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UNIVERSITA' DI CASSINO

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XVIII ciclo - Anno accademico 2002-2003

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 30/7/2002
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:02E05715
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: "Norma in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle universita'";
Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, relativo
all'emanazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Cassino;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: "Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224:
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 23 marzo 2001 concernente
l'approvazione del regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Cassino;
Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 4 aprile 2002 e 22 aprile
2002 con le quali sono state approvate le richieste di dottorato di
ricerca per l'anno accademico 2002-2003;
Visto il decreto rettorale n. 714 del 16 luglio 2002, relativo
all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca presso questa
Universita' per l'anno accademico 2002-2003 - XVIII ciclo con il
quale sono stati assunti i conseguenti impegni di spesa;
Visto l'accordo di collaborazione datato Cassino 5 ottobre 2001
tra l'Universita' di Cassino e l'Universita' Argentina F.A.S.T.A. con
il quale sono state individuate alcune iniziative di attivita'
formative secondo principi di reciprocita';
Considerato che da parte delle strutture scientifiche sono in
corso trattative nell'intento di reperire finanziamenti idonei a
coprire la spesa di ulteriori borse, sempre nei limiti dei posti di
dottorato stabiliti dal presente decreto e che, in particolare, da
parte del dipartimento di economia e territorio esistono gia'
concrete possibilita' di pervenire ad accordi in tal senso:
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto, presso l'Universita' degli studi di Cassino, pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XVIII Ciclo - Anno accademico 2002-2003, di seguito
elencati:
Dipartimento di filosofia e scienze sociali:
psicologia delle emozioni e della creativita' artistica: durata
tre anni - Posti messi a concorso: quattro - Borse finanziate: due.
Dipartimento di filosofia e storia:
geografia storica: durata tre anni - Posti messi a concorso:
quattro - Borse finanziate: quattro.
Dipartimento di filosofia e storia:
scienze del testo e del libro manoscritto: durata tre anni -
Posti messi a concorso: quattro - Borse finanziate: tre.
Dipartimento di scienza e societa':
studio dei testi filosofici, scientifici e letterari dall'eta'
moderna all'eta' contemporanea: durata tre anni - Posti messi a
concorso: quattro - Borse finanziate tre.
Dipartimento di scienza e societa':
teoria e storia dei processi formativi: durata tre anni - Posti
messi a concorso: quattro - Borse finanziate: due.
Dipartimento di linguistica e letterature comparate:
culture di lingua inglese: durata tre anni - Posti messi a
concorso: tre - Borse finanziate: due.
Dipartimento di meccanica, strutture, ambiente e territorio:
ingegneria civile e meccanica: durata 3 anni - Posti messi a
concorso: sette - Borse finanziate: quattro.
Dipartimento di ingegneria industriale:
ingegneria elettrica e dell'informazione: durata tre anni - Posti
messi a concorso: sei - Borse finanziate: tre.
Dipartimento economia e territorio:
economia dello sviluppo locale: durata tre anni - Posti messi a
concorso: cinque - Borse finanziate: tre.
Dipartimento impresa e lavoro:
direzione aziendale durata: tre anni - Posti messi a concorso:
quattro - Borse finanziate: tre.
Dipartimento di scienze giuridiche:
formazione del diritto europeo, fondamenti storico-filosofici ed
evoluzione del diritto positivo: durata tre anni - Posti messi a
concorso: quattro - Borse finanziate: tre.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere. I candidati in possesso di titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato
al quale intendono concorrere, fare esplicita richiesta di
dichiarazione di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso, corredandola di documenti tradotti e legalizzati dalle
ambasciate competenti, secondo le norme vigenti, utili a consentire
al collegio dei docenti le dichiarazioni di equipollenza in parola.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi di Cassino - Servizio borse di studio ed
esami di Stato - Via Marconi, 10 - 03043 Cassino, redatta in carta
semplice secondo il fac-simile allegato al bando di concorso,
presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento esclusivamente per il tramite del servizio postale di
Stato, dovra' pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni,
pena l'esclusione, che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede la data di acquisizione
della domanda da parte dell'Universita'.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla domanda stessa dovra' essere allegata, a pena di esclusione, una
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri deve essere
indicato un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare
(non e' consentita una sola domanda per piu' posti previsti dal
presente bando);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) l'indicazione della o delle lingue straniere su cui il
candidato desidera che sia espletata la prova;
g) di non essere stato in precedenza escluso dalla frequenza di
altri corsi di dottorato;
h) di non aver frequentato senza il conseguimento del titolo
altri corsi di dottorato;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Tutte le predette dichiarazioni devono essere rese anche in senso
negativo, pena la esclusione dalla partecipazione al concorso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'amministrazione non riterra' valide le domande pervenute oltre
il termine predetto o non pervenute affatto, ancorche' spedite nei
termini.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica nell'ambito delle materie di cui
il dottorato e' denominato.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.

                               Art. 5.
La prova scritta si svolgera' martedi' 1 ottobre 2002 alle ore
9,30 nell'aula dell'Universita' di Cassino che sara' precisata con
avviso affisso all'albo del rettorato e inserito sulla pagina web.
Non si procedera' ad ulteriore convocazione salvo il caso di modifica
di tale data. La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che verra' inviata, a
coloro che avranno superato la prova scritta, almeno venti giorni
prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
esaminatrice.
Per sostenete le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida;
f) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore. Essa sara'
comunque composta da tre membri scelti tra i professori e i
ricercatori universitari di ruolo, anche di atenei italiani e
stranieri, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle
aree scientifiche a cui si riferiscono i corsi, a seguito di
sorteggio tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal collegio
dei docenti; la nomina e' relativa a tre componenti effettivi e a due
componenti supplenti.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' e del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
Potranno essere finanziate eventuali borse aggiuntive anche
successivamente alla data di emanazione del presente bando, qualora
intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie.

                               Art. 9.
Ai sensi della convenzione con l'Universita' Argentina
F.A.S.T.A., i posti di dottorato in "Teoria e storia dei processi
formativi" possono essere eventualmente incrementati, in soprannumero
e senza borsa di studio, di due unita' riservate a candidati in
possesso della laurea quinquennale in scienze dell'educazione
rilasciata dall'Universita' F.A.S.T.A.
Il predetto incremento non concorre a formare l'ulteriore
soprannumero previsto dal terzo, comma del precedente art. 8.
Qualora risultino presenti candidati in possesso del predetto
titolo argentino e limitatamente agli stessi, la commissione
giudicatrice del concorso, il collegio dei docenti e la commissione
degli esami finali per il conseguimento del titolo, saranno integrati
da docenti della Universita' F.A.S.T.A.
Il rilascio del titolo di dottorato, per gli studenti argentini
come sopra previsti, avverra' congiuntamente dalle Universita' che
hanno sottoscritto la convenzione di cui in premessa.

                              Art. 10.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo
conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore ovvero, per i comunitari e stranieri, diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea con la relativa votazione;
c) certificato di laurea con la relativa votazione;
d) dichiarazione (in carta libera) di non iscrizione ad una
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso
affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
f) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di
studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno
inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione
universitaria, autocertificazione di reddito presunto complessivo
relativo all'anno di godimento della borsa stessa;
h) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di
attivita' lavorativa. Si fa presente che in tal caso la valutazione
della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con
l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata al
collegio dei docenti.

                              Art. 11.
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non
superiore a Euro 7.746,86 (15 milioni di lire), verra' conferita nei
limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con le modalita'
stabiliti dalla normativa vigente, una borsa di studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca. I dottorandi vincitori di
borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi, mentre i dottorandi non vincitori
di borsa sono tenuti al pagamento di Euro 516,46 per ogni anno di
frequenza.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo lordo della borsa di studio
e' pari a Euro 12.444,67.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Nel caso i collegi prevedano una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, tale attivita' non deve comprendere la
partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea,
nonche' la supervisione di tesi e la sostituzione di docenti titolari
di insegnamenti o moduli ufficiali.
La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli dell'universita', ne' deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione dei dottorandi alla ricerca.
La sospensione o l'esclusione dal corso di dottorato viene presa
su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei
risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternita', di grave e
documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione
di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso,
non puo' essere erogata la borsa di studio; le rate di borse di
studio corrisposte dovranno essere restituite con applicazione degli
interessi di legge.
Le borse di dottorato non sono cumulabili con altre borse di
studio.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito
richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

                              Art. 12.
Gli atti e i documenti relativi in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello stato stesso.

                              Art. 13.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti. L'inizio dei corsi e'
previsto per il 1 novembre 2002.

                              Art. 14.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e' che, previa valutazione della assiduita'
e dello operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca
subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di
dottorato).

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una
dissertazione scritta (tesi di dottorato) che puo' essere ripetuto
una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                              Art. 16.
La commissione giudicatrice per gli esami finali per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' nominata dal
rettore, su proposta del senato accademico, ed e' composta da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad Universita', anche straniere, non partecipanti al
dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La
commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture pubbliche e private, anche straniere. Nel
caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la
commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi. Per i dottorati per i quali siano ipotizzabili diversi
settori disciplinari corrispondenti a differenti curricula seguiti
dai candidati, il senato accademico propone, per i dottorati per i
quali i coordinatori abbiano indicato sottosettori, piu' commissioni,
ognuna relativa ad un sottosettore.

                              Art. 17.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 31
dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' degli studi di Cassino - servizio borse
di studio ed esami di Stato - per le finalita' di gestione del
concorso. Saranno trattati anche dal servizio ragioneria
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Cassino, titolare del
trattamento.

                              Art. 18.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ne
curera' la pubblicazione.
Cassino, 16 luglio 2002
Il rettore: Vigo

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