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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: hai ragione02/04/2010 12:17:58
ma c'è una grossa ingiustizia e disparità--pagata vermente con il nostro danaro ---e di pochi....visto che gli evasori sono molti

Da: xx02/04/2010 13:10:48

Da: mozione d''ordine02/04/2010 17:08:58
propongo di restutuire a questo "spazio" la sua naturale vocazione. Basta cion le chiacchiere altrimenti diventa...inutile. Parliamo solo del concorso e delle notizie che lo riguardano. Che ne dite è pretendere troppo?

Da: mozione d''ordine02/04/2010 17:09:02
propongo di restutuire a questo "spazio" la sua naturale vocazione. Basta cion le chiacchiere altrimenti diventa...inutile. Parliamo solo del concorso e delle notizie che lo riguardano. Che ne dite è pretendere troppo?

Da: tre02/04/2010 18:27:31
devi scriverlo tre volte, sennò non ti sentiamo

Da: x puma03/04/2010 22:39:18
inizio a preoccuparmi non ti si sente più...

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Da: eh04/04/2010 16:22:39
AUGURONI DI BUONA PASQUA A TUTTI!!!!

Da: Francesca06/04/2010 12:32:13
Qualcuno dei "veterani" sa dirmi, per caso, quando (grosso modo) si sapranno i risultati delle prove scritte?
Ci vuole molto tempo?  

Da: lupo07/04/2010 00:52:15
Almeno altri 6 - 8 mesi-....

Da: Francesca07/04/2010 12:18:17
Ciò vuol dire che, se il prossimo lo bandiranno a settembre, andreamo a farlo senza sapere ancora i risultati!
Sono lentissimi

Da: cinghiale07/04/2010 14:58:45
se lo bandiscono a settembre andremo a darlo nel 2012, se saremo ancora vivi.......
ja fà, o nun ja fà pelino?
ja fà

Da: mozione d''ordine07/04/2010 16:40:48
spiritoso

Da: Francesca07/04/2010 17:32:51
quasi quasi, nelle more, faccio in tempo a fare un altro figlio!

Da: xxx08/04/2010 09:03:09
oh, puma, te tu come la vedi?

Da: puma08/04/2010 14:03:15
io la vedo che un altro figlio l'ho già fatto e nasce a settembre.

Da: cinghiale08/04/2010 14:51:42
my complements, pelino sarebbe un ottimo nome..........

Da: 4016/04/2010 20:48:44
Chi ha dato un'occhiata alla prima traccia non estratta?
Secondo me non c'è responsabilità, almeno ad una rapida lettura;
che ne dite?

Da: laura 5921/04/2010 12:35:23
cari colleghi la soluzione al tema di amministrativo è contenuta in un recente articolo apparso su internet redatto dall'avv. alfredo buzzanca .
vi sembra percorribile

Da: criticus21/04/2010 15:31:56
non dice un granche, la giurisprudenza non dice nulla, pochi autori ne parlano e ognuno dice esattamente il contrario dell'altro: caringella nel suo commentario al codice dice che l'accesso è un bene autonomo (quindi autonomamente risarcibile), garofoli vagheggia di un non meglio precisato danno non patrimoniale ecc, alessio liberati sul suo sito dice altre cose, buzzanca pure..........vedi tu!

Da: Francesca21/04/2010 17:35:06
Anch'io penso che sull'argomento in questione poteva dirsi tutto e niente!
Io ho sottolineato la strumentalità dell'accesso rispetto alla tutela di altre posizione giuridiche soggettive (di diritto ovvero di interesse legittimo) e, quindi, ho dubitato della autonoma risarcibilità.
Probabilmente ho sbagliato, ma, nonostante mi occupi di diritto amministrativo, non avevo mai affrontato la questione.
Cmq, laddove l'istanza di accesso è fondata, il G.a. "ordina" l'esibizione dei documenti con essa richiesti, sicché resta poco margine per una domanda risarcitoria, se non dipendente dal ritardo nella acquisizione. 
Quello che la giurisprudenza dice in merito al risarcimento del danno da diniego di accesso è che la relativa domanda non può essere avanzata nell'ambito del giudizio disciplinato dall'art. 25, 5° comma, L. 241/90, in ragione della "specialità" del rito.
Su questo le sentenze sono numerose.   

Da: ....21/04/2010 21:14:53
notizie sulle correzioni????

Da: Massimo22/04/2010 21:27:15
Io non penso proprio Francesca che tu abbia sbagliato. Anche io ho seguito lo stesso ragionamento. D'altronde Lipari, in uno scritto sull'accesso pubblicato sul sito della giusitizia amministrativa afferma che: "Resta aperto, ovviamente, lâulteriore problema, di carattere sostanziale, concernente la possibilità di riconoscere la risarcibilità della lesione dellâinteresse 'strumentale' alla conoscenza dei documenti amministrativi". Concordo quindi con Criticus. Purtroppo l'ampiezza delle soluzioni possibili lascia alla commissione una forse eccessiva discrezionalità.

Da: puma22/04/2010 21:50:02
risarcire il diniego d'accesso di per sè stesso, al momento, è pura follia. Quindi hanno ragione Francesca e Massimiliano. Gli altri, che si chiamino liberati o caringella o lipari, o in qualsiasi altro modo, se sostengono una cosa diversa non sono condivisibili.

Da: cinghiale23/04/2010 09:13:09
il dibattito sul tema del secondo giorno è come il fiume carsico, sembra sopito, ma poi riemerge!
cmq non sono d'accordo sulla irrisarcibilità (almeno in via teorica, visto che in concreto ci sta poca roba in giurisprudenza)
il diritto di accesso è un diritto fondamentale (costituzionalmente e comunitariamente garantito), si pensi all'accesso alle informazioni in campo ambientale..........
il danno non patrimoniale è ammesso in caso di gravi lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, ergo.........
eppoi la CEDU ha concesso il risarcimento proprio per un mancato accesso alle informazioni in campo ambientale (caso manfredonia a carico della Prefettura)

Da: Francesca23/04/2010 09:50:35
Io credo e (soprattutto spero!!) che la Commissione aprrezzi semplicemente la capacità di argomentare e di ragionare, a prescindere della tesi alla quale si aderisca.
SEnza dubbio la risarcibilità ha le sue argomentazioni che io non ho la presunzione di ritenere sbagliate!
E' solo che mi sono formata una mia personale opinione ed ho cercato di sostenerla nel tema. 
Che Dio me la mandi buona!!!

Da: Massimo23/04/2010 10:25:12
Cari colleghi, ho letto con piacere e attenzione i numerosi e qualificati interventi pubblicati su questo forum, in quanto penso che câè sempre da imparare nonostante i lunghi anni di studio. Dallâesame delle tracce penso emerga proprio la volontà della commissione di verificare la nostra capacità di applicare i principi giuridici e di cimentarci su questioni che non hanno trovato una soluzione definitiva (oltre al tema di amministrativo avete molto dibattuto giustamente sulla natura giuridica degli istituti di ricerca, sulla quale un mio caro amico giudice Tar mi disse pochi giorni dopo il concorso di aver trattato decine di cause sul tema e di non avere ancora capito la natura giuridica di questi enti). Con tutta onestà, proprio sul tema di amministrativo, non mi sembra che ci possa essere qualcuno che possa essere sicuro della soluzione prescelta. Dal mio punto di vista anche una soluzione favorevole alla risarcibilità può essere sostenuta, in particolare dal punto di vista del danno non patrimoniale. Tuttavia, sostenere una difficile risarcibilità derivante dal diniego di accesso, nellâottica soprattutto di quanto affermato dallâAdunanza Plenaria  nel 2006 sulla natura strumentale di questa posizione giuridica, nonché alla luce delle caratteristiche del rito (poiché la legge attribuisce al giudice il potere di ordinare alla p.a. un âfacereâ e attraverso il provvedimento giurisdizionale soddisfare in pieno la posizione del privato, come sostenuto giustamente da Francesca), non mi sembra una eresia.
Vi ringrazio e complimenti a tutti per il livello di questo forum.
Massimo

Da: cinghiale23/04/2010 11:38:55
per massimo e puma
a me non è affatto chiara una cosa, quando si parla di diritto di accesso come situazione strumentale ad un bene della vita
ad es (un caso classico, molto frequente) : sono una ditta seconda classificata in una gara e ritengo invece che dovevo vincere io;
faccio accesso agli atti (offerta tecnica del vincitore): illecito diniego della stazione appaltante (che accampa la solita storia dei segreti commerciali ex art. 13 codice contratti); io, nonostante non abbia la documentazione richiesta, faccio ricorso ordinario per illegittima aggiudicazione con richiesta di risarcimento dei danni e contesto fra l'altro l'illecito diniego all'offerta tecnica del concorrente
il TAR mi da ragione e non potendo condannare la PA al risarcimento in forma specifica (l'appalto è stato già eseguito) la condanna per equivalente
è qui evidente che il bene della vita è il mancato appalto, non l'accesso agli atti (che quindi è strumentale) e quindi a essere risarcito è il valore dell'appalto, non il diniego di accesso agli atti.
allora solo quando l'accesso agli atti non è strumentale ad un altro bene della vita, ma è lui stesso bene della vita può essere risarcito in via autonoma (ad esempio informazioni in campo ambientale)
per cui non capisco quando si dice che al massimo la risarcibilità è ammessa quando l'accesso agli atti si pone come strumentale al bene della vita, ma allora cosa è che viene risarcito, nel mio esempio, il diniego o la mancata aggiudicazione?
mistero

Da: puma23/04/2010 16:01:38
esatto cinghiale: non risarcisci l'accesso agli atti ma il danno che il diniego illegittimo dell'accesso ti provoca: ad esempio, non puoi proporre un ricorso che altrimenti sarebbe stato vincente, non puoi vendere un imooobile perchè il compratore se ne trova un altro etc. etc. Ovviamente dovrai dimostrare la ricorrenza del danno ed il suo ammontare

Quanto a CEDU e diritti garantiti costituzionalmente ci aggiungerei anche la configurazione di disciplina specifica e di dettaglio delle regole sull'accesso ai documenti amminstrativi che potrebbero fare aprire alla risarcibilità. Non a caso nel mio intervento ho parlato di irrasircibilità allo stato delle cose, nel senso che attualmente il diniego d'accesso per la configuraizone strumnetale che ha non è certo risarcibile. Ma ben bisognava mettere in luce nel tema che diversi appigli normativi depongono per l'idea di una risarcibilità in sè del diritto di accesso e può darsi che di qui a breve per costrizione europea salterà fuorni qualcosa che ci obbligherà a farlo.

Ora apro un altro post per un vostro ulteriore commento sulla fatidica 23

Da: puma23/04/2010 16:05:27
Sentenza 141/2010 della corte costituzionale, tagliando il resto:

In materia «coordinamento della finanza pubblica», lâart. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 può essere qualificato come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In base a tale principio, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare lâequilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari


ma è mai sostenibile, allora, che imporre un controllo su quella stessa spesa sia incostituzionale? Io torno alle mie convinzioni, e cioè che molto spesso le decisioni della Corte dei Conti in punto di diritto lascino molto a desiderare.

Concordo a pieno con chi crede che l'interpretazione della 23 sia del tutto fuori luogo, anzitutto per il suo contenuto, in secondo luogo perchè l'accertamento del'incostituzionalità delle norme spetta esclusivamente alla corte costituzionale cui la questione, eventualmente, doveva essere rimessa da un orgnano giurisdizionale (ora come ora mi sfugge se lo potesse fare la sezione controllo)

Da: Massimo23/04/2010 17:31:02
Confesso con sincerità che questo aspetto del diritto di accesso mi ha un pò spiazzato al concorso, in quanto marginale e non trattato dalla giurisprudenza. Io, con la lucidità propria di un concorso, sono partito dalla natura della posizione giuridica dellâaccesso e, sulla scorta della strumentalità della stessa riconosciuta dallâAP del CDS, ho evidenziato come in assenza di lesione della posizione g. protetta (diritto, interesse leg., ecc.) la lesione di per sé non fosse risarcibile. Normalmente, infatti, io esercito il diritto di accesso al fine di valutare la legittimità del comportamento della p.a. lesivo di una mia aspettativa ad un bene della vita (per es., come dicevate, lâaggiudicazione della gara). Oltre tutto, ho ragionato, anche a volere ritenere tale posizione autonomamente risarcibile (tesi degna della massima considerazione, ma che non ho sviluppato tanto in quella sede anche per lo stress) se il giudice ordina lâesibizione io ottengo il bene della vita agognato e non possono che rimanere eventuali profili derivanti dal ritardo, non facilmente dimostrabili. Ho ancora evidenziato che  per lâA.P. in materia di danno da ritardo ciò che rileva non è la lesione dellâinteresse procedimentale (strumentale anchâesso) in sé, ma la lesione della posizione giuridica legata al bene agognato, risarcibile solo in caso di esito positivo del giudizio prognostico sulla spettanza dello stesso. Se ci è voluta la legge 69 per superare tale orientamento vuol dire che per la giurisprudenza ciò che rileva è la lesione del bene giuridico a cui si aspira. Detto questo, penso, con il famoso senno di poi, che chi ha sostenuto e argomentato bene la tesi della risarcibilità, ad onor del vero diffusa in dottrina, soprattutto in materia di danni derivanti dal diniego in materia ambientale, non ha affatto sbagliato ed ha le stesse (o forse di più) chance delle mie.

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