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dip: giurisdizione italiana
2 messaggi, letto 1825 volte
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Da: dip29/09/2011 16:35:20
probabilmente mi insulterete, ma porto procedura penale e sono in difficoltà con la litispendenza in dip.
Ho capito che sussiste la giurisdizione italiana sulla base dei criteri generali di cui all'art. 3 e di quelli sussidiari di cui all'art. 4 della l. 28/95.
Poi il c.2 richiama i fori speciali ed esclusivi previsti dal regolamento 44/01 (della Convenzione di bruxell, per la verità, ma oggi sostituita da questo regolamento per paesi ue): mi chiedo: quando operano questi fori e in che rapporto con quelli generali di cui all'art. 3 della 218/95? so che se conoscessi la procedura civile, pobrabilmente, avrei una risposta...
Inoltre, quanto alla rilevabilità del difetto di giurisdizione italiana non ho capito una cosa: l'art. 4 della 218, quale criterio sussidiario, prevede l'accettazione implicita della giurisdizione dal convenuto, implicita nel senso che se questi non eccepisce il difetto di giurisdizione nella comparsa di risposta, resta ferma la giurisdizione del giudice italiano.
Il che vuol dire che se il convenuto, con la comparsa di risp, non eccepisce il difetto di giurisdizione italiana, rimane ferma la giurisdizione del giudice italiano?
Il giudice invece può rilevare il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del giudizio, giusto?
Grazie

Da: re29/09/2011 20:05:02
Praticamente i criteri del regolamento operano quando l'elemento di estraneità della fattispecie è collegato ad un paese membro dell'UE (es. il convenuto è resdiente in Germania)...se invece l'elemento è collegato a paese extra-ue (es. Cina) si applicano i criteri ex l.218/95
Gusto quanto dici sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione.


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