>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
45758 messaggi, letto 676746 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>

Da: x sappiatelo28/11/2010 14:31:56
ma in base a cosa il tar dovrebbe accogliere il tuo ricorso?

Da: .....28/11/2010 14:39:22
ma che gran cavolata, noi non abbiamo nessun diritto di essere assunti, se ne chiamano anche la metà è tanto di guadagnato, e si potrà parlare solo di fortuna, ma non di diritto (che poi fortuna mica tanto, evidentemente chi sta ai primi posti ha preso un punteggio più alto di chi sta agli ultimi)

Da: ???28/11/2010 14:44:40
andate al cinema piuttosto che farvi i film in testa

Da: glandiatore28/11/2010 15:05:38
makari chiamassero tutti

Da: tutti al Tar!!!28/11/2010 15:50:00
tutti o nessuno! il collega ha raggione!

Da: ...28/11/2010 16:05:51
ma poi perchè metà, qualche pagina addietro si parlava di 113, numero che consentirebbe l'ingresso di quasi tutti considerando possibili rinunce. perchè ora dite metà? sapete mica qualcosa? dite dite..........

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: punto28/11/2010 16:15:26
g
gh gh

Da: ...28/11/2010 16:16:49
si, secondo me qualche numero sta venendo alla luce...si vede che l'ultimo bollettino da per certo o quasi la metà ...


Dove è finito ancora è presto?

Da: ...28/11/2010 16:33:51
io dico solo che se i bollettini dicessero davvero una cosa del genere, il comitato (che va ringraziato a prescindere da tutto) potrebbe dirlo, certo ci resteremmo molto male ma almeno ci toglieremmo il pensiero......

Da: ...28/11/2010 16:36:18
forse si aspetta per dire poi ufficialmente la cosa, non so...ma se temporeggiano un motivo ci sarà...sempre che il comitato ne sia a conoscenza...

Da: ............28/11/2010 16:40:31
ma perchè si sparano numeri a caso? 70 120 230 non hanno alcun fondamento.

Da: ,,,28/11/2010 16:41:07
mi sa che date tutti i numeri.........

Da: ...28/11/2010 16:42:24
quello è sicuro, però magari ci prendiamo............

Da: ???28/11/2010 16:43:27
però qualcuno sa qualcosa ma non la dice

Da: ...28/11/2010 16:45:14
e anche questo è sicuro, anzi sicurissimo. sarebbe meglio dire

Da: .............28/11/2010 16:49:39
fiducia

Da: qualcuno28/11/2010 17:13:59
Questa è la storia di 4 persone, chiamate Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno. C'era un lavoro importante da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto. Ciacuno poteva farlo, ma Nessuno lo fece, Qualcuno si arrabbiò perché era il lavoro di Ognuno. Ognuno pensò che Ciascuno potesse farlo, ma Nesuno capì che Ognuno l'avrebbe fatto. Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perché Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare.

Da: .............28/11/2010 17:23:29
Quindi il Sig. Nessuno ha fatto il lavoro per tutti.

Da: ............28/11/2010 17:41:45
bella storia. c'è solo un piccolo particolare : non rigurada il nostro caso.

Da: x tutti28/11/2010 17:44:05
mettiamo che sia reale l'ipotesi che vengano presi una parte e non tutti,domando a chi sventola ricorsi o azioni:ma alla fine il comitato ha portato avanti una lotta per l'assunzioni di tutti, ma se ciò non avviene che accuse volete muovere?il comitato propone e il dap dispone,la buona volontà ce la mettono tutti,ma i soldi son quelli quindi in caso dell'ipotesi sopracitata la colpa non è di nessuno.Il buon senso deve avere la meglio su tutto,se poi qualcuno ne è sprovvisto sono problemi suoi.

Da: ............28/11/2010 17:49:46
ma dai quale ricorsi! se non entro comunque lo faccio io!

Da: .............28/11/2010 17:50:12
concordo, infatti non comprendo bene gli interventi di chi minaccia ricorsi e non capisco altresì il collegamento al comitato (grande sostenitore di tutti). che c'entra?
e poi ragazzi non facciamo discorsi da liceali, ma che fa uno che si trova alla fine della grad non capisce che le sue possibilità sono pari ad una % molto bassa di essere chiamati?

Da: ............28/11/2010 17:56:08
boni boni

Da: GIUSTIZIA E'' FATTA28/11/2010 18:09:08
1,56 CM E A TOLTO IL POSTO DI LAVORO AD UNA PERSONA IDONEA PER TUTTA LA VITA...  A VOI  I GIUDIZI...

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ALESSANDRA ROVANI elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17 presso lo studio dell'avv. Riccardo Gozzi che la rappresenta e difende nel presente giudizio


contro

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 6 D.M. n. 236/2001, in persona del Presidente p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;


nei confronti di

- ROSSANA SABINA BERNARDO elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18 presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Lucio Perone;
- DAVIDE PIETRO ROMANO elettivamente domiciliato in Roma, via Fucino n. 6 presso lo studio dell'avv. Elio Panza Bellino che, unitamente all'avv. Raffaele Prisco del foro di Cosenza, lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- LEONARDO GAGLIARDI elettivamente domiciliato in Roma, via Robecchi Brichetti n. 10 presso lo studio dell'avv. Anna Leone che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- ROBERTO DI STEFANO elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Francesco Adavastro, Paolo Re e Serena Filippi del foro di Milano;
- MASI NICOLA, CORASANITI MARIA, FLORESTA SERGIO ALDO, PIERGALLINI GUIDO, LANCELLOTTA GIANLUIGI, PALMISANO ANNA, MAUGERI DARIO PIETRO, PARISI FRANCESCA, DULBECCO VALERIA, GRIPPO CATERINA, IANNACCONE MARIAROSARIA, CHIOLO PATRIZIA, CRUSCO GIANLUIGI, CARIA ALESSANDRO, MAGLIOCCA MARIASSUNTA, CANNATELLA ALESSIO, GASPARRE ANNA MARIA, GRAZIANO IOLANDA GIADA MARIA CARMELA, IANDIORIO ALESSANDRA, ABBONDANTE VINCENZO, MARIOTTI MARIAELENA, GREGALLI MARIALUISA SIMONA, DI VITA ALESSANDRA MARIA RITA, LA SALA GIOVANNI, FILIPPONE MARIATERESA, GABBRINI MARCO, FINESTRA CARMELA, MEGLIO CONCETTA, DI GIACOMO CARMINE, MATRASCIA MARCELLO, ASCIONE ELEONORA, CUNSOLO NICOLETTA MARIA CONCETTA, SERPICO FRANCESCO, ANNICIELLO EMANUELA, CADEDDU SALVATORE, CARIA BARBARA, RIZZI MICHELE, MAIORANA GUIDO, RAZZANO SIMONA, VARONE MARCELLA, PACILEO CATERINA ANTONELLA, BUSSOLI PAOLA, DE AMICIS IGOR, SCALZO ALDO, D'AMBROSIO SAVINA, LA GRECA VINCENZO ANTONIO, VARCASIA ROSANGELA, ABOS******* MARIA LUISA, GALLO PASQUALE, TRAPUZZANO MARCO, GRASSI MARIA GRAZIA, MAZZEI GIANLUCA, TOCCI ELVIRA, MANCUSO CATERINA, ARENA CARMELO, COVINO MARIO, MARRUCCI CLAUDIO, ZEMA ANDREA, TEDUCCI PAOLO, TARULLI LUIGI, FRANCO PAOLA, ASSANTE ALESSIA, ARGENIO MARIANNA, GRIMALDI GIOVANNA, DI SISTO ALESSIA, BASILE CARMEN, MAIETTA ROBERTA, DI GIOIA LUCIA, RENGONE ALBERTA, CONTI SALVATORE, CATACCHIO ALESSANDRO, MONTAURO DOMENICO, BASILE PIERMARIA, PAUDICE FORTUNATA, CUTUGNO DANIELE, DI BLASI PETRANTONI CARLO, FIRRARELLO VALERIA, ERRICO ANTONIETTA, NAPOLITANO ANGELO, LAIACONA VALERIA GIACOMA, LI MARZI PAOLO, QUIRINO TERESA, GIARDINO ANTONIO, DE PINTO FELICE NAZARENO, RONCI CLAUDIO, CUCCA AMALIA, AGNELLO GIOVANNA, RECCHIONE FABIO, GIORDANO VALENTINA, FERONE FRANCESCO, MANINI MELANIA, MILANI SANDRA, MUSELLA GIUSEPPE, NAPOLI LOREDANA, BRISCESE ANGELA, ZARRELLA GOFFREDO, MONTENEGRO TIZIANA, CORDA VALENTINA, ASTARITA CHRISTIAN, SALVATI ISABELLA, CAPRIELLO LUCIA, PUGLISI SALVATORE, FRENDA GIROLAMO, MUSSO ALESSANDRO, FRANZE' CATERINA VITTORIA, CESARE SIMONA, CUGLIARI PAOLO, GADALETA ANNALISA, CAPUTO GABRIELLA, PECORARO STEFANIA, PANZECA AURELIA, COCUZZA ROSANNA, ZANNINI QUIRINI LUIGI, DE SIMONE LUISA GIOVANNA, GRECO GIULIANA, FRAGOLA ROSA, BENEGIAMO GIANLUCA, D'ANNA LEONARDA NADIA, VACCA MOIRA ANTONIA GIUSI, DI FIORE PAOLO ROSARIO, COTRUPI GIOVANNI ANTONIO, CREA GIUSEPPINA, ALESSI MARIA LUISA, DE CANDIA GIOVANNI, DI MARTINO ROBERTO, LUPI MARA, SANTACATERINA STEFANIA GIUSEPPINA, TBERI SONIA, GREMIGNI OLIVIA, RIZZO ANTONINO, MAURO SAMANTHA, INDINI VIRGILIO, MANZELLA MARIA, MARGHELLA TOMMASO, LUPO SILVIA, PEDICINI GIUSEPPINA, NUZZOLO MASSIMO, MERCURIO IOLANDA GABRIELLA, RUSSO ANTONIETTA, OLIVIERI LUCA, FOTI MARA, DI NOIA DOMINGA ANNA, COSTANZO ANNA RITA, MILITELLO DAVIDE, PETRALIA GIULIA, OLIVA ALESSANDRO, FUMAROLA MARILENA, MONDO VINCENZO, GIANNELLI MANON, GUACCI TIZIANA, GUARRIELLO LUISA, SALERNO ROSALIA, LAURENTI CRISTIANO, GAMBINO ISABELLA, VERONICA ARMANDO, GEMELLI ANTONIO, FALCO IOLE, JACKSON EVA, PERAGINE ANNAMARIA, PORCU VALERIA, PEPE MARIAROSARIA, DE CESARIA SILVIA FLORA, RUBINO GUGLIELMO, GIULIO PANTALEO, CARTA FLAVIO, PAVAGLIANITI ROBERTA, CASELLA MARCO, TAFI IRENE, BIANCO MARTA, PRUDENTINO GIACOMO, SIRIO ROCCO, CARDIA SARA, STENDARDO MARIANNA, GATTO TANIA, MIRABILE AURORA MONICA, TRANFAGLIA SABRINA, NOTARFRANCESCO DOMENICA, GIMMELLI DOMENICO, PINTALDI CORRADO, FUNARO SARA MARIANA, COJANA MANUELA, COLOMBO GIUSEPPE, ITALIANO IVANA, CAPORALE NICOLINO, D'ANGELO CARMELO, FLORE VALERIA, GRECO SERAFINA, DI MASE DANIELA, BARBATO SIMONA, FROIO ERMINIA, ORLANDO RAMONA, ONOFRI ALESSANDRA, ARCURI ALESSANDRA, DONATO BEATRICE, NARDACCHIONE DONATELLA, SCIARRA MONICA, LARUCCIA ISABELLA, IEMMA ROSELLA, SCICCHITANO GIUSEPPE, AZZOLI GRAZIA, D'APOLITO ANDREA ANTONIO, PENNISI GIANLUCA, CAROLLO MASSIMO, STAZZONE FERDINANDO, DI DESIDERIO MIRIAM, PROCOPIO TERESA, TIPALDI GUIDO, CAPRA PAOLO, POLI SIMONA, CUCCA ROSA, COMITO ADRIANO, ASSUMMA DOMENICO E TURELLA DANIELA - non costituiti in giudizio



per l'annullamento

dei seguenti atti:

1) giudizio di non idoneità espresso il 16/04/09 dalla commissione del concorso pubblico a 133 posti di vice-commissario indetto con P.D.G. del 24 marzo 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 43 del 09/06/06;

2) ove occorra, bando di concorso di cui sub 1) nella parte (art. 2 comma 1° lettera f punto 2) in cui dispone che le partecipanti al concorso debbano avere altezza non inferiore a centimetri 161;

3) decreto del 12/05/09 con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto l'esclusione di Rovani Alessandra dal concorso di cui sub 1);

4) P.D.G. del 22 maggio 2009 con cui il Ministero della Giustizia ha approvato la graduatoria del concorso di cui sub 1);




Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - D.A.P. e di Roberto Di Stefano, Leonardo Gagliardi, Davide Pietro Romano e Sabina Rossana Bernardo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 22/05/09 e depositato il 30/05/09 Rovani Alessandra ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso il 16/04/09 dalla commissione del concorso pubblico a 133 posti di vice-commissario indetto con P.D.G. del 24 marzo 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 43 del 09/06/06, il bando di concorso in esame nella parte (art. 2 comma 1° lettera f punto 2) in cui dispone che le partecipanti al concorso debbano avere altezza non inferiore a centimetri 161 ed il decreto del 12/05/09 con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso.

Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 10 luglio 2009, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 13/10/09 la Rovani ha impugnato il P.D.G. del 22 maggio 2009 con cui il Ministero della Giustizia ha approvato la graduatoria del concorso.

I controinteressati Rossana Sabina Bernardo, Davide Pietro Romano, Leonardo Gagliardi e Roberto Di Stefano, costituitisi in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso.

Gli ulteriori controinteressati, in epigrafe indicati, non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 3391/09 del 14 luglio 2009 il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Con ordinanza n. 118/10 il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio.

Con ordinanza n. 944/10 del 20 maggio 2010 il Tribunale ha disposto una verificazione.

Espletato l'adempimento, all'udienza pubblica del 21 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente essere esaminata l'istanza depositata il 21 ottobre 2010 con cui la Rovani ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo in attesa della risposta del Ministero intimato in merito all'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione dal concorso presentata dalla ricorrente.

L'istanza è inaccoglibile essendo la causa matura per la decisione, come si avrà modo di precisare in prosieguo; l'impossibilità di procrastinare la definizione del giudizio consegue, poi, all'esistenza di un provvedimento cautelare "medio tempore" emesso.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Rovani Alessandra impugna il giudizio di non idoneità espresso il 16/04/09 dalla commissione del concorso pubblico a 133 posti di vice-commissario indetto con P.D.G. del 24 marzo 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 43 del 09/06/06), il bando di concorso nella parte (art. 2 comma 1° lettera f punto 2) in cui dispone che le partecipanti al concorso debbano avere altezza non inferiore a centimetri 161, il decreto del 12/05/09 con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso e il provvedimento del 22 maggio 2009 con cui il Ministro della Giustizia ha approvato la graduatoria del concorso.

Con la prima censura del ricorso principale la Rovani prospetta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati contestando l'esistenza del presupposto su cui gli stessi si fondano ovvero la configurabilità di un limite staturale di cm. 161 per le donne che partecipano al concorso pubblico per vice - commissari in prova nel Corpo di polizia penitenziaria.

Il motivo è infondato.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie il Collegio ritiene necessario riferirsi alla normativa che specificamente concerne l'accesso al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria cui si riferisce il concorso oggetto di causa.

L'art. 7 del d. lgs. n. 146/00 prevede che "l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: …b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria".

La medesima norma prescrive, poi, che "i candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria…Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario".

Il decreto ministeriale n. 236/01, avente ad oggetto il "regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria", all'articolo 9, poi, prevede che per l'accesso al ruolo in esame "i requisiti psico-fisici richiesti sono quelli previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia di Stato. Sono cause di non idoneità al servizio le imperfezioni ed infermità previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.".

L'articolo 1 del d.p.r. n. 904/83, vigente al momento in cui sono state emanate le norme citate, richiedeva quali "requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia", tra gli altri, la "statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne".

La norma in esame è stata, poi, abrogata e sostituita dal decreto del Ministero dell'Interno n. 198/2003 emanato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 334/2000 avente ad oggetto il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

L'articolo 3 del decreto ministeriale n. 198/2003 prevede tra "i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari" anche quello della "statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne"; sul punto, pertanto, la disciplina prevista dal d.p.r. n. 904/83 e dal d.m. n. 198/03 è assolutamente identica.

Così ricostruito l'articolato quadro normativo applicabile alla fattispecie il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto prospetta la ricorrente, sussiste per l'accesso al ruolo direttivo del Corpo della polizia penitenziaria il limite staturale di cm. 161 per le donne.

Depone, infatti, in questo senso il rinvio che gli artt. 7 d. lgs. n. 146/200 e 9 d.m. n. 236/2001 operano al d.p.r. n. 904/83 che tale limite espressamente prevede.

Il rinvio in esame, coerente con quanto più in generale dispongono per il personale del Corpo di polizia penitenziaria gli artt. 14 l. n. 385/90 e 122 d. lgs. n. 443/92, mira ad estendere anche al personale direttivo i requisiti psico-fisici previsti per l'accesso alla Polizia di Stato sulla base del presupposto dell'assimilabilità delle relative attività e funzioni.

Né l'avvenuta abrogazione del d.p.r. n. 904/83 osta all'operatività del limite staturale in quanto il predetto testo normativo è stato integralmente sostituito dal d. m. n. 198/2003 che sul punto, come già evidenziato, prevede la medesima disciplina.

La sostituzione del d.p.r. n. 904/83 da parte del d.m. n. 198/2003 si è resa necessaria, come emerge espressamente dalle premesse del decreto ministeriale in questione, per tenere conto dell'art. 55 bis d. lgs. n. 334/2000 "che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato"; nessuna innovazione sostanziale dei requisiti vi è stata, pertanto, essendo l'adozione del d.m. n. 198/2003 e la sostituzione del d.p.r. n. 904/83 frutto della scelta dell'amministrazione, "alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato" (così nelle premesse del decreto ministeriale n. 198/2003).

Per altro, deve, in ogni caso, ritenersi che il rinvio operato dagli artt. 7 d. lgs. n. 146/00 e 9 d. m. n. 236/01 abbia carattere dinamico, come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato (sezione IV sentenza n. 5859/08) e come, del resto, è desumibile dal tenore letterale della norma che opera il richiamo (art. 7 d. lgs. n. 146/00) che fa riferimento anche alle "successive integrazioni e modificazioni" del d.p.r. n. 904/83 proprio per significare che il richiamo concerne anche le ulteriori fonti normative successive che dovessero disciplinare i requisiti per l'accesso alla Polizia di Stato.

La sussistenza, pertanto, di un limite staturale induce a ritenere infondata la prima censura prospettata dalla ricorrente.

Con ulteriore doglianza la Rovani deduce il difetto di motivazione ed il mancato rispetto del bando nella parte (art. 2 comma 2 lettera f n. 2) in cui lo stesso prevede che il vice - commissario in prova debba avere "statura non inferiore a mt. 1,65 per gli uomini e a mt. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia".

In particolare, secondo la ricorrente, la rilevanza del limite staturale di cm. 161, quale circostanza ostativa ai fini dell'accesso al Corpo, presupporrebbe, comunque, l'esistenza della valutazione complessiva citata dalla disposizione del bando e non effettuata nella fattispecie dalla commissione.

Il motivo è infondato in quanto parte dall'erroneo presupposto per cui l'operatività del limite staturale di cm. 161 postula necessariamente il giudizio richiamato dalla clausola citata la quale, invece, deve essere interpretata proprio nel senso contrario e cioè che anche il possesso del requisito della statura (superiore a cm. 161, quindi) non esonera la commissione dall'accertare se la candidata, per tutta una serie di elementi ivi citati ("rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo") sia in possesso della robusta costituzione e dell'agilità necessarie per l'espletamento del servizio di polizia che potrebbero, in ipotesi, difettare anche in donne con altezza superiore a 161 cm..

Infondata, poi, è l'ultima censura avente ad oggetto il dedotto travisamento dei fatti operato dalla commissione medica che, nell'assunto di parte ricorrente, avrebbe errato nell'accertare l'altezza della Rovani.

L'accertamento della statura della ricorrente (la cui altezza è stata stimata in cm. 158 dalla commissione medica secondo quanto risulta dal verbale del 16/04/09) è stato oggetto della verificazione disposta dal Tribunale che ha, per l'adempimento, incaricato l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Dalla documentazione trasmessa dall'organo verificatore in data 14/09/10 è emerso che la statura della Rovani risulta essere di cm. 156,5.

Quanto fin qui evidenziato induce, pertanto, a ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

La valutazione d'infondatezza compiuta con riferimento al ricorso principale si estende anche al ricorso per motivi aggiunti che ha ad oggetto le medesime censure oltre a quella d'invalidità derivata di per sé inaccoglibile stante l'inesistenza (illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale) del presupposto su cui la stessa si fonda.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:



Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Da: bubi28/11/2010 18:16:21
sei una capra!! Ragione con due G. Vai a studiare bestia, invece di pensare a stronzate come queste...E vorresti fare il commissario di polizia penitenziaria. CAPRA!!

Da: ............oi28/11/2010 18:19:27
e quindi?

Da: MARIO28/11/2010 18:24:28
FACITEM'ACCAPI CA IE SO GNURANTE CHE SO STI CARTE.....
PARLATE CHIARE NAZZ'ATTUTE QUANTE......CA TUTTE VONNE SENTER'ESSAPE'

Da: .............28/11/2010 18:24:40
addirittura le avevano dato 2 cm in più! no comment

Da: .............28/11/2010 18:26:06
1,5 per essere precisi, ammazza!

Da: tenente colombo28/11/2010 18:50:08
...e a sto punto si insinua un pensiero maligno....a quanti degli idonei vincitori è stato concesso l'abbuono di altezza di 1, 5 cm???????

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>


Torna al forum