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CONCORSO AD 11 POSTI DI CONSIGLIERE PARLAMENTARE ALL'ARS
1002 messaggi, letto 103721 volte

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Da: domanda relativa al bando22/11/2018 12:41:38
Salve a tutti, ho due domande da porvi:
1) nella compilazione della domanda, si chiede di indicare la posizione rispetto agli obblighi militari. Le donne non devono compilarlo o comunque devono scrivere?
2) per quanto riguarda i titoli di perfezionamento, specializzazione, vanno inseriti anche l'indirizzo ed il numero telefonico del soggetto presso cui il titolo è stato conseguito? Stando ad una prima lettura dell'art. 3 punto 13 sembrerebbe di si ma sulla domanda rispetto ai titoli di specializzazione, perfezionamento, ecc. chiede di indicare: nome del corso seguito/titolo conseguito, data di conseguimento, Università.
Per quanto riguarda l'Università bisogna quindi indicare anche indirizzo e recapito telefonico?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Rispondi

Da: Man77 22/11/2018 13:29:58
https://livesicilia.it/2018/11/21/concorso-ars-arico-scrive-a-micciche-bando-da-riscrivere_1014293/

il limite di età sta già facendo parlare il mondo politico, a prescindere dalle considerazioni giuridiche, che pur hanno il loro fondamento, è evidente che anche sul piano del buon senso sarebbe opportuno un ripensamento da parte dell ARS.
Rispondi

Da: Scatman 22/11/2018 15:38:27
Lo revocano?
Rispondi

Da: Inny 22/11/2018 15:45:33
Il limite d'età c'è anche in altri concorsi (vedi procuratore dello stato addirittura di 35 anni).
I posti sono pochi, io già prevedo almeno 2000 domande.
Anzi io lo abbasserei. Si parla tanto di età media troppo alta nella PA! E poi si fissa il limite a 41....
Mah...
Rispondi

Da: Man77 22/11/2018 15:57:21
dare la possibilità a tutti di partecipare non vuol dire che vinceranno gli over 40, anzi i giovani più freschi e preparati non devono temere il confronto. quando si parla di età media alta nella PA non si fa di certo riferimento alla fascia di età 40-50 anni che di certo non può essere considerata una fascia alta.  
Rispondi

Da: Crono22/11/2018 16:29:37
Penso sia fondamentale, al momento, distinguere la questione strettamente giuridica da quella squisitamente politica.

- Questione giuridica.

Primo quesito: in punto di diritto, è legittimo per un'amministrazione pubblica (quale è, fuor di dubbio, l'Assemblea regionale siciliana) stabilite dei limiti di età nelle procedure concorsuali da essa bandite?

La risposta del diritto interno. L'art. 3, comma 6, dalle legge 127/1997 (la seconda legge Bassanini) sancisce che: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni (è da ritenersi anche quelle delle Regioni e degli enti locali, e non solo quelle statali in senso stretto, n.d.r.) non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione."

Nella prassi, tali necessità sono state ritenute sussistenti nei concorsi finalizzati all'assunzione di figure per le quali, in concreto, il possesso di un'età elevata, secondo un parametro di normalità, potrebbe pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione, valore di rango costituzionale (art. 97, comma 2, Cost.), come ad esempio nei ruoli operativi delle forze di Polizia di Stato.

Il Regolamento dei concorsi dell'ARS (scopiazzato alla bell'e meglio da quello del Senato) prevede, effettivamente (art. 2, comma 3, lett. g) la possibilità (e non già l'obbligo) per l'Amministrazione di prevedere dei limiti di età nei bandi di concorso. Sarebbe quindi soddisfatto il primo requisito richiesto dalle legge per derogare al principio generale dell'assenza di limiti di età nei concorsi pubblici (deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni). Occorre adesso valutare, invece, se risulta rispettato il secondo requisito, ossia limitazioni all'accesso ai concorsi fondate sul requisito anagrafico e "connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione". Ora, io ritengo che non richiedendo le mansioni del Consigliere parlamentare un'attività fisica particolare, tale da configurare l'oggettiva esigenza dell'Amministrazione di fissare un limite di età per l'accesso al concorso, difetti questo secondo requisito.
Diritto dell'Unione europea. La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, all'art. 6, stabilisce che: "gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
[omissis]
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento."

La direttiva in questione, è stata recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 216/2003, che all'art. 3, comma 1, lett. a) precisa che: "Il principio di parità di trattamento senza distinzione [...] di età [...] si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4 (che prevede il rito sommario di cognizione, e qui potrebbe aprirsi un'interessante querelle giuridica in ordine alla giurisdizione in capo al giudice amministrativo o civile, dato che il comma 8 dello stesso articolo fa salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma esclusivamente per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1 del Testo unico del pubblico impiego, n.d.r.) con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione."
L'art. 3, comma 2, lett. e) dello stesso decreto legislativo, peraltro, prevede che sono fatte salve le norme vigente in materia di "e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap."
Infine, l'art. 3, comma 3 del medesimo decreto prescrive che: "Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse [...] all'età [...] di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima."

Per le considerazioni già espresse, tendo a credere che la previsione di limiti di età nei bandi per il reclutamento della figura professionale di Consigliere parlamentare all'ARS, non rispetti i principi di proporzionalità e ragionevolezza, né tantomeno che si tratti di requisiti essenziali e determinanti ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Inoltre, di recente si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-416/2013) che ha sancito l'illegittimità della previsione di un limite di età di 30 anni per la partecipazione ad un concorso per agente di polizia locale bandito dalla Comunità autonoma delle Asturie, in quanto discriminatorio nei confronti di altri cittadini in possesso delle medesime capacità ma non rientranti tra i requisiti anagrafici.

Analoga questione (che magari approfondirò più avanti) riguarda la mancata previsione della possibilità per i cittadini (non italiani) dell'Unione europea di partecipare al concorso (si veda in proposito, il DPCM 174/1994, che stabilisce quali sono le figure professionali per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, peraltro di recente oggetto di un interessante pronuncia del Consiglio di Stato in merito alla nomina di direttori museali non italiani). Peraltro, a quanto mi risulta, il Concorso per referendario consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna bandito l'anno scorso ammette la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea non italiani.

Secondo quesito: è ammissibile la barriera di accesso rappresentata da un voto minimo di laurea per la partecipazione ad un pubblico concorso?
Secondo il TAR Lazio, è legittimo richiedere, per l'accesso ai concorsi pubblici un requisito di voto minimo di laurea, di 105/110, in quanto si tratta di un ragionevole indice di preparazione dei candidati per posizioni di particolare responsabilità (TAR Lazio, 2 maggio 2018, n. 4782). Non mancano tuttavia, pronunce di senso contrario.

Peraltro, l'ARS (malgrado l'autoequiparazione al Senato della Repubblica) non gode, a differenza delle Camere, della c.d. autodichia (una particolare forma di giurisdizione domestica). In sostanza, in caso di ricorsi non è un organo interno ad occuparsi della questione, ma il giudice amministrativo (in linea di principio). Quindi penso che i funzionari dell'ARS dovrebbero stare più attenti nella redazione dei bandi, non potendo l'Amministrazione invocare dinnanzi a un giudice l'indipendenza guarentigiata di cui godono la Camera e il Senato.

Infine, mi rivolgo a Fulsere: potresti sollecitare ai tuoi colleghi la pubblicazione del BCP? In questa legislatura non è stato ancora mai pubblicato.

Un abbraccio,

Crono
Rispondi

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Da: Crono 22/11/2018 16:35:23
Ah, dimenticavo:

- Questione politica.

Come è ovvio, essa è di esclusiva pertinenza del Consiglio di Presidenza, che ben potrebbe revocare il bando in autotutela ed emanarne uno nuovo per evitare i ricorsi, oppure deliberare una modifica dei requisiti di partecipazione al concorso, riaprendo i termini per l'invio della domanda. Anzi, chiedo a Fulsere se a suo parere è plausibile un intervento del Consiglio alla luce delle dichiarazioni politiche riportate nell'articolo.

Un abbraccio,

Crono
Rispondi

Da: Aspirante Consigliere22/11/2018 16:51:14
Il limite di età di 41 anni non compiuti è stato già previsto di recente, nel dicembre 2016, per un analogo concorso bandito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Il giudice amministrativo non lo ha censurato.
Rispondi

Da: Crono 22/11/2018 17:18:06
Caro Aspirante Consigliere,

Il bando per referendario nel ruolo della carriera direttiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica prevedeva (art. 2) il limite dei 40 anni compiuti (quindi a 40 anni e 1 giorni eri fuori) e non 41 (e prevedeva il limite di 45 anni per i dipendenti degli organi costituzionali e dello stesso Segretariato, mentre questo bando non prevede alcun limite di età per i dipendenti dell'ARS).
Inoltre, l'art. 15 prevedeva la presentazione dei ricorsi avverso gli atti della procedura concorsuale al Collegio Giudicante e al Collegio di Appello del Segretariato generale, ossia gli organi di giurisdizione domestica.
Il giudice competente a censurare l'eventuale illegittimità del concorso che citi non era, dunque, il giudice amministrativo, ma il giudice speciale dell'autodichia.
Infatti, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica gode anch'esso, in quanto organo costituzionale, dell'autodichia (sebbene l'estensione di tale regime al Segretariato sia contestata da parte della dottrina, non trovando fondamento diretto nella Costituzione, essa è ormai pacifica in giurisprudenza).

Un abbraccio,

Crono
Rispondi

Da: Lastima 22/11/2018 17:21:12
La direttiva europea che si occupa delle discriminazioni, se non erro la 2000/78 ce, "autorizza" limiti di età SOLTANTO per le selezioni nei corpi militari e per quelli di Polizia, ma per questi ultimi solo se svolgono determinati compiti.
Per tutti gli altri concorsi (quindi anche questo o, per esempio, quello per la carriera diplomatica) la questione di legittimità è ben posta e quasi sicuramente potrebbe trovare accoglimento in sede di ricorso amministrativo.
Infatti si parla di direttiva europea a cui, dunque, dovrebbero attenersi TUTTE le altre leggi...figuriamoci i regolamenti.
Rispondi

Da: Lastima 22/11/2018 17:24:33
Ah, giustizia europea: autodichia un par di ciufoli...per usare un tecnicismo. 😁
Rispondi

Da: Aspirante Consigliere22/11/2018 17:54:20
Non cambia nulla. Si tratta pur sempre di organi dotati di insopprimibile autonomia organizzativa. Sono organi investiti della direzione politica al massimo grado. Dopodiché non è la giurisdizione a fondare la natura della situazione giuridica soggettiva tutelata, ma il contrario. Non è la presenza di una giustizia domestica a modificare i termini della questione.
La differenziazione non si pone tanto in termini di gerarchia, quanto di competenza.
Rispondi

Da: Lastima 22/11/2018 18:01:49
Si pone nel momento in cui si considera il rango in cui sono incardinate le direttive europee: praticamente il medesimo dei principi costituzionali, a cui si affiancano.
Non credo sia peregrina l'ipotesi di una questione da portare all'esame della giurisdizione in parola.
Rispondi

Da: Aspirante Consigliere22/11/2018 18:08:40
Poi il problema è: si tratta di un rapporto di lavoro privatizzato (rectius contrattualizzato) o è rapporto di pubblico impiego in senso stretto? Così come nel caso di Magistratura, Avvocatura dello Stato, ecc. A mio avviso è pacifica la questione.
Rispondi

Da: Inny 22/11/2018 18:30:04
"Oggettive necessità dell'amministrazione" consentono all'Ars di porre un limite d'età. Lo dice la Bassanini che hai citato.
È un limite talmente "fumoso" che L'ARS potrebbe addurre giustificazioni varie.
L'ARS ha sicuramente l'esigenza di contenere la spesa e assicurarsi dipendenti che possano garantire un tot di anni di servizio senza dover ricorrere a troppi concorsi. Ad esempio.
E questo senza tirare in ballo l'autonomia dello Statuto e la conseguente autonomia del regolamento dell'ARS.
Bacioni
Rispondi

Da: Leila91 22/11/2018 18:42:44
@Inny sono d'accordo! D'altronde il limite secondo me ha proprio questa ratio (per chi non è mal pensante).
Serve a garantire un turnover. Consentire a chi andrà in pensione entro pochi anni di partecipare non risponde alle esigenze di fabbisogno di personale dell'ARS che vuole assumere personale che possa garantire almeno una quindicina d'anni di servizio.
Mi sembra una ragione condivisibile sinceramente.
Rispondi

Da: Crono22/11/2018 19:23:15
Caro Aspirante Consigliere,

Non credo che la tua obiezione colga nel segno. E ciò in quanto l'Assemblea regionale siciliana non rientra nel novero degli organi costituzionali dello Stato, ossia quegli organi "tra i quali si suddivide la sovranità statale" (Corte cost., sent. n. 111/1963).
Le Regioni, pure quelle a statuto speciale come la Regione siciliana, non operano nel campo della sovranità, bensì in quello (più limitato) dell'autonomia (cfr. Corte cost., sent. n. 365/2007).
Quindi no, l'ARS, malgrado sia il massimo organo politico della Regione siciliana non è un organo costituzionale. Infatti, come affermato dalla sent. 337/2009 della Consulta, "deroghe alla giurisdizione comune «sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca unità» (sentenze n. 129 del 1981 e n. 110 del 1970)". La stessa sentenza sottolinea che all'ARS, analogamente a quanto avviene per i Consigli regionali, "compete una sfera costituzionalmente protetta non già di sovranità, ma di autonomia".
All'Assemblea regionale spettano al più, poteri di autocrinia e di autoregolamentazione, come affermato tempo addietro da una sentenza del CGARS circa l'equiparazione al Senato prevista dal Regolamento del personale dell'ARS, ma non autodichia, che, comportando, secondo parte della dottrina, una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge riguarda unicamente gli organi costituzionali (Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Corte costituzionale) ed è insuscettibile di interpretazione analogica per quanto concerne i Consigli regionali.
Non mi risulta di aver scritto che sia la giurisdizione a fondare la natura della situazione giuridica soggettiva tutelata, che nel caso delle controversie che investono la procedura concorsuale saranno comunque interessi legittimi, e nel caso di controversie circa lo status giuridico ed economico dei dipendenti saranno di diritto soggettivo. Semplicemente, non si applicano i normali criteri di riparto di giurisdizione previsti dall'ordinamento generale, proprio in virtù dell'esistenza di un giudice speciale che ha cognizione esclusiva ratione materiae.
Come Fulsere potrà confermare, l'ARS non prevede organi di giurisdizione domestica. Devo presumere che il Testo Unico delle norme regolamentari riguardanti l'Amministrazione preveda la giurisdizione del giudice amministrativo circa le controversie inerente il rapporto di impiego (cerco in tal senso il conforto del nostro Consigliere parlamentare di fiducia). Se così fosse, come sospetto, il personale dell'ARS sarebbe personale in regime di diritto pubblico, dunque non contrattualizzato (in virtù del principio di autocrinia e in deroga all'art. 3 del d. lgs. 165/2001, che elenca tassativamente le categorie di personale non "privatizzato").

Per Inny: naturalmente le oggettive necessità dell'amministrazione devono essere puntualmente dimostrate: non si tratta di una formula vuota e priva di contenuto. E te lo dice un 24enne, a cui un limite di questa natura potrebbe anzi fare molto comodo. :)
Sulla questione del "ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento", credo che questa previsione vada letta, sotto il profilo sistematico, anche alla luce dell'aumento progressivo dell'età pensionabile che sta investendo anche gli organi costituzionali, e di riflesso l'ARS (proprio per la ormai famigerata equiparazione alla Camera alta del Parlamento). Quindi, il limite di età, se non proprio radicalmente eliminato, potrebbe ben essere elevato (ad esempio portato a 45 anni, o a 50, assicurando comunque, rispettivamente, 21 o 16 anni di servizio, come minimo).

Un abbraccio,

Crono
Rispondi

Da: Man77  22/11/2018 19:53:39
Condivido le argomentazioni di Crono, considerare un 41enne prossimo alla pensione e quindi escluderlo da un concorso per ragioni di limitazioni delle spese mi sembra, al giorno d'oggi,assolutamente fuori dal mondo considerando che dovrà lavorare ancora almeno per altri 25 anni... di contro L ars in questo modo limita la partecipazione a tutta una generazione che per formazione ed esperienza potrebbe avere le carte in regola per offrire un valido contributo
Rispondi

Da: LaRossaconlaValigia  22/11/2018 20:07:52
Ciao crono , hai savvero soltanto 24 anni ?! Pensavo di leggere un 'anziano' giurista ! Dal tuo argomentare , dalle tue approfondite dissertazioni direi che siamo già di fronte ad un papabile vincitore di concorso ! Complimenti! Io alla tua età , laureanda , mi sognavo questo livello di approfondimento e queste straordinarie capacità 🙂
Rispondi

Da: LaRossaconlaValigia  22/11/2018 20:07:53
Ciao crono , hai savvero soltanto 24 anni ?! Pensavo di leggere un 'anziano' giurista ! Dal tuo argomentare , dalle tue approfondite dissertazioni direi che siamo già di fronte ad un papabile vincitore di concorso ! Complimenti! Io alla tua età , laureanda , mi sognavo questo livello di approfondimento e queste straordinarie capacità 🙂
Rispondi

Da: Crono  1  - 22/11/2018 20:27:19
Cara LaRossaconlaValigia,

In realtà ho diversi secoli alle spalle, ma essendo il dio del tempo riesco a combattere efficacemente i segni dell'età e a vivere nel corpo di un ventiquattrenne. :)

Scherzi a parte, sì, ho davvero 24 anni, ma purtroppo (salvo sorprese, comunque sempre possibili) non potrò partecipare a questo concorso, in quanto prevedo di laurearmi nei primi mesi dell'anno prossimo. Spero di poter concorrere a quello per le Camere, che dovrebbe uscire prossimamente.

Ti ringrazio per le lusinghiere parole che hai speso nei miei confronti: sono solo uno studente di Giurisprudenza con la passione per il diritto (in particolare, costituzionale).

Un abbraccio,

Crono
Rispondi

Da: Pio  1  - 22/11/2018 20:46:37
Sempre a criticare mamma mia oh
Rispondi

Da: Risp 22/11/2018 21:08:36
Ma è gia possibile redigere la domanda?io non trovo il modulo
Rispondi

Da: Lastima 22/11/2018 21:08:59
Qui non si tratta della bontà delle argomentazioni relative alla "necessità" di porre un limite massimo di età, ma del fatto che una direttiva europea (dunque col peso giuridico che ciò comporta, assimilabile al rango costituzionale) dice che ciò possa accadere solo per forze militari o per forze di polizia (per giunta limitatamente a quelle che hanno determinati compiti).
Al di fuori di ciò la direttiva in parola li inquadra come discriminazioni!
Rispondi

Da: Pio  1  - 22/11/2018 21:27:03
Ma discriminazioni secondo chi? Avete mai partecipato ad un concorso pubblico? Ogni amministrazione si riserva la facoltà di decidere, in base alla posizione del concorso:
Il tipo di laurea
L'età
Il voto.
Il concorso all'enac da ispettore aeroportuale prevede il voto minimo di 105. I concorsi nelle forze dell'ordine poi non ne parliamo (in quanto a limiti di ogni genere).
Il concorso alla SNA o in generale i concorsi DI ALTO LIVELLO (e quindi non da funzionario amministrativo a 1500 euro), come può essere questo da consigliere parlamentare o commissario di polizia o segretario di legazione alla Farnesina, ecc ecc., richiedono requisiti di un certo tipo. Se non vi piacciono, anziché cercare il pelo nell'uovo (laddove NON C'È) andate a fare un altro concorso, perché qui di irregolare non vi è assolutamente NULLA.
Saluti.
Rispondi

Da: Lastima 22/11/2018 22:32:08
Pio, ci sono sentenze che, in forza della citata direttiva europea (art. 2 2000/78 ce)) sanciscono essere discriminatori tutti i limiti di età che non interessino forze armate e alcuni tipi di forze di polizia.
Ultime "vittime" un comune italiano per un bando di polizia municipale (che non aveva i compiti previsti dalla direttiva invocata) e una sentenza contro una firza di polizia spagnola per analoghi motivi.
Porre motivati limiti per titolo di studio o di altro tipo non è invece citato come discriminatorio.
Dico, ma ve la siete letti la direttiva?
Dai, su, c'è google.
Rispondi

Da: Inny 22/11/2018 23:13:59
Considerate che al concorso SNA chiedono master di II livello per accedere al concorso se non si è dipendente PA da 5 anni!
Rispondi

Da: pio23/11/2018 00:02:59
Quindi il concorso da segretario di legazione (Farnesina) che ha DA SEMPRE il limite dei 35 anni sarebbe discriminatorio?Lo stai dicendo TU? Prova a dirlo al Ministero degli affari esteri o all'Unione Europea che tanto citi con la suddetta Direttiva.
Dai su, c'è google.
Rispondi

Da: Assembleare 23/11/2018 08:42:49
Può si vede che nessuno ha voluto contestarlo probabilmente. Il fatto che esista non vuole dire che non sia censurabile.
Rispondi

Da: marifra88_ 23/11/2018 09:19:32
1)Ai fini del raggiungimento di un punteggio più alto, secondo te è utile inserire nella domanda una lingua a scelta come prova facoltativa da sostenere? Considerato che ogni prova facoltativa può avere attribuito un punteggio di 0,40 e che già posso  usufruire del punteggio del titolo di avvocato e del 110 e lode come voto di laurea? (valutabili fino ad un max di 0,50 ciascuno)? E considerato che forse, come dici tu, il numero di candidati non sarà poi così elevato.. Lo chiedo perché potrei inserire il francese che, però, non studio da qualche anno e dovrei rinfrescare. Non so se potrebbe essere controproducente solo per avere qualche punticino extra... Vorrei capire in generale il livello di difficoltà delle prove di lingua straniera.
2) I temi, mi pare di aver capito dai tuo commenti precedenti, non hanno lo stesso taglio di magistratura ma sono più accessibili? Quindi, nel contenuto non bisogna trattare necessariamente o, comunque, approfonditamente l'elaborazione giurisprudenziale e della dottrina a sostegno di questa o quella tesi su svariati orientamenti che ci possono essere ad es. sulla natura giuridica, funzioni, applicazioni di un istituto etc.. Vorrei capire insomma l'impostazione da seguire, per indirizzare lo studio in maniera efficace.
2) nel bando è specificato che gli idonei resteranno in una graduatoria che rimarrà valida per due anni, per quali tipologie di posizioni all'interno dell'amministrazione potrebbero attingervi? Grazie mille se vorrai rispondermi e perdonami per  essermi dilungata :)
Rispondi

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