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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2,
profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 9/8/2019
Ente:COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Località:Nazionale
Codice atto:19E09271
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1052
Scadenza:23/9/2019
Atti correlati:Atto 19E16390 (G.U. n.100 del 20/12/2019)
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013,
n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di
istituzione della Commissione Interministeriale per l'attuazione del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero
per la funzione pubblica e del Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n.104, e in particolare l'articolo 18, comma 1,
che prevede che il Centro di Formazione Studi - FORMEZ - subentra nei
rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la
riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", e in particolare l'articolo 3 e
l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle
categorie protette;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, riferito al 31 dicembre 2018, riepilogativo
della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione
di personale con disabilita' e appartenente alle altre categorie
protette, le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2,
della citata legge 68/1999 risultano coperte, ferma restando la
verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'articolo 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis
dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria";
Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221;
Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il "Bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 361;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 37";
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante
"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, riguardante il "Regolamento di organizzazione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo";
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente
"Modifiche al decreto 23 dicembre 2014 recante 'Organizzazione e
funzionamento dei musei statali";
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, concernente
"Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
Visto il decreto ministeriale 2016, n. 44, recante
"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, coma 327, della legge 28
dicembre 2015, n. 208";
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante
"Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016";
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante la
"Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo";
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante
"Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero
nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi
dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante
"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard
internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi
dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, concernente
"Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
"Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai
sensi del quale la denominazione: «Ministero per i beni e le
attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 33 con il
quale, anche alla luce del sopra menzionato decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e'
stata istituita la Commissione di studio per il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la nota prot. n. 22421 del 18 luglio 2019 della Direzione
generale organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che
il Ministero ha stabilito di avvalersi della facolta' di deroga alle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 prevista dall'articolo 3, comma 8, della citata
legge 19 giugno 2019, n. 56;
Considerato che con nota prot. n. 15717 del 29 maggio 2019,
pervenuta in pari data al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali ha adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che, alla
scadenza del termine previsto dal comma 4 della stessa disposizione,
non risulta avviato personale collocato in disponibilita';
Considerata l'assenza, tra le vigenti graduatorie del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, di idonei nel profilo messo a
concorso con il presente bando;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
ottobre 2017 e in particolare l'articolo 13, comma 2, con il quale il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' stato autorizzato,
per gli anni 2017, 2018 e 2019 ad indire, tra gli altri, un concorso
pubblico per un numero di cinquecento unita' di personale afferente
al profilo professionale di assistenti, Area funzionale seconda,
posizione economica F1, come da Tabella 13 allegata al richiamato
provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
novembre 2018 ed, in particolare, l'articolo 7, comma 3, con il quale
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' stato autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato n. 160 unita' di personale non
dirigenziale afferente al profilo professionale di assistenti, Area
funzionale seconda, posizione economica F1, mediante attingimento da
graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, come da Tabella 7
allegata al richiamato provvedimento;
Vista la nota prot. n. 47720 del 18 luglio 2019 della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
mediante la quale e' stata accolta la richiesta di rimodulazione
delle autorizzazioni contenute nei citati d.P.C.M. 10 ottobre 2017 e
d.P.C.M. 15 novembre 2018 concernenti il reclutamento del personale
di Seconda Area Funzionale, cosi' come avanzata dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali con nota prot. n. 10986 dell'11 aprile
2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, in attesa di registrazione presso la Corte dei conti, ed
in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e' stato autorizzato, per gli anni
2019, 2020 e 2021, ad indire, tra gli altri, procedure concorsuali
pubbliche per il reclutamento di n. 400 (quattrocento) unita' di
personale non dirigenziale, afferente al profilo professionale di
assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F2, come da
Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento, nonche' l'articolo 4,
comma 2, con cui il medesimo Ministero e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, tra le altre, n. 500 (cinquecento) unita' di
personale non dirigenziale, afferente al profilo professionale di
assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F2, come da
Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento;
Attesa, pertanto, la necessita' di procedere all'indizione di un
concorso pubblico, per esami, per un numero di 1.052 (mille e
cinquantadue) unita' di personale afferente al profilo professionale
di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, Area
funzionale II, posizione economica F2;
Visto il decreto del direttore generale organizzazione del 19
luglio 2019, trasmesso alla medesima data con nota prot. n. 22617,
con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali
dichiara che intende avvalersi, per l'espletamento della suddetta
procedura concorsuale, della Commissione RIPAM, conferendo apposita
delega;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 12
febbraio 2018;
Visto l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e le OO.SS. del 20 dicembre 2010, concernente
l'individuazione dei profili professionali del Ministero;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di n. 1.052 (mille e cinquantadue) unita' di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area,
posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla
fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, per la copertura di posti presso gli uffici del
Ministero ubicati nelle seguenti Regioni:

 
+-------------------------------+---------+
| ABRUZZO | 30 |
+-------------------------------+---------+
| BASILICATA | 18 |
+-------------------------------+---------+
| CALABRIA | 64 |
+-------------------------------+---------+
| CAMPANIA | 200 |
+-------------------------------+---------+
| EMILIA ROMAGNA | 51 |
+-------------------------------+---------+
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 7 |
+-------------------------------+---------+
| LAZIO | 198 |
+-------------------------------+---------+
| LIGURIA | 48 |
+-------------------------------+---------+
| LOMBARDIA | 77 |
+-------------------------------+---------+
| MARCHE | 15 |
+-------------------------------+---------+
|MOLISE | 14 |
+-------------------------------+---------+
|PIEMONTE | 57 |
+-------------------------------+---------+
|PUGLIA | 36 |
+-------------------------------+---------+
|SARDEGNA | 14 |
+-------------------------------+---------+
|SICILIA | 2 |
+-------------------------------+---------+
|TOSCANA | 155 |
+-------------------------------+---------+
|UMBRIA | 20 |
+-------------------------------+---------+
|VENETO | 46 |
+-------------------------------+---------+
 

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
articolo 9 nel limite massimo del cinquanta per cento del totale dei
posti di cui al presente articolo.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente nonche' cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere
in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n.174;
b) avere un'eta' non inferiore a 18 anni;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di
secondo grado. I candidati in possesso del titolo di studio sopra
citato, nonche' di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese
dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con
riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La
procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento
della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione
deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente
bando.

                               Art. 3 

Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato in base alle
procedure indicate nel bando.
2. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia
scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze
della commissione esaminatrice, si avvarra' di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti tre fasi: una
prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, ai fini
dell'ammissione alla prova scritta; una prova selettiva scritta,
secondo la disciplina dell'articolo 7, riservata ai candidati che
avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1;
una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'articolo 8, che
dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova
di cui al precedente punto 2.
4. All'esito positivo della prova orale, la commissione
esaminatrice redigera' la graduatoria di merito dei candidati,
sommando i punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.
5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria definitiva
di merito validata ai sensi dell'articolo 9 dalla Commissione RIPAM,
in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei
posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori ed assegnati
al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'assunzione a
tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 1, comma 361, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.

                               Art. 4 

Presentazione della domanda di ammissione, termini e modalita'

1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e
sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
2. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per
via telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema
"Step-One 2019", all'indirizzo internet https://www.ripam.cloud.
3. La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere
completati entro il quarantacinquesimo giorno, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on
line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate
esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto
termine.
4. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della registrazione, dal
sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la
presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo
elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di
piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata
cronologicamente per ultima.
5. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di €
10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046998785 (codice IBAN
IT10Z0760103200001046998785 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici
all'estero) intestato a FORMEZ PA - RIPAM Viale Marx n. 15 00137
ROMA, con specificazione della Causale "Concorso RIPAM-MIBAC
Assistente vigilanza". Gli estremi della relativa ricevuta di
pagamento dovranno essere riportati nel citato modulo elettronico.
6. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
7. Nella domanda i candidati dovranno riportare:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se
cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, il recapito di
posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica
certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati esclusi o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 del
presente bando;
j) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'articolo 2 del bando;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 del presente bando;
l) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'articolo 1 del presente bando;
m) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva
ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
n) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per
i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985.
8. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di
possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.
9. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso
dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174.
10. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di
ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che
andra' opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa
dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovra' contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in
funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e
l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice e sulla scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del
tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere inoltrata
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla
data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda,
unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si
rendera' automaticamente disponibile on-line e con il quale si
autorizza il Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' al Formez PA di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica,
che sara' valutata dalla commissione esaminatrice la cui decisione
resta insindacabile e inoppugnabile.
12. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema "Step-One 2019".
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica del 2000, n. 445.
13. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova
scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
14. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di
smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate
al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza
maggiore.
15. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. La Commissione RIPAM, a partire da una rosa di esperti
individuata dal Segretario Generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nomina la commissione esaminatrice, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per
l'espletamento delle fasi di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8.
Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera
e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a
partire dalla fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di
candidati inferiore a 250 (duecentocinquanta).

                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva consiste in un test, da risolvere
in sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla,
di cui quaranta attitudinali per la verifica della capacita'
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere
critico verbale, nonche' venti per la verifica del grado di
conoscenza di elementi generali di diritto del patrimonio culturale
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), patrimonio culturale
italiano e normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it e sul sito
istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
almeno 20 giorni prima del suo svolgimento, sara' pubblicato il
diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si
svolgera' la suddetta prova, nonche' l'indicazione delle modalita' di
pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva
fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalita' del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della
prova preselettiva sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul
sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.
6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati nel diario della prova pubblicato sul suddetto sito internet
e segnalato mediante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; i
candidati devono presentarsi, con un valido documento di
riconoscimento, la ricevuta e il modulo di autocertificazione
rilasciati, al momento della compilazione on line della domanda, dal
sistema informatico "Step-One 2019". All'atto della presentazione a
sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno altresi'
sottoscrivere il predetto modulo nel quale attestano, sotto la
propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato in sede di
compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
7. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli
elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli
stessi ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati
avverranno pubblicamente.
9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di
Formez PA, ricorrera' all'uso di sistemi informatizzati per la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: -
Risposta esatta: +1 punto; - Mancata risposta o risposta per la quale
siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; - Risposta errata: -
0,33 punti.
11. La prova preselettiva sara' superata da un numero di
candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
Tale numero potra' essere superiore in caso di candidati collocatisi
ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
12. Verra' formulata apposita graduatoria sulla base del
punteggio conseguito. I candidati che avranno superato la prova
resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di
abbinamento di tutti gli elaborati che avverranno mediante lettura
ottica.
13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, con
il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in
cui si svolgera', nonche' le indicazioni in merito allo svolgimento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del presente
bando, saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it
e
sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. L'avviso di convocazione per la prova scritta sara'
pubblicato almeno venti giorni prima dello svolgimento. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica. Della summenzionata
pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami", il primo
giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sui predetti
siti.
14. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
15. La prova preselettiva si svolgera' a Roma.
16. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

                               Art. 7 

Prova scritta

1. La fase si articola in una prova selettiva scritta,
finalizzata alla verifica della conoscenza delle materie indicate di
seguito e consiste in un'unica prova composta da quesiti a risposta
multipla.
2. La prova vertera' sulle seguenti materie: - elementi di
diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del
paesaggio); - nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; -
elementi di organizzazione, ordinamento e competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali; - elementi di diritto
amministrativo; - normativa in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro; - disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione. Nell'ambito della medesima prova
scritta si procedera' all'accertamento della conoscenza della lingua
inglese, delle tecnologie informatiche e della comunicazione e del
Codice dell'amministrazione digitale.
3. Alla prova scritta sara' assegnato un punteggio massimo di 30
punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova
scritta abbiano conseguito una votazione minima
di ventuno/trentesimi, cosi' articolata: - 16,8/24: per i quesiti
sulle materie indicate al comma 2; - 2,1/3: per i quesiti di lingua
inglese; - 2,1/3: per i quesiti sulle tecnologie informatiche e della
comunicazione e sul Codice dell'Amministrazione digitale.
4. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la
ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della
compilazione on-line della domanda. All'atto della presentazione a
sostenere la prova scritta, i candidati esonerati dalla prova
preselettiva, dovranno altresi' sottoscrivere il modulo di
autocertificazione precedentemente rilasciato, al momento della
compilazione on line della domanda, dal sistema informatico "Step-One
2019", nel quale attestano, sotto la propria responsabilita', la
veridicita' di quanto indicato in sede di compilazione della domanda
di partecipazione al concorso.
5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso.
6. Il numero dei quesiti e il tempo di svolgimento della prova
concesso ai candidati saranno fissati dalla commissione esaminatrice
e comunicati mediante il sito http://riqualificazione.formez.it e il
sito del Ministero per i beni e le attivita' culturali almeno 20
giorni prima dalla data di svolgimento della prova.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.
8. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
9. La prova scritta e' corretta in forma anonima.
10. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con i
relativi punteggi, per il profilo professionale messo a concorso
sara' pubblicato, in ordine alfabetico, sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.

                               Art. 8 

Prova orale e stesura della graduatoria di merito

1. L'avviso di convocazione per la prova orale sara' pubblicato
sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali almeno venti giorni
prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, consistente in un colloquio
interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita'
professionale dei candidati sulle materie della prova scritta di cui
al precedente articolo 7, dovra' essere sostenuta da coloro che
avranno superato la prova scritta.
3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it,
contestualmente
alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della
prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo
svolgimento.
4. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio massimo
di trenta punti e la stessa si intendera' superata se sara' stato
raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera'
la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo
conseguito nelle due prove selettive (una prova scritta e una prova
orale).
6. La graduatoria finale di merito e' espressa in sessantesimi.
7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.

                               Art. 9 

Validazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito e
comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito sara' validata dalla
Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito
http://riqualificazione.formez.it, sul sito istituzionale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito
http://riqualificazione.formez.it nonche' sul sito del Ministero per
i beni e le attivita' culturali. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 10 

Preferenze e precedenze

1. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
dell'articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
b. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'articolo
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di
merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'. I predetti titoli devono
essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della
domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione alle prove concorsuali.
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non
autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di
validita' tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445 del
2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare,
fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3,
lettera a del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il
provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di
emissione.
6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 11 

Assunzione in servizio

1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al
presente bando saranno invitati, a partire dal candidato che ha
conseguito il punteggio piu' elevato secondo l'ordine della
graduatoria finale di merito, a scegliere una sede di assegnazione
tra quelle disponibili.
3. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati
dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno
nuovamente disponibili, a seguito di rinunce, ovvero interruzioni a
vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali, che siano intervenute durante
l'espletamento del periodo di prova come disciplinato dall'articolo
14 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018, non potranno essere
oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia'
assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori della procedura
concorsuale di cui al presente bando.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del
presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la
disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione
nella Area II del personale non dirigenziale, posizione economica F2,
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza.
6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-ter, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo di permanenza
nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni.
7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
8. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei
confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta'
previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.

                               Art. 12 

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara'
consentito, mediante l'apposito sistema telematico "atti on line"
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa
attribuzione di password personale riservata, accedere per via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare sul C/C Ripam di cui al precedente articolo 4, la
quota prevista dal "Regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione"
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it. All'atto del
versamento occorrera' indicare la causale "Accesso agli atti concorso
Area II - MIBAC". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra' essere
esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di
Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento e' l'Area Produzione
preposta alle attivita' RIPAM.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione
esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma; il responsabile
del trattamento e' il Dirigente dell'"Area Obiettivo RIPAM".
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di
selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura
medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso il sito
istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 14 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della
necessita' della uniformita' della stessa, della simultaneita' e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la
disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali si riserva
analoga facolta', disponendo di non procedere all'assunzione o di
revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o
sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso.

Roma, 31 luglio 2019

p. il Dipartimento della funzione pubblica
Barila'

p. il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

p. il Ministero dell'interno
Perrotta


 

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