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Ministero della Giustizia - Concorso per 2329 FUNZIONARI 2019
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Da: Luca DJ  1  - 18/05/2020 02:03:19
https://www.facebook.com/groups/239279647256233/264202588097272/?comment_id=264259498091581&notif_id=1589743190453167&notif_t=group_comment

Comitato NO RIFORMA CONCORSI PA

Iscrivetevi, siamo già quasi duemila (2000!!!)

Da: Mister_01 18/05/2020 09:04:23
Al fine di rispondere celermente alle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni  nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19  l'art. 237 introduce fino al 31 dicembre 2020 una disciplina transitoria per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le prove selettive potranno essere svolte attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, presso sedi decentrate anche in base alla provenienza geografica dei candidati, utilizzando i locali idonei dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, delle sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata. Si ammette la facoltà di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Si dispone, inoltre, che le domande di partecipazione ai concorsi vengano presentate esclusivamente in via telematica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Ogni comunicazione concernente il concorso è effettuata attraverso tale piattaforma, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali reclutati secondo le modalità sperimentali introdotte dall'art. 237, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni. Alle procedure concorsuali non si applica la riserva del 50% per il personale di ruolo prevista dall'art. 52 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Da: Mister_01  1  2  - 18/05/2020 09:05:54
L'art. 238 prevede che la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali possa modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, con riferimento a procedure concorsuali per il personale non dirigenziale già bandite alla data di entrata in vigore del  decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali.

Da: sarabosco  2  2  - 18/05/2020 11:58:56
dal 15 giugno ripartiranno concerti al chiuso con distanziamento sociale, nel numero max di 200 persone. A questo punto, con i suddetti limiti, potrebbero riprendere anche i concorsi.

Da: Luca DJ  3  - 18/05/2020 15:09:39
Ma la cosa che ha scritto Mister 01 è terribile! Cioè, se ho capito bene, ci possono sbattere fuori anche dal concorso per funzionari giudiziari?

Da: Luca DJ  2  - 18/05/2020 15:11:55
Ti prego smentiscimi che sento che la pressione sta arrivando a 200 e non vorrei finire al Pronto Soccorso entro mezz'ora

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Da: michael18 
Reputazione utente: +50
 2  2  - 18/05/2020 15:41:14
per Luca DJ
no, vuol solo dire che, anzichè andare a Roma a fare la prova con la carta e la penna, ci manderanno in sedi regionali (forse scuola o Università) e le rpove verranno fatte col pc... tipo i concorsi del MIUR... mica possono richiedere i titoli richiesti per cancelliere... e lo dico contro il mio interesse, essendo avvocato iscritto da 4 anni...

Da: Ema25  1  - 18/05/2020 16:22:48
Quello che ha scritto Mister 01 è la probabile ipotesi in cui si può svolgere il nostro concorso. Sono favorevole sull'uso della tecnologia, in quanto, prima o poi ci dovevamo aggiornare.
Le prove, sempre sulla base della bozza del Decreto Rilancio, verrà fatto in sedi delocalizzate, almeno fino a quando rimane questa situazione

Da: michael18 
Reputazione utente: +50
 2  2  - 18/05/2020 16:31:17
perchè mettere il pollice in basso al mio commento?
Sono contrario anche io a questi concorsi solo per titoli... ma ho solo risposto a chi temeva che anche per funzionario giudiziario chiedessero titoli aggiuntivi in corsa

Da: ambassador3  2  2  - 18/05/2020 16:32:21
prima assunzione cancellieri plurititolati poi scorrimenti di vecchie graduatorie e per finire se tutto va bene prosecuzione dei concorsi già iniziati non prima dell'estate 2021

Da: ambassador3  3  1  - 18/05/2020 16:35:34
tra l'assunzione degli idonei in graduatoria e la rapida conclusione del concorso per funzionari hanno scelto le assunzioni a tavolino.geniali

Da: michael18 
Reputazione utente: +50
 1  - 18/05/2020 16:35:41
per ambassador3
faccio in tempo a dover acquistare un terzo cpp nuovo, allora... spero di poter partecipare a quello per cancellieri

Da: ambassador3  2  1  - 18/05/2020 16:38:58
fatti comprare qualche titolo da papino e vedi che ce la farai.

Da: michael18 
Reputazione utente: +50
 1  1  - 18/05/2020 16:40:18
putroppo quei pochi che ho me li sono guadagnati io...

Da: odissseoo 
Reputazione utente: +44
18/05/2020 18:40:55
Ma non si tratta di titoli, per cancellieri richiedono l'iscrizione all'albo, allora io che sono abilitato ma non iscritto non posso partecipare, mi chiedo il senso di questa cosa! Forse per dare un'opportunità ai tanti avvocati con pochi guadagni? Ci credo poco, o forse perché vogliono l'esperienza come nel privato, per risparmiare sulla formazione

Da: Postofisso81  2  3  - 18/05/2020 18:43:52
Ragazzi, sono usciti i risultati del concorso DSGA per il Veneto, ed i ragazzi che l'hanno passat sono stati convocati per gli orali da tenere in presenza già i primi di Giugno. Io dico che dobbiamo aspettarci delle sorprese anche per il nostro. Vedrete che verremo convocati non tra molto per gli scritti a Roma. Io ci credo poco che cambieranno le modalità di svolgimento nè la sede. Considerando che dal 3 Giugno è permesso spostarsi di regione. Con le riaperture in tutta Italia di oggi, è come se tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi fosse di colpo scomparso.Mah!!!

Da: LorenzoP.  1  - 18/05/2020 19:01:35
Ciao. Credo che la seconda argomentazione che hai dato sia la più plausibile. Vogliono garantirsi personale che abbia già maturato un minimo di esperienza sul campo (anche se mi chiedo i professori delle superiori che esperienza pratica abbiano con l'attività di cancelleria e, in generale, il processo telematico...)
Dubito che sia una manovra per salvare gli avvocati che guadagnano poco... Ci vuole molto più di un concorso per ammortizzare socialmente la categoria dei low profit!

Da: Formeeezzzzzzz 
Reputazione utente: +48
 2  1  - 18/05/2020 19:02:14
Dessero un minimo, un minimo di preavviso perché fino al 3 maggio ci hanno terrorizzato e polverizzato, non possono ora pretendere l impossibile, chiarezza e trasparenza perché il periodo è tremendo ed è stato tremendo per tutti a vari livelli

Da: vincfr 
Reputazione utente: +48
 3  - 18/05/2020 19:10:05
vogliono garantirsi esperienza?? ma dove vivi...solo tu non sai a cosa mirano i concorsi per titoli e requisiti astrusi...ossia assunzioni a tavolino e farlocche. E non dire per urgenza, urgenza di che? son anni che si sente la storiella, per poi far durare concorsi anni e le graduatorie del genere che vuoi che hanno marciscono indisturbate.

Da: LorenzoP.  2  - 18/05/2020 19:17:52
Vivo collegato con la realtà dei giorni nostri, non temere.
Ho anche già vissuto a sufficienza per conoscere come vanno le cose nel nostro Paese.
Non vedo comunque il collegamento con la richiesta di titoli d'accesso e l'assegnazione a tavolino dei posti.
Poi se vogliamo parlare per luoghi comuni, vi cedo il campo nella discussione: mi battete con l'esperienza!

Da: vincfr 
Reputazione utente: +48
18/05/2020 19:20:42
ah no? allora io non parlo per luoghi comuni, sei tu che credi di esser cosi collegato con la realtà...magari sei uno dei potenziali privilegiati...non ti illudere troppo...

Da: LorenzoP.  2  1  - 18/05/2020 19:25:38
Sono qualcosa in più di un potenziale privilegiato.

Però non demordere.

Prima o poi inseriranno l'arguzia come titolo preferenziale e li batterai tutti!

Da: vincfr 
Reputazione utente: +48
 1  1  - 18/05/2020 19:33:56
bello io ho fatto la preselettiva ma sei proprio poco sveglio visto che chi segue il forum pur avendola superata col misero punteggio di 51 nel frattempo è arrivato l esito del concorso molto piu ambito di altri, quindi fai poco lo scienziato, oltretutto ti manca la logica proprio, prova ne è quando asserisci che un concorso da cancelliere vogliono esperienza nel settore...un prof che per formazione si limita a concetti teorici di superiori dove l ha questa esperienza?? ed è solo un esempio...

Da: vincfr 
Reputazione utente: +48
 1  - 18/05/2020 19:38:25
bello io ho fatto la preselettiva ma sei proprio poco sveglio visto che chi segue il forum sà che pur avendola superata col misero punteggio di 51 nel frattempo è arrivato l esito del concorso molto piu ambito di altri, quindi fai poco lo scienziato, oltretutto ti manca la logica proprio, prova ne è quando asserisci che un concorso da cancelliere vogliono esperienza nel settore...un prof che per formazione si limita a concetti teorici di superiori dove l ha questa esperienza?? ed è solo un esempio...

Da: odissseoo 
Reputazione utente: +44
18/05/2020 20:19:57
Io sono ingenuo e disorientato da tutto quello che sta accadendo, quindi lo scopo del concorso cancellieri fatto per soli titoli, quale sarebbe? Stabilizzare i tirocinanti del ministero della giustizia? E le altre categorie che possono accedere al concorso che senso hanno? Che senso ha dare la posso ai docenti con 5 anni di servizio?

Da: vincfr 
Reputazione utente: +48
 1  - 18/05/2020 20:40:39
odisseo...hai centrato il punto, come tanti in verità viste le reazioni, non è stabilizzare, ma chiedere per un concorso per il quale lo stesso ministero prevede il diploma requisiti quale insegnamento come da te giustamente fatto notare o altri significa volere fare assunzioni che farle a chiamata  è la stessa cosa. Potrà mai un insegnante stabile o che magari preferisce l insegnamento lasciare tutto per ...e c è l orale...fin quando non coprono numero e magia con la filippica dell urgenza ecc chi chiamano?!

Da: Ronnybrown  6  - 18/05/2020 21:00:51
secondo voi le prove scritte ci saranno a luglio?

Da: Mister_01  2  3  - 19/05/2020 13:28:46
AL FINE ESEMPLIFICATIVO RIPORTO GLI ARTICOLI DA 237 A 240 BIS "DECRETO RILANCIO" Consiglio di porre particolare attenzionea quest'ultimo.

Dispositivo dell'art. 237 Decreto "Rilancio"
Fonti â†' Decreto "Rilancio" â†' Titolo VIII - Misure di settore â†' Capo XII - Accelerazioni concorsi â†' Sezione I - Decentramento e digitalizzazione delle procedure
1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3- quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni dei commi seguenti.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale già definito dalla contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.
Dispositivo dell'art. 238 Decreto "Rilancio"
Fonti â†' Decreto "Rilancio" â†' Titolo VIII - Misure di settore â†' Capo XII - Accelerazioni concorsi â†' Sezione I - Decentramento e digitalizzazione delle procedure
1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 1;
2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocomissioni si applica il comma 7 dell'articolo 1.
3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.
Dispositivo dell'art. 239 Decreto "Rilancio"
Fonti â†' Decreto "Rilancio" â†' Titolo VIII - Misure di settore â†' Capo XII - Accelerazioni concorsi â†' Sezione I - Decentramento e digitalizzazione delle procedure
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 238, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 237, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 237, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Dispositivo dell'art. 240 bis Decreto "Rilancio"
Fonti â†' Decreto "Rilancio" â†' Titolo VIII - Misure di settore â†' Capo XII - Accelerazioni concorsi â†' Sezione II - Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, delle seguenti unità di personale:
a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3;
b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
8. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Da: de ligt  -banned!- 1  1  - 20/05/2020 11:23:09
Ieri la Dadone ha detto che i concorsi già in fase di svolgimento (Mibact e Giustizia) saranno i primi a ripartire...

Da: Lasciateognisperanza 
Reputazione utente: +42
 1  - 20/05/2020 11:41:03
@de ligt

Speriamo siano anche i primi a concludersi.....

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