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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Arrubiu10/03/2012 11:35:51
Summa jus massima injuria. Speriamo che i fortunati vincitori non stappino anzitempo lo spumantino. Ricordiamo che in tempi recenti il Consiglio di Stato ha riformato parecchie sentenze del TAR casteddaio, Tuvixeddu docet, e poi ci sono altri 4 ricorsi, non identici a quello respinto, pendenti davanti allo stesso TAR. Il diavolo, nelle cose del diritto, si annida nei dettagli. La battaglia per la decenza non é finita.

Da: ma10/03/2012 11:49:18
tanto al Cds ci si finiva comunque, meglio arrivarci con una sentenza del genere...

Da: ma10/03/2012 11:49:31
tanto al Cds ci si finiva comunque, meglio arrivarci con una sentenza del genere...

Da: x cari vincitori del concorso10/03/2012 16:09:41
Attenzione a quel che si scrive e alle gravi ed infondate accuse, ricorso che l'anonimato del forum può essere facilmente superato laddove indaghi la magistratura a seguito di denuncia o querela. 

Da: stupito10/03/2012 16:24:22
E fate sto appello! Ma non seccate più: basta con le minacce da rosiconi..........E poi magari nel tempo libero studiate per il prossimo concorso . Così potete ingannare  l'attesa prima della sentenza del CdS

Da: ma10/03/2012 17:12:37
Consiglio di Stato


Sezione VI


Sentenza 20 giugno 2006, n. 3668



FATTO E DIRITTO


1. Parte istante partecipava al concorso riservato a posti di insegnante di religione per titoli ed esami - articolati su prova scritta ed orale - indetto con d.d.g. 02.02.2004 in attuazione della l. 18 luglio 2003, recante norme sullo stato giuridico dei predetti docenti ed istitutiva di dotazioni di organico su base regionale.

A conclusione della prova scritta l'interessato non conseguiva un punteggio utile all'ammissione agli orali.

Avverso il giudizio di segno negativo proponeva ricorso avanti al T.A.R. Veneto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro la decisione di rigetto è stato proposto ricorso in appello, con il quale sono state confutate le conclusioni del giudice di prime cure e sono stati rinnovati i motivi di legittimità formulati avverso gli atti della procedura concorsuale, sottolineando in particolare l'esiguità del tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati.

In sede di note conclusive l'appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

L'amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

2. L'appello è fondato in relazione all'assorbente motivo con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l'operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito

2.1. Non è contrastato l'assunto della parte istante che - in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta in tale sede oggetto di correzione - individua in quattro minuti il tempo medio dedicato all'esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato.

In relazione ad identica fattispecie con sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005 la Sezione si è espressa in senso conforme alle deduzioni dell'appellante e non ravvisa ragioni per doversi discostarsi dall'orientamento ivi espresso.

Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all'evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l'operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta "una griglia di valutazione" con i seguenti "indicatori": "correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale", e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.

Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d'accordo sulla valutazione dell'elaborato da cui emerga all'evidenza l'eccellenza o l'assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l'istante indica in quattro minuti per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D'altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti.

Una maggiore e più prudente ponderazione veniva, nella specie, a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi nello specifico insegnamento della religione cattolica.

L'appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la quale dovrà procedere alla riconvocazione della Commissione esaminatrice per procedere alla correzione della prova scritta del ricorrente.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione




Cosa dite il caso è simile????

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Da: si, si spera10/03/2012 19:50:54
è giusto che la speranza non muoia mai, comunque nel frattempo mettiti a studiare anziché prodigarvi nella ricerca di sentenzec

Da: ma10/03/2012 19:59:25
hai ragione, comunque penso che anche a te una ripassatina di italiano non farebbe male "mettiti"..."prodigarvi" , ricordi? Singolare, plurale coniugare....

Da: WHENEVER10/03/2012 22:57:45
La sentenza si rispetta sempre
anche quando non esaudisce i desideri di ciascuno
poi
non secondario
TEMA
Invidia sociale

elemento da inserire nel nuovo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna
a lavorare please
W

Da: x stupito10/03/2012 23:29:27
Visto che sei tanto bravo potrai sicuramente darci qualche indicazione. Per esempio da dove e che cosa studiare per il prossimo concorso. Possibilmente vorremo avere in anticipo le tracce così non perdiamo tempo.
Come vedi molte cose le abbiamo capite. Ma in questo caso non c'era niente da studiare.
Saluti

Da: x whenever10/03/2012 23:54:00
Più che di invidia sociale parlerei di "stratificazione sociale" ovvero di provenienza sociale dei concorrenti. Si potrebbe parlare anche  di scarsa "mobilità sociale" o di "cooptazione di classe dirigente" degli appartenenti alla stessa classe sociale. Scusa se parlo troppo difficile e magari non riesci a capirmi ma ho sempre preso lo studio ed il lavoro troppo sul serio anche perchè è l'unico modo che ho e che ritengo moralmente accettabile  per andare avanti. Ma anche quest'ultimo concetto forse è difficile da capire.
In poche parole, riprendendo una nota frase del Presidente Cossiga all'On. Occhetto, è meglio che stai zitto perchè riguardo a capacità e competenza professionale "non ci arrivi neanche alla braghetta"

Da: x whenever10/03/2012 23:59:07
è vero le sentenze si rispettano, ma per fortuna, almeno mi sembra, si possono anche impugnare... ti risulta? Chiedere a Dell'Utri per ulteriori delucidazioni

Da: X stupito11/03/2012 17:49:58
Per cosa dovremmo studiare.

Da: Mr.Mister11/03/2012 18:00:16
E' irritante vedere come, dopo la malefatta perpetrata con inaudita arroganza, anche qui continuino a fare gli splendidi. Guardate che i vostri elaborati scritti sono noti, ed agli orali pure si è assistito, quindi il materiale umano si è potuto misurare, o pensate che solo la Commissione aveva elementi culturali x valutare la vostra capacità?
Onore ai vinti, personalmente però non nutrivo molta fiducia negli argomenti a sostegno, problemi procedurali poco incisivi (a parte la sacrosanta questione del tempo di correzione). Io avrei voluto dimostrare che la Commissione non ha giudicato con amplissima discrezionalità ma bensì con arbitrio. Certo sarebbe stato arduo, anche economicamente.
Spero (un pò) nel CdS e comunque rido pensando che le persone non si giudicano dal "grado", e chi fa il dirigente può ben essere una persona senza valore e senza dignità.
Quanto a me, non dimenticherò i nomi di questi validissimi vincitori e degli onorevoli commissari...non si sa mai nella vita!

Da: x Mr.Mister11/03/2012 20:30:24
Non perdere la fiducia. Io non la perdo. A parte il tempo non si tratta di meri errori procedurali. La Commissione ballerina canta vendetta come anche questa sentenza. Ci sono una miriade di incongruenza. Un paio di esempi. Quando il TAR deve giustificare le nomine sostiene che  "la logica della collegialità risponde proprio all'esigenza di costituire un organo in grado, nel suo complesso, di esprimere un'adeguata valutazione sulle materie d'esame."   Poi quando deve giustificare la comparsa di Fenu si limita a dire d'altronde non sono "onniscenti". Ma come due righe sopra hai sostenuto che erano, collegialmente in grado di valutare e due righe sotto dici che non sono onniscenti? Ma sopratutto se hai sostenuto che le tracce sono state elaborate collegialmente come fai a dire che c'è necessità di un ulteriore apporto?. Come si fa a sostenere che uno non è in grado di correggere gli elaborati basati sulla traccia da lui stesso predisposta?
Ancora il TAR dice che Fenu non ha partecipato alla correzione quando:
VERBALE DEL 23 NOVEMBRE 2010 (COMPOSIZIONE A 4)

"LA COMMISSIONE VISTA LA TRACCIA ESTRATTA, AVENTE PER OGGETTO SPECIFICO L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO - INFORMATIVO REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE INFORMATICHE INFORMATIVE, DELIBERA DI AVVALERSI DELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE DEL PROFF. GIANNI FENU...CHE VIENE INVITATO DI PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DALLE ORE 16, 40, ESCLUSIVAMENTE COME SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE NELLA SUA ATTIVITA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI. LA COMMISSIONE COSì COMPOSTA APPROVA LA SCHEDA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE ALLEGATO N. 1 AL PRESENTE VERBALE ELABORATA DAL SEGRETARIO SULLA BASE DELLA SUDDIVIZSIONE CONTENUTISTICA DELLA PROVA SCRITTA N. 2" 

e ancora

MA ANCORA EMERGE DAL DATO LETTERALE DEI VERBALI  IN CUI FENU ESCE PRIMA:

l 24 NOVEMBRE 2010 (esce alle ore 10) -

il 29 NOVEMBRE ( esce alle ore 17,55) -

il 9 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 10,30) -

il 21 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 18) -

il 22 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 12,00) -

il 23 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 12,30) -

In 6 sedute su 14 il Proff. Fenu lascia la commissione prima che questa abbia concluso i lavori. In tutti i casi dai verbali emerge che la Commissione, dopo avere dato atto dell'abbandono della riunione,"con i restanti componenti prosegue nella valutazione degli elaborati". Da una simile dicitura (prosegue con i restanti componenti) non può che discendere in maniera inequivoca che il Proff. Fenu (membro aggiunto e nominato esplicitamente per l'accertamento delle conoscenza informatiche) abbia in realtà preso parte attiva alla correzione degli elaborati della prova scritta con le modalità di partecipazione diciamo a macchia di leopardo evidente.

oppure sui tempi dice che non è dimostrato che gli elaborati siano stati corretti in un tempo così esiguo quando in tutte le riunioni hanno messo così poco.

Per non parlare del colleggio perfetto.

su dai non perdiamoci d'animo

Da: perplesso11/03/2012 20:40:46
in effetti in diversi punti la sentenza appare contradditoria

Da: e in più11/03/2012 20:57:13
sempre su Fenu qualcuno mi spiega cosa ca@@o c'era di tecnico informatico nei compiti da richiedre una presenza tanto specialistica??? un solo passaggio in 500 compiti di talmente tanto specialistico da richiedere le competenze di un informatico. Me ne basterebbe uno solo.

Da: e11/03/2012 21:00:05
questo si contarddice con l'altro passaggio della sentenza secondo la quale la traccia aveva carattere generale. Ma allora cosa ci fà l'informatico

Da: @ x cari vincitori del concorso12/03/2012 08:57:52
Non ti preoccuapre, la GdF ci stà già lavorando da qualche tempo... a breve avremo i nomi.

Da: ***********12/03/2012 09:23:45
e basta con questa cosa delle denunce, querele ecc. Ognuno dica la sua in merito ai fatti e commenti le sentenze ma finiamola con minacce reciproche. Non ha senso. Se non si concorda con una sentenza la si impugna punto e finito. Se poi tutti dovessero veramente indagare su tutto quello che si scrive nei forum addio....,

Da: @ ******12/03/2012 10:29:11
Minacce? e chi ha parlato di minacce?

Da: ******12/03/2012 17:10:08
La sentenza è contraddittoria. Ci sono altri ricorsi al Tar, con motivi diversi e uno di questi potrebbe essere vincente... In ogni caso andremo al CdS. Vedremo. IL punto è capire quando il Tar fisserà l'udienza per gli altri ricorsi per i quali è stata fatta già da diverso tempo istanza di prelievo.

Da: .........13/03/2012 07:51:44
credo che l'intento demolitore del ricorso che ha badato di più a far annullare il concorso puntando di pescare tra tanti possibili vizi non abbia premiato. Il TAR ha forse percepito questa sensazione e ha ritenuto di porsi in posizione conservativa. Forse sarebbe stato meglio puntare su uno o al massimo due motivi approfondendoli 

Da: qualcuno può dirci13/03/2012 09:02:15
se la sentenza del TAR ricalca le memorie difensive della RAS?

Da: ma dai22/03/2012 12:50:35
esempio non coerente, spiego:
condannato in primo grado
condannato in secondo grado
cassazione non ha detto che è innocente, ma che il processo si deve rifare........

Da: ma dai22/03/2012 12:52:18
quello di dell'utri è esempio non coerente, spiego:
condannato in primo grado
condannato in secondo grado
cassazione non ha detto che è innocente, ma che il processo si deve rifare........

Da: Arrubiu23/03/2012 11:10:25
Non perdiamo la speranza.

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sardegna/2012/03/23/news/oculistica-il-tar-boccia-il-concorso-5723304

Oculistica, il Tar boccia il concorso
La sentenza: «Selezione ad personam per il figlio dell'ex direttore»

sassari..+-di Chiaramaria Pinna
zoom .SASSARI. «La valutazione fatta dalla commissione giudicatrice del Consiglio di facoltà di Sassari è illogica, le ragioni della scelta correlata a interessi particolarissimi e ritagliati sostanzialmente ad personam». Con questa sciabolata e una cinquantina di pagine appresso, e tante mazzate a docenti rimasti però senza volto, il Tar ha annullato la selezione per un posto di professore universitario di ruolo, (associato) in Oculistica. In sostanza il nuovo direttore della clinica. Una sentenza che potrebbe rompere, (il condizionale è d'obbligo quanto illusorio), il giocattolo delle successioni familiari in cattedra. A frenare l'ascesa di Arturo Carta, 42 anni figlio d'arte di Francesco, è stato il ricorso del primo dei non idonei, Antonio Pinna, 45, figlio di un professore di matematica. Un medico con un curriculum e una sfilza di ricerche scientifiche pubblicate dalle più accreditate riviste mondiali trasformate in carta straccia in un attimo dalla commissione che valutava l'idoneità dei concorrenti, 30 gli iscritti, 9 quelli selezionati, 2 gli idonei. A stupire i giudici è stato il vestitino ritagliato addosso a quello che veniva dato come il vincitore certo: «Quel bando - dice la sentenza - favoriva oggettivamente e decisamente Carta soprattutto nel dettaglio inerente lo specifico impegno scientifico concernente l'approfondimento di malattie mitocondriali che sono particolarmente rare e non tipiche della Sardegna». Guarda caso, Carta è uno dei pochi ad essersi occupato della patologia che colpisce nella prima infanzia: 200 i casi conosciuti in Italia, uno solo nell'isola. «Nessuna motivazione è stata fornita in giudizio su questa anomalia difficilmente giustificabile», dicono al Tar che lamentano anche di «non conoscere quali fossero i componenti della seduta del 30 aprile 2008, nè si conosce la composizione soggettiva dell'organo decidente (consiglio di facoltà), ma è certo pactum sceleri) che la peculiarità è stata espressa dal consiglio di facoltà e recepita dal rettore quando il padre del concorrente, il professor Carta era componente del Consiglio di facoltà che fece la segnalazione». Morale della favola: il concorso dovrà essere bandito un'altra volta, forse tra un paio d'anni. Nel frattempo le regole del gioco, con la riforma Gelmini, sono cambiate, probabilmente i metodi di selezione no. Per il momento il dottor Pinna continua a lavorare nella clinica di Sassari, Arturo Carta rimane nell'ateneo di Parma. «Potrei ripresentarmi, perchè no?» dice Antonio Pinna. «Una cosa è certa, tutta questa storia mi ha amareggiato. Non c'è nulla di personale, il professor Carta è stato il mio maestro, non avrei mai voluto fare un passo come questo, ma è ora di strappare le cataratte da questa Università - dice, e aggiunge - E' logico che i migliori, quelli che credono davvero nel proprio mestiere e sono consci delle loro capacità in un sistema come quello vigente continuino a scappare, ma è anche profondamente ingiusto. Se perdo, e il gioco è condotto onestamente, non ho nulla da dire, ma quando è palesemente poco pulito, beh, allora mi difendo». Il Tar riconosce che Antonio Pinna ha fatto bene a difendersi «da una anomalia abnorme voluta dal Consiglio di facoltà e dal Rettore». I vertici dell'epoca: Maida rettore, Rosati preside, Madeddu vice preside

Da: utile per il c.d.s.27/03/2012 12:35:20
Tar CA 318/2012

..."A quanto sopra occorre aggiungere, in termini generali, che, per pacifica giurisprudenza, il giudizio valutativo espresso dalle Commissioni d'esame dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, è sindacabile dal giudice amministrativo solo negli stretti limiti in cui esso riveli profili evidenti di illogicità, irrazionalità o manifesta disparità di trattamento (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, I Sez., 18/11/2010 n. 33587).

E con specifico riferimento al profilo della disparità di trattamento, occorre, poi, rilevare che esso non può essere ricostruito con riferimento ad un confronto "puntuale" fra i singoli elaborati di diversi candidati da parte del giudice amministrativo, che in tal modo si sostituirebbe alla Commissione esaminatrice, ma richiede che nel corso delle operazioni di correzione sia documentabile un mutamento di orientamenti tale da determinare un disomogeneo approccio alla valutazione delle problematiche affrontate dai candidati nella redazione dell'elaborato."...

nei verbali la presenza, o meno,  del commissario aggiunto  è ben documentata per cui si può  parlare di disomogeneo approccio  alla valutazione.

Meditate

Da: Arrubiu28/03/2012 10:35:41
Nessuno è perfetto.

Ribaltata la sentenza del Tar sulla vigilanza alla Regione.
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20120328082542.pdf

Da: e pur29/03/2012 17:10:11
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2012/03/28/news/assunzioni-sospette-il-17-aprile-udienza-dal-gup-1.3741460

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