Fonte MEF Nota tecnica Bilancio di previsione 2015-2017
6.2 Spese di personale
a. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per il triennio -2015-2017 Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2015-2017 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico. In materia di assunzioni e riduzioni di personale a tempo indeterminato, si rammentano le seguenti disposizioni: • in materia di riduzione e contenimento del personale scolastico, l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, l'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed , infine, l'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; • per il personale delle forze armate, l'articolo 584 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; • in materia di turn-over, l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 66, commi 9 (come modificato da ultimo dalla legge n. 147/2013, Legge di Stabilità 2014) e 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008; • per i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco l'articolo 1, comma 464, della Legge n. 147/2013 ; • in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale, l'art. 2, comma 1, del DL n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013 che ha modificato l'art. 2, comma 11, del DL n. 95/2012; • in riferimento all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, l'art. 7, comma 6 del DL n. 101/2013.
In particolare, relativamente alle limitazioni delle facoltà assunzionali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, le Amministrazioni dello Stato, le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D. Lgs n. 165 del 2001, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2015, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa e ad un numero di unità pari al 40 per cento con riferimento al personale cessato nell'anno precedente. Per l'anno 2016 e per l'anno 2017 la suddetta percentuale è stata fissata rispettivamente al 60 e all'80 per cento. Restano ferme per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le facoltà assunzionali nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016, ai sensi del citato art. 66, comma 9 bis.
Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs n. 165 del 2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni. Come specificato nel successivo comma 11 del medesimo articolo 66, le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Per maggiori dettagli in materia di assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla circolare n. 11786 del 22/02/2011 del Dipartimento della funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In ordine al riassorbimento del personale in sovrannumero, si segnala che l'art. 2, comma 1, del DL n. 101/2013, ha introdotto delle modifiche all'art. 2, comma 11, del DL n. 95/2012, prevedendo che, fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a) del predetto art. 2, comma 11.Corre l'obbligo di segnalare, inoltre, che il DL n. 101/2013, convertito con modificazioni con legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'art. 2, comma 1, lett. b), nel sostituire il comma 7, dell'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto che "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità , nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."
Ai fini della determinazione delle unità da assumere, si conferma anche per le previsioni relative agli anni 2015, 2016 e 2017, quanto stabilito dall'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, secondo il quale: "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio."
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