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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale â€" I danni nei confronti dei dipendenti
12 messaggi, letto 1614 volte

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Da: FABO  1  2  - 01/02/2019 11:39:46
Sebbene tutti impegnati  a studiare più o meno per 175, POER, etc apro una nuova discussione nel forum dedicato alla focalizzazione dei DANNI - SE ESISTENTI  NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI, emergenti dalla gestione del personale delle Agenzie negli ultimi 20 anni, mala gestione suffragata dalla sentenza 37/2005 della Corte Costituzionale, dalle varie sentenze TAR e chissà, forse, dalla prossima pronuncia della Corte Costituzionale stessa.
Invito tutti a indicare, a proprio avviso, quali possono essere i danni ricevuti, e naturalmente rivendicabili, ad esempio:
Danno professionale
Perdita di chance
Danno all'immagine
Mobbing
Etc. etc. …..
Rispondi

Da: FABO  1  2  - 01/02/2019 11:47:59
Il motivo di questa nuova discussione nel Forum nasce dalle seguenti riflessioni, già pubblicate nelle discussioni:
Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010 http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=22117&nor=0&pag=119
e la ormai classica:
Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali

Una riflessione, concernente sia il "concorso" 175 sia le POS, POT, POER: a mio modesto avviso DIRPUBBLICA, la quale ha oggi rinnovato la richiesta per raccogliere, tra l'altro, fondi per il noto appello in Consulta, sta commettendo un ERRORE.
Tanti, me compreso, dipendenti delle agenzie e non, hanno contribuito, per un fine morale e di giustizia, e da ormai tanti anni si va avanti in questo modo.
Quanti di noi ancora intendono finanziare la indubbiamente giusta causa, ma che alla fine purtroppo non si vede quale giustizia porti a noi, PERSONALMENTE.
Mi spiego meglio: il maltrattamento c'è stato, eccome, sono ormai 20 - DICO VENTI - anni che non esiste possibilità, e speranza, di PROGREDIRE, non solo MORALMENTE o per SEMPLICE SODDISFAZIONE PERSONALE in carriera, ma anche ECONOMICAMENTE, che non è cosa da poco.     Tutto nebuloso.
Quanti hanno lavorato credendoci, e poi hanno visto vanificare il proprio impegno e preparazione, scavalcati da chi sa chi, scelto da chi sa chi, chissà per qual motivo!  Quanta speranza vanificata, senza opportunità.
Qualcuno ancora ricorda la Carriera Direttiva?
Va bè, ci sono le progressioni economiche, sich!
Allora forse DIRPUBBLICA dovrebbe, con il tramite del bravissimo studio legale, cominciare a fare la quantificazione del danno - perdita di chance, di immagine, di danno professionale e tutto il resto - che ogni dipendente ha subìto in questi 20 anni.   Naturalmente se sussistono i presupposti.
E SE SUSSISTONO PUBBLICARLI, oppure manifestare che siamo sudditi e abbiamo scarsi o nulli diritti.
E PRESENTARE IL CONTO O FARLO PRESENTARE PERSONALMENTE a chi si sente danneggiato, visto che la Consulta già nel 2015 ha già condannato il modus operandi.
Forse tanti di noi sarebbero ancora ben disposti a contribuire alla 9a raccolta fondi.

Da: possibile aspirante  30/01/2019 10.30.22
Fabo ti sei arreso.    Che te possino...

Da: FABO  30/01/2019 11.02.12
x possibile aspirante  
Ti ringrazio sinceramente per quel "che te possino", è una bella affermazione, racchiude tanta speranza non sopita.
In un certo senso puoi avere ragione,
in un altro senso la puoi leggere come ulteriore stimolo al combattimento, forse più completo e motivato e non solo come lotta per PURO ED ALTO SPIRITO di giustizia.
Ricordate la storia di Nikola Tesla, geniale inventore nel settore elettrico a cavallo del '900?
Sintetizzo, era un formidabile inventore ma scarsissimo amministratore economico di sé stesso. Cadde perché non era in grado di far fruttare economicamente le geniali invenzioni e brevetti da lui registrati.
Se non si riesce a far fruttare le proprie invenzioni economicamente non ci si rafforza, altri rubano le idee e le fanno fruttare, e ci si indebolisce, e non si produce più.
In questi ultimi anni DIRPUBBLICA sta agendo metaforicamente come Nikola Tesla, lotta per puri principi di giustizia, ma se non coinvolge fortemente la base sottostante che la rafforza economicamente si indebolirà e non avrà possibilità contro una delle amministrazioni più forti dello Stato.
E che deve esistere, non ci sono dubbi, per l'esistenza della comunità, ma senza fare carne da macello dei propri dipendenti.
Il coinvolgimento, sotto il profilo economico, dei dipendenti danneggiati porterebbe ad una maggiore forza di fondo, le richieste risarcimento danno scottano e come.
A CHI LE RICEVE ED A CHI NE È RESPONSABILE.
Spero di essermi espresso chiaramente.

Aggiungo :
Abbiamo assistito ad un consolidarsi di posizioni del TAR contro le decisioni ADM-AE su POT; POS, POER.    Ora manca solamente la Consulta.
Promuovere causa per danni dopo la 37 probabilmente era temerario, l'ho considerato ma scartato, anche per possibili ritorsioni.
Il consolidarsi di una giurisprudenza contro la gestione di AE faciliterebbe molto la vittoria di una causa per danni.
D'altronde il direttore generale Maggiore non poteva fare altrimenti che non portare avanti la nuova organizzazione prevista dalla 205, brutta legge ma legge. Stravolgere tutto con il serio rischio di blocco totale è grave responsabilità e danno erariale, personalmente non lo avrei mai fatto.
Probabilmente aspetta anche lui una definizione della Corte Costituzionale in un senso o nell'altro, e allora avrebbe mano libera senza cadere nei rischi di cui sopra.
So per certo che tiene molta distanza tra lui e i Direttori Centrali. Nessun colloquio, solo note scritte, forse non si fida.
Probabilmente, una volta che la Consulta abbia emesso verdetto, potremo valutare la fattibilità di una causa per danni professionali, anche class-action, avremmo una sponda giurisprudenziale granitica.
Il danno professionale perpetrato sui dipendenti da una gestione delle agenzie condannata in ogni grado.  Ognuno potrà valutare quale tipo di danno ha subìto.
Dirpubblica ha chiesto un risarcimento di vari milioni di Euri anni fa, ma per i dipendenti non ha espresso o promosso alcunché.
Rispondi

Da: Un funzionario   2  - 01/02/2019 20:41:27
Iniziativa encomiabile. Vediamo di organizzarci.
Rispondi

Da: Mar  2  - 01/02/2019 23:51:41
Sarebbe ora di ricevere un po di giustizia...
Rispondi

Da: oscar3 2  - 03/02/2019 11:46:06
Organizziamoci, ci sono. Presente.
Rispondi

Da: FABO  2  - 04/02/2019 08:58:41
Attenzione, più che organizzarci, occorre in questa sede un apporto focalizzato su idee circa EVENTUALI DANNI subìti dalla gestione delle Agenzie e censurati dalla Consulta e seguito.
L'organizzazione sulle eventuali richieste risarcimento è una questione successiva, può essere una azione individuale o collettiva, ma viene dopo e non è possibile organizzarla in questa sede.
Parlando con esperto di organizzazione aziendale (pubblica), al quale ho raccontato in sintesi le note vicende, oltre a rimanere basìto dagli avvenimenti e dai comportamenti perpetrati dalle agenzie, mi ha consigliato di rivolgermi ad un legale perché per lui ci sono tutti gli estremi per una causa non temeraria!!
Rispondi

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Da: FABO 06/02/2019 18:04:40
OK, non è successo nulla, non è ravvisabile alcun danno di qualsiasi specie, evidentemente nessuno è in grado di individuare qualcosa ...
Rispondi

Da: X fabo 2  - 27/06/2019 22:10:31
Tu cosa ritieni di fare? Dirpubblica si sta muovendo bene? Ora ci saranno gli art.19, x i soliti noti, come si possono bloccare??
Rispondi

Da: FABO  2  - 02/07/2019 10:14:11
per  x fabo:  rispondo ai tuoi quesiti, in odine:

1) io ritengo di cercare di individuare gli eventuali danni subìti dalla gestione c.d. "privatistica" delle Agenzie. Questo è l'unico scopo di questa chat.
Dopodiché, scambiati i vari punti di vista ed opinioni, se opportuno, ognuno potrà regolarsi come intentare una causa non temeraria.
2) Dirpubblica si sta muovendo bene, non ci sono dubbi, ma forse se avesse coinvolto in forma attiva i dipendenti il risultato sarebbe superiore.   Leggi i primi 2 post.
3) Gli art. 19, comma 6, sono sicuramente una forzatura della legge, ma le Agenzie sono ormai standardizzate a forzare tutto quindi mettere in aspettativa alcuni dipendenti e poi fargli il contratto da esterni lo praticheranno senza farsi scrupoli. Ma non è questo lo scopo di questa discussione, e d'altronde i numeri di tali comma 6 sono relativamente piccoli.

Aggiungo: rimango allibito come nelle chat dedicate alle POER si sia visto passare di tutto, dagli insulti agli interventi intelligenti e riflessivi, dunque utili.
Personalmente non sono un giurista, e appunto resto allibito quando vedo sprecare energie in tal modo, quando invece sarebbe molto più utile individuare gli eventuali danni subìti per una causa non temeraria, magari anche a fine carriera, quindi meno colpibili da ritorsioni.
Concretezza nel cercare di individuare i danni, non improperi o frasi che non lasciano nulla di buono.
E' anche vero che questa chat è stata visitata e letta circa 500 volte, e se nessuno si è espresso concretamente, potrebbe essere che l'attuale contratto "privatistico" delle Agenzie non lasci margine per rivendicazioni dei dipendenti.
Comunque continuo a sperare che le energie impegnate in forma "esplosiva" nelle chat dedicate alle POER, ma anche nella chat "Sentenza 37 della CC....." trovino sfogo positivo anche in questa.......
Rispondi

Da: FABO  1  - 05/07/2019 15:19:33
per  x fabo:  LA RISPOSTA AL TUO 3° QUESITO ...
(E CON RIFERIMENTO AL MIO MCOMMENTO AL PUNTO 3):

venerdì 5 luglio 2019
I dirigenti a contratto debbono avere requisiti ben superiori alla semplice esperienza professionale

Appare davvero incredibile che ancora nel 2019 si debbano emettere sentenze come quella della Cassazione, Sezione lavoro (ud. 10/04/2019) 07/06/2019, n. 15514, nella quale si afferma l'ovvio: cioè che un dirigente a contratto, incaricato ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs 267/2000 deve essere in possesso di requisiti professionali di spiccatissima eccellenza, non bastando la semplice esperienza professionale di 5 anni.

Questo dimostra alcuni elementi piuttosto gravi, come dimostra il commento analitico della sentenza proposto oltre:
1.    la pervicacia nel negare l'evidenza: la regolamentazione del reclutamento dei dirigenti è materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato, rientrando nell'ordinamento civile;
2.    l'ostinazione nell'elaborare regolamenti di organizzazione o, peggio, adottare bandi pubblici che modifichino i contenuti della normativa sugli incarichi a contratto;
3.    l'insistenza nel considerare gli articoli 110 del d.lgs 267/2000 e 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 come fossero del tutto autonomi e separati, anche se lo stesso articolo 19, al comma 6-ter chiarisce senza ombra di dubbio: " Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2", quindi anche agli enti locali;
4.    la perseveranza nel considerare gli incarichi a contratto:
1.    una sorta di investitura medievale, nell'esercizio di un potere arbitrario della politica di "creare" il dirigente "di fiducia", tanto che si possa persino prescindere da requisiti di professionalità benché minimi;
2.    una sorta di premio o progressione verticale a tempo determinato per funzionari che abbiano maturato alcuni anni di esperienza;
5.    la gravissima mancanza di controlli preventivi di legittimità, causa dell'impossibilità di impedire la violazione costante e continua delle norme, dovuta alla debolezza estrema dei controlli interni e della posizione dei segretari comunali che, soggetti allo spoil system, non hanno modo di frapporsi alla gestione degli incarichi a contratto intesa come esercizio di un potere arbitrario da parte della politica.
La sentenza analizza una serie distinta di questioni giuridiche. La prima riguarda la tendenza degli enti locali, specie appartenenti a regioni o province autonome (come nel caso di specie), a considerare legittimo e possibile regolare gli incarichi dirigenziali a contratto in modo peculiare e comunque differente, rispetto alla disciplina normativa nazionale.
Nel caso particolare, il comune di Rovereto ha ritenuto di dover applicare, con prevalenza rispetto alla legge, l'articolo 119 del proprio regolamento di organizzazione che, come moltissimi altre norme di regolamenti comunali, invece di dettagliare le modalità attuative dell'articolo 110 del Tuel e dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, ne "riscrive" in parte i contenuti modificandone i presupposti e quindi stravolgendone gli scopi.
La sentenza riporta il testo dell'articolo del regolamento, che mettiamo a confronto con l'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001:
Regolamento    Art. 19, comma 6
1. L'incarico ai dirigenti assunti a tempo determinato con deliberazione della giunta comunale è conferito con provvedimento del sindaco, accertata l'adeguata professionalità documentata da specifico curriculum ed in possesso dei requisiti generali e speciali per l'accesso agli impieghi presso l'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, o abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o concrete esperienze di lavoro, o provenienti da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Il conferimento dell'incarico è predisposto sulla base della valutazione del curriculum e dei requisiti culturali e professionali previo avviso al pubblico contenente la funzione dirigenziale, i requisiti richiesti, il trattamento economico base e il termine per la presentazione delle domande (....)    [...] Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. […]

Come si nota:
1.    il comune di Rovereto considera come alternativi:
1.    il possesso dei requisiti per accedere all'impiego; nel caso di specie, per l'accesso alla dirigenza la laurea e un minimo di permanenza in posizioni di vertice nell'area delle categorie;
2.    la particolare specializzazione professionale;
2.    il comma 6 dell'articolo 19, invece, impone che le concrete esperienze di lavoro in categorie che consentano l'accesso (concorsuale) alla dirigenza sia posseduto inscindibilmente insieme con la particolare specializzazione professionale.
Ma, può legittimamente un regolamento di organizzazione contenere previsioni diverse da quelle della norma, nel caso della disciplina del reclutamento di dipendenti pubblici? Risponde la Cassazione: no! Il motivo è semplice: "Trova, inoltre, applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 nella specie comma 6, in quanto la disciplina degli incarichi dirigenziali per quanto attiene ai profili normativi del rapporto è materia attratta all'ordinamento civile, e in quanto tale rimessa alla potestà esclusiva dello Stato dall'art. 117 Cost., comma 2, lett. l, (cfr., sentenze Corte Cost. n. 324 del 2010, n. 62 del 2019). Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 231 del 2017, n. 77 del 2013), la competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. Si può ricordare, inoltre che, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la potestà legislativa primaria della Regione Trentino-Alto Adige, in materia di "ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto" è esercitata, tra l'altro, nei limiti principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica".
E sul punto, ben prima: Cass., sez.lav., 20 gennaio 2015 n. 849: "se è certamente vero che l'esercizio della potestà regolamentare costituisce anch'esso espressione della autonomia dell'ente locale, in quanto attua la capacità dell'ente di porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione, ed ha trovato anch'esso riconoscimento costituzionale nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., è tuttavia altrettanto vero che la disciplina delle materie che l'art. 7 del testo unico delle autonomie locali affida al regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto: ciò vale a dire che il potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all'interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi un rapporto di subordinazione", subordina la potestà statutaria e regolamentare al rispetto di norme di legge, ergo del TUEL, ma anche del d.lgs 165 del 2001 e, dunque, dell'art. 19, co.6 (con i suoi requisiti culturali), sia prima che dopo la novella del 150".
E' assurdo che non bastino ai comuni norme chiarissime di legge e sentenze della Corte costituzionale per applicare una volta e per sempre in modo corretto la disciplina degli incarichi a contratto.
Ma, perché mai il legislatore (che bene farebbe ad estirpare per sempre la malaerba micidiale degli incarichi a contratto, abrogandoli definitivamente) ha previsto in modo così rigoroso che il semplice possesso dei requisiti per accedere ad un concorso non siano sufficienti per ottenere l'incarico dirigenziale a contratto?
La ragione è semplicissima. La spiega la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza 22.6.2017, n. 91: "se per accedere tramite concorso alla qualifica dirigenziale occorre la laurea più una pregressa esperienza lavorativa pluriennale (di regola, salvo che per il c.d. corso-concorso tramite SNA-SSPA), e, soprattutto, il superamento di selettive ed eclettiche prove scritte ed orali (talvolta anche con valutazione di titoli) tese a reclutare "i migliori" aspiranti secondo i dettami costituzionali, a maggior ragione la sussistenza di ancor più elevati e cumulativi requisiti culturali e professionali è richiesta, testualmente e logicamente, in capo a soggetti esterni che, non sostenendo un concorso teso a dimostrare cultura e capacità, solo e soltanto attraverso un probante, autorevole ed assai elevato curriculum (raffrontato con quello di altri aspiranti in una trasparente procedura selettiva) possono comprovare la predetta "particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica" richiesta dall'art.19, co.6 cit.
La suddetta, pur comprensibile, deroga al meritocratico vaglio concorsuale, che di regola valuta con prove scritte ed orali la reale preparazione dei tanti candidati, necessita dunque, quale basilare ed indefettibile requisito, della laurea, oltre che di dimostrata significativa (elevata, specifica e non comune) esperienza lavorativa e di pubblicazioni comprovanti l'alta specializzazione/professionalità posseduta, che "compensa" la mancanza di un riscontro, in punto di preparazione, in un esame pubblico.".
Chiaro? Normalmente, alla dirigenza si accede a seguito di un concorso finalizzato a selezionare il migliore tra quei concorrenti che dispongano dei requisiti minimi richiesti dalla legge per essere ammessi. E' l'esito del concorso a determinare il migliore tra i concorrenti, quale soggetto che possa ricoprire quindi la qualifica dirigenziale.
In assenza di concorso, non è possibile un confronto concorrenziale. L'incarico a contratto, che per altro ha il primario scopo - e presupposto - di rimediare ad una dimostrata carenza di professionalità nell'ente procedente, consente di non effettuare prove concorsuali perché finalizzato ad "attingere dal mercato" figure dotate di requisiti di professionalità così evidenti ed elevate, da far presupporre in modo assoluto che la loro competenza non sia certamente inferiore a quella che dimostrerebbe il candidato che superi il vaglio di un concorso.
Ecco, quindi, che il mero possesso di una certa anzianità di servizio in posizione di accesso alla qualifica dirigenziale e della laurea, non possono che essere requisito per accedere al concorso, ma non per ottenere un incarico dirigenziale a contratto. A tale scopo occorre ben di più.
Come evidenzia sempre la sentenza 91/2017 della Sezione Lombardia, "La chiarissima norma, nell'attuale come nel previgente testo (anteriore cioè al d.lgs. n.150), stabilisce dunque la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa motivazione, a tre diverse categorie di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale, non rinvenibile nei ruoli (dirigenziali) dell'Amministrazione:
a) soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
b) persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla indefettibile formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o/e (congiunzione mutata dopo il d.lgs. n.150) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
c) soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato".
Un dettaglio che spessissimo gli enti locali "dimenticano" è che, applicando l'articolo 110 del Tuel debbono contestualmente anche applicare l'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, sicché dovrebbero selezionare solo personale che disponga di una delle possibili 3 alternative elevate professionalità viste sopra. Il che non accade quasi mai. Specie, poi, quando l'incarico sia attribuito - come accade troppo spesso - a personale interno.
Ora, le lettere c) e d a) evidenziate sopra dalla Corte dei conti sono piuttosto chiare. Che professori o ricercatori universitari, magistrati ed avvocati o procuratori dello Stato, selezionati sulla base di rigorosissimi concorsi, dispongano di una professionalità adeguata a quella di un dirigente non può essere messo in dubbio. In quanto all'ipotesi a), la circostanza di aver svolto in passato funzioni dirigenziali sia nel pubblico che nel privato (la norma parla di "funzioni" perché parla anche di incarichi privati; nel caso di attività nel pubblico è evidente che occorre avere un quinquennio nella qualifica), suggerisce che il destinatario ha già dimostrato in passato di poter svolgere la funzione. En passant: anche per questi soggetti è necessario il requisito imprescindibile della laurea. Non è pensabile che un dirigente pubblico, pur reclutato a contratto, non disponga di un requisito che, laddove mancante, nemmeno gli consentirebbe di partecipare ad un concorso.
Il punto controverso allora è la lettera b) evidenziata prima dalla Corte. Che spiega, però, perché l'esperienza professionale da sola non basta: "la sostituzione ad opera del d.lgs. n.150/2009 della originaria congiunzione coordinativa disgiuntiva "o" (dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate) con la congiunzione coordinativa copulativa "e" (dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate) abbia sul piano giuridico una portata decisiva ai fini del presente giudizio, in quanto detta mutevole congiunzione (prima "o", poi "e"), per la sua collocazione testuale e per sua logica interpretazione, coordina e rende (ieri) alternativi oppure (oggi e, dunque, nel caso di specie) cumulativi i requisiti, aggiuntivi comunque alla laurea, costituiti da "pubblicazioni scientifiche e concrete esperienze di lavoro maturate" sintomatiche (in via un tempo alternativa, oggi cumulativa) della richiesta "particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica". In altri termini, dette mutevoli congiunzioni non si legano e non si coordinano, sul piano grammaticale e logico, al requisito imprescindibile della laurea, rispetto alla quale sono entrambe aggiuntive sia prima che dopo la novella del d.lgs. n.150/2009 (v. C.conti, sez.Lombardia n. 97/2016 cit.), ma raccordano in chiave oggi (e già all'epoca del conferimento omissis) cumulativa le "pubblicazioni scientifiche" con le "concrete esperienze di lavoro maturate".
La Cassazione, con la sentenza 15514 giunge alle identiche conclusioni: "il giudice di appello afferma, altresì correttamente, in ragione della lettera della disposizione e della ratio legis, anche in ragione del confronto tra i testi normativi succedutisi nel tempo, che la concreta esperienza di lavoro deve coesistere con quella scientifica e deve essere dirigenziale o ad essa equiparabile. […] correttamente la Corte d'Appello, da un lato, ha, nella sostanza, disapplicato l'art. 119 del regolamento comunale, atteso che quest'ultimo, in quanto esula dai principi generali sanciti dalla legislazione regionale, ha natura provvedimentale e non è riconducibile alla potestà normativa regolamentare sancita dall'art. 65 dello statuto; dall'altro, ha fatto applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6. Consegue a ciò l'illegittimità del bando di selezione e della relativa procedura, nonché dell'atto di conferimento dell'incarico che veniva annullato.
C'è, dunque, una giurisprudenza ormai granitica e consolidata che conferma: no, gli incarichi a contratto non sono né un'investitura medievale all'uomo di fiducia dell'organo di governo e nemmeno una progressione verticale.
Nonostante il quadro sia chiarissimo, negli enti locali imperversano incarichi a contratto attribuiti senza alcun rispetto delle disposizioni.
E ancora si assiste alla sottoposizione alla Corte dei conti della domanda se sia possibile fare a meno del requisito della laurea per i destinatari dell'incarico, come desolatamente dimostra il parere 19.6.2019 della Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 66. Per altro, preceduto molti anni prima da analoghe pronunce.
Insomma, è chiaro: gli enti locali che insistono nell'applicare la disciplina degli incarichi a contratto in modo ellittico e difforme dalla legge non possono giustificare questo modus operandi con la poca chiarezza della normativa o l'incertezza interpretativa.
Si tratta di un'insistenza dovuta ad un insieme di fattori: le pressioni che la politica fa per acquisire persone di propria fiducia, la maggiore snellezza e semplicità di acquisire un 110 invece che attivare un concorso, l'assenza totale della capacità di fermare incarichi illegittimi prima.
Questo è l'elemento più grave. Vi fosse un organo di controllo preventivo di legittimità, atti di incarico in violazione delle norme ben più difficilmente verrebbero approvati; i segretari comunali, troppo isolati nelle loro funzioni di controllo e vittime di uno spoil system che la Corte costituzionale con la sentenza 23/2019 ha perso l'occasione di cancellare (venendo meno alla propria coerenza di 12 anni di pronunce sul tema), non hanno la forza, da soli, di gestire un controllo preventivo di tipo ostativo. Un organo di controllo terzo ed esterno sarebbe un appoggio formidabile, sia con funzioni dissuasive in fase istruttoria, sia attraverso la funzione demolitoria del mancato visto di controllo.
Non si tratta di riportare in auge istituti vecchi o di limitare l'autonomia gestionale degli enti locali. L'autonomia bisogna saperla conquistare e meritare. Se essa è la scusa anche per incarichi a contratto farlocchi, a persone senza laurea o senza i requisiti minimi (e logici) per un reclutamento senza concorso, non c'è ragione perché possa essere difesa.
Rispondi

Da: FABO  1  - 30/01/2020 12:11:04
INOLTRO QUANTO ESPRESSO SU CHAT POER
Da: La Serva della Gleba  28/01/2020 09.04.22

Bisogna aspettare la nuova sentenza che se sarà di annullamento potrebbe aprire la strada al danno da perdita di chance e aggiungerei anche i danni morali per le continue ristrutturazioni subite come conseguenza del problema, tanto più adesso che si possono aprire scenari organizzativi inediti.
Si tratterebbe comunque di danno equitativo che se dovesse fare breccia sul modello della class action sarebbe limitato a poche migliaia di euro per l'impossibilità di dimostrare che diversamente se si fosse fatto un concorso lo si sarebbe vinto. Bisogna aspettare e soprattutto essere consapevoli che bisogna metter mano al portafoglio per pagare l'avvocato con i tempi della giustizia italiana.
Rispondi

Da: FABO 31/01/2020 10:26:54
ANCORA PRECEDENTI OPINIONI:

Da: FABO  08/07/2019 09.16.22
Ciao Serva, un tuo contributo alla nuova chat di cui sopra?

http://www.mininterno.net/fmess.asp?ids=1&idt=27364&nor=1#lastMsg

Almeno tu che, insieme ad alcuni altri, hai argomentato tanto ed in forma interessante, al contrario di chi ha sparato solo sterili insulti e/o inutili digitazioni alla tastiera......
E' strano!  ..... quasi 600 letture, ma nessuno che abbia la volontà di approfondire......


Da: La Serva della Gleba   08/07/2019 17.44.48

Fabo il danno da perdita di chance è un po' come il danno esistenziale, è di difficile dimostrazione. Leggendo tanto è semplificando parecchio, bisogna dimostrare che esiste una probabilità statistica abbastanza elevata che in caso di svolgimento regolare del concorso c'era la ragionevole probabilità di avvicinarsi alla meta, l'avanzamento desiderato. Non si tratta del danno conseguenza diretta ed immediata dell 'illecito ma di qualcosa di vicino. La chance può essere parte del patrimonio dell' individuo e richiede una probabilità ridotta che al contrario aumenta a mano a mano chi si avvicina al danno evento.
Venendo alla 37 non si può chiedere risarcimento da perdita di chance in mancanza di concorso e in ogni caso bisogna dimostrare bisogna dimostrare che si avevano buone possibilità.
Il 175 è in atto e chi lo vince potrebbe lamentare il ritardo nella conclusione ma vuoi che dopo l'aggiudicazione qualcuno faccio ricorso per il ritardo? 

Da: La Serva della Gleba   08/07/2019 17.51.33

Diverso è il caso di chi ha partecipato alle poer ed è rimasto fuori per vizi procedurali. Al netto della questione costituzionale potrebbe lamentare la perdita di chance ma il relativo contenzioso potrebbe naufragare con l'eventuale pronuncia di incostituzionalità.
In questi giorni si sta parlando della clamorosa sentenza di annullamento del concorso da dirigenti scolastici che ho avuto la pazienza di leggere e della quale consiglio la lettura per quasi sovrapposizione con la procedura poer della quale però non parlo né qui né nel forum dedicato. 

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