>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso INAIL, 404 posti
75734 messaggi, letto 1757545 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, ..., 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 - Successiva >>

Da: X sopra 05/04/2018 11:19:19
Dai i numeri...
Rispondi

Da: afa 05/04/2018 11:22:04
Si sa quanti hanno comunicato la loro presenza il giorno 11 aprile?
Rispondi

Da: Danny78  1  - 05/04/2018 12:01:46
Mi sembra un tantino esagerato 1800 euro....penso che gli ispettori del lavoro guadagnino circa 1500 euro
Rispondi

Da: XXXX YYYY ZZZ05/04/2018 13:24:01
Ragazzi, si sa quante persone hanno confermato la loro presenza in data 11 aprile ?   ps: ho chiesto sul punto STIPENDIO di un f1; mi hanno precisamente risposto 1.650 euro !
Rispondi

Da: Per xxxx yyyy zzz 05/04/2018 17:48:03
Una cinquantina di email
Rispondi

Da: per post sopra05/04/2018 18:00:36
che fonte hai ? a me risulta un poco in più ma speriamo tu abbia ragione
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: afa 05/04/2018 18:11:28
Quanti di più ?
Rispondi

Da: Jiar 05/04/2018 19:04:09
L'invio della mail non è neanche obbligatorio
Rispondi

Da: Btre ex cfl06/04/2018 09:34:37
Io e anche altri btre abbiamo chiesto di essere trasferiti alle dogane... voglio vedere che succede....
Rispondi

Da: Totino24 06/04/2018 17:44:33
Vorrei salutare btre che ancora ci tiene compagnia nel momento dell assunzione. Ma mi chiedo ora cosa farai? Dopo 9 anni che ci hai seguito assiduamente non ti sentirai piu solo? Di certo noi non ti terremo compagnia. Abbiamo cose piu importanti da fare.
Ahahahahahahsh
Ciao bello
Rispondi

Da: x Totino2406/04/2018 22:02:34
Hai novità sul fronte giustizia? Quando chiameranno? Integreranno le sedi restanti al 1 marzo?
Dacci notizie....Grazie!
Rispondi

Da: Jonh delle grandi officine06/04/2018 22:07:39
Btre sei un essere triste 😭 e rancoroso fai tristezza 😭
Rispondi

Da: Je suis inail06/04/2018 23:05:52
Tranquilli, ci penso io a tenere compagnia a pastore, di sicuro non accetterò nulla fuorché inail! Pastore non avrà vita facile con me in giro.
Rispondi

Da: ..Certo06/04/2018 23:21:42
Che un rosicone rancoroso triste 😭 come btre....sempre sul forum a rosicare a portare sfiga. Ma perché? Un lavoro lo ha. È semplice cattiveria
Rispondi

Da: Cornino 07/04/2018 10:39:50
Ragazzi ripeto per tutti gli interessati alla Sicilia... volevo farvi sapere che se qualcuno che è di Palermo ma per mancanza di posti su Palermo o Trapani  sarebbe costretto a scegliere Catania, non vi preoccupate io e un collega in servizio a Palermo saremmo subito pronti ad eventuali scambi su Catania.
C'è solo un posto a Palermo e molti a Catania (3) e Siracusa (3). Quindi se qualche Palermitano o della Sicilia Occidentale fosse mandato a Catania perchè l'unico posto a Palermo è già occupato non vi preoccupate perchè a Palermo  siamo in due i colleghi che desideriamo trasferirci a Catania. Quindi subito dopo l'assunzione potremmo fare uno scambio, cosa che indubbiamente è fattibile in quanto ordinariamente avviene.
Rispondi

Da: Totino24  1  - 07/04/2018 10:49:32
Ciao io sono interessato a palermo. Vorrei chiederti come si sta a Palermo? Parlo di ufficio naturalmente. Che orari si fanno? Si fanno turni? Grazie
Rispondi

Da: Cornino 07/04/2018 11:08:37
Ciao guarda se vuoi puoi contattarmi così ti dico .... la mia mail è
alissandro@hotmail.com
Rispondi

Da: per nobbio07/04/2018 11:52:08
"Quindi subito dopo l'assunzione potremmo fare uno scambio, cosa che indubbiamente è fattibile in quanto ordinariamente avviene."

ma anche no. vige il vincolo quinquennale nella sede di prima assegnazione ex dlgs 165/01.
Rispondi

Da: Cornino 07/04/2018 11:53:46
all'interno della stessa regione!
Rispondi

Da: Cornino 07/04/2018 11:59:27
Il vincolo della permanenza quinquennale nella sede di prima nomina, nelle amministrazioni pubbliche, è superabile attraverso una interpretazione sistematico/complessiva degli artt. 1 c. 29 decreto legge 138 del 2011 e 16 legge 183 del 2011 e dei commi 5bis e 5ter art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di pubblico impiego.
L'art.1, comma 29, del decreto legge 138 del 13 agosto 2011 convertito nella legge 148 del 14.9.2011 prevede che:
L'art. 1, comma 29, stabilisce, in buona sostanza, che ai pubblici dipendenti si applicano gli articoli 2103 e 2104 del codice civile con riferimento all'esigibilità della prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto : la norma prevede, quindi, il potere, regolato in sede di contrattazione, di modificare «il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa attraverso lo strumento del trasferimento definitivo o temporaneo».

L'art. 16 della legge 183 del 12.11.2011 prevede, poi, la ricollocazione d'ufficio del personale in soprannumero o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione, confermando il principio civilistico dell'art. 2103 per cui il lavoratore può essere trasferito, secondo criteri datoriali, da una unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In questo quadro normativo vanno letti i commi 5bis e 5ter dell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni, in una interpretazione complessivo/sistematica, non diversamente da quanto avviene in tema di contratti ex art. 1363 c.c.
Il comma 5bis regola la c.d. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione. L' obbligo della permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione non è obbligo di diritto oggettivo posto a tutela dello stesso ordinamento positivo, ma è vincolo posto a tutela di situazioni giuridiche soggettive della P.A. che, esercitando la sua facoltà/potestà organizzatoria, può farlo valere o meno a seconda delle esigenze organizzative dell'Ente. E', cioè, un vincolo posto a tutela, non di un interesse generale della comunità, ma di un interesse particolare della P.A. in funzione delle sue variabili esigenze organizzative, tecniche e produttive.
Se il comma 5bis dell'art. 35 avesse, invece, avuto a contenuto un vero e proprio obbligo di diritto oggettivo, inderogabile, dell'ordinamento del p.i. contrattualizzato posto a carico sia del dipendente che dell'amministrazione, l'obbligo temporale di permanenza, come suo rovescio, avrebbe potuto assicurare al dipendente un vero e proprio diritto alla inamovibilità quinquennale dalla sede di prima assegnazione : così non è.
Un obbligo assoluto del lavoratore alla permanenza e, quindi, un suo diritto all' inamovibilità dalla sede di prima destinazione è assicurato, invece, dal successivo comma 5ter dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, dalla norma cioè sulla c.d. territorializzazione, la quale prevede che l'amministrazione può richiedere come requisito di partecipazione alla procedura pubblica selettiva la residenza dei partecipanti in un determinata zona geografica del Paese.
Allora sì che i concorrenti assunti vanterebbero nei confronti dell'amministrazione il diritto alla inamovibilità di sede, e l'amministrazione, dal canto suo, essendosi specificamente auto- vincolata nel bando di concorso, non godrebbe più di quella discrezionalità nelle scelte di autorganizzazione che le è, invece, riconosciuta nell'ambito della operatività del comma 5-bis dell'art. 35.
Le clausole normative di cui ai commi 5bis e 5ter del decreto legislativo 165 del 2001 vanno, quindi, lette unitariamente in simbiosi ermeneutica.
Solo unitariamente interpretando i commi 5bis e 5ter dell'art. 35, il decreto legislativo 165/2001, che costituisce l'ordinamento del pubblico impiego contrattualizzato, non va in aperta rotta di collisione con le omologhe norme civilistiche sul rapporto di lavoro subordinato. Così, l'interpretazione congiunta dei commi 5bis e 5ter si armonizza con l'art. 2103 c.c. dove, con riguardo sia al contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, si dice "Egli (il prestatore di lavoro) non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo", si dice, cioè, che il lavoratore privato non ha diritto ad una inamovibilità nella struttura lavorativa di prima assegnazione, ma può essere trasferito per esigenze, tecniche, organizzative e produttive.

Il che equivale a dire, sul piano ordinamentale specifico del d.lgs. 165/2001, che l'obbligo di permanenza minima nella sede di prima destinazione è un obbligo, derogabile, di permanenza condizionato alle esigenze organizzatorie della P. A., la quale può rimuoverlo per ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'Ente. E il richiamo all'articolo 2103 C.C. viene operato non solo per una esigenza ermeneutica, ma anche per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. c), del d.lgs. 165/2001, che pone il principio dell'applicazione, nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di condizioni uniformi rispetto al rapporto di lavoro privato, e per effetto dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto in forza del quale i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, del titolo II, del libro V del codice civile, e quindi anche dall'art. 2103, "fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo" : e l'art. 2103 C.C., che consente il trasferimento del prestatore di lavoro da una unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è norma che non contrasta con una "diversa disposizione" imperativa del decreto 165, ma che, invece, collima con l'interpretazione sistematica qui data al combinato disposto dell'art. 5bis e dell'art. 5ter del decreto legislativo 165/2001, in un quadro complessivo/sistematico con gli artt. 29, c.1, decreto legge n.138 del 13.8.2011 e 16 legge n.183 del 12.11.2011.
In ogni caso, il vincolo della permanenza quinquennale è da considerarsi ormai venuto meno in virtù dell' art. 2 del Dl n. 95/2012 (sulla spending review), che ai commi 12 e 14 ha disposto che il personale in esubero, anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, sia posto in disponibilità biennale ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 33 novellato del d.lgs. 165/2001, in deroga al comma 3 dell'art. 16 della legge di stabilità per il 2012 n.183 del 12 novembre 2011.
L'arroccamento delle amministrazioni sulla vecchia interpretazione letterale del comma 5bis dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 è da attribuire a pigrizia mentale e a deresponsabilizzazione della dirigenza pubblica che conserva quel vizio atavico ( lo dice uno che di amministrazione pubblica si intende avendo anche ricevuto un premio di qualità per i cambiamenti apportati nella propria unità organizzativa) di muoversi a passo di elefante prima di cambiare indirizzo d'azione e adeguarsi alle novità.
Rispondi

Da: per Cornino07/04/2018 12:20:25
bravo, hai copiato un pippone di Giuseppe Alfano copiato da leggioggi.it

si tratta solo di una sua interpretazione, condivisibilissima certo, ma priva di alcun valore giuridico.

gli scambi all'interno della stessa regione non fanno eccezione, sono vietati prima dei 5 anni.

l'art 35 del dlgs 165/01 dice testualmente che "5-bis. ([81]) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi".

vi posso dire che gli ex ICE che sono andati alla giustizia, sperando in una celere mobilità dopo la fine del periodo di prova, hanno avuto un'amara sorpresa... scegliete le sedi alle dogane con saggezza !
Rispondi

Da: Lucillo07/04/2018 13:37:33
Confermo quanto detto da cornino. nell'ambito della stessa regione il direttore regionale ha ampia facoltà discrezionale di assegnare presso la sede che ritiene più utile ( riserva espressa anche in seno a tutti i bandi). per di più in agenzia delle dogane - ed in Sicilia in particolare)- sono stati consentiti di recente scambi di sede tra funzionari assoggettati al vincolo per di più appartenenti ad aree diverse: terza area funzionale con seconda. valutate quindi con serenità perché le garanzie sono ampie e documentate.
Rispondi

Da: QUANTI SAREMO 07/04/2018 15:11:15
Si sa quanti saremo l'11???,
Ho letto una cinquantina, ma c'è chi diceva un po' di più.
Un numero esatto????,?,
Rispondi

Da: AIUTOOOOOO 09/04/2018 12:54:15
Qualcuno sa quanti saremo????????,
Rispondi

Da: Ormai 09/04/2018 19:46:49
Credo proprio che lo scopriremo mercoledì
Rispondi

Da: Caserta Santa Maria Capua Vetere 09/04/2018 22:57:58

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: larac  10/04/2018 09:34:28
Il decreto dei 100 posti altri non verrà firmato per adesso...le assunzioni delle graduatorie principali ( Inail difesa Aifa e Abruzzo ) verrà fatto su 160 sedi perché dal dap sono state prese 40 persone! Ergo questa settimana verranno rese note queste 160 sedi rimanenti e verrà convocata prima la gradiatoria difesa, poi Inail poi Aifa e poi Abruzzo.
Rispondi

Da: pragmatica 10/04/2018 11:13:09
Ciao, come fai ad avere queste informazioni?
Rispondi

Da: Larac10/04/2018 11:47:58
Io sono io e tu non sei un caxco
Rispondi

Da: larac  10/04/2018 12:30:19
Qualcuno ha copiato il mio nikname. Non sono stata io a scrivere il commento sgradevole di cui sopra.
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, ..., 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)