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MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AL DIFENSORE DI FIDUCIA
16 messaggi, letto 16253 volte
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Da: APPELLO14/10/2010 19:24:44
Ciao a tutti, vorrei porvi una domanda.

A novembre dello scorso anno ho depositato nomina fiduciaria per un cliente preso per guida in stato di ebbrezza.

Questo signore solo il mese prima aveva nominato altro difensore di fiducia (senza che io sapessi nulla) e io nel mio atto di nomina non ho chiesto la revoca degli altri difensori.


Qualche giorno fa arriva al cliente l'avviso 415 bis, ed è lì che scopro che aveva un altro difensore di fiducia: vado in procura e scopro che la mia nomina non risulta da nessuna parte (hanno probabilmente perso la mia nomina) e nel frattempo contatto l altro legale che mi dice che rinuncierà al mandato.

RImango solo io di fiducia, e di sicuro non mi notificheranno la citazione a giudizio.

Orbene, quando posso fare valere l'omissione della notifica? La posso fare valere nel processo di appello o devo andare all udienza di citazione a giudizio e fare rilevare la mullità della notifica?

Da: mauro17/10/2010 20:51:27
Nessuno sa rispondere?

E' una nullità assoluta o relativa?

Da: Ruberto18/10/2010 01:14:10
Se tu fossi un avvocato accorto ti cureresti di depositare le nomine con il depositato (3,54 euro).

In ogni caso l'omessa notifica al difensore del 415bis o del d.c. è causa di nullità intermediaex art. 180 c.p.p. eccepibile fino alla sentenza di primo grado (sempre che tu abbia la prova della nomina...)


Da: x Roberto18/10/2010 08:33:41
se tu fossi un avvocato che esercita sapresti che la marca da bollo è aumentata ad Euro 3,96 da almeno 8 mesi.

Se tu fossi un avvocato nel vero senso della parola sapresti che l'omessa notifica della citazione a giudizio del difensore regolarmente nominato è causa di nullità assoluta.

Quella era la domanda, non sei stato neppure in grado di leggere bene il testo.

E' ovvio che se hanno smarrito la nomina non notificheranno nè 415 bis nè tantomeno la citazione a giudizio.

E' ciò è una nullità ASSOLUTA.

Può dunque farla valere pure in appello

Da: APPELLO21/10/2010 08:24:18
Ma la nullit allora è assoluta o relativa?

Da: SENTENZA CASS.PEN NR. 6240 / 200930/10/2010 22:02:08

L'omessa notificazione dell'avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Essa, infatti, afferisce alla difesa dell'imputato ed è insanabile ex art. 179 c.p.p., con una successiva nomina di un difensore di ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.

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Da: Un amico31/10/2010 09:50:57
La nullità è intermedia!!!

Da: un passeggero31/10/2010 12:36:08
la nullità in esame è assoluta, perchè comporta una violazione del diritto di difesa.

L'omessa notifica al difensore di fiducia è perciò causa di nullità assoluta ex art 179 c.p.p.

Da: Un amico31/10/2010 22:35:25
scusami, a norma dell'art. 179 le nullità assolute sono quelle relative a:

- capacità del giudice e regolare formazione del collegio
- omessa citazione dell'imputato
- esercizio dell'azione penale
- mancanza della presenza del difensore in cui essa è obbligatoria

Le nullità relative ex art. 180 riguardano:

- partecipazione del PM
- assistenza, rappresentanza dell'imputato (laddove solo per la citazione è previsto il regime di nullità assoluta)

Cosa mi sfugge?

Da: Un amico31/10/2010 22:36:59
edit: art. 180 nullità intermedie e non relative

Da: PASSEGGERO31/10/2010 23:02:01
Se non notificano al difensore nè 415 bis nè decreto citazione a giudizio si versa nell'ipotesi di mancanza di difensore laddove ne è previsto un obbligo, io interpreto così.

La nullità è assoluta

Da: III04/11/2010 23:58:21
l' omessa o irregolare notificazione al difensore di fiducia dell' imputato dell' avviso dell' udienza fissata per il dibattimento è una nullita di ordine generale lett. c art 178, che a norma dell' art. 179 è nullità assoluta, insanabile  e rilevabile in ogni  stato e grado del procedimento, fino a quando non sia emesso il provvedimento finale divenuto irrevocabile.
                                                      
infatti, gli effetti del giudicato possono essere rimossi solo nei casi previsti dall' art. 630 cpp.

Da: APPELLO05/11/2010 08:56:55
Quindi, mi confermate che, non essendomi stato notificato il decreto di citazione a giudizio (nè tantomeno l'avviso 415 bis), trattandosi di nullità assoluta (ho la prova dell avvenuto deposito della mia nomina fiduciaria perchè mi sono fatto apporre il timbro di depositato), posso non presentarmi in udienza e fare valere questo vizio in appello?

Così tutto regredirà alle indagini preliminari e la contravvenzione si prescriverà.

Da: vanni08/11/2010 11:08:54
bravissimo. esatto

Da: APPELLO08/11/2010 14:03:36
Dunque io non mi presenterò il giorno del dibattimento (quando arriverà il decreto di citazione al cliente) ed avviso per deontologia il collega nominato d'ufficio.

Poi faccio appello, eccepisco la nullità e tutto regredisce.

Essendo una contravvenzione, si prescriverà tutto.

Cmq ci vado coi piedi di piombo, mi informerò ancora e vedrò altra giurisprudenza.

Da: peppe P.Avv.12/06/2012 09:56:32
Salve nel caso di omessa notifica solo del 415 bis (con notifica invece dell'avviso di fissazione dell'U.P.) si ha una nullità assoluta solo di quest'ultimo?


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