>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

ORALI FIRENZE 2011
489 messaggi, letto 10568 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Successiva >>

Da: Ely16/08/2011 18:43:29
è si hai proprio ragione Danye...il soccombente potrebbe fare ricorso alla CDA

Da: ver16/08/2011 19:04:18
mi dovete scusare, ma non penso che la sentenza sia automaticamente trascrivibile, senza che venga fatto un preventivo accertamento dei requisiti dell'art. 64.

Al limite, penso, che dovrò ricorrere alla procedura innanzi alla cda anche al di fuori delle due ipotesi espressamente previste, quando dovrò annotare la sentenza in pubblico registro.

Da: Ely16/08/2011 19:18:47
io invece ver la penso diversamente xche' l'uff di stato civ ha l'obbligo di trascrivere le sent straniere e l'unica ipotesi in cui e' autorizzato a opporsi e' nel caso riscontri che la sent sia contraria all'ordine pubblico...pertanto sara' compito della parte interessata rilevare davanti alla cda il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art 64 della sent trascritta...

Da: ver16/08/2011 19:23:30
dubbio risolto

Andando a visitare il sito di qualche comune, ho trovato scritto che:

"La sentenza straniera di divorzio che riguarda cittadini italiani può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile.
La sentenza viene trasmessa dal Consolato o dall'Ambasciata straniera competente, che ne valuta i requisiti ai sensi dell'art. 64 della L. 218/95, provvede alla traduzione ed all'eventuale legalizzazione".


quindi all'ufficiale dello stato civile deve essere presentata la sentenza legalizzata e conforme ai requisiti di cui all'art. 64.

scusate ma ormai mi ero fissata!

Grazie grazie ad ely e danye.

Da: Danye16/08/2011 19:23:34
comprendo la tua ratio ma così facendo nn si tiene conto del "pr.di automatica efficacia" delle sent.straniere :-)

Da: Danye16/08/2011 19:32:38
ok sn contento, l'importante era chiarire questo punto!!!  :-)

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ver16/08/2011 19:40:40
che ti posso dire, nella pratica è così. infondo la stessa norma condiziona il ricoscimento automatico ai requisiti dell'art. 64.

Da: ver16/08/2011 19:42:00
ragazzi grazie di cuore.

Da: Ely16/08/2011 20:33:44
Brava ver almeno sei riuscita a risolvere il dubbio...

Da: Danye18/08/2011 11:10:53
ciao ragazzi, qualcuno mi può illuminare un minimo in tema di "dati sensibili religiosi"? vorrei capire bene la disciplina in gen. nonchè chi si occupa del loro trattamento e in quali casi.... 
a presto 1 caro saluto a tutti!!  :-)

Da: Ely18/08/2011 13:44:48
x danye
i dati sendibili sono quelli che riguardano la sfera piu' intima e personale di un persona e x la loro utilizzazione e' necessario il consenso scritto della persona e l'autorizzazione del garante della privacy....ora i dati relativi agli aderenti ad una confessione religiosa rientrano tra questi dati sensibili ma x loro e' prevista una disciplina diversa infatti quando riguarda dati di aderenti alla confessione o di soggetti che con questa hanno contatti regolari possano essere usati se:1) se il trattamento e'effettuato da organi della confessione o enti civilmente riconosciuti 2) che nn vengo comunicati o diffusi fuori dalla confessione 3) che i sogg che sono preposti al trattamento dei dati determinino idonee garanzie x il loro trattamento nel rispetto dei principi indicato al riguardo con autorizzazione del garante.

Da: Danye18/08/2011 16:23:02
Graze Ely, sei stata/o chiarissima, alla prossima. Buon studio !

Da: Danye19/08/2011 18:32:05
Ciao ragazzi,
stavo rivedendo i meccanismi di funz.norma d.i.p. e volevo fare il punto:secondo voi perchè il criterio del "rinvio formale è considerato lesivo del principio di relatività dei valori giuridici? Inoltre come si svolge la teoria del "rinvio di produzione"?
a prst,1caro saluto a tutti  :-)

Da: Ely20/08/2011 14:07:39
per danye
pima della legge 218/95 l'art 30 delle preleggi vietava qualsiasi tipo di rinvio (in quanto si voleva evitare che il rinvio da un ord a un altro di fatto portasse a non regolare la questione) invece con la legge 218/95 all'art 13 si ammette sempre il rinvio indietro e invece quello oltre si ammette solo se definitivo (al comma 2 si prevedono xo' dei casi in cui il rivio nn opera)...per quanto riguarda la natura giuridica del rinvio la recente dottrina dispone la tesi del rinvio di produzione x la quale il rinvio a un ord straniero conferisce alle norme dip carattere di norma sulla produzione....spero di esserti stata di aiuto ciaooo

Da: Danye20/08/2011 16:57:30
Perfetto!!
....grazie mille del chiarimento, fammi sapere anke te per qls dubbio, stammi bene buono studio.  :-)

Da: Danye20/08/2011 16:57:30
Perfetto!!
....grazie mille del chiarimento, fammi sapere anke te per qls dubbio, stammi bene buono studio.  :-)

Da: Danye20/08/2011 21:54:29
Ragazzi, sto studiando le notificazioni di procedura civile......
mi è venuto 1 dubbio per le notifiche a mezzo posta ex 149 cpc :
ma in caso di ricezione del plico da parte di persona diversa dal destinatario (ad es. moglie convivente) il mom di perfezionamento nn coincide cn la ricezione da parte di ques'ultima? :-O
e allora perchè il manuale simone mi indica anche il mom di decorso di 10 gg dal deposito plico presso l'ufficio postale....quest'ultima modalità di decorso nn riguardava solo i casi di irreperibilità destinatario o rifiuto a ricevere da parte di quest'ultimo?
fatemi sapere, a presto, 1 caro saluto a tutti!!  :-)

Da: Ely21/08/2011 09:55:16
la notifica a mezzo posta si perfeziona x chi la richiede dal momento della consegna del plico nelle mani dell'uff giudiziario e x chi la riceve dal momento della effettiva ricezione risultante dalla data indicata nell'avviso di ricevimento..se e' irreperibile il destinatario o se c'e' rifiuto a ricevere o il destinatario e'assente il plico deve essere depositato all'uff postale e ne va data subito comunicazione con racc ar in modo da consentire il ritiro del plico....li rimarra' depositato x sei mesi se nn viene ritirato e trascorso tale termine verra'rinviato al mittente...ma la notifica si perfeziona comunque passati 10 giorni dalla comunicazione del deposito ovvero dal momento del ritiro se avvenuto prima...

Da: Danye21/08/2011 10:05:07
quindi in caso di notifica a pers diversa (ad es.faml.convivente) che riceva il plico (e nn lo rifiuti, nè sia irreperibile) il perfezionamento notifica per il destinatario si ha sempre e solo al momento di ricezione.... grazie mille, il manuale della simone su questo pezzo si spiega in modo 1pò strano!!
buono studio :-)

Da: info 6a21/08/2011 10:43:03
molto utile quest'ultima discussione, che dite apriamo una room apposita su procedura civile?

Da: ver21/08/2011 11:03:48
Danye, sicuramente lo sai, ma ricordati anche quando il plico non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente
postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (C.A.N.).

Da: Ely21/08/2011 11:49:39
brava ver giusta precisazione...comunque danye fai bene anche notifica ex art 140, 143 e145 di regola sono argomenti molto richiesti...ottima idea quello di fare uno room su proc civ...

Da: Danye21/08/2011 12:58:41
senz'altro ottima idea qll di una room su proc civ....
Per ely: è proprio qst il mio dubbio:visto ke viene inviata una racc. a/r per rendere edotto il destinatario della avvenuta notifica ad altra persona legittimata alla ricezione, quando si perfeziona la notifica?
A)al momento di ricezione da parte del legittimato diverso dal destinatario
OVVERO
B)Al mom di invio della racc/a r per garantire la conosc dell'effettivo destinatario.
Il manuale simone parla del mom di perfeznm notifica:
a)al mom di ricezione plico
B)Al mom di deposito postale plico
e lo fa PRIMA di trattare l'argomento di mancata notf per irreperibilità o rifiuto destinatario
:-)

Da: Vi21/08/2011 13:10:57
Secondo me si perfeziona alla data di consegna al legittimato diverso dal destinatario. Almeno io in studio l'ho sempre calcolata da quel momento..Se poi ci pensi CAN sta per "comunicazione di avvenuta notifica, il che mi fa pensare che la notifica si sia già perfezionata e che l'avviso svolga una funzione meramente informativa dell'avvenuta consegna del plico in mani diverse dal destinatario.

Da: Danye21/08/2011 13:25:04
Hai ragione Vi, anche io ho sempre calcolato i termini per le eventuali altre attività giudiziali (ad.es.iscrizione a ruolo citazione) con decorrenza dal dies a quo della ricezione da parte del sogg legittimato  anke se diverso dal destinatario effettivo!

Da: Ely21/08/2011 15:12:45
x danye
si perfeziona dal momento in cui il plico e'ricevuto  dal legittimato a riceverlo, l'invio della racc ha la sola funzione di dare conoscenza al destinatario dell'avvenuta notifica...

Da: ver21/08/2011 15:17:37
danye confermo anch'io!

PS. Anche se non porto procedura civile, per quello che posso darò il mio piccolo aiuto.

Da: ver21/08/2011 15:18:44
qualcuno porta lavoro e procedura penale?????

Da: Ely21/08/2011 15:19:59
io porto lavoro..

Da: ver21/08/2011 15:28:44
Dubbio di internazionale sulle adozioni internazionali.

Verificata l'idoneità anche da parte della Commissione sulle adozioni internazionali, mi domandavo (dato che il compendio non è chiaro).

Il provvedimento emesso dall'autorità estera che da il suo consenso all'adozione:
caso a) in caso di paese aderente alla convenzione dell'Aja del 93 che ha modificato la 184/83 il tribunale dei minori controlla la documentazione della commissione sulle adozioni internazionali e dopo ordina la trascrizione;

caso b) in caso di paese non Aja, il tribunale dei minori dichiarerà l'affidamento pre adottivo, trasformandolo dopo 1 anno in adozione e ordinando la trascrizione.

Qualcuno mi può dire se è corretto?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Successiva >>


Torna al forum