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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: piazzale del pastore01/11/2013 09:12:20
x  luca rolfini

ma non ti vergogni di quello che hai scritto?

che schifo avere all'Inail gente come te, viene da vomitare....
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/11/2013 09:15:15
x  luca rolfini

sei un cretinotto babbeo.....questo sito non è collegato col ministero dell'interno che scemo che sei

io ho difeso l'Ente, altro che gettare fango

sono persone come te che denigrano l'Istituto.....
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/11/2013 09:18:50
mettiti davanti allo specchio la mattina e canta "non son degno di te"

lo stesso vale per chi chiede come trascorrerò il 2 novembre, abbi rispetto per i morti pezzo di m...e.....r....d......
Rispondi

Da: e che il grande dio01/11/2013 09:19:57
vipossa punire per le cattiverie che scrivete.....

Rispondi

Da: piazzale del pastore01/11/2013 09:31:14
x  luca rolfini

sei un bamboccione viziato perfettino bausscia cretinotto,

scrivi che sei da 15 anni all'Inail ma io non ti credo.....sei solo uno stupidotto deficente
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/11/2013 09:37:17
i b3 ex cfl devono fare solo il mea culpa, sono stati loro a fare il ricorso da cui è scaturita la famosa sentenza del "congruo " numero e del vostro concorso...se avessero aspettato sarebbero già c1 DA UN PEZZO.

Ma tra pochissimo col decreto stabilità approvato la situazione si sanerà presto......

in questo decreto si prorogano le graduatorie del 2008  e quindi,,,,invece per quella vostra di C1 parla di esclusione dei concorsi banditi da più di 5 anni

ps queste notizie le trovate online nei commenti di famosi giuristi al decreto

meitate gente meditate
Rispondi

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Da: quello che scrive sopra01/11/2013 09:55:02
e anche ieri come piazzale pastore o pastore del piazzale non sono io


io da oggi sono in pensione bye bye
Rispondi

Da: Trafficante01/11/2013 10:14:44
...e il Pastore sbroccò.
Dubito fortemente che uno così lavori nell'Ente, ma di sicuro, dopo queste ultime affermazioni insolenti e denigratorie, le denunce cadranno come pioggia, sulla sua testa.

E' la seconda volta che vai in pensione, la prima era stata a Luglio, se non erro.
A quando la prossima pensione?
Rispondi

Da: x  trafficante (nomen omen)01/11/2013 11:11:12
mi sa che la denuncia la becchi tu.....

fatti vedere da un neuropsichiatra infantile....si infantile ......e ho detto tutto

ma uno con quel nick name si qualifica da solo
Rispondi

Da: x  trafficante nomen omen01/11/2013 11:12:11
insolente e denigratorio io, ma no tu  sei matto da legare fermatelo!!!!!!
Rispondi

Da: x  trafficante nomen omen01/11/2013 11:13:57
non penso che sei un vincitore, nel caso che davvero lo sei povero Inail....Sarai il solito raccomandato che si è laureato nella solita Università etc etc basta leggere i giornali

persone come te sono un peso per l'Umanità intera.....
Rispondi

Da: x  trafficante nomen omen01/11/2013 11:15:48
sei il solito bamboccione viziato, il tuo nick name ti qualifica davvero, andresti denunciato solo per questo......uno che sceglie come nick name dietro cui nascondermi quello di una qualifica delittuosa la dice lunga sull'onestà e sull'integrità morale
Rispondi

Da: x  trafficante nomen omen01/11/2013 11:16:45
vergognati.......
Rispondi

Da: Compre01/11/2013 12:26:28
Ragazzi questa persona, piazzale pastore, non sta bene. A me dispiace, mi fa pena
Rispondi

Da: Comprensione01/11/2013 12:26:40
Ragazzi questa persona, piazzale pastore, non sta bene. A me dispiace, mi fa pena
Rispondi

Da: Comprensione01/11/2013 12:26:41
Ragazzi questa persona, piazzale pastore, non sta bene. A me dispiace, mi fa pena
Rispondi

Da: x  comprensione01/11/2013 17:02:35
deliri
Rispondi

Da: te capì01/11/2013 17:06:20
quello che succede nelle sedi Inail, relativamente alle mansioni, può anche essere vero, per come la racconti,  ovvero tutti fanno tutto. Ciò nonostante quello che è scritto in un Contratto nazionale di lavoro..... ripeto.... è il vademecum.... ossia sono le regole giuridiche che debbono essere riportate nel cie... che in nessun modo può essere in contrasto con il Contratto trattandosi di fonte di regolamentazione inferiore....... gerarchia tra le fonti....
poi che all'inail si  sia proceduto in barba alla legge.... questo è altro..... appunto altro.
Ora i tempi sono cambiati..... tocca ai lavoratori titolati  interni e, soprattutto, agli esterni vincitori porre un freno alle porcate fino ad ora perpetrate.... Gli avanzamenti di carriera sono possibili a condizioni certe, con coperture finanziarie, con regole predeterminate etc etc nel pieno rispetto della legalità... e questa regola dovrebbero per primi, richiamarla i sindacalisti che negli anni hanno distrutto l'Italia... ed hanno fatto folgoranti carriere senza titoli....
infine ripeto le regole per l'accesso debbono valere per gli interni e per gli esterni... stessi titoli... che abbiano anzianità non è un dato oggettivo di competenza soprattutto se simili a piazzale del pastore.... pecore rivestite da lupi ed ignoranti.... totali
Rispondi

Da: se se01/11/2013 17:24:38
questo rimbambito di pastore non si reggeeeee!
è normale che presunti interni si dissocino ed alla grande da te!
difendi l'istituto?
che tu sia un super lecchino è chiaro, non disturbarti a evidenziarlo!
perché si tratta di puro lecchinaccio e opportunismo, difendi.....ma se ogni volta che scrivi un rigo fai fare solo una grandissima figura di ....all'istituto di cui tanto parli!
cmq tornando a noi leggo con piacere che molti interni continuano a illustrarci l'ingiustizia assurda che loro starebbero subendo!
FORSE NON E' CHIARO
COMANDARE NON CAMANDARE...COSE CHE NON CI INTERESSANO
ABBIAMO VINTO UN CONCORSO E ALTRI SIEDONO SULLE NOSTRE SEDIE!
punto.
il problema è questo inutile che facciate ogni volta filosofia
questo forum è nostro, il posto deve essere nostro perché abbiamo vinto onestamente un concorso e le vodtre beghe le stiamo pagando solo noiiiii che non ne abbiamo colpa!
ma vergognatevi, vi sembra il caso di manifestare le votre aspettative (per carità legittime) su un forum di gente che non lavora perché ci avete rubato i posti e volete continuare a farlo senza aver minimamente affrontato un concorso come il nostro?siete davvero penosi!
iniziate a parlare del NOSTRO PROBLEMA, DELLA NOSTRA INGIUSTIZIA o volete anche un po' di soldi per la progressione mancata poverini?
ci state rubando la vita e il futuro!
senza lavoro la gente non ha dignità, non ha futuro e noi non stiamo chiedendo di lavorare per togliere qualcosa a voi o ad altri...ma perché ABBIAMO VINTO UN CONCORSO SUL CAMPO.....VERGOGNATEVI!!!!
Rispondi

Da: se se01/11/2013 17:30:21
E PASTORE SMETTILA DI CAMBIARE NIK
DI COGLIONI COME TE...,.....CI SEI SOLO TU!
p.s. ti anticipo...sono un futuro funzionario eppur......sono maleducato e cafone! rassegnati!
e smettila di intervenire su questo forum...tutte le offese (MERITATISSIME) che ogni volta TI BECCHI..NON TI FANNO VENIRE QUALCHE DUBBIO?
fatti qualche domanda e datti qualche risposta....che diamine sei troppo sfigato!!!! troppo!!! troppo....un poveretto sfigatissimo...e si nota ogni giorno di più!
Rispondi

Da: se se01/11/2013 17:35:14
e ti consiglio anche di smetterla di vomitare ogni volta che interviene sul forum una persona corretta, onesta o semplicemente meno cogliona di te!
vomiti vomiti....non tutti sono stralecchini..non tutti sono capre...non tutti hanno bisogno di difendere l'indifendibile come fai tu....nella vita per fortuna non siamo tutti uguali....e se non sai confrontarti con chi è migliore di te...rassegnati !
Rispondi

Da: renzi201/11/2013 17:59:52
renzi non è esattamnte ben informato di cosa faccia l'inail.

l'inail non svolge solo quell'attività che svolge una assicurazione privata. ma svolge anche un attività sanitaria e di recupero capacita lavorative anche tramite proprio centro protesi e riabilitazione che nessuna assicurazione privata svolge. alcune funzioni non sono privatizzabili. lo ha detto chiaramente la corte europea .quindi a meno che non si cambi tutta la normativa renzi non fara ninete di niente. glielo ha gia spiegato l'unita.

renzi non è il capo del governo.  prevedibile pure che non lo duivetnera visto la forte resistenza interna e qualora lo diventerà da solo il pd non va da nessuna parte.son sempre quelli ex pci pds ds, insomma gli ex comunisti che da soli più del 33 per cento mai hanno preso.

per quanto riguarda la privatizzazione prego leggersi panorma di questa settimana in edicola.è una vita che devono chiudere enti inutili e una vita che stanno ancora tutti li.esiste anche l'istituto filogermanico e del dramma antico siciliano.tutti li
Rispondi

Da: cie e ccnl01/11/2013 18:03:50
il cie non puo derogare al ccnl in quanto fonte subordinata. bravo bene bellisismo. può darsi che sia vero.


e che vuoi da noi? quello fa testo, mica l'abbiamo firmato noi. quello applicano.

se qualcuno non lo ritiene giusto prego adire le autorità competenti. non prendersela con interni modesti operatori.

Rispondi

Da: anzianita02/11/2013 08:05:55
son curioso di vedere come verrà detto a 2000 persone, ossia un quarto della forza dell'inail, ossia un numero notevole di tessere per i sindacati  che per loro l'anzianità maturata non conta, mentre vale e varrà  per tutti gli altri.....sai che rivoluzione

tenendo pure conto che la maggior parte è personale giovane. non lo puoi bloccare in eterno
Rispondi

Da: anzianita2 e titoli di studio02/11/2013 08:21:15
T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-02-2011, n. 1133 Bando del concorso Commissione giudicatrice


Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. Il ricorrente è dipendente dell'I.N.A.I.L. dal 30.12.1997 con qualifica B3 - profilo amministrativo e sede di servizio a Ivrea.

B. Con determina n. 61 del 29.3.2007 il Direttore Centrale - Risorse Umane ha bandito la selezione interna per la copertura di 738 posti su base nazionale nella posizione economica C1, profilo delle attività amministrative, in forza del contratto integrativo dell'I.N.A.I.L. per il triennio 2002/2005 e dell'Accordo di Programma approvato il 29.11.2005. Quindi con la successiva determina n. 62 del 30.3.2007 il numero dei posti banditi è stato ridotto a 735.

C. Il 18.4.2007 il ricorrente, in possesso del diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione informatizzata e della laurea in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura selettiva.

D. Il sig. L. deduce l'illegittimità del bando di procedura selettiva e degli altri atti impugnati:

1) per violazione dell'art. 97 Cost, per eccesso di potere per illogicità della rivalutazione come titoli di merito dei requisiti minimi previsti per l'ammissione alla selezione;

2) per illegittimità della clausola di non cumulabilità dei titoli di studio e per nullità del contratto integrativo per il triennio 2002/2005 con conseguente richiesta di disapplicazione di quest'ultimo; 3) per violazione degli artt. 51, 97, commi 1 e 3, e 98 Cost. giacché il bando impugnato, per come strutturato, appare preordinato a favorire il personale con maggiore anzianità di servizio, sebbene privo del titolo di studio prescritto a scapito di personale con minore anzianità, ma con titoli di studio maggiormente qualificanti;

4) per illegittimità del bando con riferimento all'Allegato 1 della deliberazione del Commissario straordinario n. 915 del 24.11.2003 nella parte in cui non prevede che il punteggio massimo conseguibile relativo alla valutazione delle potenzialità e delle attitudini professionali concernenti la posizione da conseguire può essere attribuito solo qualora i termini di validità della detta valutazione non siano scaduti.

E. All'esito della selezione il ricorrente si è collocato al posto n. 1089 con il punteggio di 74,09 e, segnatamente di 13,5 punti per anzianità di servizio, di 18 punti per titoli di studio e di 42,59 punti per la prova d'esame e la valutazione potenziale.

F. Con motivi aggiunti, depositati il 4.1.2008, il ricorrente ha impugnato la determina del Direttore Centrale - Risorse Umane del 30.10.2007 n. 207, avente a oggetto l'attuazione dell'Accordo di Programma per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane per il triennio 2005/2007 e l'approvazione della graduatoria, deducendone l'illegittimità derivata per i motivi già esposti nel ricorso principale e formulando, altresì, domanda di risarcimento per i danni conseguenti alla mancata acquisizione della maggiore capacità lavorativa e per la perdita di chance del maggior guadagno.

G. Con successivi motivi aggiunti, depositati il 27.3.2008, il ricorrente ha impugnato la determina del Direttore Centrale - Risorse Umane n. 16 del 22.1.2008, nonché la determina n. 8 del 18.1.2008, avente a oggetto la nomina dei vincitori a seguito della rideterminazione della graduatoria conseguente all'accoglimento delle istanze in revisione dei punteggi assegnati per i titoli posseduti dai candidati Giovanni Porcu, Tiziana Felicetti, Isabella Galassi e Marco Postillo, con spostamento del ricorrente dalla posizione n. 1089 alla posizione n. 1090. Anche con i detti motivi aggiunti il ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per invalidità derivata dal bando presupposto per le medesime censure già esposte nel ricorso principale.

H. Infine, con motivi aggiunti, depositati il 13.11.2008, il ricorrente ha impugnato la determina n. 197 dell'11.7.2008 con la quale il Direttore Centrale - Risorse Umane ha sostituito la precedente graduatoria per effetto delle correzioni operate in relazione alle posizioni dei sigg.ri Antonio Guagliardo e Anna Noschese, attribuendo al ricorrente la posizione n. 1088 anziché n. 1090 (della seconda graduatoria), nonché la determina n. 219 del 31.7.2008 attributiva della posizione economica C1, con decorrenza giuridica dalla stessa data e economica da quella di assunzione delle nuove funzioni, ai candidati utilmente collocati sino alla pozione n. 969. Con i predetti motivi aggiunti il ricorrente deduce l'illegittimità delle determine impugnate per invalidità derivata dal bando per le censure già esposte nel ricorso principale e reitera la richiesta di condanna dell'Istituto resistente al risarcimento dei danni patiti.

I. L'I.N.A.I.L., ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

L. Con la sentenza n. 9933 del 6.5.2010 il Collegio ha disposto d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, in considerazione del fatto che è censurata la regolarità della valutazione dei titoli e delle anzianità dei concorrenti ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, nonché la possibilità di accedere alla procedura selettiva per i titolari di una qualifica non immediatamente inferiore a quella messa a concorso.

M. Il ricorrente ha provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, pubblicata nella G.U. del 12.6.2010, come comprovato dalla documentazione depositata il 3.7.2010.

N. Alla pubblica udienza del 17.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità del bando di selezione per l'accesso alla posizione C1, indetto con la determina n. 61 del 9.3.2007, in quanto l'art. 8 ha incluso tra i titoli valutabili ai fini del merito anche quelli già considerati per l'ammissione dal precedente art. 2.

2.1. Secondo la prospettazione del ricorrente tale previsione sarebbe in contrasto con il principio in forza del quale le qualifiche o le qualità indicate come requisiti di ammissione non possono essere valutate come titoli di merito.

3. Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi del ricorrente per le ragioni di seguito esposte.

4. L'art. 2 del bando impugnato stabilisce che alla selezione possono partecipare i dipendenti dell'Istituto, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti all'Area B, posizioni ordinamentali B1 o B2, con o senza progressione economica B3, che siano in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale o di diploma universitario o laurea di I livello, ovvero di diploma di scuola media superiore quinquennale o equiparato o attestato di qualifica professionale, accompagnato da 7 anni di esperienza professionale nella posizione economica B1 ovvero da 5 anni nella posizione economica B2/B3.

4.1. Il successivo art. 8 disciplina i titoli valutabili ai fini della graduatoria attribuendo il punteggio massimo conseguibile di 30 punti per l'anzianità, di 10 punti per la valutazione delle potenzialità e delle attitudini professionali relative alla posizione da conseguire e di 20 punti per i titoli di studio posseduti.

4.2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il bando di concorso rappresenta notoriamente la lex specialis della procedura concorsuale, contenendo tutte le regole della stessa, valide sia per i concorrenti, sia per la stessa amministrazione (per la quale costituisce un autovincolo), e, pertanto, le previsioni del medesimo sono espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione per la concreta cura e per l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico assegnatole dalla legge (cfr. TAR Lazio, II, 22.11.2010, n. 33733)..

4.3. In particolare la giurisprudenza ha affermato che le scelte operate nel bando "attraverso l'individuazione dei requisiti di partecipazione, dei titoli valutabili, delle modalità di svolgimento delle prove di esame attengono al merito dell'azione amministrativa e sfuggono, quindi, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità (in rapporto al fine che intende concretamente perseguire l'amministrazione)" (cfr. in termini Tar Lazio, II, 22.11.2010, n. 33733).

4.4. Tanto premesso, nel caso di specie il bando di concorso, in quanto fonte della procedura concorsuale, prevede e attribuisce all'anzianità di servizio, ai titoli di studio e alla valutazione delle potenzialità e delle attitudini professionali relative alla posizione da conseguire dei punteggi predeterminati nel massimo, consentendo che i titoli di studio e l'anzianità di servizio, già presi in considerazione ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, siano poi delibati dalla Commissione quali titoli di merito.

4.5. Tale scelta, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non appare contraria ai principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà (cfr. TAR Lazio, II quater, 18.11.2008, n. 10383). Il Collegio ritiene, infatti, legittimo il comportamento della commissione che, in ossequio alle previsioni del bando, ha proceduto, ai sensi dell'art. 8 della lex specialis, alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ivi compresi quelli già considerati quali requisiti di ammissione alla procedura selettiva.

4.6. Tale conclusione trova, peraltro, conforto nell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il titolo di studio, ove non ne sia stabilita la valutabilità dal bando di concorso, è rilevante solo quale titolo concorrenziale e non può essere valutato fra i titoli scientifici (cfr. Cons. Stato, V, 20.10.2005, n. 5894; Const. Stato,VI, 17.3.1994, n. 364).

4.7. Un'ulteriore conferma della legittimità della valutazione dei titoli di studio e dell'anzianità già considerati ai fini dell'ammissione alla procedura anche come titoli di merito si trova in quelle pronunce che hanno ritenuto illegittimo il bando ove preveda l'attribuzione di uno specifico punteggio, quale titolo valutabile, alla laurea specialistica, con conseguente supervalutazione di questa rispetto ai diplomi di laurea previsti dal vecchio ordinamento ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale. In tale ipotesi, infatti, il possesso di un titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio della medesima durata quinquennale, tanto nel vecchio quanto nel nuovo ordinamento, previsto quale requisito di ammissione, è stato assoggettato a un'illogica differenziazione in sede di valutazione dei titoli, attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 5 punti per il "biennio specialistico previsto dal nuovo ordinamento", determinando una violazione dell'equiparazione legale dei suddetti titoli di studio e un indebito vantaggio a favore dei candidati in possesso della laurea magistrale rispetto ai candidati laureatisi secondo il vecchio ordinamento.

4.8. Merita, infine, di essere evidenziato, come condivisibilmente fatto dall'Amministrazione resistente, che, pur a voler accedere alla tesi del ricorrente, anche il punteggio del sig. L. sarebbe notevolmente ridotto, dovendo essere decurtato dei punti corrispondenti al titolo di studio, valutato ai fini dell'ammissione. Ne discende, quindi, che all'esito di tale decurtazione il ricorrente non trarrebbe alcun beneficio dall'accoglimento della censura non migliorando la propria posizione in graduatoria e non collocandosi in una posizione utile all'inquadramento nella nuova area.

4.9. Per le suesposte considerazioni il primo motivo deve, quindi, essere disatteso.

5. Risulta, altresì, infondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta l'illegittimità della clausola di non cumulabilità dei titoli di studio e la nullità del contratto integrativo per il triennio 2002/2005 con conseguente richiesta di disapplicazione di quest'ultimo.

5.1. Il Collegio rileva, innanzitutto, che tale censura si pone in contrasto logico con la precedente giacché il ricorrente, da un lato, sostiene che i titoli (di studio e l'anzianità di servizio) valutati per l'ammissione non possono essere nuovamente considerati ai fini del merito, dall'altro afferma che se un concorrente ha più titoli di studio valutabili ai fini dell'accesso, occorre attribuire a tutti un punteggio ai fini del merito, anche se si tratta di titoli di grado accademico inferiore rispetto a quello considerato per l'accesso alla procedura selettiva.

5.2. Costituisce principio generale in materia di concorsi che qualora il bando preveda più titoli di accesso alle procedure selettive è possibile prenderne in esame solo uno (quello, cioè, che dà diritto alla valutazione più favorevole). Ne discende che, secondo il generale favor nei confronti di chi è in possesso di più titoli per l'ammissione, ad avviso del Collegio, è possibile valutare come titolo di accesso solo quello che comporti l'attribuzione del punteggio più favorevole (cfr. TAR Puglia, Lecce, II, 4.3. 2005, n. 1127); conseguenza logica di tale affermazione è che non va attribuito alcun ulteriore punteggio per il titolo di grado accademico inferiore che risulta assorbito da quello di grado superiore.

5.3. Va, infine, disattesa anche la doglianza relativa al fatto che la materia delle progressioni in carriera e della valutazione dei titoli di studio non potrebbe formare oggetto dell'accordo integrativo con conseguente necessità di disapplicarlo in parte qua, trattandosi di materie pacificamente devolute alla autonomia collettiva.

6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità del bando per violazione degli artt. 51, 97, commi 1 e 3, e 98 Cost. in quanto la lex specialis sarebbe preordinata a favorire il personale con maggiore anzianità di servizio, ponendosi in palese contrasto con i principi reiteratamente affermati dalla Corte Costituzionale, secondo i quali non è legittima la valorizzazione ingiustificata dell'anzianità di servizio rispetto ai titoli di studio, né è possibile la progressione per saltum consentita dall'accesso alla procedura anche di persone con qualifiche non immediatamente inferiori a quella posta a concorso.

6.1. Anche tale censura è infondata e va disattesa alla stregua dei principi ricavabili dalla giurisprudenza ormai consolidata in ordine alla natura concorsuale delle procedure selettive interne per il passaggio di area (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2007, nr. 15588).

6.2. In particolare, anche laddove la contrattazione collettiva preveda una procedura selettiva per il passaggio alla posizione B3 nell'ambito dell'area B non implica, perciò solo, che tra tale posizione e le altre interne all' area (B1 e B2) si crei una differenziazione analoga a quelle esistenti tra diverse aree o fasce del pubblico impiego, e come tale in grado di rendere ex se irragionevole la previsione di una procedura selettiva aperta indistintamente a tutti i dipendenti appartenenti alla medesima area

In altri termini il passaggio da B1/B2 a B3, ancorché disciplinato in modo peculiare, resta uno spostamento meramente "interno" a una stessa area, come tale non assimilabile a procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, IV, 12.2.2010, n. 788).

6.3. Con riguardo poi alla concreta disciplina contenuta nel bando de quo, la differenziazione di punteggi per il requisito della pregressa esperienza professionale ai dipendenti inseriti nelle diverse posizioni dell' area B consente di escludere che la procedura sia congegnata in modo da determinare un indiscriminato accesso del personale all' area superiore, sulla base della sola anzianità di servizio, ponendosi quindi in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in subiecta materia.

6.4. Merita, infine, di essere rilevato che dal mero raffronto dei punteggi attribuiti all'anzianità (punteggio massimo 30), alla valutazione delle potenzialità e delle attitudini professionali relative alla posizione da conseguire (punteggio massimo 10), alle prove d'esame (punteggio massimo 40) e ai titoli di studio posseduti (punteggio massimo 20), è evidente che l'elemento dirimente è rappresentato dagli elaborati dei candidati e dalla valutazione di potenzialità, piuttosto che dall'anzianità di servizio. Circostanza che, peraltro, trova riscontro anche nell'esito della procedura selettiva che ha visto collocati in posizione utile candidati con anzianità di servizio pari a quella del ricorrente, i quali hanno però riportato punteggi molto alti nelle prove d'esame.

7. Deve, infine, essere respinta anche la quarta e ultima censura con la quale è dedotta l'illegittimità del bando con riferimento all'Allegato 1 della deliberazione del Commissario straordinario n. 915 del 24.11.2003 nella parte in cui non prevede che il punteggio massimo conseguibile di 10 punti, relativo alla valutazione delle potenzialità e delle attitudini professionali concernenti la posizione da conseguire, può essere attributo solo se non è scaduto il termine triennale di validità della valutazione effettuata.

7.1. E, infatti, il triennio di validità delle dette procedure di valutazione decorre dal loro completamento e nel caso di specie, quindi, ben poteva trovare applicazione l'indice potenziale preventivamente determinato in base ai test di valutazione espletati per tutto il personale a partire dal gennaio 2004 (cfr. art. 8 che prevede tra i titoli valutabili anche l'indice potenziale scaturito dalla valutazione delle potenzialità e delle attitudini professionali, previsto dalla determina n. 63 del 27.11.2003 e utilizzabile per tutte le procedure bandite entro il 30.4.2007).

8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

9. Il Collegio deve, infine, dare atto che il ricorrente ha dichiarato che, a seguito della riapprovazione della graduatoria con determina n. 197 dell'11.7.2008, impugnata con la terza serie di motivi aggiunti, è cessata la materia del contendere sia con riferimento ai motivi aggiunti, depositati il 4.1.2008 e notificati alla sig.ra Paola Marinsalta, che con riferimento ai motivi aggiunti, depositati il 27.3.2008 e notificati alle sigg.re Paola Marinsalta e Chiara Camozzi, poiché entrambe non sono più controinteressate all'eventuale avanzamento in graduatoria del sig. L. in caso di esito positivo della lite.

10. I motivi aggiunti, depositati il 13.11.2008, vanno respinti per le ragioni già esposte con riguardo al ricorso principale e, conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda per il risarcimento dei danni proposta dal ricorrente.

11. Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia sottoposta all'esame del Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, depositati il 13.11.2008, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi aggiunti, depositati il 4.1.2008 e il 27.3.2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Rispondi

Da: piazzale del pastore02/11/2013 10:11:44
capito???????????
Rispondi

Da: piazzale del pastore02/11/2013 10:47:28
quanto scritto sopra da alcuni utenti dimostra che non avete conoscenza  di come è strutturato l'Inail e di ciò che andrete a fare (addetto amministrativo,con compiti generici).

Ma anche in generale di come vanno le cose in Italia e nel mondo..

Utopie da bamboccioni frustrati.

Vergognatevi......e sempre più dubbi rimangono su come abbiate vinto questo concorso non sapendo nemmeno che ruolo andate a ricoprire.....
Rispondi

Da: 02/11/2013 10:49:11
ma questo parla da solo? :)))
Rispondi

Da: x i moderatori02/11/2013 11:01:58
levate i nomi dalla sentenza postata
Rispondi

Da: quali nomi?02/11/2013 12:07:55
la sentenza è  pubblica. presa da un sito e reperibile su internet.ho provato a toglieere i nomi ma non lo fa fare....
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