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INPS, 296 ispettori di vigilanza
83917 messaggi, letto 1281956 volte
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Da: et in terra pax15/02/2010 21:09:18
ah, almeno stasera guardo voyager...parla degli UFO............

Da: sfatato un mito15/02/2010 21:22:16
mancano almeno 2,5 milioni di euro
non mi quadra
una progressione verticale costa almeno 2000 euro

Da: roby15/02/2010 21:26:23
BLOCCO TOTALE 2010/2012.

Da: AUGURI AI VINCITORI15/02/2010 22:09:13
speriamo che tocchi presto anche a noi idonei

Da: et in terra pax15/02/2010 22:19:25
speriamo bene per tutti...io non aspetto altro...

Da: x sfatato un mito15/02/2010 22:35:00
io sono di coccio e non riesco a capire cosa vuoi dire... me lo spieghi per favore?

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Da: x tutti15/02/2010 22:59:59
i vincitori verranno assunti e se ne sbatterannno di noi idonei questa è la verdà

Da: Bertolaso''s friends15/02/2010 23:17:01
Con una briciola di tutti i soldi che i Bertolaso's friends si sono mangiati potevano essere assunti tutti gli idonei. Solo per noi Brunetta e Tremonti hanno fatto gli schizzinosi, mentre i furbetti di Bertolaso assumevano figli, fratelli e amanti degli amici e il decreto sulla Protezione Civile spa prevede l'assunzione di 150 persone senza nessuna regola

Da: per roby15/02/2010 23:55:10
mi sa proprio che l'unico  blocco riguarda il tuo cervello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
credo nelle assunzioni dei vincitori e anche degli idonei""""

Da: ....16/02/2010 00:41:11
ho un mal di schiena allucinante...

cercasi fisioterapista massaggiatrice servitrice dei servitori dello Stato

Da: FIUMI DI SOLDI......16/02/2010 09:03:16
ma non per assumere chi ha studiato e meritato il proprio lavoro.....no!......la cultura discrimina.......

Da: Isp16/02/2010 09:05:11
Pubblicato il decreto di autorizzazione

Da: cmq16/02/2010 09:10:50
tt ok

Da: siracusana16/02/2010 09:21:28
per noi idonei è finita?

Da: fra poco si parte16/02/2010 09:25:51
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006);
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007);
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008);
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere  per
il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni  avvenute
nell'anno precedente;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la
quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528  e  530
sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.  35,  comma  4,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno  precedente  e  dei
relativi oneri;
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Viste le note delle amministrazioni interessate che,  nel  chiedere
le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere,  danno
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2007  e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata;
  Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;
  Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto in particolare l'art. 74,  commi  1,  5  e  6,  del  predetto
decreto legge n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la
riduzione  degli  assetti  organizzativi,   la   dotazione   organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in  particolare
l'art. 41, comma 1,  come  modificato  dall'art.  23,  comma  3,  del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il  termine  per
procedere alle  assunzioni  di  personale  relative  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art.  1,  commi  523  e  643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le  relative  autorizzazioni  possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto  conto  che  le   assunzioni   autorizzate   sono   comunque
subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica, e che
sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1,
del  decreto  legge  n.  112  del  2008,  la  dotazione  organica  e'
individuata in  misura  pari  ai  posti  coperti  alla  data  del  30
settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e  di  mobilita'
avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge;
  Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto  legge  n.  112
del 2008 che  esclude  dall'applicazione  dell'art.  74  medesimo  le
strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire  da  parte  di  ciascuna
amministrazione;
  Visto il decreto legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata  in  vigore
dello  stesso  decreto  le  amministrazioni  vigilanti  su  enti   ed
organismi pubblici statali, nonche'  strutture  pubbliche  statali  o
partecipate dallo Stato,  anche  in  forma  associativa  e  gli  enti
interessati, sino al conseguimento degli  obiettivi  di  contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma  3  dello  stesso
articolo 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali,  fatte  salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente.  Per   le
finalita' di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  sono  altresi'  fatte  salve  le  assunzioni
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nei  limiti  consentiti   dalla
normativa vigente;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' il divieto di assumere  previsto
dall'art. 17, comma 7, del  decreto  legge  1°  luglio  2009  n.  78,
convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto  2009,  n.  102,  le
amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto,  di
cui  costituisce  parte  integrante,   portati   a   compimento   gli
adempimenti di cui alle citate disposizioni, accertata  dagli  organi
competenti la realizzazione degli obiettivi  di  risparmio  assegnati
secondo le  modalita'  indicate,  possono  procedere,  ai  sensi  del
combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, all'assunzione  a  tempo  indeterminato  delle
unita'  per  ciascuna  indicate  e  per   un   onere   corrispondente
all'importo accanto specificato.
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 31 gennaio  2011,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 17 novembre 2009

                p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 186


Da: fra poco si parte16/02/2010 09:25:55
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006);
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007);
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008);
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere  per
il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni  avvenute
nell'anno precedente;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la
quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528  e  530
sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.  35,  comma  4,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno  precedente  e  dei
relativi oneri;
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Viste le note delle amministrazioni interessate che,  nel  chiedere
le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere,  danno
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2007  e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata;
  Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;
  Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto in particolare l'art. 74,  commi  1,  5  e  6,  del  predetto
decreto legge n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la
riduzione  degli  assetti  organizzativi,   la   dotazione   organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in  particolare
l'art. 41, comma 1,  come  modificato  dall'art.  23,  comma  3,  del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il  termine  per
procedere alle  assunzioni  di  personale  relative  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art.  1,  commi  523  e  643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le  relative  autorizzazioni  possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto  conto  che  le   assunzioni   autorizzate   sono   comunque
subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica, e che
sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1,
del  decreto  legge  n.  112  del  2008,  la  dotazione  organica  e'
individuata in  misura  pari  ai  posti  coperti  alla  data  del  30
settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e  di  mobilita'
avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge;
  Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto  legge  n.  112
del 2008 che  esclude  dall'applicazione  dell'art.  74  medesimo  le
strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire  da  parte  di  ciascuna
amministrazione;
  Visto il decreto legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata  in  vigore
dello  stesso  decreto  le  amministrazioni  vigilanti  su  enti   ed
organismi pubblici statali, nonche'  strutture  pubbliche  statali  o
partecipate dallo Stato,  anche  in  forma  associativa  e  gli  enti
interessati, sino al conseguimento degli  obiettivi  di  contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma  3  dello  stesso
articolo 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali,  fatte  salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente.  Per   le
finalita' di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  sono  altresi'  fatte  salve  le  assunzioni
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nei  limiti  consentiti   dalla
normativa vigente;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' il divieto di assumere  previsto
dall'art. 17, comma 7, del  decreto  legge  1°  luglio  2009  n.  78,
convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto  2009,  n.  102,  le
amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto,  di
cui  costituisce  parte  integrante,   portati   a   compimento   gli
adempimenti di cui alle citate disposizioni, accertata  dagli  organi
competenti la realizzazione degli obiettivi  di  risparmio  assegnati
secondo le  modalita'  indicate,  possono  procedere,  ai  sensi  del
combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, all'assunzione  a  tempo  indeterminato  delle
unita'  per  ciascuna  indicate  e  per   un   onere   corrispondente
all'importo accanto specificato.
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 31 gennaio  2011,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 17 novembre 2009

                p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 186


Da: BB16/02/2010 09:45:27
Nell'allegato si parla per l'inps di 1001 unità di cui 711 progressioni verticali..quindi 290 per ispettore..mi spiegate perchè poi si arriva alla cifra di 309??

Da: rox16/02/2010 10:09:51
ciao ragazzi, ma i 309 sarebbero 293 idonei + idonei o 309 idonei oltre i 293 vincitori? Grazie a chi vorrà rispondere

Da: rox16/02/2010 10:10:27
ciao ragazzi, ma i 309 sarebbero 293 vincitori + idonei o 309 idonei oltre i 293 vincitori? Grazie a chi vorrà rispondere

Da: et in terra pax16/02/2010 10:13:02
a me non sono molto chiari certi passaggi. tuttavia confido in chi sostiene che le assunzioni per i vincitori siano sicure. Il passaggio dai 290 ai 309 non riesco a coglierlo da nessuna parte. se qualcuno vuole spiegarlo anche a me...

Da: mah..16/02/2010 10:13:39
quindi è fatta..

Da: ...16/02/2010 10:13:49
sono 296 vincitori (di cui 3 della valle d'aosta) + 13 idonei

Da: licia16/02/2010 10:14:00
per BB: in  realtà io penso si arrivi anche sopra i 309: l'inps ha ottenuto l'autorizzazione per assumere 65 ispettori (ora non ricordo la data precisa del decreto ma se vai indietro nelle pg dovresti trovare qualche post che ne parlava)... da ultimo ha ottenuto questa autorizzazione per 290 ispettori... quindi se sommi 65+290 il risultato è 355... pur essendo vincitrice spero che l'inps assumoma più idonei possibili perchè abbiamo fatto tutti mille sacrifici e tutti, anche se nei tempi che ovviamente saranno diversi, meritiamo di diventare ispettori!!!

Da: licia16/02/2010 10:15:57
scusate... spero che l'inps ASSUMA

Da: Gioia16/02/2010 10:21:42
grazie del pensiero,licia :)

cmque 309 dovrebbe derivare dalle vecchie 244 autorizzazioni + 65

ciao

Da: licia16/02/2010 10:27:34
ciao gioia :)
ma non potrebbe trattarsi di 65+244+290?
in fondo dovremmo avere qst 3 autorizzazioni... se così fosse sarebbe bellissimo...

Da: ...16/02/2010 10:31:25
all'inizio ricordo, escludendo l'autorizzazione aggintiva di 65 unità, vi era la richiesta di 2 autorizzazioni, una di 244 e l'altra di 200, infatti si parlava di 444 unità. ora sembra che le cose sono cambiate.

Da: TUTTI ASSUNTI16/02/2010 10:32:15
.....alla faccia dei gufi(umani, perchè gli animali sono bellissimi)......

Da: Gioia16/02/2010 10:32:26
mi sa di no..cmque stanno ancora insistendo, tutto può essere:)

Da: Gioia16/02/2010 10:35:00
in effetti la richiesta di 200 unità nn è stata più accolta
ed è un peccato perchè considerate le rinunce 444  autorizzazioni avrebbero fatto entrare un bel pò di idonei
cmque i Sindacati stanno ancora facendo pressioni, forse dovremmo farlo anche noi
vi saluto, buona giornata a tutti:)

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