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Diritto penale - esimenti
25 messaggi, letto 15455 volte
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Da: Fras01/10/2011 18:21:56
Se non vado errata:
Le cause di giustificaz (o scriminanti) escludono l'antigiuridicità e le scusanti escludono la colpevolezza.
Le cause di non punibilità (ovviamente) escludono la punibilità e si dividono in cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena.

La mia domanda è: esattamente cosa si intende per ESIMENTE? e' la categoria che comprende tutte e tre? solo le prime due? è un'altra cosa ancora?

Grazie.

Da: Risposta01/10/2011 18:33:03
Il manuale della Simone a proposito delle cause di giustificazione parla di "esimenti" come categoria generale che ricomprende scriminanti, scusanti e cause di non punibilità.

Altro manuale (Fiandaca-Musco) utilizza il termine "esimente" come sinonimo di "scriminanti" o "cause di giustificazione".

A te la scelta :D

Da: Fras01/10/2011 18:54:55
ehehehhe... è proprio per questo che chiedevo... dai miei ricordi universitari anche Antolisei parlava di esimente nel senso indicato da Fiandaca-Musco.
Ma sul manuale Simone ho trovato una classificazione per i miei gusti un pochino poco chiara e speravo in qualche aiuto da parte di qualcuno più ferrato di me!

Da: camillina73 01/10/2011 18:55:50
fiandaca forever;)))

Da: Risposta01/10/2011 19:36:13
Sì infatti ricordo che più avanti nel testo della Simone si parla di esimenti come sinonimo di scriminanti.. quindi mi era venuto il dubbio.. se in sede di esame, con onestà e obiettività, prospetti la diversa utilizzazione del concetto da parte dei vari autori di certo non sbagli!!

Da: Basta leggere01/10/2011 20:02:16
veramente ci sarebbero pure le scusanti....

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Da: sandrone 8301/10/2011 20:40:05
Sono le scusanti, le cause di giustificazione si chiamano scriminanti!!!

Da: Fras02/10/2011 00:37:47
Non so perchè, ma non credo che ne verremo facilmente a capo!

Da: Glitterlaw02/10/2011 01:09:02

- Messaggio eliminato -

Da: Fras02/10/2011 01:28:24
Cercando in rete in effetti ho appena trovato (ma a quest'ora non ero nemmeno più sicura di aver letto bene) anche questo che dici tu glitterlaw...

Ricapitolando Mantovani direbbe:
Scriminanti o cause di giustif. =>  escludono l'antigiuridicità
Scusanti =>  escludono la colpevolezza
Esimenti =>  escludono la punibilità (ergo: cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena)

Giusto?

Grazie x la pazienza! ;-)

Da: Basta leggere02/10/2011 08:22:45
le cause di punibilità non sono solo le cause di estinzione del reato e le cause di esclusione della pena.
Secondo il Dolcini Marinucci ci sono anche le cause esclusione della punibilità concomitanti (649) e sopravvenute (desistenza).
La questione è una delle più dibattute della materia penalistica...

Da: Kiah02/10/2011 09:27:08
Ehhhh!!! Si mettessero d'accordo una volta per tutte, no??? Anziché farci sclerare! ;-)

Da: Kiah02/10/2011 09:30:45
Cmq, avevo già postato una domanda simile su penale e domande (credo si chiami così il post) e "diritto civile" ha risposto, a mio parere, in modo molto chiaro..

Da: Fras02/10/2011 09:43:45
Grazie Kiah! Sono andata a cercare la discussione e ecco cosa risponde diritto civile:
"...2- Le cause oggettive di esclusione del reato sono le scriminanti che escludono in radice l'antigiuridictà o, per chi aderisce alla teoria bipartita, l'elemento oggettivo, fatto tipico, del reato (legittima difesa, esercizio di un diritto ecc.);
3- Le cause soggettive di esclusione del reato sono le scusanti (errore sul fatto, su norma extrapenale, errore sulla scriminante ecc.): si tratta di cause che escludono l'elemento soggettivo solo che, a differenza della imputabilità, non costituiscono un presupposto positivo ma un requisito negativo, ossia non devono sussistere per radicare la colpevolezza;
4- le cause di esclusione della pena sono semplicemente cause specifiche dettate dalla legge per motivi di opportunità: il legislatore, in altre parole, ferma la configurazione del reato sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ritiene di non applicare la pena- un esempio sono le immunità funzionali di cui all'art. 68 cost.;..."

Tutto chiaro e detto bene... ma per "esimenti" cosa intendiamo? Il dubbio resta a mio parere!

Da: Fras02/10/2011 09:50:58
P.S.: x Basta leggere, hai ragione, la mia elencazione di cause di non punibilità è stata decisamente troppo scarna...

Da: Fras03/10/2011 16:28:42
Per quanto riguarda lo stato di necessità e la provocazione nei delitti contro l'onore, secondo voi si tratta di cause di esclusione della colpevolezza o cause di esclusione dell'antigiuridicità???

Se non ho capito male c'è contrasto in dottrina.

Da: fatyx03/10/2011 20:16:05
Credo che questo possa chiarire :
"Le cause di giustificazione rientrano nell'ampia categoria delle esimenti di cui all'art. 59 cp ult cpv e si distinguono dalle cause di esclusione della colpevolezza che incidono sull'elemento soggettivo e dalle cause d'esclusione della pena che incidono esclusivamente sul profilo dell'inflizione della pena.

Le cause di giusitificazione sono, invece, esimenti che incidono direttamente sulla struttura del reato in quanto, a seconda delle diverse tesi, escludono la ricorrenza del fatto tipico (teoria della bipartizione del reato) o la sua antigiuridicità (teoria della tripartizione del reato)"

Da: FULVIO13/01/2013 16:01:10


SCRIMINANTI = CIOE' CHE FANNO DIFFERENZA CON L'ODINAMENTO GIURIDICO CIOE' "SCRIMINANO"= CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
1 ) Le cause di giustificazione a SOLI FINI DI ESEMPIO LE CODIFICATE DALL'ART.50 C.P. ALL'ART. 55 C.P. ), escludono l'antigiuridicità del fatto e si rende pertanto  inapplicabile la sanzione penale (es. legittima difesa art 52c.p. o stato di necessitaà 54 c.p.).Elidono l'antigiuricità tra fatto commesso da colui che agisce e l'ordinamento. Di fatto "non è un reato" e non viene mai ad esistenza come reato. Tali cause vengono applicate a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del fatto.


Le cause di esclusione della colpevolezza, invece, lasciano integra l'antigiuridicità o la illiceità oggettiva del fatto ( praticamente il reato c'è..eccome! ) maaaaaa...fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente. Cioè il giudice dice ( "vabbè te la abbuono va..giusto perchè....".  Rientrano in tali cause tutte quelle situazioni in cui il soggetto agente commette un reato in quanto costretto da pressioni psicologiche che gli coartano la volontà. Il soggetto agisce quindi in difetto del richiesto elemento soggettivo. Proprio per tale ragione, tali circostanze operano solo se conosciute dal soggetto e, poiché lasciano integra l'illeceità del fatto Molto importante questo rispetto alle cause di giustificazione), operano solo a vantaggio del soggetto agente e non possono essere applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto.


SCUSANTI : CI SONO ENTRAMBI GLI ELEMENTI SIA PSICOCOLOGICO CHE IL FATTO OGGETTIVO MA TI SCUSO PERCHEE'....
Le cause di esenzione da pena invece consistono in circostanze che lasciano sussistere sia l'antigiuridicità sia la colpevolezza ( quindi differenti da entrambi i punti 1 e 2 sopra ).Le scusanti, cioè, rappresentano i casi in cui un soggetto si comporta in un determinato modo perché non ha altre alternative, e cioè quando un comportamento diverso non è (umanamente) esigibile. Di qui l'annoso e mai esaurito problema di individuare appunto questi casi: problema tutt'altro che facile e soprattutto soggetto a diversissime interpretazioni La ragione dell'esistenza di tali cause va ricercata nelle ragioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza di pena, avuto anche riguardo all'esigenza di salvaguardare contro-interessi che risulterebbero altrimenti lesi, da un'applicazione della pena nel caso concreto. Anche tali circostanze non possono essere applicate ai correi.


Da: Fiandaca e Musco13/01/2013 17:48:08
ESIMENTI: fanno venir meno soltanto l'antigiuridicità (ossia, la contarietà del fatto rispetto ai dettami dell'ordinamento giuridico) e sono estensibili agli eventuali concorrenti nel reato. Ne sono un esempio lo stato di necessità e la legittima difesa.
Esempio: Tizio, per difendersi da un'offesa ingiusta, pone in essere una condotta difensiva e colpisce Caio con uno strumento di difesa che gli è stato, nel frattempo, procurato da Sempronio. In questo caso di legittima difesa, Sempronio (concorrente) non sarà punibile al pari di Tizio (autore materiale) perché l'esimente fa venir meno l'antigiuridicità del fatto e si estende all'eventuale concorrente.

Da: praticante_14/01/2013 10:11:03
Raga se me lo pemettete vi faccio un pò di chiarezza! Dobbiamo semplicemnte distinguere tre categorie principali:

1) CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (SCRIMINANTI): le quali elidono l'antigiuridicità ma non la colpevolezza.  Es. legittima difesa.

2) CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA (SCUSANTI O ESIMENTI): il fatto è antigiuridico ma non colpevole. Es. Errore.

3) CAUSE DI NON PUNIBILITà IN SENSO STRETTO: il fatto è antigiuridico e colpevole ma il legislatore per ragioni di mera opportunità preferisce non punire determinati fatti in presenza di particolari condinzioni. Es. art. 649 c.p.

Da: salvation14/02/2013 12:15:03
Sento di precisare:

1) CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (SCRIMINANTI): le quali elidono l'antigiuridicità ma non la colpevolezza.  Es. legittima difesa.

2) CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA SOLO SCUSANTI: il fatto è antigiuridico ma non colpevole. Es. Errore.

3) CAUSE DI NON PUNIBILITA' O ESIMENTI: escludono la sola punibilità es. reazione ad una provocazione.

Mantovani.

Da: Mauro Repetto 14/02/2013 14:10:38
Mmm...se è esclusa l'antigiuridicita,come potrebbe non essere esclusa la colpevolezza?!?!
Vedasi le scriminanti putative...:vero che in tali casi Tizio ne risponde eventualmente a titolo di colpa,ma proprio xké non è esclusa l'antigiuridicità...
Sì inizia a valutare la colpevolezza solo se è accertata l'l'antigiuridicità

Da: m7014/02/2013 15:08:44
Infatti, quindi se viene accertata una scriminante, il fatto non è penalmente rilevante già da un punto di vista oggettivo e non c'è  bisogno di verificare l'elemento soggettivo del reato.
Credo che salvationi laddove dice " le scriminanti escludono l'antigiuridicità ma non la colpevolezza" volesse enfatizzare che le cause di giustificazione attengono solo alla verifica dell'elemento oggettivo del reato.
Penso che state dicendo la stessa cosa.

Da: m7014/02/2013 15:11:02
Perdonate la coniugazione errata: vuole, non volesse..

Da: tobias14/02/2013 15:59:27

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