile nella specialita' del «kumite»,
ctg. kg. -80;
un atleta di sesso femminile nella specialita' del «kumite»,
ctg. kg. -60.
c) judo:
tre atlete di sesso femminile, appartenenti rispettivamente
alle ctg. kg. -52, -70 e -78.
d) pentathlon moderno:
due atleti di sesso maschile.
e) nuoto:
un atleta di sesso maschile nel settore «tuffi»;
un atleta di sesso femminile nella specialita' del
«salvamento».
f) scherma:
un atleta di sesso maschile nella specialita' della «spada»;
un atleta di sesso femminile nella specialita' della
«sciabola»;
due atleti di sesso femminile nella specialita' del
«fioretto».
g) «sport invernali»:
due atlete di sesso femminile nella specialita' dello «sci
alpino»;
due atleti di sesso maschile nella specialita' dello «sci
alpino»;
due atleti di sesso maschile nella specialita' dello «sci di
fondo»;
un atleta di sesso femminile nella specialita' dello
«snowboard».
h) tiro:
due atleti di sesso maschile nelle specialita' olimpiche del
«tiro a volo».
i) «equitazione»:
un atleta di sesso femminile nella specialita' del
«dressage».
2) Qualora non dovessero essere coperti i posti per le singole
specialita' l'Amministrazione si riserva la possibilita' di ammettere
eventuali candidati in una delle discipline indicate nel precedente
comma 1).
3) Resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, l'assunzione di personale per l'anno 2005.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1) Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui
all'art. 1 che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana e godano dei
diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventiseiesimo anno di eta', alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Il limite
di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia'
prestato servizio militare;
c) abbiano, se minori, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Arma dei Carabinieri, espresso di comune accordo da
entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio
1975, n. 151, o dal tutore;
d) siano in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio
nell'Arma dei carabinieri, accertata dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento il cui giudizio e' definitivo;
e) siano in possesso del titolo di studio di diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
f) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica prevista dal
decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma
5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
g) abbiano una statura non inferiore a m 1,65 se di sesso
maschile e m 1,61 se di sesso femminile;
h) non siano stati espulsi dalle Forze armate, da corpi
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
i) non siano stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di
visita di leva;
j) non siano stati condannati per delitti non colposi;
k) non siano imputati per delitti non colposi, ne' siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
l) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
m) non siano stati congedati d'autorita' per inidoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui
alla legge 11 luglio 1978, n. 382, da qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato;
n) non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio dal
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o corpo armato
dello Stato, per perdita del grado o retrocessione della classe, per
condanna penale, per delitti non colposi;
o) non siano stati destituiti dai pubblici uffici;
p) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' per
protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'art. 8,
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
q) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta,
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di
quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
r) non siano stati ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile (Legge 8 luglio 1998, n. 230).
2) Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al
ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive modificazioni,
debbono aver conseguito, nell'anno precedente la pubblicazione del
presente bando, nella disciplina sportiva prescelta di cui al
precedente art. 1, risultati agonistici di livello almeno nazionale
certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali di
appartenenza, la cui valutazione e' devoluta alla commissione
esaminatrice di cui all'art. 4. Non saranno ritenuti validi i titoli
sportivi rilasciati dalle Federazioni sportive regionali.
a. I titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. ovvero dalle
Federazioni sportive nazionali di appartenenza da ammettere a
valutazione sono i seguenti:
campione olimpico, secondo classificato alle Olimpiadi, terzo
classificato alle Olimpiadi, record olimpico, finalista alle
Olimpiadi, partecipazione alle Olimpiadi;
campione mondiale, secondo classificato al Campionato
mondiale, terzo classificato al Campionato mondiale, record mondiale,
finalista al Campionato mondiale, partecipazione al Campionato
mondiale;
vincitore di Coppa del Mondo, secondo classificato alla Coppa
del Mondo, terzo classificato alla Coppa del Mondo, finalista alla
Coppa del Mondo, partecipazione alla Coppa del Mondo (Per la
disciplina del Judo saranno presi in considerazione i medesimi
risultati conseguiti nei Tornei Super «A»);
campione europeo, secondo classificato al Campionato europeo,
terzo classificato al Campionato europeo, record europeo, finalista
al Campionato europeo, partecipazione al Campionato europeo:
vincitore di Coppa Europa, secondo classificato alla Coppa
Europa, terzo classificato alla Coppa Europa, finalista alla Coppa
Europa, partecipazione alla Coppa Europa (Per le discipline dello Sci
nordico saranno presi in considerazione i medesimi risultati
conseguiti nel circuito «Continental cup»); primo, secondo e terzo
posto ai Giochi del Mediterraneo, ai Campionati mondiali militari
(CISM) o alle Universiadi;
campione italiano assoluto, secondo classificato al
Campionato italiano assoluto, terzo classificato al Campionato
italiano assoluto, record italiano assoluto; Campionato italiano
assoluto: classificato dal quarto all'ottavo, dal nono al sedicesimo
posto (saranno presi in considerazione i risultati conseguiti a
livello individuale);
campione italiano di categoria o classe, secondo classificato
al Campionato italiano di categoria o classe, terzo classificato al
Campionato italiano di categoria o classe; record italiano di
categoria; Campionato italiano di categoria o classe; classificato
dal quarto all'ottavo posto (saranno presi in considerazione i
risultati conseguiti a livello individuale).
3) I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino
alla data dell'effettiva immissione in ferma quadriennale nell'Arma
dei carabinieri.
4) I candidati non dovranno inoltre essere, alla data
dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o
sottoposti a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
5) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali.
6) Il Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri puo'
disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal
concorso dei candidati che, ad una verifica anche successiva,
risultino in difetto di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se
vincitori, la decadenza dalla nomina.
7) Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e
femminile.

                               Art. 3
Domande di partecipazione - Termine e modalita'
 
1) La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta
dall'interessato, indicante anche l'eventuale possesso dei titoli
riferiti alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste
dall'art. 8 del presente bando, redatta sull'apposito modulo,
riproducibile anche in fotocopia, (fac simile in allegato «A»,
disponibile anche sul sito web www.carabinieri.it.), deve essere
spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena
decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri, Centro nazionale selezione e
reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto
n. 155, 00191 Roma. Per la data di spedizione fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
2) Il concorrente residente all'estero potra' compilare la
domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati di cui al gia' citato allegato «A» ed inoltrarla tramite le
autorita' diplomatiche o consolari, entro il termine di cui al comma
1) del presente articolo.
3) Nella domanda deve essere allegato il curriculum personale
costituito da attestati ufficiali rilasciati dal C.O.N.I. o, per
esso, dalle Federazioni sportive nazionali, attestanti i risultati
conseguiti in ambito nazionale ed internazionale dai concorrenti.
4) Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
5) Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente,
con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un
proprio documento di identita' in corso di validita', ogni variazione
di indirizzo al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Centro
nazionale selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi,
viale di Tor di Quinto n. 155, 00191 Roma.
6) Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri Ufficio relazioni con il pubblico
Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma tel. 06/80982935 o sulla mail box
carabinieri@carabinieri.it

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
1) Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione
esaminatrice nominata con determinazione del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta
da:
a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei
carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un funzionario del CONI, membro.
2) Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo
aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza appartenente al
ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
3) La commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli indicati nel precedente art. 2, comma 2) lettera a) secondo i
criteri indicati nella tabella in allegato «B» del bando.
4) I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando
saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento per i successivi accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.

                               Art. 5.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1) Gli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite
norme tecniche, saranno effettuati dal Centro nazionale di selezione
e reclutamento da parte di un Collegio medico, il cui giudizio e'
definitivo, composto da tre Ufficiali medici, che si avvarra' della
collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e
sara' coadiuvato da medici specialisti convenzionati, al fine di
accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere.
Tali accertamenti comprenderanno anche:
una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m 1.65 se di
sesso maschile e m 1.61 se di sesso femminile;
un esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o
uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie
anche in un solo occhio, con integrita' anatomica dei mezzi
diottrici).
All'atto della presentazione, i candidati dovranno esibire:
referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»;
presentare, se di sesso femminile:
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica
o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
referto attestante l'esito di un test di gravidanza (mediante
analisi su sangue e/o urine), effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici. In caso di
positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in alcun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, co.2 del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento dell'idoneita' al
servizio militare.
2) Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti
da:
infermita' ed imperfezioni previste dal decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 e relativa direttiva tecnica, con successive
modificazioni ed integrazioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare o che prevedano l'attribuzione di un «coefficiente»
uguale o superiore a 2 per l'apparato «PSICHE-PS» e 3 per gli altri,
fermi restando i requisiti stabiliti nel bando;
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative
in materia di inabilita' al servizio militare;
disturbi della parola, anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi
presso struttura ospedaliera militare competente per territorio;
imperfezioni ed infermita' non contemplate nelle precedenti
alinee, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale carabiniere.
3) Detti accertamenti avranno di massima la durata di tre
giorni feriali esclusi sabato e festivi.
4) I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed
accertamenti:
radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
imperfezioni);
cardiologico;
endocrinologico;
odontostomatologico;
ortopedico;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi complete delle urine.
Le concorrenti di sesso femminile, inoltre, saranno sottoposte ad
accertamento ginecologico.
5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non
riscontri impedimento all'accertamento sanitario di cui al precedente
comma 1), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei seguenti
giudizi:
a. «idoneo/a»;
b. «non idoneo/a, con indicazione della relativa diagnosi».
Tale giudizio e' definitivo.
6) I concorrenti giudicati «non idonei» in sede di accertamento
psico-fisico saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 6.
 
Accertamento attitudinale
 
1) Al termine degli accertamenti psico-fisici, di massima al
terzo giorno, i candidati saranno sottoposti a verifica della
idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei Carabinieri quale
carabiniere effettivo, mediante accertamento disciplinato da apposite
norme tecniche.
2) L'esito dell'accertamento attitudinale e' definitivo e
verra' comunicato ai candidati seduta stante mediante uno dei
seguenti giudizi:
«idoneo/a»;
«non idoneo/a».
3) I candidati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 7.
 
Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato
 
1) Il concorrente che non risulti in possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 e' escluso dal concorso, in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del Direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
2) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
3) I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno
considerati rinunciatari al concorso e non saranno ammessi alle
ulteriori fasi concorsuali.
L'Amministrazione si riserva la possibilita' di differire ad
altra data gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali in presenza
di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente
dal candidato a mezzo fax 06/33566912 (con comunicazione completa di
copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o
telegramma al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Centro
nazionale di selezione e reclutamento Ufficio reclutamento e concorsi
Viale di Tor di Quinto, 155 00191 Roma. La nuova data di
presentazione, fissata compatibilmente con il calendario delle prove
e degli accertamenti sopra indicati, non sara' suscettibile di
ulteriore proroga.
4) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovute a cause non imputabili a propria inadempienza.

                               Art. 8.
 
Formazione della graduatoria. Titoli di preferenza
 
1) La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale
secondo i titoli dichiarati da ciascun candidato, previsti
nell'art. 2, comma 2) lettera a) e nell'art. 4, comma 3), maggiorato
dei punteggi incrementali relativi alle seguenti categorie di titoli:
a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1;
b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0.75;
c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0.50;
d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0.25.
2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
a) agli orfani di guerra ed equiparati;
b) ai figli di decorati al valor militare;
c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico, al valore
nell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di
vittime del dovere;
d) al candidato piu' giovane di eta'.
3) Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La
graduatoria sara' pubblicata sul sito internet www.carabinieri.it>

                               Art. 9.
 
Mantenimento dei requisiti
 
Fino al momento dell'incorporamento, i candidati dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
di quello di cui al comma 1), lettera b) e, in caso contrario,
saranno dichiarati decaduti, con provvedimento del Direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento.

                              Art. 10.
 
Arruolamento e nomina a carabiniere
 
1) Con apposita comunicazione, i concorrenti utilmente collocati
in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, saranno
invitati a presentarsi ad un Battaglione allievi carabinieri, per la
frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, di uno specifico corso
formativo, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per
l'assolvimento dei compiti militari e di polizia.
2) I candidati idonei vincitori dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
d'istruzione di assegnazione, la seguente documentazione, ovvero
dichiarazione sostitutiva, secondo lo schema in allegato «C»:
a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di stato civile;
d) certificato di cittadinanza italiana.
3) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente
Dirigente del Servizio sanitario verifichera' il mantenimento dei
requisiti fisici.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno inviati nuovamente al Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per
l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma.
4) A mente dell'art. 3 del comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti compresi quelli di sesso
femminile - che siano trovati nelle condizioni di cui al comma 2 del
citato decreto dovranno risultare idonei a tutti gli accertamenti
previsti all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso con provvedimento del Comandante generale dell'Arma o
dell'Autorita' da questi delegata.
5) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
certificato plurimo delle vaccinazioni;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore rh.
6) I candidati ammessi che non si presenteranno al Battaglione
allievi di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e sostituiti nell'ordine di
graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei, nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 8.
Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per
comprovati motivi, da preavvisare tramitmite Stazione dei Carabinieri
competente per territorio - a differire la presentazione fino al
dieci giorno dalla data di inizio del corso.
7) I candidati in servizio o in congedo, compresi gli
appartenenti all'Arma dei carabinieri, utilmente collocati in
graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi,
previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale.
Nei confronti dei volontari delle Forze Armate in servizio,
vincitori dei concorso, trovano applicazione le norme contenute
nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
Gli stessi vengono assunti in forza dalla Scuola allievi
Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
8) Gli arruolati, durante il corso formativo, previo
superamento degli esami, conseguono la nomina ad allievo carabiniere
e sono immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo
appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2) Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della
citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4) Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Ufficiale o del Funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei carabinieri.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio
 
1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi connessi
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonche'
all'incorporamento.
2) La licenza straordinaria per esami militari e' limitata ai
giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta', la suddetta licenza straordinaria sara' computata
come licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 13.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2005
Il comandante generale: Gottardo

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