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Annullamento Concorso 825 Posti Agenzia delle Entrate
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Da: Thunderball21/09/2009 23:44:04
Dal sito del SALFI


AGENZIA DELLE ENTRATE
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 825 UNITÀ
SENTENZA 8742/2009 DEL TAR DEL LAZIO
Si avvisano i colleghi che è disponibile al link “AREA PRECARI†la sentenza n. 8742/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, depositata il 15 settembre 2009 che accoglie il ricorso dei ricorrenti e annulla il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/194720, relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativa tributaria.




N. 08742/2009 REG. SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da:
Axxx . (omissis) . Zoyyyy;
contro
Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Bando di concorso dell Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/ 194720, per la "Selezione pubblica per
l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/ 71, introdotto dalla legge n.
205/2000;
Considerato:
che con bando dell 8.2.2008 l Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l assunzione a
tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
che il suddetto bando prevedeva (all art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnicoprofessionale";
la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato
da una prova finale orale";
che in base all art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che
riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero
dei posti per i quali concorrono";
che l art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che
riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali
concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere
conto della valutazione espressa sul tirocinio;
che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;
che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non
risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione
alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una
nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente,
senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato
le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova
non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè,
esclusivamente a cagione di mancanza di posti);
che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l annullamento nella
parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio
teorico-pratico;
che l Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del
ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione
dell Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in
cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme
contenute nel DPR n.487/ 1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova
orale finale";
che con appositi scritti difensivi l Amministrazione ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza
anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la
sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione
dell art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per
incongruità della motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio"
costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio
superiore ai 24/ 30 (dunque con punteggio attestante l "idoneità") le prime due prove della precedente
procedura;
Considerato e Ritenuto, al riguardo:
che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente
conclusa;
che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già
perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;
che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata
mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità,
efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell azione amministrativa;
che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con
la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell art.15, comma 7, del
DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall art.20, comma 3, della L. n.488 del
1999 e dall art.51 della L. n.388 del 2000;
che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti
principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo s co r r im ent o d i una g r a d ua t o r ia d i conco r s o
a nco r a v a lid a co s t it uis ce a t t o d o b b lig o e non m e r am ent e d is cr e z iona le d e lla PA" (TAR
Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);
che l avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a
provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l accesso al tirocinio,
che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di
laurea minimo; che pertanto l Amministrazione appare maggiormente garantita dall utilizzazione della
"graduatoria" degli "idonei" compilata nell ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come
"illogico" il comportamento dell Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura
selettivamente più rigorosa;
che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;
Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni:
che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative -
delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante
"scorrimento" della graduatoria già compilata nell ambito della precedente procedura selettiva) alla prova
indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";
che la superiore statuizione esime il Collegio dall esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli
- accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui
quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest ultimo) sollevate
dall Avvocatura dello Stato;
che sussistono giuste ragioni per condannare l Amministrazione soccombente al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in compless ivi 3.000,00;
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso; e, per l effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in
motivazione, e dichiara l obbligo dell Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa.
Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2009.

Da: tony montana 22/09/2009 07:51:26
finirà tutto in una bolla di sapone. l'agenzia farà ricorso al consiglio di stato che quasi sicuramente lo accoglierà

Da: x tony montana22/09/2009 10:05:56
non lo fara'. preferiranno non rischiare di dover ammettere tutti gli idonei e non solo i ricorrenti.

Da: il giurista23/09/2009 22:56:57
non possono essere cosi folli di fare ricorso al consiglio di stato.

follia pura..... ed inscoscienza giurdica, muterebbe con accoglimento del consiglio di stato, tutta la disciplina dei concorsi.

è giusto cosi! devono essere chiamati tutti gli idonei dei 1180 e risarcite le spese dei 825

Da: il giurista23/09/2009 22:56:59
non possono essere cosi folli di fare ricorso al consiglio di stato.

follia pura..... ed inscoscienza giurdica, muterebbe con accoglimento del consiglio di stato, tutta la disciplina dei concorsi.

è giusto cosi! devono essere chiamati tutti gli idonei dei 1180 e risarcite le spese dei 825

Da: non vi sono dubbi23/09/2009 23:15:08
hanno pure deciso con sentenza breve...
l'agenzia ha commesso una cazzata colossale, e i ricorrenti possono stare tranquilli. stavolta non vi è consiglio di stato che tenga.

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Da: il giurista24/09/2009 14:29:32
infatti, non ci sono dubbi :-) e posso aggiungere ricorenti e non tutti tranquilli

Da: maria27/09/2009 10:12:05
Scusatemi fatemi capire chi ha vinto l'anno scorso il concorso e ha superato pure il tirocinio, a seguito dell'annullamento se ne torna a casa?? Un mio amico che lo ha vinto è stato assunto daL 21 SETTEMBRE ma  mi ha detto che il contratto lo faranno solo da gennaio! perciò se ne torna a casa a seguito dell'annullament0?

Da: x maria27/09/2009 11:08:19
ma dove vivi? hai capito cosa è successo?!

Da: maria27/09/2009 13:52:57
non non ho capito niente e vi chiedo la cortesia di spiegarmi

Da: maria27/09/2009 14:57:00
alcuni dicono che non verrà annullato, ma è vero?

Da: maria27/09/2009 17:07:57
qualcuno mi può rispondere?grazie..

Da: maria27/09/2009 19:44:27
c'è nessuno?

Da: ...........27/09/2009 19:45:41
disoccupati!

Da: maria28/09/2009 18:26:23
cioè disoccupati?ma lo annullano o no?

Da: lilly28/09/2009 18:56:15
qualcuno può brevemente spiegarmi che è successo?non ne so nulla!!perchè hanno annullato il concorso?

Da: luc28/09/2009 19:02:38
Non è stato annullato il concorso, la sentenza è di annullamento parziale del bando e condanna l'AE ad ammettere al tirocinio i ricorrenti, che sono circa 60.

Da: info28/09/2009 19:03:56
quindi noi del concorso di 825 posti che fine facciamo? Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie a chi vorrà rispondermi!

Da: info 228/09/2009 20:28:04
se avanzano posti.... saranno degli 825

Da: luc28/09/2009 21:38:05
Ma no!La procedura del 2009 va avanti. Poi i ricorrenti sono 60, alcuni avranno anche superato le 2 prove di quest'anno, e c'è la possibilità che vengano collocati fuori graduatoria.

Da: 28/09/2009 23:50:25
  

Da: maria29/09/2009 06:55:37
fatemi capire: vengono reintegrati i ricorrenti e i vincitori restano tali senza perdere il lavoro?Ho capito bene?

Da: davide29/09/2009 10:05:42
chi ha vinto il concorso l'anno scorso non ha nulla da temere; il Tar ritiene illegittimo il bando del concorso nuovo nella parte in cui non prevede, per scorromento, l'ammissione al tirocinio di coloro che erano risultati idonei (almeno 24 in entrambe le prove) nel concorso vecchio ma che erano rimasti a casa perchè comunque posizionatisi in fondo alla graduatoria di merito. A mio avviso alla fine faranno in modo di far rientrare in gioco queste persone senza penalizzare (non so come) coloro che risulteranno idonei alle 2 prove del concorso nuovo anche per evitare un contenzioso con quest'ultimi. Aggiungo infine che secondo me verranno riammessi non solo i ricorrenti ma tutti gli idonei del concorso vecchio. Se il bando è dichiarato illegittimo è illegittimo per tutti. Gli idonei non ricorrenti, laddove la cosa non fosse risolta d'ufficio, potrebbero sempre fare una sorta di "istanza di riammissione" in forza della sentenza del TAR...
  

Da: Marianna29/09/2009 15:42:40
Ciao Ragazzi, io sono un'idonea alle 2 prove scritte del concorso 2008 e purtroppo non ho fatto ricorso. Che ne dite di organizzare un nuovo ricorso collettivo tale da sollecitare l'AE a chiamare al tirocinio anche gli idonei non ricorrenti? anch'io condivido il parere di Davide ma temo che l'AE in assenza di opportuni solleciti non farà nulla per i non ricorrenti. Voi cosa ne pensate? 

Da: Max29/09/2009 16:45:20
Da amministrativista, ritengo che occoorra fare istanza per l'ammissione in autotutela e seguire processualmente l'evolversi degli eventi procedimentali

Da: luc29/09/2009 18:36:21
Gli "idonei" non ricorrenti non possono più fare ricorso, i termini sono ampiamente scaduti. Magari l'istanza x l'ammissione in autotutela, ma l'AE è libera di disattenderla.

Da: x luc29/09/2009 18:42:11
non penso sia così..la sentenza ha giudicato su un bene indivisibile e quindi ora gli altri che non hanno fatto ricorso possono fare essere ammessi sulla base della sentenza

Da: luc29/09/2009 19:42:48
Però le posizioni dei ricorrenti sono scindibili:quindi coloro che non hanno fatto valere il proprio interesse non lo vedono riconosciuto. La sentenza condanna all'ammissione dei ricorrenti, non alla modifica del bando..

Da: x Marianna30/09/2009 16:11:02
Anche io sono idoneo alle due prove scritte del concorso 2008 e non ho fatto ricorso. Vorrei avere informazioni sulla scadenza di eventuali termini per proporre ricorso e sulla possibilità di organizzarne uno collettivo.

Da: x marianna30/09/2009 16:28:18
non servirà un nuovo ricorso, ma se volete un termine basta un atto della PA che ci leda, come puo essere la pubblicazione delle graduorie regionali di metà ottobre.

spero di esserti stato utile

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