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UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXII, ciclo con sede amministrativa in Catania.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 22/9/2006
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:06E06524
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/10/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Catania;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in
attuazione della sopracitata legge n. 210/1998, regolamenta la
materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 7;
Visto il regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 4548 del 27 ottobre 1999 e
successive modifiche emanate con D.R. n. 4648 del 4 agosto 2003;
Visto il proprio decreto n. 4564 del 31 luglio 2003 relativo
all'innalzamento ad Euro 12.000,00 del limite di reddito per il
beneficio delle borse di studio di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato con decreto ministeriale
del 22 ottobre 2004;
Viste le delibere del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente del 24 luglio 2006 e del 28 luglio
2006 relative al decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198;
Viste le delibere del Senato accademico (24 luglio 2006) e
del consiglio di amministrazione (28 luglio 2006) relative
all'istituzione del XXII ciclo dei dottorati di ricerca con sede
amministrativa Catania;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XXII ciclo dei dottorati di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' di Catania.
Sono indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di cui all'allegata «Tabella dottorati di
ricerca - XXII ciclo» (allegato 1) che fa parte integrante del
presente bando.
Per ciascun dottorato vengono indicati la durata, i posti
complessivi messi a concorso, il numero di borse di studio e le sedi
consociate.
Saranno attivati i corsi di dottorato con un numero di almeno due
vincitori.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca coloro i quali siano in possesso,
alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione, del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o della
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) ovvero di titolo
equipollente conseguito presso Universita' straniere.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
unitamente alla domanda di concorso ed unicamente ai fini della
ammissione al dottorato, fare espressa richiesta di equipollenza al
Collegio dei docenti del corso di dottorato cui intendono concorrere,
corredando l'istanza stessa dei documenti utili a consentire al
collegio medesimo la dichiarazione di equipollenza. Detti documenti
vanno tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande di ammissione,
separate per ciascun concorso per il quale si intende partecipare,
secondo il fac-simile allegato facente parte integrante del presente
bando, con tutti gli elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione, in carta libera, con firma autografa
del candidato, con indicato il domicilio eletto agli effetti del
concorso, indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi di
Catania (non sono ammesse domande cumulative per la partecipazione a
piu' corsi di dottorato) e redatte secondo lo schema allegato al
presente bando di cui fa parte integrante (allegato 2), vanno spedite
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: «Al rettore dell'Universita' degli studi di
Catania - Ufficio dottorato di ricerca, Piazza Universita', 2 - 95124
Catania», entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre
dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il
termine di scadenza del bando.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Se nella stessa domanda venissero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove del concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso
di ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza
e precisione (a macchina o in stampatello), sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate) la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito
eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale, numero di attribuzione del codice fiscale e, se
possibile, il numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini
comunitari non italiani ed extracomunitari, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
d) la propria cittadinanza; in caso di doppia cittadinanza di
cui una sia extracomunitaria occorre optare per una delle due;
e) la laurea posseduta, la data di conseguimento, l'universita'
presso la quale e' stata conseguita e la votazione riportata, ovvero
il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera,
nonche' la data del provvedimento con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e;
h) di non essere dipendente di Amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della legge n. 476/1984 «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza»; e che, ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), «In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo»;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un
corso di dottorato;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
m) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso e del Regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca emanato dall'Ateneo con decreto
rettorale n. 4548 del 27 ottobre 1999 e successive modificazioni.
I candidati sono tenuti a versare, entro e non oltre il termine
di scadenza del presente bando, un contributo - quali spese
organizzative concorsuali - di Euro 78,00.
Il versamento puo' effettuarsi:
a) dall'Italia, presso uno degli sportelli delle agenzie della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., previa prenotazione/
registrazione sul sito dell'Ateneo di Catania, http://www.unict.it/.
A
tal fine, il candidato, prima di effettuare il versamento, dovra'
immettere, almeno un giorno prima della scadenza di cui al presente
bando, i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale sul sito
dell'Ateneo alla voce «Didattica e servizi agli studenti - Portale
studenti NEW!» secondo le modalita' nello stesso sito descritte.
In caso di gravi e motivati impedimenti che non consentano la
prenotazione/registrazione, verranno eccezionalmante accolti bonifici
da effettuare, entro i termini di scadenza del presente bando, a
favore della Banca Monte Paschi di Siena - Cassiere Universita' di
Catania, coordinate bancarie IT 96 M ABI 01030, CAB 16907,
c.c. n. 000007777755, specificando nelle «informazioni», quale
causale del versamento, la seguente dicitura «Contributo per
l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca - XXII ciclo - Cod.
8183».
b) dall'estero, tramite bonifico bancario a favore della Banca
Monte Paschi di Siena - Cassiere Universita' di Catania, coordinate
bancarie IT 96 M ABI 01030, CAB 16907, c.c n. 000007777755,
riportante nelle «informazioni» la specifica di cui al punto a),
secondo capoverso.
Sul versamento/bonifico devono essere chiaramente e correttamente
indicati, pena l'esclusione dalla partecipazione al concorso, il
titolo del corso per il quale si intende partecipare, il nome e
cognome del candidato e il codice fiscale.
Il candidato dovra' presentare, pena l'esclusione dalla
partecipazione al concorso, unitamente alla domanda, fotocopia della
ricevuta del versamento/bonifico effettuato.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti
criteri:
a) posti con borse di studio da riservare ai cittadini
dell'Unione europea in possesso del diploma di laurea o titolo
equipollente, finanziati tramite:
fondi ministeriali (posti MIUR);
fondi provenienti da risorse di facolta' e/o dipartimenti;
convenzioni con Atenei consociati (posti aggiunti Univ.
consoc.);
convenzioni, stipulate antecedentemente all'emanazione del
presente bando, con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee (posti aggiunti enti);
b) posti senza finanziamento da destinare a laureati da
ammettere al corso di dottorato senza borsa di studio e con pagamento
di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza.

                               Art. 6.
I corsi di dottorato di seguito elencati prevedono il
finanziamento di posti con borse di studio aggiuntive da parte dei
seguenti enti e universita' consociate:
Fisica, n. 2 borse agg. I.N.F.N., n. 1 borsa agg. I.N.F.N/LNS;
Ipovisione e riabilitazione visiva, n. 1 borsa agg. I.A.P.B;
Scienze umane, n. 1 borsa agg. ISFAR; n. 1 borsa agg. Computer
Line;
Scienze chimiche, n. 1 borsa agg. CNR ICB;
Petrografia e petrologia, n. 1 borsa agg. Sede consoc.
Universita' «Federico II» di Napoli;
Diritto amministrativo, n. 1 borsa agg. Sede consoc. Univ.
Messina.
Per il corso di dottorato di ricerca in Fisica: il posto
aggiunto con borsa di studio finanziata dall'INFN/LNS e' rivolto allo
svolgimento, del seguente tema di ricerca: «Ricerche di Fisica
Nucleare Subnucleare ed Astroparticellare».

                               Art. 7.
I corsi di dottorato di ricerca in diritto amministrativo,
fisica, ingegneria elettronica, automatica e del controllo di sistemi
complessi, matematica per la tecnologia, politiche penali europee,
scienze farmaceutiche e scienze umane di cui all'allegata «Tabella
dottorati di ricerca - XXII ciclo» (allegato 1) prevedono nel
progetto formativo collaborazioni internazionali, secondo le seguenti
modalita':
per il corso triennale in diritto amministrativo - nel limite
dei posti messi a bando - il progetto prevede che i dottorandi
ammessi potranno trascorrere, ove autorizzati dal Collegio dei
docenti, soggiorni di studio presso le istituzioni straniere
convenzionate (Universidad de Saragoza, Fac. De Derecho - Spain,
University of Malta, Fac. Of Law - Malta).
Ai Partners esteri e' rimessa la selezione di eventuali ulteriori
posti;
per il corso triennale in fisica e' riservata ad uno dei
vincitori - in ogni caso seguendo l'ordine della graduatoria - la
possibilita' di optare per il percorso internazionale;
per il corso triennale in ingegneria elettronica, automatica e
del controllo di sistemi complessi, il progetto prevede che per tutti
i vincitori ammessi al suddetto ciclo di dottorato e' possibile
svolgere parte della loro attivita' di ricerca presso l'Universita'
della California, San Diego (UCSD), presso l'Universita' di Iasi,
Romania e presso altre Universita'.
il corso di dottorato di ricerca in matematica per la
tecnologia prevede nel suo progetto formativo un protocollo di intesa
di scambi internazionali con l'Universita' di Kaiserlautern
(Germania), sede consociata, e fornisce ai vincitori l'opportunita'
di svolgere parte della loro ricerca presso tale Universita';
per il corso triennale in politiche penali europee condotto
assieme all'Universita' di Aix-Marseille, il progetto di dottorato
prevede che i partecipanti alla prova di selezione siano in possesso
di una buona conoscenza della lingua francese, oggetto di valutazione
nel corso dell'esame orale, e che gli ammessi al corso trascorrano il
primo anno presso la sede consociata di Aix-Marseille. Il progetto
internazionale prevede i seguenti curricula studiorum:
a) sistema di giustizia penale minorile;
b) cooperazione in materia penale e spazio giudiziario
europeo;
c) criminalita' organizzata;
per il corso triennale di dottorato in scienze farmaceutiche,
«il progetto di collaborazione internazionale prevede che uno dei
vincitori il concorso di ammissione avra' la possibilita' di seguire
il percorso internazionale con l'Universita' di Granada (Spagna)»;
per il corso triennale di dottorato in scienze umane, «il
progetto di collaborazione internazionale prevede:
i vincitori del concorso trascorrano 18 mesi presso le
universita' partner (The Nevada System of Higher Education, per conto
della University of Nevada, Reno, e Mississipi State University -
USA);
la tesi di dottorato venga svolta in lingua inglese;
i candidati dovranno mostrare una conoscenza fluente della
lingua inglese;
i corsi di dottorato si svolgeranno anche in lingua inglese.

                               Art. 8.
Le prove di esame si svolgeranno presso i locali dell'Universita'
di Catania con le modalita' di cui ai commi successivi.
La prova scritta, per l'ammissione a ciascun concorso, si terra'
in data 11 o 12 dicembre 2006 nei luoghi e alle ore che saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
13 ottobre 2006 e sul sito Internet dell'Ateneo e non verra' inviata
alcuna comunicazione scritta ai candidati.
L'elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta
verra' pubblicato mediante affissione nell'albo della sede presso cui
si e' svolta la prova.
La prova orale, per i candidati che avranno superato la prova
scritta, si terra' in data 18 o 19 dicembre 2006 nei luoghi e alle
ore che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 13 ottobre 2006, e sul sito Internet dell'Ateneo e non
verra' inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati.
Le pubblicazioni come sopra sia delle date in cui si terranno le
prove scritte ed orali sia dell'elenco dei candidati che avranno
superato la prova scritta, varranno a tutti gli effetti come
convocazione ufficiale ai candidati.
La mancata presentazione alla prova scritta e alla prova orale
sara' considerata come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento ritenuti idonei dalla vigente normativa.

                               Art. 9.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al «Regolamento dell'Universita' di Catania
per gli studi di dottorato di ricerca».

                              Art. 10.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale
punteggio, la commissione procedera' ad ulteriore colloquio per le
posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria
differenziata.

                              Art. 11.
Con decreto del rettore sono approvati gli atti concorsuali
nonche' le graduatorie, unitamente alla nomina dei vincitori di
ciascuna selezione.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                              Art. 12.
Ai primi posizionati in graduatoria cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea viene conferita la borsa di studio, fino alla
concorrenza del numero di borse disponibili, attribuite secondo
l'ordine di cui agli articoli 5, c. a) e 6 comma 1. I rimanenti
idonei possono partecipare al corso di dottorato senza borsa, fino al
numero di posti previsti, mediante il pagamento di tasse e dei
contributi nella misura pari al contributo massimo previsto per gli
studenti iscritti ai corsi universitari (art. 24, comma 6,
regolamento dell'Universita' degli studi per gli studi di dottorato
di ricerca).
I cittadini extracomunitari che superino le prove d'esame sono
ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero, senza borsa di
studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita' per eccesso. Gli stessi, ai sensi di cui al citato
art. 24, comma 6, sono tenuti al pagamento di tasse e dei contributi
nella misura pari al contributo massimo previsto per gli studenti
iscritti ai corsi universitari.
Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti
ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione
di handicap.

                              Art. 13.
I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'Amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa
legale;
b) fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
la laurea posseduta con l'indicazione della relativa
votazione, della data di conseguimento e dell'Universita' presso la
quale e' stata conseguita;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario;
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento,
perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di
ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario;
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento,
di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di
ricerca;
di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al
presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
e) di non essere dipendente di Amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della legge n. 476/1984 «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza»; e che, ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), «In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                              Art. 14.
Ai cittadini comunitari, vincitori dei posti con borsa di studio,
aventi reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a
Euro 12.000,00, verra' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, la borsa di studio di cui al
successivo art. 15.
A tal fine, dovranno produrre:
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
fotocopia modello I.N.P.S. attestante l'avvenuta costituzione
della posizione contributiva;
dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di
cui al presente bando sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 4. legge 13 agosto
1984, n. 476) e che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni
ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
Le eventuali economie di borse di studio o frazione di esse
saranno impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di
dottorato.

                              Art. 15.
Le borse, della durata massima pari a quella prevista per
l'intero corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione
all'anno di corso successivo del borsista e vengono assegnate ai
cittadini comunitari utilmente collocati in graduatoria, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
graduatoria stessa. L'importo della borsa di studio e' di euro
10.561,54 annui, al lordo delle ritenute a carico del borsista. Tale
importo sara' adeguato agli aumenti previsti dalla norma.
Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
Collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo ovverosia ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso. L'importo della borsa di studio e' elevato
del 50% per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti
periodi di permanenza all'estero presso Universita' o Istituti di
ricerca.
L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984, «Il pubblico
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a
domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza»; nonche', ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), «In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».

                              Art. 16.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea,
DU/I, II livello, Scuole di Specializzazione, corsi di
perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca, ecc.).
A nessun titolo possono essere attribuiti agli iscritti ai
dottorati di ricerca, vincitori dei posti con borsa di studio, oltre
all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni erogati con fondi di bilancio dell'Universita' di
Catania.
Gli iscritti ai corsi di dottorato nei posti senza borsa di
studio possono beneficiare di contributi come sopra in ogni caso
limitatamente allo svolgimento di attivita' di ricerca.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal Collegio dei docenti.

                              Art. 17.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore
dell'Universita' a chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico documentati da una
dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti
risultati vengono accertati da una commissione, costituita secondo
quanto stabilito dal Regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni.

                              Art. 18.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modifiche ed integrazioni e del relativo
regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento
e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in
conformita' alle previsioni normative.

                              Art. 19.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento
dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e
successive modificazioni, nonche' alle altre disposizioni impartite
in materia e comunque alla normativa vigente.
Catania, 12 settembre 2006
Il rettore: Latteri

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