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12 dicembre 2019 - Atto giudiziario PENALE
176 messaggi, letto 20735 volte

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Da: vinxxx12/12/2019 11:18:01
E' questo.
Rispondi

Da: sha12/12/2019 11:18:07
date i vostri contributi
Rispondi

Da: fridarella12/12/2019 11:28:19
qualcuno può dare una conferma definitiva per traccia e sentenza?
Rispondi

Da: nameless201912/12/2019 11:29:53
si è giusta
Rispondi

Da: Pacuccia 12/12/2019 11:31:15
a lavoroooooo
Rispondi

Da: Lieve85-Napoli 12/12/2019 11:36:54
Mirco75 che fine ha fatto?
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Da: Pecorona smarrita12/12/2019 11:42:57
ma ancora ci state a pensare???? assoluzione perché il fatto non sussiste oper entrambi i reati.
Rispondi

Da: P3N4L312/12/2019 11:50:46
In ordine sfuso e senza aver ancora visto le cassazioni io metterei a naso:

- Derubricazione della Calunnia in Truffa
- Derubricazione della Ricettazione in Incauto Acquisto
- Derubricazioni di cui sopra e poi 131-bis
- Richiesta Attenuanti Generiche, Non-Menzione etc
Rispondi

Da: Avvocato amareggiato 1  - 12/12/2019 11:52:42
L'atto di appello, a mio avviso, dovrebbe seguire questo schema (due motivi e due richieste).

Sulla calunnia c'è poco da dire, sussiste: la falsa denuncia dell'assegno dato in pagamento è un caso di scuola.

Quanto alla ricettazione articolerei un motivo richiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato (quindi per carenza dell'elemento soggettivo).
Tizio infatti aveva individuato il motociclo sfogliando una rivista di annunci economici; il mezzo era usato, ed il prezzo non così basso da lasciare immaginare la provenienza delittuosa dello stesso.
A tutto voler concedere al primo giudice, infatti, non sembra possibile configurare il dolo della ricettazione neanche sotto la specie di dolo eventuale (integrato dall'agente che ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata fosse di  provenienza illecita): prova ne è che la denuncia di falso smarrimento dell'assegno veniva sporta recandosi in commissariato con lo stesso veicolo provento di furto.

La pena, in parziale riforma della sentenza, scenderebbe a due anni.
Chiederei pertanto la sospensione condizionale della stessa (richiesta che sembra suggerita dalla traccia, che riporta già all'inizio il casellario di Tizio, mai condannato a pena detentiva).

In subordine: derubricazione della ricettazione in incauto acquisto (si sarebbe potuto rendere conto anche Tizio dell'abrasione sul telaio); la pena in tal caso sarebbe superiore ai due anni ma inferiore ai tre.
Una piattaforma edittale che consente la richiesta dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Semplice semplice.
Rispondi

Da: Pecorona smarrita12/12/2019 11:56:06
Se sostieni che la calunnia sussiste ne capisci molto di penale. Leggete bene la traccia, è sempre li la soluzione di tutto.
Rispondi

Da: Senza Parole......12/12/2019 12:00:03
Non è calunnia perchè non si accusa una persona specifica.
Rispondi

Da: giglio 9012/12/2019 12:01:46
io mi concentrerei sulla condanna per ricettazione, essendo la calunnia sussistente.
in particolare chiederei:
- assoluzione per il fatto non costituisce reato (assenza dolo), concessione delle generiche prevalenti e della sospensione della pena per la condanna di cui alla calunnia;
- in subordine, derubricazione in incauto acquisto del fatto di reato, riconoscimento del vincolo della continuazione, concessione delle generiche per entrambi i reati e sospensione della pena (fra aumento per continuazione e generiche dovremmo tornare alla pena di anni 2);
in estremo subordine, riconoscimento continuazione e generiche
Rispondi

Da: Le grande Gaspare12/12/2019 12:02:12
la messa alla prova non puoi chiederla in appello eh
Rispondi

Da: Lieve85-Napoli 12/12/2019 12:03:32
ragazzi tracce confermate da napoli sono quelle di money
Rispondi

Da: na12/12/2019 12:03:57
scusate dice "denuncia il furto dell'assegno appena consegnato a Caio". due sono le cose: o denuncia il furto dicendo "caio lo ha rubato" o dice "mi hanno ributo l'assegno" senza specificare l'identità del soggetto. non mi sembra così chiara. si può interpretare a favore dell'assistito, ma sembra azzardata come difesa
Rispondi

Da: franko1234512/12/2019 12:06:50
Cassazione Penale, Sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 8045
Sentenza in tema di falsa denuncia smarrimento assegni
Rispondi

Da: esame falsa12/12/2019 12:09:39
derubricando in incauto acquisto la calunnia potrebbe essere derubricata con l'art. 370..si tratterebbe di una circostanza attenuante. cosa ne pensate?
Rispondi

Da: Servitutis 12/12/2019 12:10:47
La falsa denuncia di un assegno è calunnia perché l assegno (bancario o circolare che sia ) è numerato cosicché  il legittimo prenditore, e quindi il falso incolpato, è facilmente individuabile
Rispondi

Da: giglio 9012/12/2019 12:10:49
infatti la calunnia ci sta tutta.
bisogna soffermarsi sulla ricettazione e, in subordine, sulla continuazione non riconosciuta in primo che ha portato all'applicazione di un cumulo materiale delle pene assolutamente arbitrario, secondo me
Rispondi

Da: Gino Giuffré12/12/2019 12:11:37
ma perché vi concentrate sul falso smarrimento degli assegni porca miseria??  ma siete del mestiere almeno??
Rispondi

Da: giglio 9012/12/2019 12:12:49
* primo grado
Rispondi

Da: Gino Giuffré12/12/2019 12:13:06
si la calunnia c'è tutta. ve l'hanno messa li per fare scena, per farlo sapere a voi, illustri professori del diritto. Zappatori!!
Rispondi

Da: giglio 9012/12/2019 12:14:54
Non si può chiedere la derubricazione della calunnia nel 380 perché la calunnia si riferisce al furto che non è un reato contravvenzionale
Rispondi

Da: Moanapozzi 12/12/2019 12:15:07
Cambiate mestiere, pensate a me
Rispondi

Da: gug.star 12/12/2019 12:15:07
Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 2018 (dep. 27 marzo 2018), n. 14145 ha affermato che la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto simulando in tal modo le tracce del reato di furto o di ricettazione, in danno al prenditore del titolo, integra il reato di calunnia.

Per la configurabilità del delitto di calunnia è infatti richiesto che all'autorità giudiziaria vengano riferite circostanze idonee a indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile l'espletamento delle indagini, senza che sia necessaria l'indicazione di una specifica fattispecie di reato.

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario consegnato in pagamento a un terzo contiene già di per sé l'accusa di furto o di ricettazione nei confronti del prenditore del titolo, in quanto l'identità di tale persona è agevolmente individuabile grazie alle annotazioni apposte sul titolo e la ricostruzione  dei vari passaggi del sistema legale di circolazione. Per tali ragioni, il reato di calunnia è da considerarsi integrato anche quando il soggetto sporga querela contro ignoti, fingendo di non sapere chi è in possesso dell'assegno smarrito poiché tutte le volte in cui l'accusato sia implicitamente ma agevolmente individuabile sulla base degli elementi contenuti nella querela, non assume alcun rilievo la circostanza che non sia stato denunciato un soggetto determinato.

La Cassazione ha dunque concluso che:

«La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata, dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato, rimanendo, dunque, prive di pregio le contestazioni delle ricorrenti secondo cui non sarebbe configurabile il reato di calunnia in relazione alle ipotesi, desumibili dai capi di incolpazione, in cui la denunzia di smarrimento era stata presentata prima della consumazione del reato truffa».
Rispondi

Da: giglio 9012/12/2019 12:15:38
* 370
Rispondi

Da: Isettenani 12/12/2019 12:19:09
Ragazzi bisogna chiedere il 131bis assolutamente e in subordina la MAP
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Da: Gino Giuffré 1  - 12/12/2019 12:19:24
Bravo gug.star attinente alla traccia
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Da: giglio 9012/12/2019 12:19:27
Allora, ricapitoliamo a beneficio dei leoni da tastiera.

in una logica difensiva cieca si può anche scrivere che gli asini volano (ovvero che la calunnia non c'è nonostante le richiamate sentenze della cassazione proprio sul caso in esame), ma per essere CREDIBILI e mostrare anche il dovuto rispetto per la corte di appello conviene appigliarsi, a mio avviso, agli argomenti fondati piuttosto che bruciarsi la credibilità con argomentazioni decontestualizzate e pretestuose.
e ciò è dimostrato anche dal fatto che se io adesso dovessi mettermi a scrivere il motivo di appello sulla calunnia inevitabilmente mi arrampicherei sugli specchi.
poi ad ognuno il suo stile, il mio è questo.
Rispondi

Da: Isettenani 12/12/2019 12:21:04
Dovete chiedere il 131bis e derubricazione della truffa in incauto acquisto aggravato
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