>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA - IDONEI -  riapertura graduatorie in tutti i profili
207 messaggi, letto 10819 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Successiva >>

Da: Cl24/11/2011 17:36:10
Ormai credo che con le vie politiche e burocratiche sia impossibile ottenere qualcosa. Ci vuole una protesta organizzata ed essere ricevuti in delegazione in Consiglio Regionale.
Non ci sono altri modi, o questo o possiamo metterci una pietra sopra.

Da: il fatto24/11/2011 18:07:46
è che non ne hanno proprio intenzione di assumere chi fa un regolare concorso

Da: Tamburino 01/02/2012 10:52:22
il fatto è che i concorsi non erano del tutto regolari.

Ma cosa incatenarsi all'esterno, ehehe.

Preferisco aspettare le "manette"... all'interno però !!

Da: mah01/02/2012 15:17:59
il fatto è che li hanno assunti lo stesso quindi tutto passa in secondo piano..concorso da dimenticare ormai

Da: Tamburino 02/02/2012 07:39:51
il fatto è che i giochi non sono ancora chiusi ...


Chiunque faccia parte delle  graduatorie in Consiglio bando 3003 (in particolare della graduatoria dei Commessi) e sia interessato a partecipare o essere informato alle nostre azioni invii un email a idoneiconsiglioregionalebando2003@yahoogroups.com

Da: x mah02/02/2012 07:58:45
Tanto per dirne una:

"L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al
30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012"

Quindi oltre la balle dette nel passato  sull'efficacia delle graduatorie, ora non possono più usare il pretesto della validità delle stesse.

Visto la norma che sta per esser approvata, sta prevalendo il principio (Corte costituzionale, Consiglio di Stato ecc) che per entrare nella pubblica amministrazione ha precedenza chi fa i concorsi pubblici e risulta almeno idoneo nelle graduatorie.
Implicitamente si prende atto anche che non basta più riconoscere tutele solo ai vincitori visto che spesso sono solo i raccomandati.

E sappiamo che questo principio oltre che una prassi in Regione sta per essere codificato anche in leggi regionali

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ferdi61 28/02/2012 19:54:08
ciao a tutti
sono un idoneo al concorso per ragionieri, mi ero attivato molto per l'assunzione, ma dopo tante sollecitazioni avevo perso la speranza, tuttavia, non disdegno oggi l'idea di rispolverare la graduatoria. Proppongo, se non è stato ancora fatto, di aprire un gruppo su facebook in quanto è possibile rintracciare con facilità le persone (ho ancora l'elenco di tutti gli idonei).
se qualcuno è d'accordo o ritiene che sia inopportuno fatemi sapere.
Saluti a tutti

Da: Lombosciatalgia09/03/2012 09:26:14
Trattamento economico mensile netto  del consigliere semplice (escluso chi ha incarichi)
euro 3'452.35      Indennità consiliare
euro 3'503.11      diaria
euro 1'050.93      diaria fuorisede
euro 3'352.00      Indennità di carica
euro 11'358.39       mensile netto per i fuori sede
euro 10'307.46      mensile netto per i cagliaritani

euro  1'353.99     quota contributiva per l'assegno vitalizio
euro 3'452.95     ritenuta fiscale
euro 162.55     addizionale regionale all'Irpef
euro 604.78     ritenute previdenziali

euro 16'932.66     indennità Lorda Mensile per i fuori sede   
euro  15'881.73     indennità Lorda Mensile per i cagliaritani   
euro 203'191.92     Indennità Lorda annuale
euro 1'015'959.60     indennità lorda per la legislatura

contributo per il vitalizio per 5 anni
euro  1'353.99 quota mensile
quindi ( 1'353.99 x 12 x 5 ) = euro 81'239.40  per l'intera legislatura

aspettative di vita dopo i 65 anni = 18,3 (dati istat)

vitalizio mensile dopo soli 5 anni di legislatura = 25% di indennità lorda
= 0.25 x  euro 16'932.66 =  euro 4'233.17

vitalizio annuale = euro 4'233.17 x 12 =  euro 50'797.98

vitalizio atteso per i consiglieri =  18,3 x euro 50'797.98 =
=  euro  929'603.03  !!!! = quasi un milione di euro !!!

rapporto tra vitalizio atteso e contributi versati =  euro  929'603.03 / euro 81'239.40
il vitalizio che percepiranno sarà circa 12 volte i contributi versati !!!

Euro 215'016.24  indennità lorda annuale prima del 2011

Riduzione nel 2011 =  ln (  203'191.92 / 215'016.24  ) = - 2.5%

La Sardegna in piena crisi e i consiglieri più pagati d'Italia ( i sardi) si riducono lo stipendio solo del 2,5% !
Bello sforzo. Peccato che coi prossimi referendum ve lo ridurremmo della metà e si arriverà anche ad ristabilire il vitalizio a sistema contributivo

La spesa per i vitalizi nel Bilancio del Consiglio ammonta a oltre 17 milioni di euro (oltre il 25% delle spese correnti). Manco a dirlo: è la somma più alta d'Italia...

Le spese effettive per gli ottanta consiglieri regionali sardi ammontano a 18 milioni e 600 mila euro 
In tutto solo direttamente per i consiglieri e gli ex si spende in Consiglio 18,6 milioni (spese effettive per quelli in carica) + 17 milioni (Vitalizi) = 35, 6 milioni : la metà delle spese dell'intero Bilancio ! Caso unico in Italia
Perché non declinare il vitalizio dei consiglieri regionale col sistema contributivo come tutte le altre categorie di cittadini sardi? Basterebbe devolvere i contributi versati solo all'INPS per il pregresso e abolire totalmente i vitalizi dei consiglieri. Naturalmente l'iniziativa non potrebbe di certo incominciare dalla Lombardo, visto che è figlia di un ex consigliere regionale (ex -PSI) e finora non ha mai lavorato avendo fatto 4 legislature (quattro) da quando ha vent'anni.

Da: kXfDENpnICSOLNyGoz21/05/2012 17:10:49
nothing hidden will remian forever. i always knew there was something fishy here. these poeple does not posess the love and devotion required to create a building of such beauty.

Da: fUJLZHrWSWVpbs21/05/2012 19:53:02
Poso ****** eisai re file?ti mia mas les, den exoume lefta, enaetski na to dextoalla tin alli mas les, oti i lusi einai na katanalwnoume apo ta topika magazia, kai na kanoyme diaspora tzirou,diladi, i lusi tha erthei apo to na katanalwnoume ki allo,den evales akomia0 myalo mou fainetai, kai poly fovamai kai oloi oi ellinesa0pes ston kosmo apla, na paei sto xwrio tou na kanei kamia kalliergeia, i akoma akoma na paei moutsos sta karavia, kai na afisei ta glentia me ta krasia kai ta kreataa0katalaves karataferi tou diadiktyou?

Da: VIPNnWnjX24/05/2012 06:35:42
koita ola ta mats theloun prosxoi, min xehnas ti epathe i elvetia apo to louxemvourgo .swsti i paratirisis sou, den parexigw alla prepei omws na grafw kai ta aftonoita .ante kai me tin niki Elladara .

Da: Tamburino 01/06/2012 09:38:14
Proposta di legge 4116
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime
TESTO UNIFICATO
COME RISULTANTE AL TERMINE DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE

Art. 1
1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono dello strumento di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.
2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al comma 1 e al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: > sono aggiunte le seguenti: >;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: >;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: >.
10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Da: ordine del giorno Camera 95534-bis-A7823/11/2012 18:10:37
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2012
XVI LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 5534-bis-AOrdini del giorno(kb 989)
A.C. 5535-AOrdini del giorno(kb 139)

A.C. 5534-bis-A
ORDINI DEL GIORNO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).
N. 1.
Seduta del 21 novembre 2012


La Camera,
   al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere maggiormente incisivi ed equi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sul contenimento e sulla razionalizzazione dei costi attinenti il pubblico impiego,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi nel confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, ad utilizzare, limitatamente al triennio 2013-2015, le graduatorie vigenti dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici, relativamente ai profili professionali richiesti, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ovvero, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici, all'assunzione di figure professionali ad esse equipollenti, avvalendosi anche della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   ad assicurare inoltre la proroga e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, fino al 31 dicembre 2015;
   a garantire che fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei;
   a disporre che durante il triennio 2013-2015, la mobilità prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia inderogabilmente limitata alle sole figure professionali che risultano in esubero presso le amministrazioni cedenti.
9/5534-bis-A/78. Cazzola, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Fabbri, Damiano.

Da: proposta di legge28/11/2012 08:31:20
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi
La proposta di legge in esame[1] reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici e per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento - composto di un solo articolo, suddiviso in 10 commi - non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo 1
Disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni


La norma prevede che:
·        per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica[2] utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni che non dispongono di proprie graduatorie utili possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni[3]. Viene previsto, altresì la possibilità di attingere alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale (comma 1 );
Si rammenta che l'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003, prevede che in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge n. 3/2003, le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. L'art. 9, comma 1, della legge n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) prevede che a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto in materia di programmazione delle assunzioni[4] con regolamento di delegificazione[5] vengano stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della norma in riferimento secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione;
·        l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e - limitatamente al biennio 2012-2013 - degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti (comma 2).
Si rammenta che l'articolo 1, comma 4, del DL n. 216/2011[6] (proroga termini 2012) proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie (approvate successivamente al 30 settembre 2003) dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri;
·        entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni in esame, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti (comma  3);
·        a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche[7] (amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca con più di 200 dipendenti), con esclusione di specifiche professionalità, si svolge mediante concorsi pubblici unici. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato[8] (commi 4 e 5);
·        le regioni e gli enti locali possono aderire alla summenzionata ricognizione e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni (comma 6);
·        per lo svolgimento delle summenzionate procedure di reclutamento di dirigenti, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro (comma 7);
·        il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione (comma 8);
Vengono, inoltre, modificati i requisiti per l'accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia. In particolare, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, viene disposto che per l'accesso al corso - concorso vengano anche valutati i titoli posseduti dai concorrenti (comma 9, lett. b) e che il medesimo corso abbia una durata di 18 mesi - comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale - a fronte degli attuali 12 mesi - seguiti, previo superamento di un esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche - previsti a legislazione vigente (comma 9, lett. c).
L'art. 28 del D.lgs. n.165/2001, prevede che il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali (dirigente di seconda fascia secondo la dizione riportata dalla rubrica dell'articolo in riferimento) ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.
L'art. 28-bis, comma 4, del D.lgs. n.165/2001, prevede che i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.


Al riguardo, rilevato preliminarmente che la norma richiama il rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, si evidenzia che alcune delle modifiche apportate ai requisiti per l'ammissione e alle modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi. Ci si riferisce nello specifico a:
·         l'introduzione della valutazione dei titoli posseduti dai candidati (comma 9, lett. b) che potrebbe determinare un aggravamento dell'iter concorsuale con ricadute sulla funzionalità e l'economicità del procedimento;
·         l'estensione (comma 9, lett. c) della durata (da 12 a 18 mesi) del corso - comprensivo, tra l'altro, di un periodo di applicazione all'estero previsto a legislazione vigente esclusivamente per i vincitori di concorso per dirigente di prima fascia - che risulta potenzialmente suscettibile di ritardare l'ingresso in servizio del personale dirigente neo-formato con profili di onerosità connessi alla funzionalità delle amministrazioni da cui i medesimi dirigenti verrebbero distolti nei sei mesi aggiuntivi, nonché alla mancanza di una effettiva prestazione lavorativa da parte del medesimo personale che dal punto di vista retributivo risulterebbe comunque pienamente in servizio.
Sui punti evidenziati andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
Non si hanno, infine, osservazioni da formulare con riguardo alle altre norme del provvedimento in esame, stante il carattere ordinamentale delle medesime.

Da: scirarindi28/11/2012 15:23:57
ancora a sognare voi...
scirarindi..non è il caso di questo concorso

Da: CLARISSADAY 30/11/2012 12:52:24
scusate ma in questo modo non si tutelano solo quelli che hanno superato il concorso????????????? e i concorsi pubblici invece non devono essere aperti a tutti?? e le graduatorie non hanno solo validità triennale??????? secondo questa legge anche chi era in graduatoria nel 2006 perciò può essere assunto?

Da: e invece30/11/2012 22:45:00
vi  rientra in pieno, ignorante.
Se provano a fare un concorso entro le date dei termini che verranno prorogate per legge si farà causa.
Se lo scordano di fare bandi nel 2013 sti deficienti.
Il Consiglio non ha effettuato lo scorrimento le graduatorie come era d'obbligo in base al regolamento interno o per meglio dire una persona (due) che doveva farlo. Limitando l'esercizio delle assunzioni.
Scirarindi dui; anzi la sveglia ve la stando chi sta  controllando i vostri conti e le vostre spese e assunzioni illegittime. VErooo?
Ed è solo l'inizio. Il botto deve ancora arrivare :)))


Da: Spese al setaccio: arriveranno anche a te?01/12/2012 08:42:19
Il Consiglio regionale consegna le carte alla Procura della Repubblica

La nuova indagine sulla legislatura in corso

Quando si dice il caso: nel giorno in cui il pubblico ministero ribadisce la richiesta di rinvio a giudizio per i 18 consiglieri regionali della passata legislatura iscritti ai gruppi Misto e Sardegna Insieme (sotto inchiesta per peculato), arrivano sulla sua scrivania le carte chieste poche settimane fa. Si tratta dei documenti sulle spese dei consiglieri di tutti i gruppi delle ultime due legislature, inclusa quella attuale.

Con piena collaborazione, il Consiglio regionale ha inviato, nei tempi indicati dalla Procura di Cagliari, le carte più facilmente reperibili. Per il resto ci vorrà un po' più di tempo.

Da: CLARISSADAY 01/12/2012 10:08:15
scusate e le assunzioni a tempo determinato avvenute dal 2003 in poi? anche quelle graduatorie veranno prorogate sino al 2014?

Da: Tamburino 01/12/2012 11:54:27
Verrà inserito emendamento alla legge di stabilità.
Finora c'è tutta la volontà politica di procedere, ma non avverrà attraverso il decreto "milleproroghe" come gli altri anni, bensì attraverso approvazioni appositi emendamenti al ddl "stabilità" (ex legge "finanziaria"), alcuni dei quali fatti propri già dal Governo.
La proroga riguarderà T U T T E  le graduatorie in vigore al 31.12.2012...quindi, per essere più chiari, quelle approvate successivamente al 3 0 s e t t e m b r e 2 0 0 3.
Il Consiglio regionale è organo costituzionale. Il personale rientra quindi in quel comparto. Per il personale la sua autonomia è disciplinata dal regolamento interno in particolare per le nomine e promozioni. Ma non per le assunzioni e quindi l'ingresso per la quale si sottopone alla disciplina generale statale. E ci mancherebbe!
Qualora dovessero esserci problemi, non dovremo fare altro che comunicarlo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Quest'ultima emetterà apposita nota di chiarimento e interpretazione autentica.


PS: Clarissa, non penso che ti riguardi. In Regione non ci sono graduatorie di idonei inutilizzate. Quelle del Consiglio fanno caso a sé ed eccezione e infatti verrà riequilibrata a breve la questione.

Da: CLARISSADAY 01/12/2012 16:24:21
ma dico è possibile che anche le graduatorie a tempo determinato  a seguito di regolare pubblica selezione possano essere utilizzate secondo questi criteri?

Da: scirarindi01/12/2012 16:30:56
utopia...non si faranno ulteriori assunzioni e lo sai bene anche tu

Da: CLARISSADAY 02/12/2012 08:11:44
quidni non c'è speranza?

Da: scirarindi02/12/2012 10:01:13
no

Da: CLARISSADAY 03/12/2012 05:38:03
quindi  cosa capiterà?

Da: x clarissa03/12/2012 07:03:19
Che continui a stare a spasso

Da: scirarindi03/12/2012 08:46:53
x TAMBURINO prima di scrivere e parlare studia:

sono organi costituzionali solo il Presidente della Repubblica
Parlamento
Governo
corte costituzionale

il consiglio regionale è l'organo titolare della funzione legislativa di indirizzo e di controllo della regione e non è organo costituzionale ma esercita le sue fuzioni attribuitegli dalla COSTITUZIONE e dalle leggi

caro TAMBURINO se tu sei il portavoce di questa battaglia mi dispiace per chi ti ascolta..sono ignoranti quanto te

Da: CLARISSADAY 03/12/2012 19:31:15
quindi?

Da: CLARISSADAY 04/12/2012 05:31:33
MA ALLORA COSA CAPITERà?

Da: x scirarindi04/12/2012 06:57:16
sei una scema. Parli a vanvera di cose che neppure capisci e conosci. Si vede lontano un miglio che hai solo studiato pippe e anche male

Il Consiglio è organo costituzionale perché discende dalla Costituzione e dallo Statuto sardo di una regione a statuto speciale.

Se quà solo a provocare e a cercare di demotivare dal tuo comodo ufficio del Consiglio. Se una miserabile vigliacca e una imbrogliona.

ponirì a una parti

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Successiva >>


Torna al forum