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E TRA POCO ENTRERA' IN VIGORE IL NUOVO ESAME "KILLER"
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Da: avvocatissimo:)12/09/2011 17:09:05
cari praticanti non seguite quel che dicono non protestate c'è la disciplina transitoria per voi :)

Art. 48.
(Disciplina transitoria per l'esame)
1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, al circo orfei camminando su un filo senza cadere.
2. Per i successivi tre anni le modalita`
delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione
alle prove orali e` subordinata al salto triplo avvitato

Da: mariannina13/09/2011 12:32:26
si hanno novità? non ho dormito stanotte pensando alla riforma :(

Da: Becchino13/09/2011 12:39:54
Questa riforma e' stata gia' stata uccisa da un killer, il fallimento dell'economia italiana, pochi giorni e l'esame di stato sara' abolito.
La borsa ogni giorno perde il 4-5 % siamo vicinissimi al default ossia insolvenza ossia fallimento-bancarotta dell'Italia.
Quella riforma e' ormai morta e sepolta.

Da: duralex13/09/2011 12:40:59
Che pauraaaaaaaaaaaaaaaa

Da: mariannina13/09/2011 18:41:43
come lo sai becchino?

Da: la morte13/09/2011 18:55:57
Speriamo amico

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: piero bg14/09/2011 09:29:01
per me sarà la terza volta se mi segano non potrà più rifarlo .....

Da: mariannina14/09/2011 12:34:58
se non presenti il compito non vale come tentativo
faremo come si fa a magistratura

Da: samanthapratica14/09/2011 16:43:47
partito democratico inqualificabile!!!!!!!!!!!!!!

Da: rivoluzionepraticante14/09/2011 19:32:54
ma che ti aspettavi da quei servi del pd?
illuso

Da: Esame-farsa14/09/2011 19:34:43

Ma lo volete capire che in ognic aso c'è la disciplina transitoria? Siete de coccio?

Da: avvocatissimo:)15/09/2011 12:27:21
non protestate c'è la disciplina trasnsitoria
leggete!

Art. 48.
(Disciplina transitoria per l'esame)
1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, al circo orfei camminando su un filo senza cadere.
2. Per i successivi tre anni le modalita`
delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione
alle prove orali e` subordinata al salto triplo avvitato

Da: Anna7915/09/2011 12:42:21
Grande avvocatissimo!

Da: piero bg15/09/2011 15:20:18
non riesco a capire gente come avvocatissimo o altri che mettono notizie false (come l'articolo che ha messo) per divertirsi sulla nostra pelle
non ci badiamo e facciamoci sentire!! prima che sia troppo tardi :(

Da: mariannina15/09/2011 16:42:17
hai ragione io ho mandato le email di protesta

Da: avvocato trombapraticanti15/09/2011 18:19:30
ESAME SEMPRE PIU' DIFFICILE??

GIUSTO COSI!!!


Da: Esame-farsa15/09/2011 18:34:03
Uè, ma andatevi a leggere il testo votato al Senato all'articolo 48; non è difficle, se vi impegnate ci potete riuscire....

Da: mariannina15/09/2011 19:54:09
la finite esame farsa avvocatissimo e avvocatotrombapraticanti?!!! lasciateci stare!

Da: Esame-farsa16/09/2011 08:29:21
Per l'ultima volta: andatevi a leggere la legge approvata al Senato il 23 novembre 2010; anzi: posto io le norme relative all'esame di stato e vedrete che non c'è più il limite di tre tentativi e c'è la disciplina transitoria. Secondo me cmq non passerà così com'è la riforma....

Da: Esame-farsa16/09/2011 08:31:26
Leggete, leggete attentamente e smettetela di piagnucolare.



ITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 38.

(Accordi tra università e ordini forensi).

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 40.

(Norme disciplinari per i praticanti).

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 41.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c):

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art. 42.

(Frequenza di uffici giudiziari).

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio).

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo II

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44.

(Disposizioni generali).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 45.

(Esame di Stato).

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.

Art. 46.

(Commissioni di esame).

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 47.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 48.

(Disciplina transitoria per l'esame).

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.


Da: ignoriamoli16/09/2011 16:50:08
ignoriamo esamefarsa avvocatotrombapraticanti e avvocatissimo
scambiamoci le info giuste noi

Da: Esame-farsa16/09/2011 17:08:05
Ma scusa, questa è la legge approvata al senato, mica l'ho fatta io? Leggila! O mi stai prendendo per i fondelli?

Da: E IL PD NON FA OSTRUZIONISMO CONTRO LA RIFORMA16/09/2011 18:02:27
MENTRE AVVENGONO STRAGI AGLI ESAMI SCRITTI DI AVVOCATO, IL PARTITO DEMOCRATICO http://beta.partitodemocratico.it/doc/210735/giustizia-orlando-proposte-pd-per-renderla-efficiente.htm DICE CHE

"Noi ci batteremo perché ................si riprenda l'iter ...... della riforma dell'ordinamento forense...."

INFATTI LA RIFORMA ARRIVA ALLA CAMERA PER LA VOTAZIONE FINALE IL 12 SETTEMBRE E IL PD AL POSTO DI FARE OSTRUZIONISMO PENSA DI FARE SOLO EMENDAMENTI ALLA RIFORMA CHE FARA' DIVENTARE ANCORA PIU' DIFFICILE DI ORA DIVENTARE AVVOCATI

Il PD si impegna a non ostacolare la riforma più devastante possibile per cui ci si dovrà rammaricare persino delle percentuali attuali che saranno valutate altissime rispetto a quelle che ci saranno con la riforma. Passato l'esame per chi non avrà un numero di cause sufficiente a quanto pare scatterà persino la cancellazione dall'albo.In più una marea di corsi spese e tasse che renderanno impossibile la vita professionale.
Al praticante avvocato interessa SOLO passare l'esame ed essere libero ed autonomo! Questo fanno finta di non capirlo.
IL PD CONTESTA LA MAGGIORANZA SU TUTTO MA SULLA RIFORMA FORENSE ANTIPRATICANI HA PRESENTATO PROGETTI DI LEGGE PRESSOCCHE' UGUALI A QUELLI DEL PD-L-ega E A QUELLI ADESSO AD OGGETTO DELLA CAMERA.


Per farsi un'idea della riforma forense antipraticanti
http://www.facebook.com/group.php?gid=303970003070
http://www.facebook.com/group.php?gid=217850000360
http://www.facebook.com/group.php?gid=109493080901


Alle opposizioni non interessa niente di alzare le percentuali di ammessi agli scritti ma solo di ribadire che bisogna stringere la cinghia e che ci vuole quindi la riforma (quindi bocciarne ancora di più? COMPLIMENTI.)

PER PROTESTARE CONTRO IL PD CHE NON FA OSTRUZIONISMO ALLA CONTRORIFORMA ANTIPRATICANI SCRIVETE CORTESI MA DECISE EMAIL A
giustizia@partitodemocratico.it
con solo "NO AGLI EMENDAMENTI;SI ALL'OSTRUZIONISMO CONTRO LA RIFORMA FORENSE"

Da: mariannina16/09/2011 20:38:53
ma quando si vota anche alla camera?
che giorno? :(

Da: avvocatissimo:)17/09/2011 18:05:44
ho mandato un messaggio al pd partito democratico complimentandomi per la riforma
altro che protesta!

Da: ignoriamoli17/09/2011 19:20:25
esame farsa, avvocatissimo sì sì ok è come dite voi certo certo
adesso andate a parlare di cose vostre da avvocati non a infestare le discussioni di noi praticanti?
grazie!

Da: Esame-farsa17/09/2011 20:29:16
A parte che io purtroppo non sono ancora avvocato, ma basta leggere la legge, non ti pare? A meno che tu non voglia prenderci per i fondelli. Il limite dei tentativi non c'è e c'è la disciplina transitoria; vogliamo scommettere qualcosa di soldi?

Da: ignoriamoli18/09/2011 18:48:15
ok hai ragione tu
allora vai via che stai a fare qui?

Da: sarettabt19/09/2011 17:48:38
ho fatto mandare anche dai colleghi di studio le mail di protesta al partito democratico
sono nauseata ;(

Da: mariannina19/09/2011 19:40:15
avete news?
almeno diteci di che morte moriamo :(

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